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Osservatorio
della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo Pignatelli
STRANIERI: art. 14 co. 5 ter e quinquies
D.lvo 386/98 modificato dall’art. 13 L. 189/00 – Presupposti: 1) Elemento oggettivo - Valido decreto
prefettizio di espulsione quale fondamento per un valido conseguenziale decreto
del Questore – Sindacato del Giudice Penale sulla legittimità di tali atti
- disapplicazione degli stessi in presenza di vizi formali – Possibilità;
2) Elemento soggettivo: a) Omessa traduzione in lingua madre del decreto
di espulsione – Errore scusabile sul fatto ex art. 47 cp – configurabilità;
b) Pendenza del procedimento amministrativo per la sanatoria/emersione
dal lavoro irregolare – Giustificato motivo di permanenza in Italia – Condotta
scusabile – Esclusione del reato. Sentenza emessa in data 27.10.03 dal Giudice Monocratico del
Tribunale di Nola Dott.ssa Bottillo.
________________________________________
MOTIVAZIONE
-Svolgimento del processo
In data
27/10/2003 R. D. veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice monocratico presso
il Tribunale di Nola in stato di arresto per rispondere del reato in rubrica.
All'odierna udienza, convalidato l'arresto
per il reato previsto dall'art.14 comma 5 ter e quinquies D.Lvo 286/98 come
modificato dall'art.13 L.30/07/2002 nr.189, si procedeva al rito direttissimo
ai sensi dell'art.558 VI° c.p.p. L'imputato presente formulava richiesta di
giudizio abbreviato allo stato degli atti (artt.442 e segg. c.p.p.)
condizionato all'acquisizione di prova documentale (in particolare,
dichiarazione del datore di lavoro per la legalizzazione del lavoro irregolare
degli extracomunitari e decreto di fissazione udienza camerale dinanzi al
Tribunale di Napoli per la decisione del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione).
Il
Giudice, preso atto della richiesta, ordinava la trasformazione del rito
avvertendo i presenti della prosecuzione del giudizio in camera di consiglio e,
valutata positivamente l'integrazione probatoria, disponeva l'acquisizione di
tutti gli atti prodotti e di quelli contenuti nel fascicolo del Pubblico
Ministero invitando le parti a formulare le le rispettive conclusioni in epigrafe
trascritte.
Terminata
la discussione, all'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura
del dispositivo di sentenza.
-Fatto
Osserva il Giudicante che, alla luce degli
atti processuali acquisiti ed utilizzabili, l'imputato va prosciolto dal reato
contestato.
Invero,
dal verbale irripetibile di arresto e della relazione resa in sede di convalida
dall'agente di polizia S.L., appartenente al Commissariato P.S. di San Giuseppe
Vesuviano, nonchè dagli altri atti redatti dalla P.G. operante e dalla
documentazione acquisita (decreto prefettizio di espulsione e contestuale
ordine del Questore), è emerso il seguente fatto storico.
In data
26/10/2003, alle ore 15,00 circa, una pattuglia di agenti del Commissariato di
San Giuseppe Vesuviano, nell'ambito di un ordinario servizio di controllo e
perlustrazione del territorio di competenza, fermavano un giovane
extracomunitario nei pressi di un cortile privato di via Masserotti. Lo
straniero, il quale alla vista degli agenti non tentò la fuga nè oppose resistenza,
era munito di regolare passaporto e risultava altresì in possesso della
richiesta di regolarizzazione della permanenza in Italia inoltrata alle
competenti autorità.
Espletati
i dovuti controlli, il giovane extracomunitario, identificato in R.D., risultava
destinatario di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Napoli emesso il
15/10/2003, ritualmente notificatogli in pari data, seguìto dall'ordine del
Questore di lasciare il territorio
dello Stato entro giorni cinque dalla avvenuta notifica.
Alla luce
di quanto emerso in sede investigativa, gli agenti di polizia procedevano
all'arresto obbligatorio ai sensi del D.Lvo 286/98 come modificato dall'art.13
L.30/07/2002 nr.189.
In sede
di convalida, l'arrestato dichiarava in primo luogo di abitare in via
Masserotti nel Comune di San Giuseppe Vesuviano dove veniva fermato dalla
polizia e di esercitare una stabile attività lavorativa alle dipendenze di
un'impresa di lavorazione di metalli sita in Palma Campania. In merito alla sua
permanenza in Italia, precisava di aver presentato richiesta per regolarizzare
la propria situazione di immigrato nonchè, di concerto con il proprio datore di
lavoro, di aver inviato alla competente Prefettura la dichiarazione per la
legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari in data 7/11/2002 e
di non aver avuto comunicazione dell'esito del procedimento. Affermava infine
di aver presentato ricorso, a mezzo di proprio difensore, avverso il
provvedimento di espulsione di cui era stato destinatario e di essere in attesa
dell'esito del procedimento.
