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Osservatorio della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di :        Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di :  Magistrati, Avvocati, Cancellerie

STRANIERI: art. 14 co. 5 ter e quinquies D.lvo 386/98 modificato dall’art. 13 L. 189/00 – Presupposti:  1) Elemento oggettivo - Valido decreto prefettizio di espulsione quale fondamento per un valido conseguenziale decreto del Questore – Sindacato del Giudice Penale sulla legittimità di tali atti - disapplicazione degli stessi in presenza di vizi formali – Possibilità; 2) Elemento soggettivo: a) Omessa traduzione in lingua madre del decreto di espulsione – Errore scusabile sul fatto ex art. 47 cp – configurabilità;  b) Pendenza del procedimento amministrativo per la sanatoria/emersione dal lavoro irregolare – Giustificato motivo di permanenza in Italia – Condotta scusabile – Esclusione del reato. Sentenza emessa in data 27.10.03 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola Dott.ssa Bottillo.

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MOTIVAZIONE

 

-Svolgimento del processo

In data 27/10/2003 R. D. veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice monocratico presso il Tribunale di Nola in stato di arresto per rispondere del reato in rubrica.

 All'odierna udienza, convalidato l'arresto per il reato previsto dall'art.14 comma 5 ter e quinquies D.Lvo 286/98 come modificato dall'art.13 L.30/07/2002 nr.189, si procedeva al rito direttissimo ai sensi dell'art.558 VI° c.p.p. L'imputato presente formulava richiesta di giudizio abbreviato allo stato degli atti (artt.442 e segg. c.p.p.) condizionato all'acquisizione di prova documentale (in particolare, dichiarazione del datore di lavoro per la legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari e decreto di fissazione udienza camerale dinanzi al Tribunale di Napoli per la decisione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione).

Il Giudice, preso atto della richiesta, ordinava la trasformazione del rito avvertendo i presenti della prosecuzione del giudizio in camera di consiglio e, valutata positivamente l'integrazione probatoria, disponeva l'acquisizione di tutti gli atti prodotti e di quelli contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero invitando le parti a formulare le le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte.

Terminata la discussione, all'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

-Fatto

   Osserva il Giudicante che, alla luce degli atti processuali acquisiti ed utilizzabili, l'imputato va prosciolto dal reato contestato.

Invero, dal verbale irripetibile di arresto e della relazione resa in sede di convalida dall'agente di polizia S.L., appartenente al Commissariato P.S. di San Giuseppe Vesuviano, nonchè dagli altri atti redatti dalla P.G. operante e dalla documentazione acquisita (decreto prefettizio di espulsione e contestuale ordine del Questore), è emerso il seguente fatto storico.

In data 26/10/2003, alle ore 15,00 circa, una pattuglia di agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, nell'ambito di un ordinario servizio di controllo e perlustrazione del territorio di competenza, fermavano un giovane extracomunitario nei pressi di un cortile privato di via Masserotti. Lo straniero, il quale alla vista degli agenti non tentò la fuga nè oppose resistenza, era munito di regolare passaporto e risultava altresì in possesso della richiesta di regolarizzazione della permanenza in Italia inoltrata alle competenti autorità.

Espletati i dovuti controlli, il giovane extracomunitario, identificato in R.D., risultava destinatario di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Napoli emesso il 15/10/2003, ritualmente notificatogli in pari data, seguìto dall'ordine del Questore di lasciare il  territorio dello Stato entro giorni cinque dalla avvenuta notifica.

Alla luce di quanto emerso in sede investigativa, gli agenti di polizia procedevano all'arresto obbligatorio ai sensi del D.Lvo 286/98 come modificato dall'art.13 L.30/07/2002 nr.189.

In sede di convalida, l'arrestato dichiarava in primo luogo di abitare in via Masserotti nel Comune di San Giuseppe Vesuviano dove veniva fermato dalla polizia e di esercitare una stabile attività lavorativa alle dipendenze di un'impresa di lavorazione di metalli sita in Palma Campania. In merito alla sua permanenza in Italia, precisava di aver presentato richiesta per regolarizzare la propria situazione di immigrato nonchè, di concerto con il proprio datore di lavoro, di aver inviato alla competente Prefettura la dichiarazione per la legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari in data 7/11/2002 e di non aver avuto comunicazione dell'esito del procedimento. Affermava infine di aver presentato ricorso, a mezzo di proprio difensore, avverso il provvedimento di espulsione di cui era stato destinatario e di essere in attesa dell'esito del procedimento.

