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Giurisprudenza PENALE

Circondario del Tribunale di Avellino
a cura di :        Avv. Angelo Pignatelli

 

TENTATO OMICIDIO: presupposti – necessità di individuare gli elementi sintomatici della volontà omicida – reiterazione degli spari non ad altezza uomo – derubricazione in minaccia grave.

CONCORSO IN OMICIDIO EX ART. 116 C.P.: requisiti ed ambito della responsabilità di reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti-  sussistenza nel caso di omicidio frutto di una determinazione  autonomamente insorta nell’esecutore materiale ma che rappresentava uno sviluppo logicamente prevedibile dell’azione punitiva programmata (rectius: minaccia grave con armi) posta in essere con gli altri correi.

PREMEDITAZIONE: duplice requisito - elemento cronologico: consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra risoluzione ed azione, sufficiente a far riflettere sulla decisione ed a consentire il recesso dal proposito criminoso, per il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere; elemento ideologico o psicologico: consistente nel perdurare, nell’animo del soggetto, senza soluzioni di continuità, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, chiusa ad ogni motivo di resipiscenza. >> Ordinanza di custodia cautelare  in carcere emessa il 13.11.04 dal G.I.P. del Tribunale di Avellino dr.ssa Daniela Cortucci. 

 

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Il giudice per le indagini preliminari, letti gli atti del procedimento a carico di S. O. senior e S. O. junior; sciogliendo la riserva formulata all’esito delle udienze di convalida dei fermi di p.g.; rilevato il rispetto dei termini di legge di cui agli artt. 386, c. 3, e 390, c. 1, c.p.p., relativi alla presentazione dei fermati; - ritenuto che il fermo di S. O. junior è stato legittimamente eseguito, atteso che:1) sussistevano a carico del predetto, alla luce degli esiti delle prime indagini e delle dichiarazioni assunte dai “testi” oculari sentiti nell’immediatezza- gravi indizi di reità in ordine al delitto di concorso nell’omicidio di C. R., i cui limiti edittali consentono il ricorso alla misura precautelare ex art. 384 c.p.p.; 2) sussisteva molto più che un fondato pericolo di fuga, tenuto conto del fatto che l’indagato si era già dato alla fuga, unitamente al padre V., tuttora irreperibile, subito dopo l’esplosione del colpo mortale, tanto che è stato rintracciato alle successive h. 15.30, con l’ausilio di un elicottero, mentre cercava di allontanarsi a piedi tra i boschi siti nelle vicinanze di xxxx; - ritenuto che altrettanto non può dirsi per il fermo di S. O. senior, atteso che, pur sussistendo anche a suo carico i gravi indizi di reità di cui sopra, non era ravvisabile un fondato pericolo di fuga, tenuto conto dell’età avanzata, delle malferme condizioni fisiche (claudicante per vecchiaia) e dell’immediato rintraccio del medesimo all’interno della sua abitazione, incompatibile con ogni proposito di fuga, che, peraltro, avrebbe potuto attuare, laddove fosse stato effettivamente orientato in tal senso, unitamente ai coindagati. Non risulta dagli atti di indagine –diversamente da quanto addotto dal p.m.- che il S. senior cercò di dileguarsi accortosi della presenza della p.g. intervenuta, avendo gli operanti riferito tale circostanza in relazione al comportamento tenuto tra i boschi dal S. junior (cfr. verbale di fermo)

P.Q.M.

letto l’art. 391 c.p.p.