A riprova
di quanto asserito, veniva prodotta la prova documentale quanto alla fissazione
dell'udienza per la presentazione del ricorso e quanto alla dichiarazione del
datore di lavoro per la legalizzazione del
lavoro irregolare.
-Diritto
La fattispecie contravvenzionale prevista
dall'art. 14 comma 5 ter D.L.vo 286/1998, introdotta dall'art.13 1° comma della
legge 30.7.2002 n. 189 in vigore dal 10.9.2002, sanziona la condotta dello
straniero che "senza giustificato
motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis del medesimo articolo" con l'arresto da sei mesi ad un anno.
"In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica". Aggiunge l'art.14 comma 5 quinquies che per
tale reato "è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede
con rito direttissimo".
La
"novità" introdotta al legislatore che sanziona una condotta in
precedenza non prevista dalla legge come reato, richiede pertanto alcune brevi
premesse ed una sintetica analisi in merito alle caratteristiche essenziali
della fattispecie criminosa.
La norma
richiede in primo luogo per la configurabilità del reato e quale suo elemento
oggettivo costitutivo ed essenziale, la sussistenza di un valido decreto di
espulsione amministrativa emanato dal Prefetto ai sensi dell'art.13 D.P.R.
25.7.1998 n.286, antefatto necessario per la emanazione del successivo ordine
del Questore ex art.14 comma 5 bis (ancorchè la fattispecie di cui all'art.14
comma 5 ter non menzioni espressamente il decreto di espulsione, dal combinato
disposto degli artt.13 e 14 e dall'intero sistema del D.P.R. 286/1998 emerge
palesemente come l'ordine del Questore debba essere fondato su un preesistente
valido decreto prefettizio di espulsione amministrativa di cui rappresenta il
mezzo di esecuzione).
A
prescindere dalla ipotesi eccezionale della espulsione "per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato" decretata dal Ministro
dell'Interno ex art.13 comma 1 T.U. (in relazione alla quale, pur nel silenzio
circa le modalità esecutive, è verosimile che il procedimento adottato sarà
diverso da quello ordinario sul quale si basa la fattispecie in disamina stante
la natura "politica" dell'espulsione), l'ipotesi fisiologica e tipica
presupposta dalla norma richiamata è e rimane quella "amministrativa"
del Prefetto di cui all'art.13 commi 2 e 3 T.U.
Quanto
alle altre ipotesi di espulsione (quella disposta dal Giudice con sentenza
anche non irrevocabile, a titolo di sanzione sostitutiva ex art.16 1°comma
T.U., ovvero quella "alternativa alla detenzione" disposta dal
magistrato di sorveglianza ex art.16 5° comma T.U., o anche quella disposta
"a titolo di misura di sicurezza" ex art.15, eseguibile con
l'irrevocabilità della sentenza), dovrebbero seguire allo stesso modo il
procedimento di attuazione previsto dagli artt.13 comma 4 e 16 comma 7 T.U. con
accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica con l'alternativa
che, laddove non sia stato possibile trattenere lo straniero in un centro di
permanenza temporanea, il Questore emette l'ordine di cui all'art.14 comma 5
bis (con problemi applicativi pratici dal momento che, costituendo la
permanenza nel centro una forma di detenzione, si verificherebbe una indebita
estensione delle ipotesi di tale detenzione incompatibile con la funzione e la
finalità di tali forme alternative di espulsione, con la conseguenza che la
conclusione più logica è forse ritenere che la fattispecie in esame si
riferisca esclusivamente alla procedura di esecuzione dell'espulsione
"amministrativa" di cui all'art. 13 T.U) .
Il
decreto di espulsione amministrativa del Prefetto, anche alla luce delle più
recenti pronunce giurisprudenziali (CASS. Sez. I Civile n. 5050 del 9.4.2002),
non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui
all'art. 7 L. 7.8.1990 n. 241, attesa la natura di atto "ad emanazione
vincolata e non discrezionale" ne casi previsti dalla legge ed essendo
garantito il contraddittorio -seppure differito- in sede giurisdizionale (art.
13 comma 8 T.U.).
Il
decreto di espulsione amministrativa del Prefetto "motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato"
(art.13 3° comma T.U), in quanto elemento normativo essenziale della
fattispecie criminosa in parola, deve essere stato emesso legittimamente e la
valutazione dei requisiti di validità e legittimità non si sottrae al sindacato
del Giudice penale.
Vanno
quindi esaminati i requisiti di validità e legittimità.