A riprova di quanto asserito, veniva prodotta la prova documentale quanto alla fissazione dell'udienza per la presentazione del ricorso e quanto alla dichiarazione del datore di lavoro per la legalizzazione del  lavoro irregolare.

-Diritto

 La fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 14 comma 5 ter D.L.vo 286/1998, introdotta dall'art.13 1° comma della legge 30.7.2002 n. 189 in vigore dal 10.9.2002, sanziona la condotta dello straniero  che "senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis  del medesimo articolo" con l'arresto da sei mesi ad un anno. "In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica". Aggiunge l'art.14 comma 5 quinquies che per tale reato "è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo".

La "novità" introdotta al legislatore che sanziona una condotta in precedenza non prevista dalla legge come reato, richiede pertanto alcune brevi premesse ed una sintetica analisi in merito alle caratteristiche essenziali della fattispecie criminosa.

La norma richiede in primo luogo per la configurabilità del reato e quale suo elemento oggettivo costitutivo ed essenziale, la sussistenza di un valido decreto di espulsione amministrativa emanato dal Prefetto ai sensi dell'art.13 D.P.R. 25.7.1998 n.286, antefatto necessario per la emanazione del successivo ordine del Questore ex art.14 comma 5 bis (ancorchè la fattispecie di cui all'art.14 comma 5 ter non menzioni espressamente il decreto di espulsione, dal combinato disposto degli artt.13 e 14 e dall'intero sistema del D.P.R. 286/1998 emerge palesemente come l'ordine del Questore debba essere fondato su un preesistente valido decreto prefettizio di espulsione amministrativa di cui rappresenta il mezzo di esecuzione).

A prescindere dalla ipotesi eccezionale della espulsione "per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato" decretata dal Ministro dell'Interno ex art.13 comma 1 T.U. (in relazione alla quale, pur nel silenzio circa le modalità esecutive, è verosimile che il procedimento adottato sarà diverso da quello ordinario sul quale si basa la fattispecie in disamina stante la natura "politica" dell'espulsione), l'ipotesi fisiologica e tipica presupposta dalla norma richiamata è e rimane quella "amministrativa" del Prefetto di cui all'art.13 commi 2 e 3 T.U.

Quanto alle altre ipotesi di espulsione (quella disposta dal Giudice con sentenza anche non irrevocabile, a titolo di sanzione sostitutiva ex art.16 1°comma T.U., ovvero quella "alternativa alla detenzione" disposta dal magistrato di sorveglianza ex art.16 5° comma T.U., o anche quella disposta "a titolo di misura di sicurezza" ex art.15, eseguibile con l'irrevocabilità della sentenza), dovrebbero seguire allo stesso modo il procedimento di attuazione previsto dagli artt.13 comma 4 e 16 comma 7 T.U. con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica con l'alternativa che, laddove non sia stato possibile trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea, il Questore emette l'ordine di cui all'art.14 comma 5 bis (con problemi applicativi pratici dal momento che, costituendo la permanenza nel centro una forma di detenzione, si verificherebbe una indebita estensione delle ipotesi di tale detenzione incompatibile con la funzione e la finalità di tali forme alternative di espulsione, con la conseguenza che la conclusione più logica è forse ritenere che la fattispecie in esame si riferisca esclusivamente alla procedura di esecuzione dell'espulsione "amministrativa" di cui all'art. 13 T.U) .

Il decreto di espulsione amministrativa del Prefetto, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali (CASS. Sez. I Civile n. 5050 del 9.4.2002), non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 L. 7.8.1990 n. 241, attesa la natura di atto "ad emanazione vincolata e non discrezionale" ne casi previsti dalla legge ed essendo garantito il contraddittorio -seppure differito- in sede giurisdizionale (art. 13 comma 8  T.U.).