CONVALIDA

il fermo di S. O. junior;

NON CONVALIDA

il fermo di S. O. senior;

Quanto alla richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di S. O. junior e degli arresti domiciliari nei confronti di S. O. senior in relazione ai delitti di omicidio tentato ai danni di C. A., di omicidio consumato ai danni di C. R., di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e di ricettazione, contestati, rispettivamente, ai capi A, B), C) e D)

OSSERVA

Risulta dagli atti e, in particolare, dalla ricostruzione dei fatti fornita dalla p.g. alla luce delle indagini finora espletate anche mediante assunzione di informazioni dai soggetti che ebbero modo di assistere ai fatti, che alle ore 12.00 circa del 10 novembre 2004 si verificò una lite, per motivi assolutamente banali, nella piazza centrale di xxxxxx, tra i figli di S. V. (S. C. e S. E.) ed i figli di C. R. (C. A. e C. A. M.), lite poi degenerata in aggressioni fisiche. Alcuni dei presenti in piazza intervennero per separare i giovani, che fecero così ritorno nelle rispettive abitazioni, site nella medesima via xxx di xxx.

Intorno alle successive h. 13.30, S. O. senior, S. V. e S. O. junior [rispettivamente, nonno, padre e fratello dei nominati C. ed E.] si presentarono, armati di pistole, davanti all’abitazione di C. R.. S. O. junior chiamò per nome ad alta voce <<R.>> e <<A.>> e, una volta uscito quest’ultimo dall’abitazione, esplose due colpi di pistola al suo indirizzo. Impaurito, A. si rifugiò nuovamente in casa, dove si trovavano anche la madre (S. R. L.), il padre (C. R.), il fratello (C. A. M.) e la sorella (C. C. I.).

A quel punto, C. R. uscì di casa seguito dai familiari, compreso A., e si avviò verso i S., nel frattempo allontanatisi di qualche metro, per avere spiegazioni. Poi, richiamato dalla moglie, dopo aver detto qualcosa a S. C. (fratello di V.) [che, presente sul posto e disarmato, come anche S. E. (figlio di V.), piangeva e cercava di calmare gli animi], fece per tornare verso la propria abitazione. Fu, però, rincorso da S. V. che gli sparò un colpo di pistola alla schiena e a distanza ravvicinata, per poi allontanarsi, unitamente a S. O. junior e S. O. senior, mentre il C. si accasciava a terra, perdendo sangue dalla bocca.

Prontamente soccorso da C. A., che lo accompagnò con la propria autovettura all’ospedale di xxx, il C. ivi giunse cadavere.  

Sul posto vennero rinvenuti sette bossoli cal. 7.65 di due diverse marche (“GFL” e “CBC”) e due ogive del medesimo calibro, di cui, l’una, nel cofano dell’autovettura xxxx in uso a C. R. e, l’altra, nelle adiacenze della porta d’ingresso dell’abitazione dei C., ove trovavasi parcheggiata l’autovettura yyyyy, del pari in uso al C., pure attinta da un colpo di arma da fuoco (cfr. documentazione fotografica in atti).

La pluralità di bossoli e di ogive rinvenuti conferma il racconto dei testi circa la pluralità di colpi esplosi, avendo i presenti dichiarato che tra i primi due colpi all’indirizzo di A. e l’ultimo, mortale, all’indirizzo della vittima, ne vennero esplosi altri, prima –pare- che R. uscisse di casa dopo il repentino rientro di A. (cfr., in particolare, S. R. L. e C. C. I.).

Ad ulteriore conferma della bontà del racconto dei parenti della vittima, secondo cui a sparare furono solo S. O. junior e S. V., militano le risultanze degli accertamenti balistici, da cui emerge che vennero utilizzate due pistole semiautomatiche cal. 7.65.

Ebbene, alla stregua delle predette emergenze investigative, ritiene questo giudice che non sia ravvisabile la contestata ipotesi di tentato omicidio ai danni di C. A..

E’ certo, alla luce delle credibili e riscontrate dichiarazioni dei parenti della vittima,  che S. O. junior sparò all’indirizzo di A. due colpi di arma da fuoco, ma non è dato rinvenire -in assenza di precisi riferimenti da parte della persona offesa alla posizione dello sparatore e all’orientamento del braccio armato- gli elementi sintomatici della volontà omicida: non possono, infatti, condividersi le argomentazioni del p.m., che ha valorizzato, a tal fine, le risultanze dei rilievi della polizia scientifica, atteso che queste ultime, avuto particolare riguardo ai fori rinvenuti sulle autovetture (in prossimità dei parafanghi, ad un’altezza di mt. 0.58 e di mt. 052), valgono piuttosto, senz’altro, ad escludere che si sia sparato ad altezza d’uomo con intenzione omicida. Se poi si considera che gli ulteriori colpi, prima di quello mortale all’indirizzo di R., vennero esplosi quando A. non si trovava più in strada, e che egli, una volta ritornato sulla pubblica via al seguito del padre, non fu mai bersaglio dei S., deve ancor più escludersi che si intendesse effettivamente ucciderlo.