-Il
provvedimento deve essere stato emanato in presenza di una delle situazioni di
fatto previste dalla legge come legittimanti l'espulsione, e motivato -per
quanto sinteticamente- in ordine alla loro sussistenza (i casi sono contemplati
dall'art.13 comma 2 T.U. ovverossia entrata nel territorio dello Stato in
elusione del controllo di frontiera senza che sia avvenuto respingimento;
trattenimento nel territorio dello Stato oltre i termini di validità del visto
di ingresso temporaneo senza che si sia richiesto permesso di soggiorno nel
termine prescritto, quando il ritardo non è dipeso da casi di forza maggiore;
trattenimento nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è
stato revocato o annullato ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato
chiesto il rinnovo; appartenenza del soggetto ad una delle categorie di
soggetti pericolosi di cui agli artt. 1 l. 27.12.1956 n. 1423 e 1 l. 31.5.1965
n. 575 quale accertamento da effettuarsi da parte del Prefetto, con valutazione
sindacabile dal Giudice Ordinario in sede civile o in sede penale anche agli
effetti in esame, come ogni altra valutazione relativa al sindacato sulla
discrezionalità utilizzata nell'emissione del decreto di espulsione in tal
senso CASS. Sez. I Civ. n. 12721 del 30.8.2002).
Quanto
alla motivazione sul punto (ricavabile sia dall'art.13 T.U. che dall'art.3 L.
241/1990), vanno qui richiamati i principi sanciti dalla Suprema Corte in forza
dei quali la motivazione non deve essere mai solo apparente di guisa che l'atto
deve contenere un'esposizione delle circostanze di fatto che hanno dato luogo
all'adozione del provvedimento tale da consentire di comprendere le ragioni
dell'espulsione e a quale delle ipotesi previste si sia voluto fare riferimento
sì da porre l'interessato in condizioni di predisporre un'adeguata difesa in
sede giurisdizionale (si vedano CASS. Sez. I Civ., sent. 6535 del 7.5.2002 , Ponych; CASS.
Sez. I Civ. 8513 del 14.6.2002, Gjetay).
-Il
decreto del Prefetto deve essere stato emesso a carico di persona nei cui
confronti non operi uno dei divieti di espulsione amministrativa previsti dalla
legge per ragioni legate alla richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato politico o comunque per ragioni legate al soggetto, alla sua
provenienza, alla sua età e condizione personale; e perché "motivato"
per quanto sinteticamente sul punto ( art.19 T.U.).
-Il
decreto di espulsione deve essere stato emesso a carico di persona "non
pericolosa per la sicurezza dello Stato", nei cui confronti non sia in
corso la procedura di sanatoria/emersione del lavoro irregolare di cui alle
leggi 30.7.2002 n.189 e 9.10.2002 n. 222 (art.2 commi 1 e 4 L.222/2002 ).
Invero,
l'art.33 della Legge 189/2002 e l'articolo 1 della Legge 9.10.2002 n.222 hanno
introdotto una complessa procedura di sanatoria-emersione del lavoro irregolare
di tutti gli stranieri extracomunitari occupati nel periodo 10.6.-10.9.2002
nelle "attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza" ovvero "nel
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare" (la procedura che
prevede la dichiarazione di emersione del datore di lavoro, si conclude con la
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio ovvero con il
rilascio di permesso di soggiorno con contestuale revoca degli eventuali
provvedimenti di espulsione già adottati). Atteso che dal combinato disposto
dei commi 1 e 4 dell'art.2 della legge 222 cit. si evince che fino alla data di
conclusione della procedura di sanatoria "non possono essere adottati
provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale" nei confronti
dei lavoratori interessati, "salvo che risultino pericolosi per la
sicurezza dello Stato", è stato di fatto introdotto un nuovo divieto di
espulsione che si aggiunge a quelli già previsti dall'art.19 del T.U. 286/1998.
-Il
decreto di espulsione deve contenere l'indicazione delle modalità della sua
impugnazione (artt.13 comma 7 T.U. e art.3 3° comma prima parte D.P.R.
31.8.1999 n.394 che richiamano il principio generale di cui all'art.3 4° comma L. 7.8.1990 n. 241).
-Il
decreto deve essere infine motivato e sintetizzato nel suo contenuto (anche
mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati), nonchè tradotto
"allo straniero che non comprende la lingua italiana" "nella
lingua a lui comprensibile" ovvero, "se ciò non è possibile",
"in una delle lingue inglese, francese e spagnola", "secondo la
preferenza indicata dall'interessato" (artt.13 comma 7 T.U. e 3 3° comma
D.P.R. 31.8.1999 n. 394 Regolamento di attuazione della legge). Ciò al chiaro
fine di consentire allo straniero l'effettiva conoscenza dell'atto nell'ottica
garantista, più volte richiamata in giurisprudenza (Corte Cost. sent.
nr.198/16.6.2000 e Cass. sent.nr.9138/6.7.2001), di assicurare il diritto di
difesa a chiunque.
Tale
requisito, la cui inosservanza incide sulla legittimità dell'atto, ha dato
luogo a non pochi problemi interpretativi.
