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Giurisprudenza PENALE
Tribunale di AVELLINO
a
cura di : Avv. Angelo Pignatelli
RICETTAZIONE: FALSITA’ DEL CONTRATTO ASSICURATIVO E DEL RELATIVO CONTRASSEGNO - CONCORSO NEL REATO DI FALSO – ESCLUSIONE DEL DELITTO DI RICETTAZIONE COSTITUENDO QUEST’ ULTIMO UNA FATTISPECIE RESIDUALE IMPLICANTE LA ESTRANEITA’ DEL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO AL DELITTO PRESUPPOSTO – CONFIGURABILITA’ DEL DELITTO DI FALSO IN SCRITTURA PRIVATA EX ART. 485 CP - NECESSITA’ DELLA QUERELA DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA. Sentenza emessa in data 7.12.04 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino dr.ssa Stefania Amodeo.
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OMISSIS..
Ebbene, non può ritenersi che il G. abbia consapevolmente concorso nella falsificazione della documentazione di cui all’imputazione, tanto ricavandosi dal fatto che l’auto era nella sua disponibilità ed era intestata alla madre, i cui dati precisamente erano stati riportati sui documenti sequestrati, così come lo erano quelli riguardanti l’autovettura. Tali elementi, invero, inducono ad opinare che, quantomeno, l’imputato – pur a voler ipotizzare che materialmente non provvide a contraffare la polizza, il certificato ed il contrassegno (ciò che costituisce, chiaramente, si ripete, mera ipotesi, non potendosi escludere che fu proprio lui l’autore materiale, stante l’età avanzata della donna) – concorse, in qualità di determinatore, con l’Accetta, nel reato di falso, per poi utilizzare, disponendo del veicolo, la documentazione falsificata.
Costituendo il reato di ricettazione fattispecie residuale, implicante l’estraneità del soggetto attivo al delitto presupposto, il medesimo va derubricato nel delitto di cui all’art. 485 cp, e non essendo stata proposta querela, deve pronunciarsi sentenza ai sensi dell’art. 529 cpp.
Si impone la dichiarazione di falsità dei documenti sequestrati di cui si ordine la totale cancellazione.
Omissis..
Avellino, 19.11.04 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Amodeo.