La dinamica dei fatti, come emergente dai dati finora acquisiti, colorati dal movente dell’azione criminosa, riconducibile alla pregressa lite intercorsa tra i giovani, porta a qualificare, invece, l’episodio in termini di minaccia grave.

Sussistono, invece, senz’altro, a carico degli indagati, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di concorso in omicidio consumato e detenzione e porto illegali di arma comune da sparo.

E’ certo che fu S. V. a sparare a C. R. colpendolo mortalmente, ma le risultanze investigative non sono tali da escludere a carico degli indagati la contestata ipotesi di concorso nel reato, atteso che, con palesi intenti punitivi, si recarono, anche loro armati di pistola, unitamente al congiunto, a casa della vittima e della sua famiglia, allo scopo di infliggere una lezione: seppure l’omicidio di C. R. non fosse stato concordato, ma fosse stato frutto di una determinazione autonomamente insorta nell’esecutore (aspetto che le ulteriori indagini avranno cura di vagliare), ne dovrebbero comunque rispondere ai sensi dell’art. 116 c.p., quale sviluppo logicamente prevedibile dell’azione punitiva programmata e posta in essere. Allo stato non ricorre, invece, l’aggravante della premeditazione, non ravvisandosene gli elementi costitutivi (“l’uno cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra risoluzione ed azione, sufficiente a far riflettere sulla decisione ed a consentire il recesso dal proposito criminoso, per il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere; l’altro ideologico o psicologico consistente nel perdurare, nell’animo del soggetto, senza soluzioni di continuità, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, chiusa ad ogni motivo di resipiscenza”, Cass. pen., 13 giugno 1997, Ogliari) e non potendosi condividere le argomentazioni espresse sul punto dal p.m. circa l’avvenuto procacciamento delle pistole, atteso che, da un lato, non può escludersi che gli indagati già detenessero le armi illegalmente, e, dall’altro, le modalità del fatto inducono piuttosto a ritenere il delitto frutto di dolo d’impeto.

Neppure pare configurabile il delitto di ricettazione contestato al capo D), non essendovi elementi per ritenere la provenienza delittuosa delle armi, peraltro non rinvenute. 

Sussistono evidenti esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede o comunque di commissione di gravi delitti con uso di armi, attesa la gravità dei fatti contestati, l’allarmante personalità dei prevenuti rivelata dalla grave sproporzione tra la condotta tenuta ed i motivi che la determinarono e l’avvenuto, preoccupante, occultamento delle armi utilizzate per l’impresa delittuosa: proporzionata ai fatti ed adeguata alle esigenze cautelari da soddisfare appare, perciò, la misura più restrittiva come richiesta dal p.m., per la quale sussistono, in relazione ai delitti di cui sopra, i limiti di pena di cui agli artt. 280 e 274, lett. c), c.p.p.

All’applicazione della misura non osta la prognosi di concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, senz’altro negativa in ragione dei limiti edittali e del pericolo di reiterazione come sopra argomentato

P.Q.M.

Applica nei confronti di S. O. junior la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui ai capi B), esclusa l’aggravante della premeditazione, e C).

Applica nei confronti di S. O. senior la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in relazione ai delitti di cui ai capi B), esclusa l’aggravante della premeditazione, e C).

Manda la cancelleria per gli adempimenti.

Avellino, 13 novembre 2004

 Il giudice per le indagini preliminari

 Dott. Daniela Cortucci

 

---------- lancio 28.11.2004 -----------