Al
riguardo si osserva che se lo straniero non comprende la lingua italiana,
l'omessa traduzione in lingue diverse renderà sempre illegittimo l'atto redatto
e comunicato in italiano. Viceversa, la traduzione dell'atto nella lingua del
paese d'origine dello straniero o in altra lingua a lui nota (da effettuarsi
anche in presenza del solo dubbio sulla conoscenza della lingua italiana), può
omettersi in favore della prevista traduzione in una delle lingue
"inglese, francese o spagnola", secondo preferenza, solo nelle
ipotesi di mancata identificazione del Paese di provenienza dello straniero o
delle lingue a lui note, ovvero di accertata provenienza da un Paese la cui
lingua "per la sua rarità non consenta l'agevole reperimento di un
traduttore" (in tal senso CASS. SEZ. CIV. I, n. 879 del 25.1.2002). Va da
sè che il decreto dovrà dare conto in motivazione, con adeguati concreti
argomenti, della conoscenza della lingua italiana ovvero di ogni altra diversa
situazione rilevante ai fini della scelta della lingua di redazione dell'atto,
con la conseguenza che la carenza di motivazione sul punto rende illegittimo il
decreto di espulsione per violazione di legge, con valutazione da parte del
Giudice di particolare rigore anche al fine di evitare prassi poco garantiste
specie con riguardo agli stranieri extracomunitari che comprendono idiomi non
diffusi e poco conosciuti. Ne discende che, sul piano processuale, già in sede
di convalida il thema probandum si amplia con riferimento a tale profilo dal
momento che tra gli argomenti in disamina vi rientra la nazionalità
dell'arrestato e le lingue a lui note, ovvero la eventuale preferenza espressa
per una delle lingue alternative di sua conoscenza con risvolti sul piano della
legittimità del provvedimento di espulsione.
In
conclusione, i difetti formali legati alla mancata comunicazione delle modalità
della sua impugnazione ovvero alla sua mancata traduzione in lingua
comprensibile all'interessato o infine alla carenza di motivazione in ordine
alla sussistenza dei prescritti requisiti, rendono l'atto viziato e come tale
censurabile in sede di ricorso in opposizione al Tribunale in composizione
monocratica del luogo di emissione.
Quanto ai
risvolti sul piano processual-penalistico, i vizi dell'atto ne comportano la
sua disapplicazione nel giudizio penale (tra le altre cfr.CASS. SEZ. I, n.29543
del 20.7.2001) come pure dell'atto ad esso conseguenziale ovverossia
dell'ordine del Questore emesso ex art.14 comma 5 bis T.U., con la conseguenza
che, nel merito, la formula decisoria
da adottarsi sarà quella dell'assoluzione "perché il fatto non
sussiste".
Sul piano
dell'elemento oggettivo della fattispecie, presupposto indefettibile è
altresì la sussistenza, alla data di
emissione dell'ordine del Questore ex art.14 comma 5 bis T.U., della situazione
di fatto legittimante la sua emissione.
Nell'ottica
legislativa, l'ordine del Questore è l'extrema ratio di fronte alla completa
inefficienza degli ordinari meccanismi amministrativi previsti per l'esecuzione
dell'espulsione e costituisce in ogni caso una delle modalità esecutive
dell'espulsione decretata dal Prefetto.
In primo
luogo, l'ordine del Questore è da ritenersi validamente emanato solo ove il
decreto di espulsione del Prefetto sia giuridicamente eseguibile ciò che si
verifica laddove lo straniero non sia attualmente sottoposto a procedimento penale,
ovvero, nell'ipotesi inversa dello straniero sottoposto a procedimento penale
che non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, l'Autorità
Giudiziaria competente abbia rilasciato il prescritto nulla-osta anche solo
nella forma del "silenzio-assenso" con il decorso del termine di
quindici giorni dalla richiesta (l'art.13 3° comma T.U., chiarisce che il nulla
osta richiesto dal Questore all'Autorità Giudiziaria può essere negato solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o
imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona
offesa).
In
secondo luogo, l'ordine del Questore ex art.14 comma 5 bis deve ritenersi
validamente emanabile solo in presenza di una situazione di oggettiva
impossibilità di esecuzione dell'espulsione a mezzo accompagnamento alla
frontiera con la forza pubblica in concomitanza con la impossibilità di
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea per motivi
oggettivi ovvero per decorso dei termini massimi di permanenza (comma 5 art.
14).
Vanno poi
esaminati gli altri profili innovativi introdotti dalla legge 189/2002
modificativa del T.U. 286/1998 in relazione all'espulsione amministrativa di
competenza prefettizia.
E' stata
prevista invero l'immediata esecutività del decreto di espulsione emesso dal
Prefetto, anche se "sottoposto a gravame o ad impugnativa".