Il decreto di espulsione amministrativa del Prefetto "motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato" (art.13 3° comma T.U), in quanto elemento normativo essenziale della fattispecie criminosa in parola, deve essere stato emesso legittimamente e la valutazione dei requisiti di validità e legittimità non si sottrae al sindacato del Giudice penale.

Vanno quindi esaminati i requisiti di validità e legittimità.

-Il provvedimento deve essere stato emanato in presenza di una delle situazioni di fatto previste dalla legge come legittimanti l'espulsione, e motivato -per quanto sinteticamente- in ordine alla loro sussistenza (i casi sono contemplati dall'art.13 comma 2 T.U. ovverossia entrata nel territorio dello Stato in elusione del controllo di frontiera senza che sia avvenuto respingimento; trattenimento nel territorio dello Stato oltre i termini di validità del visto di ingresso temporaneo senza che si sia richiesto permesso di soggiorno nel termine prescritto, quando il ritardo non è dipeso da casi di forza maggiore; trattenimento nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo; appartenenza del soggetto ad una delle categorie di soggetti pericolosi di cui agli artt. 1 l. 27.12.1956 n. 1423 e 1 l. 31.5.1965 n. 575 quale accertamento da effettuarsi da parte del Prefetto, con valutazione sindacabile dal Giudice Ordinario in sede civile o in sede penale anche agli effetti in esame, come ogni altra valutazione relativa al sindacato sulla discrezionalità utilizzata nell'emissione del decreto di espulsione in tal senso CASS. Sez. I Civ. n. 12721 del 30.8.2002).

Quanto alla motivazione sul punto (ricavabile sia dall'art.13 T.U. che dall'art.3 L. 241/1990), vanno qui richiamati i principi sanciti dalla Suprema Corte in forza dei quali la motivazione non deve essere mai solo apparente di guisa che l'atto deve contenere un'esposizione delle circostanze di fatto che hanno dato luogo all'adozione del provvedimento tale da consentire di comprendere le ragioni dell'espulsione e a quale delle ipotesi previste si sia voluto fare riferimento sì da porre l'interessato in condizioni di predisporre un'adeguata difesa in sede giurisdizionale (si vedano CASS. Sez. I Civ., sent. 6535 del 7.5.2002 , Ponych; CASS. Sez. I Civ. 8513 del 14.6.2002, Gjetay).

-Il decreto del Prefetto deve essere stato emesso a carico di persona nei cui confronti non operi uno dei divieti di espulsione amministrativa previsti dalla legge per ragioni legate alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico o comunque per ragioni legate al soggetto, alla sua provenienza, alla sua età e condizione personale; e perché "motivato" per quanto sinteticamente sul punto ( art.19 T.U.).

-Il decreto di espulsione deve essere stato emesso a carico di persona "non pericolosa per la sicurezza dello Stato", nei cui confronti non sia in corso la procedura di sanatoria/emersione del lavoro irregolare di cui alle leggi 30.7.2002 n.189 e 9.10.2002 n. 222 (art.2 commi 1 e 4 L.222/2002 ).

Invero, l'art.33 della Legge 189/2002 e l'articolo 1 della Legge 9.10.2002 n.222 hanno introdotto una complessa procedura di sanatoria-emersione del lavoro irregolare di tutti gli stranieri extracomunitari occupati nel periodo 10.6.-10.9.2002 nelle "attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza" ovvero "nel lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare" (la procedura che prevede la dichiarazione di emersione del datore di lavoro, si conclude con la comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio ovvero con il rilascio di permesso di soggiorno con contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati). Atteso che dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art.2 della legge 222 cit. si evince che fino alla data di conclusione della procedura di sanatoria "non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale" nei confronti dei lavoratori interessati, "salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato", è stato di fatto introdotto un nuovo divieto di espulsione che si aggiunge a quelli già previsti dall'art.19 del T.U. 286/1998.

