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Giurisprudenza PENALE

Tribunale di AVELLINO
a cura di :  Avv. Angelo Pignatelli

 


RICETTAZIONE: reato presupposto individuato nell’alterazione della medesima arma ai sensi dell’ art. 3 L. 110/75. Insussistenza del reato nell’ipotesi in cui la condotta dell’imputato precedentemente qualificata in termini di furto dell’arma medesima, vale ad escludere il conseguente reato di ricettazione, essendo ontologicamente incompatibili le fattispecie di ricettazione e di furto del medesimo bene in capo al medesimo imputato, qualunque sia il reato il reato presupposto cui la contestazione faccia riferimento. Sentenza n. 1499/04 emessa dalla dr.ssa Stefania Amodeo Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino all’udienza del 22.10.04, dep. il 30.11.2004.

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MOTIVI

Con decreto emesso in data 15 gennaio 2004 il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino disponeva la citazione a giudizio di Tizio, perché rispondesse del reato di ricettazione in epigrafe trascritto.

All’udienza del 19 ottobre 2004 il difensore munito di procura speciale chiedeva procedersi con le forme del rito abbreviato; il giudice disponeva acquisirsi il fascicolo del p.m. e rinviava all’odierna udienza per la discussione, all’esito della quale le parti rassegnavano le conclusioni innanzi riportate.

Ritiene il Tribunale che l’imputato debba mandarsi assolto dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto, per le motivazioni che si andranno ad esporre.

Il presente processo nasce a seguito della trasmissione alla Procura della Repubblica di copia degli atti relativi a procedimento penale sorto nei confronti del medesimo giudicabile, definitosi all’esito di giudizio abbreviato dinanzi al g.i.p. in sede, in ordine, tra l’altro, al delitto di ricettazione della stessa arma di cui all’odierna imputazione, assunta dalla pubblica accusa, nell’originario procedimento, come ricevuta dal Tizio nella consapevolezza della sua provenienza furtiva. Invero, il g.i.p. , pronunciando sentenza, ritenne non configurabile la fattispecie contestata, dal momento che le risultanze procedimentali avevano evidenziato che l’imputato si era reso responsabile del furto di detta arma (reato in ordine al quale si dichiarò non doversi procedere per difetto di querela), di talché necessariamente andava esclusa la residuale fattispecie di cui all’art. 648 c.p.. Pur nella ritenuta insussistenza del reato di ricettazione per i motivi appena rappresentati, il g.i.p. , argomentando che, comunque, l’arma in sequestro aveva subito un processo di alterazione (come da accertamenti peritali disposti sulla stessa), ordinò trasmettersi gli atti affinché il p.m. procedesse in relazione al reato di ricettazione, ipotizzando la diversità del reato-presupposto (non furto bensì fattispecie di cui all’art. 3 l. 110/75).

Ebbene, questo giudicante, pur ampiamente condividendo l’iter argomentativo che condusse il g.i.p. a riqualificare la ricettazione originariamente contestata al Tizio(trattandosi di bene vetusto, in pessimo stato di conversazione, privo di apprezzabile valore commerciale, denunciato nel 1970 come smarrito in luogo e data imprecisati, tanto da rendere del tutto verosimile la versione resa dall’imputato che dichiarò di essersene impossessato dopo averlo egli stesso rinvenuto) in termini di furto (circa la riconducibilità dell’impossessamento della pistola precedentemente da altri smarrita alla fattispecie di cui all’art. 624 c.p. e non a quella di cui all’art. 647 c.p., si confronti, tra le altre,  Cass. 16,6.99, Occigano), non può condividere l’orientamento espresso nella sentenza succitata e fatto proprio dal p.m. nella formulazione dell’odierna imputazione, in punto di configurabilità del reato di cui all’art. 648 c.p. avente come delitto presupposto non il furto bensì la diversa fattispecie di alterazione di arma. Ed infatti, a prescindere da qualsiasi valutazione –ultronea in questa sede per tutto ciò che si andrà ad evidenziare- circa l’effettiva sussistenza dell’ipotizzato reato presupposto previsto dall’art. 3 l. 110/75, va prioritariamente e preliminarmente osservato che l’accertamento della condotta del Tizio e la sua qualificazione in termini di furto dell’arma vale ad escludere che di ricettazione possa parlarsi, essendo ontologicamente incompatibili le fattispecie di ricettazione e di furto del medesimo bene in capo al medesimo imputato, qualunque sia il reato il reato presupposto cui la contestazione faccia riferimento.   

P.Q.M.    

Letto l’art. 530 c.p.p. assolve Tizio dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Motivi riservati in giorni quaranta. 

Il Giudice

Dr.ssa Stefania Amodeo

 

---------------lancio 14.03.05-------------------

Avvertenze legali