Ad
eccezione delle ipotesi di cui all'art.13 comma 5, l'espulsione è sempre
eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica "con immediatezza" mediante "respingimento" o
imbarco diretto sui vettori o comunque mediante traduzione del soggetto al
valico di frontiera. Laddove ciò non sia in concreto "possibile" (per
indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ovvero perché
occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identità o nazionalità, o ancora all'acquisizione di documenti per
il viaggio), scatta il meccanismo del
trattenimento disposto dal Questore per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza temporanea ed assistenza più vicino tra quelli
costituiti dall'Amministrazione dell'Interno con trasmissione al Tribunale
competente per la convalida (la permanenza nel centro è prevista per il termine
massimo di trenta giorni prorogabili sino a sessanta con successivo
provvedimento giudiziario).
In
definitiva, stante la perdurante impossibilità di eseguire l'espulsione con
accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, di trattenere lo straniero
in un centro di permanenza temporanea, si legittima l'emissione del
provvedimento di carattere eccezionale del Questore ex art.14 comma 5 bis,
ovverossia l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni
dalla comunicazione.
In
difetto di tali premesse o anche solo della motivazione sul punto, l'ordine del
Questore deve ritenersi illegittimo e disapplicabile nel giudizio penale da cui
l'assoluzione dell'imputato "perché il fatto non sussiste".
Analogamente a quanto già si è osservato in precedenza, sul piano strettamente
processuale, tutti i requisiti descritti costituenti l'antefatto storico
necessario per la valida emissione dell'ordine del Questore costituiscono
argomenti di prova nel giudizio direttissimo.
Ancora,
l'ordine del Questore deve essere stato emesso nel rispetto di tutti i suoi
requisiti formali.
In
particolare:
-motivazione
sulla sussistenza della fattispecie legittimante la sua emissione (la
motivazione, pur non espressamente richiesta dall'art.14 T.U., è però imposta
in via generale per tutti gli atti della Pubblica Amministrazione dalla L.
241/1990 e dovrà riguardare, a titolo
esemplificativo, le ragioni dell'impossibilità di accompagnamento diretto alla
frontiera ovvero di trattenimento nei
centri di permanenza temporanea disponibili);
-indicazione
nell'atto delle conseguenze penali della sua trasgressione e delle modalità
della sua impugnazione (indicazione questa
imposta in via generale dall'art.3 L.241/1990 per ogni atto
amministrativo e specificata dall'art.13 T.U.);
-traduzione
dell'atto in lingua conosciuta dal destinatario ovvero in altra lingua in base
al combinato disposto degli artt.13 comma 7 T.U. e 3 comma 3 DPR 394/1999 e
motivazione in ordine alle scelte adottate in merito conle stesse problematiche
già richiamate in merito al decreto Prefettizio.
L'illegittimità
dell'ordine del Questore per difetti formali legati all'assenza di motivazione
sulla sussistenza della fattispecie legittimante la sua adozione, ovvero per
difetti formali legati alla mancata indicazione delle conseguenze penali della
sua trasgressione o alla mancata comunicazione delle modalità di sua
impugnazione, o infine per difetti formali legati alla sua traduzione rende
l'atto lesivo dei diritti dello straniero e disapplicabile nel giudizio penale
(in tal senso fra e altre cfr. CASS. SEZ. I° nr. 29543 del 20.7.2001), con le
conseguenze già evidenziate in merito alla pronuncia assolutoria per difetto di
uno degli elementi normativi della fattispecie. Va da sè peraltro che, non
essendo esigibile dall'Ufficiale di P.G. alcuna pregnante analisi di
legittimità dell'ordine del Questore, pur in presenza di vizi formali, dovrà
procedersi comunque alla convalida dell'arresto in presenza degli altri suoi
presupposti di legge.
Altra
questione che involge l'elemento oggettivo della fattispecie è
naturalmente la sussistenza della
condotta incriminata ovverossia "l'illecito trattenimento da parte
dell'espulso nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni dalla sua
notificazione" (i giorni devono essere intesi "liberi" in
ossequio ai principi generali ed al favor rei).
Dalla
lettura congiunta delle norme si evince che, mentre nelle fattispecie di cui
gli artt. 13 13° comma e 14 comma 5 quater T.U. deve aversi la prova sicura che
lo straniero espulso trovato in Italia sia stato effettivamente accompagnato
alla frontiera o comunque sia effettivamente uscito dal territorio dello Stato
in esecuzione del decreto di espulsione e vi sia poi rientrato, viceversa
l'espressione utilizzata nell'art.14 comma 5 ter "trattenersi" non
richiede necessariamente tale prova, essendo sufficiente che lo straniero si
trovi nel territorio dello Stato "in violazione dell'ordine del
Questore".