-Il decreto di espulsione deve contenere l'indicazione delle modalità della sua impugnazione (artt.13 comma 7 T.U. e art.3 3° comma prima parte D.P.R. 31.8.1999 n.394 che richiamano il principio generale di cui all'art.3  4° comma L. 7.8.1990 n. 241).

-Il decreto deve essere infine motivato e sintetizzato nel suo contenuto (anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati), nonchè tradotto "allo straniero che non comprende la lingua italiana" "nella lingua a lui comprensibile" ovvero, "se ciò non è possibile", "in una delle lingue inglese, francese e spagnola", "secondo la preferenza indicata dall'interessato" (artt.13 comma 7 T.U. e 3 3° comma D.P.R. 31.8.1999 n. 394 Regolamento di attuazione della legge). Ciò al chiaro fine di consentire allo straniero l'effettiva conoscenza dell'atto nell'ottica garantista, più volte richiamata in giurisprudenza (Corte Cost. sent. nr.198/16.6.2000 e Cass. sent.nr.9138/6.7.2001), di assicurare il diritto di difesa a chiunque.

Tale requisito, la cui inosservanza incide sulla legittimità dell'atto, ha dato luogo a non pochi problemi interpretativi.

Al riguardo si osserva che se lo straniero non comprende la lingua italiana, l'omessa traduzione in lingue diverse renderà sempre illegittimo l'atto redatto e comunicato in italiano. Viceversa, la traduzione dell'atto nella lingua del paese d'origine dello straniero o in altra lingua a lui nota (da effettuarsi anche in presenza del solo dubbio sulla conoscenza della lingua italiana), può omettersi in favore della prevista traduzione in una delle lingue "inglese, francese o spagnola", secondo preferenza, solo nelle ipotesi di mancata identificazione del Paese di provenienza dello straniero o delle lingue a lui note, ovvero di accertata provenienza da un Paese la cui lingua "per la sua rarità non consenta l'agevole reperimento di un traduttore" (in tal senso CASS. SEZ. CIV. I, n. 879 del 25.1.2002). Va da sè che il decreto dovrà dare conto in motivazione, con adeguati concreti argomenti, della conoscenza della lingua italiana ovvero di ogni altra diversa situazione rilevante ai fini della scelta della lingua di redazione dell'atto, con la conseguenza che la carenza di motivazione sul punto rende illegittimo il decreto di espulsione per violazione di legge, con valutazione da parte del Giudice di particolare rigore anche al fine di evitare prassi poco garantiste specie con riguardo agli stranieri extracomunitari che comprendono idiomi non diffusi e poco conosciuti. Ne discende che, sul piano processuale, già in sede di convalida il thema probandum si amplia con riferimento a tale profilo dal momento che tra gli argomenti in disamina vi rientra la nazionalità dell'arrestato e le lingue a lui note, ovvero la eventuale preferenza espressa per una delle lingue alternative di sua conoscenza con risvolti sul piano della legittimità del provvedimento di espulsione.

In conclusione, i difetti formali legati alla mancata comunicazione delle modalità della sua impugnazione ovvero alla sua mancata traduzione in lingua comprensibile all'interessato o infine alla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei prescritti requisiti, rendono l'atto viziato e come tale censurabile in sede di ricorso in opposizione al Tribunale in composizione monocratica del luogo di emissione.

Quanto ai risvolti sul piano processual-penalistico, i vizi dell'atto ne comportano la sua disapplicazione nel giudizio penale (tra le altre cfr.CASS. SEZ. I, n.29543 del 20.7.2001) come pure dell'atto ad esso conseguenziale ovverossia dell'ordine del Questore emesso ex art.14 comma 5 bis T.U., con la conseguenza che,  nel merito, la formula decisoria da adottarsi sarà quella dell'assoluzione "perché il fatto non sussiste".

Sul piano dell'elemento oggettivo della fattispecie, presupposto indefettibile è altresì  la sussistenza, alla data di emissione dell'ordine del Questore ex art.14 comma 5 bis T.U., della situazione di fatto legittimante la sua emissione.

Nell'ottica legislativa, l'ordine del Questore è l'extrema ratio di fronte alla completa inefficienza degli ordinari meccanismi amministrativi previsti per l'esecuzione dell'espulsione e costituisce in ogni caso una delle modalità esecutive dell'espulsione decretata dal Prefetto.

