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Giurisprudenza PENALE

Circondario del Tribunale di Avellino
a cura di :        Avv. Angelo Pignatelli

 

GIUDICE DI PACE  Sanzioni – Disciplina transitoria – sanzioni applicabili da giudici diversi chiamati a giudicare di reati divenuti di competenza del giudice di pace – Finalità – Conseguenze. Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino, sentenza del 19/10/04.

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Omissis. . .

Non può applicarsi, per effetto della concessione delle attenuanti, la disciplina prevista dal d.lvo. n. 274/00 (recante disposizioni  sulla competenza penale del giudice di pace) che, all’art. 64 comma 2, statuisce che nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data della sua entrata in vigore, si osservano, se più favorevoli, le disposizioni dell’art. 63 comma 1 (il quale  stabilisce che, nei casi in cui i reati indicati nell’art. 4 commi 1 e 2 sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace si osservano le disposizioni del titolo II, in punto di trattamento sanzionatorio). Va infatti considerato che, l’applicabilità del trattamento sanzionatorio previsto dal citato decreto presuppone, secondo la lettera dell’art. 63, che il giudice diverso si trovi a giudicare uno dei reati di cui all’art. 4 commi 1 e 2, tra cui rientra quello di lesioni semplici e non certamente quello di lesioni aggravate nella specie giudicato. Ed invero, tenendo conto, peraltro, del significativo dato che la sanzione prevista dal codice penale per il reato di cui all’art. 582 non è stata abrogata (ciò che non si spiegherebbe aderendo all’impostazione della citata sentenza), la concessione delle circostanze attenuanti prevalenti (o anche equivalenti rispetto all’aggravante di cui all’art. 583 c.p.) non vale ad escludere che il reato nella forma aggravata sia stato accertato e non comporta, ovviamente, alcuna derubricazione della fattispecie originariamente ascritta: diverso sarebbe stato a dirsi se, ritenuta non sussistente la contestata aggravante, si fosse operata una riqualificazione in termini di lesioni semplici, ciò che avrebbe necessariamente comportato la comminazione della pena –più favorevole- di cui al d.lvo n. 74/00.

Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino, sentenza del 19/10/04.

 

NOTA A SENTENZA

La presente decisione si segnala in quanto si pone in contrasto con l’indirizzo sancito dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 7236 sez. IV del 16/01-19/02/04 e sez. V sent. N. 28006 del 18/05-22/06/04, con il quale si è statuito che trattasi, infatti, di una disciplina che costituisce espressione dei principi di legalità e del favor rei, in virtù dei quali, nell’ipotesi di successione di leggi penali, ai sensi dell’art. 2, co. 3 del cp, deve trovare applicazione la disposizione  più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile

 

-------------------------lancio 22.01.05------------------------

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