Ancora,
mentre nel primo caso la flagranza è ravvisabile proprio nell'essere sorpresi
dalla P.G. nell'atto di rientrare in Italia dopo l'espulsione o immediatamente
dopo, nella seconda ipotesi dove il reato ha natura permanente e si configura
con il mero trattenimento dell'espulso nel territorio dello Stato, non si
pongono particolari problematiche in merito alla flagranza, salve le regole
generali sulla sussistenza di scriminanti o di cause di non punibilità che
impediranno la convalida dell'arresto.
Ulteriore
requisito necessario per ritenere la responsabilità dell'imputato anche dopo
l'accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in tutti i
suoi aspetti, è la mancanza di un "giustificato motivo" del
trattenimento sul territorio italiano previsto dal richiamato art.14 T.U.
La norma
non definisce in alcun modo il "giustificato motivo" né fornisce
criteri per determinarlo, così lasciando deliberatamente all'interprete il compito di individuarne i
casi nella consapevolezza della infinita varietà di situazioni oggettive e
soggettive da cui la scelta del legislatore di adottare una soluzione elastica.
Premessa
l'estrema indeterminatezza del concetto di "giustificato motivo",
deve tuttavia ritenersi che esso abbracci in realtà situazioni molto più ampie (sia oggettive che
soggettive) rispetto allo "stato di necessità" ovvero alle ordinarie
"cause di giustificazione".
Ad ogni
modo, sia il T.U. 286/1998 che la
stessa Costituzione offrono spunti ermeneutici per circoscriverne il
significato con riferimento in particolare ai diritti fondamentali della
persona da salvaguardare in ogni caso. E pertanto, in tale ottica,
"giustificati motivi" di mancata esecuzione dell'ordine del Questore
potranno attenere, a titolo esemplificativo, all'esigenza di ricevere
"soccorso" sanitario ovvero all'indisponibilità di vettore o di altro
mezzo di trasporto idoneo, o ancora al fatto stesso di essere lo straniero in
attesa di rilascio da parte dell'autorità Consolare del suo Paese di documenti
o titoli di viaggio necessari all'esecuzione dell'ordine del Questore.
Analogamente,
"giustificati motivi" normativamente rilevanti possono attenere anche
a situazioni soggettive e condizioni personali (quali ad esempio persona
obbligata da terzi alla prostituzione impedita dagli sfruttatori
all'allontanamento; condizioni precarie di salute incompatibili con un viaggio
difficoltoso; assoluta indigenza ovvero indisponibilità di mezzi economici
sufficienti ad un viaggio in condizioni dignitose per la persona; ancora,
stante la tutela della famiglia quali ipotesi richiamate nello stesso T.U., lo
stato di gravidanza ovvero la necessità di accudire un figlio sotto i sei mesi,
oppure la convivenza con parente o coniuge di nazionalità italiana).
Nè può
escludersi che "giustificato motivo" del trattenimento sia pure
l'esposizione nel Paese di destinazione a concreti e fondati rischi di
applicazione della pena di morte ovvero di persecuzione per motivi di razza, di
opinioni politiche etc.
Infine,
va da sè che "giustificato motivo" sarà la sussistenza di una delle
situazioni che impediscono l'espulsione cristallizzate nell'art. 19 T.U.
286/1998, ovvero della situazione di divieto di espulsione nascente dalla
pendenza di procedura di sanatoria/emersione dal lavoro irregolare di cui alle leggi
189 e 222 del 2002, situazioni che siano state in qualche modo pretermesse o
trascurate al momento dell'emanazione del decreto di espulsione.
Sul piano
processuale, le situazioni integranti "giustificato motivo", se non
già rilevabili nell'immediatezza da parte della P.G. tanto da rendere non
convalidabile l'arresto, saranno oggetto di prova dopo la fase della convalida
nel corso del giudizio direttissimo e rilevate direttamente dal Giudice, ovvero
-se afferenti a situazioni soggettive o condizioni personali- allegate invece
dall'interessato.
La
sussistenza del "giustificato motivo" ovvero la mancanza,
insufficienza, contraddittorietà della prova della sua insussistenza, induce
alla pronuncia assolutoria sotto il profilo psicologico "perché il fatto
non costituisce reato".
Quanto
all'elemento soggettivo, si osserva per completezza espositiva che, trattandosi
di reato contravvenzionale, l'agente può risponderne anche solo a titolo
colposo (42 u.c. c.p.).
Sotto
tale profilo, potrebbero pertanto profilarsi una molteplicità di situazioni
soggettive da valutarsi in concreto caso per caso che non si risolvono in
ignoranza inescusabile della legge ma che danno vita ad ipotesi di buona fede
idonea a giustificare la condotta
(l'ignoranza della legge è infatti scusabile solo se l'errore è
"inevitabile" senza colpa alla luce dei principi vigenti nel nostro
ordinamento e dell'interpretazione dell'art.5 c.p. fatta propria dalla Corte Cost. sent.364/1988). A titolo
esemplificativo si potrebbero ipotizzare situazioni da valutarsi in concreto di
mancata comprensione del contenuto del decreto prefettizio e dell'ordine del
Questore perchè notificati allo straniero non in lingua madre bensì in una
delle lingue alternative consentite -inglese, francese o spagnolo- anche queste
non conosciute dal destinatario. Infatti, posto che la legge consente
legittimamente la traduzione in una delle lingue ad alta diffusività a fronte
dell'impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta all'interessato, la
mancata comprensione di una delle lingue alternative può assumere rilievo sotto
il profilo della buona fede e del difetto dell'elemento psicologico del reato
nella sua dimensione colposa, risolvendosi in errore -scusabile- sul fatto che
costituisce il reato ex art.47 c.p.
-Valutazione della penale
responsabilità dell'imputato.
Alla luce
di tali premesse di diritto deve essere quindi valutato il materiale probatorio
a disposizione del Giudicante ai fini dell'accertamento della penale
responsabilità dell'imputato.
Nel caso
di specie, le risultanze processuali evidenziavano che il giovane
extracomunitario, identificato in R. D., destinatario di un provvedimento di
espulsione del Prefetto di Napoli emesso il 15/10/2003, ritualmente
notificatogli in pari data, seguìto dall'ordine del Questore di lasciare
il territorio dello Stato entro giorni
cinque dalla avvenuta notifica, veniva rinvenuto nel territorio italiano alla
scadenza del termine da cui l'arresto obbligatorio ai sensi del D.Lvo 286/98 come
modificato dall'art.13 L.30/07/2002 nr.189.
Sotto
tale profilo si osserva in primo luogo che non vi sono i presupposti per
addivenire ad una pronuncia assolutoria per insussistenza del reato nella sua
oggettività con particolare riguardo ai profili di illegittimità del decreto di
espulsione del Prefetto e del successivo Ordine del Questore ovvero ai vizi
formali dell'atto censurabili in sede di giudizio penale con la loro
disapplicazione.
Invero,
dall'esame degli atti si evince che il provvedimento prefettizio ed il
conseguenziale ordine del Questore contengono i requisiti formali prescritti
dalla legge con particolare riguardo alla indicazione delle modalità della
impugnazione ed alle conseguenze penali in merito alla loro inosservanza.
Inoltre, veniva adeguatamente specificata la sussistenza della situazione di
fatto legittimante l'emanazione dell'ordine del Questore con riferimento alla
impossibilità di trattenere lo straniero presso il Centro di Permanenza
Temporanea e di disporre l'accompagnamento diretto alla frontiera a mezzo della
forza pubblica.
Analogamente
nessuna censura può essere mossa con riguardo alla identità e certezza del
soggetto destinatario dell'atto ritualmente identificato anche con i rilievi
dattiloscopici.
Quanto
poi alla notifica ed alla traduzione dei provvedimenti, emerge dagli atti del fascicolo che gli atti sono
stati tradotti nel rispetto della normativa vigente. In particolare, è stata
effettuata la traduzione nelle lingue alternative prescritte (inglese, francese
e spagnolo), dando atto della impossibilità di traduzione immediata nella
lingua madre con rituale notifica dei provvedimenti al destinatario.
In ogni
caso, anche in sede di convalida e contestuale giudizio direttissimo si
accertava la sufficiente comprensione da parte dell'interessato della lingua
italiana tanto è vero che l'arrestato dal canto suo asseriva di aver recepito
il contenuto del provvedimento in ogni sua parte e di essere consapevole
dell'ordine di uscire dal territorio italiano. La comprensione del contenuto
dei provvedimenti è d'altro canto dimostrata dalla successiva impugnazione
proposta dall'interessato a dimostrazione che l'atto ha raggiunto il suo scopo
conoscitivo con la conseguenza che non possono ritenersi violati i diritti e le
garanzìe difensive.
Infine,
con riguardo alla censura sollevata dalla difesa in merito alla assenza di
pericolosità del soggetto ovvero alla mancata motivazione sul punto, si osserva
che se è vero che il decreto di espulsione non può emettersi a carico di
persona "non pericolosa per la sicurezza dello Stato", nei cui
confronti è in corso la procedura di sanatoria/emersione del lavoro irregolare
di cui alle leggi 30.7.2002 n.189 e 9.10.2002 n.222 (art. 2 commi 1 e 4 l.
222/2002), è anche vero che nel caso di specie, la questione relativa alla non
pericolosità del soggetto rilevante ai fini della procedura di emersione,
risulta superata dal rigetto stesso della procedura di cui si dà atto nel
decreto prefettizio per motivi diversi dalla pericolosità (posto che la
procedura richiede alcuni requisiti per un esito positivo che nel caso di
specie non sembrano esistere anche alla luce della documentazione allegata
dalla difesa).
Sgombrato
il campo dalle censure attinenti ai vizi formali dell'atto ovvero ai requisiti
legittimanti l'emissione dei provvedimenti amministrativi del Prefetto e del
Questore, resta da esaminare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato
quanto in particolare alla eventuale esistenza di un "giustificato
motivo" che determinò la permanenza nel territorio italiano pur in
presenza del provvedimento di espulsione e dell'ordine del Questore.
Al
riguardo si osserva che l'arrestato, in merito alla sua permanenza in Italia,
precisava di aver presentato richiesta per regolarizzare la propria situazione
di immigrato e di aver avviato, di concerto con il proprio datore di lavoro, la
procedura di emersione del lavoro irregolare in data 7/11/2002 deducendo di non
aver ricevuto comunicazione dell'esito del procedimento. Documentava infine la
presentazione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione di cui era
stato destinatario, a mezzo di un legale di fiducia, e di essere in attesa
dell'esito del procedimento.
Alla luce
di quanto emerso in sede di giudizio e premesso che la pendenza della procedura
di sanatoria/emersione dal lavoro irregolare deve ritenersi in qualche modo
"giustificato motivo" della permanenza nel territorio laddove
trascurata al momento dell'emanazione del decreto di espulsione, nel caso di
specie sussistono elementi concreti, ad avviso del Giudicante, per ritenere
scusabile la condotta dello straniero sotto il profilo psicologico.
In
particolare, l'avvenuto rigetto del procedimento di emersione di cui si dà atto
nel decreto prefettizio e che ne determinò l'emissione, non risulta in primo
luogo motivato quanto alle ragioni del rigetto. Nè d'altro canto, nel medesimo
contesto, si dà atto della avvenuta comunicazione al richiedente del rigetto
(come sostenuto dallo stesso imputato che negava di aver avuto conoscenza del
provvedimento negativo), con la conseguenza che già sotto tale profilo
l'"attesa" di una pronuncia favorevole da parte della Pubblica
Amministrazione giustifica almeno in parte la condotta dello straniero indotto
a trattenersi nel territorio per l'affidamento incolpevole verso l'emanazione
di un provvedimento positivo a suo favore. A ciò si aggiunga l'avvenuta
presentazione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione fissato per
l'udienza del 30/10/2003. Orbene, anche sotto tale profilo, tenuto conto dei
tempi brevi previsti per la decisione del ricorso rispetto alla data
dell'arresto (avvenuto il 27/10/2003 e dunque pochi giorni prima dell'udienza
dinanzi al Tribunale), la condotta dello straniero (del quale non va trascurata
la modesta levatura sociale e la difficoltà obiettiva di comprensione dei
procedimenti amministrativi e giurisdizionali vigenti in Italia come pure del
meccanismo di non sospensione dell'atto impugnato in pendenza
dell'impugnazione), appare comunque avulsa da ogni preordinazione dolosa ed
improntata alla buona fede scusabile. D'altro canto è risultata evidente la
volontà dello straniero di regolarizzare la propria permanenza nel territorio
italiano come si evince dal suo inserimento in una stabile situazione
lavorativa, dal possesso del passaporto e della richiesta di regolarizzazione
inoltrata alle competenti autorità, infine dalla sua condotta all'atto
dell'intervento delle forze di polizia (senza oppore resistenza o tentare la
fuga, esibiva agli agenti i documenti in suo possesso compreso quello relativo
alla regolarizzazione). L'avvio della
procedura di emersione senza ricevere comunicazione dell'esito negativo e la
presentazione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione fissato pochi
giorni dopo rispetto alla data dell'arresto inducono a ritenere sussistente il
"giustificato motivo" o comunque l'errore incolpevole e scusabile.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'approfondimento probatorio avrebbe
potuto e dovuto poi riguardare altri profili del "giustificato
motivo" (ad esempio la sussistenza di situazioni personali rilevanti per
la legge quali la condizione di assoluta indisponibilità di mezzi economici e
di trasporto per uscire dal territorio). Tuttavia, la presenza di una causa
assolutoria assorbente esime da ogni ulteriore analisi relativa alla
sussistenza di altri "giustificati motivi" eventualmente rilevanti e
valutabili in concreto posto che la scelta legislativa è stata quella di non
codificazione normativa del concetto di "giustificato motivo" ciò che
consente all'interprete di ricondurvi una varietà di situazioni oggettive e
soggettive.
Le
argomentazioni svolte inducono al proscioglimento dell'imputato con la formula
di cui al dispositivo.
Ne
discende l'immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per altra
causa.
P.Q.M.
Letto
l'art.530 c.p.p. assolve l'imputato dal reato ascritto perchè il fatto non
costituisce reato.
Ordina
l'immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per altra causa.
Riserva
giorni trenta per il deposito della motivazione.
Nola,
27/10/2003 IL GIUDICE
Dott.ssa Diana Bottillo.
_____________________________lancio,
20.11.03
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