In primo luogo, l'ordine del Questore è da ritenersi validamente emanato solo ove il decreto di espulsione del Prefetto sia giuridicamente eseguibile ciò che si verifica laddove lo straniero non sia attualmente sottoposto a procedimento penale, ovvero, nell'ipotesi inversa dello straniero sottoposto a procedimento penale che non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, l'Autorità Giudiziaria competente abbia rilasciato il prescritto nulla-osta anche solo nella forma del "silenzio-assenso" con il decorso del termine di quindici giorni dalla richiesta (l'art.13 3° comma T.U., chiarisce che il nulla osta richiesto dal Questore all'Autorità Giudiziaria può essere negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa).

In secondo luogo, l'ordine del Questore ex art.14 comma 5 bis deve ritenersi validamente emanabile solo in presenza di una situazione di oggettiva impossibilità di esecuzione dell'espulsione a mezzo accompagnamento alla frontiera con la forza pubblica in concomitanza con la impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea per motivi oggettivi ovvero per decorso dei termini massimi di permanenza (comma 5 art. 14).

Vanno poi esaminati gli altri profili innovativi introdotti dalla legge 189/2002 modificativa del T.U. 286/1998 in relazione all'espulsione amministrativa di competenza prefettizia.

E' stata prevista invero l'immediata esecutività del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, anche se "sottoposto a gravame o ad impugnativa".

Ad eccezione delle ipotesi di cui all'art.13 comma 5, l'espulsione è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica "con immediatezza" mediante "respingimento" o imbarco diretto sui vettori o comunque mediante traduzione del soggetto al valico di frontiera. Laddove ciò non sia in concreto "possibile" (per indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ovvero perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, o ancora all'acquisizione di documenti per il viaggio),  scatta il meccanismo del trattenimento disposto dal Questore per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza più vicino tra quelli costituiti dall'Amministrazione dell'Interno con trasmissione al Tribunale competente per la convalida (la permanenza nel centro è prevista per il termine massimo di trenta giorni prorogabili sino a sessanta con successivo provvedimento giudiziario).

In definitiva, stante la perdurante impossibilità di eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, di trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea, si legittima l'emissione del provvedimento di carattere eccezionale del Questore ex art.14 comma 5 bis, ovverossia l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla comunicazione.

In difetto di tali premesse o anche solo della motivazione sul punto, l'ordine del Questore deve ritenersi illegittimo e disapplicabile nel giudizio penale da cui l'assoluzione dell'imputato "perché il fatto non sussiste". Analogamente a quanto già si è osservato in precedenza, sul piano strettamente processuale, tutti i requisiti descritti costituenti l'antefatto storico necessario per la valida emissione dell'ordine del Questore costituiscono argomenti di prova nel giudizio direttissimo.

Ancora, l'ordine del Questore deve essere stato emesso nel rispetto di tutti i suoi requisiti formali.

In particolare:

-motivazione sulla sussistenza della fattispecie legittimante la sua emissione (la motivazione, pur non espressamente richiesta dall'art.14 T.U., è però imposta in via generale per tutti gli atti della Pubblica Amministrazione dalla L. 241/1990  e dovrà riguardare, a titolo esemplificativo, le ragioni dell'impossibilità di accompagnamento diretto alla frontiera ovvero di  trattenimento nei centri di permanenza temporanea disponibili);

-indicazione nell'atto delle conseguenze penali della sua trasgressione e delle modalità della sua impugnazione (indicazione questa  imposta in via generale dall'art.3 L.241/1990 per ogni atto amministrativo e specificata dall'art.13 T.U.);

-traduzione dell'atto in lingua conosciuta dal destinatario ovvero in altra lingua in base al combinato disposto degli artt.13 comma 7 T.U. e 3 comma 3 DPR 394/1999 e motivazione in ordine alle scelte adottate in merito conle stesse problematiche già richiamate in merito al decreto Prefettizio.

L'illegittimità dell'ordine del Questore per difetti formali legati all'assenza di motivazione sulla sussistenza della fattispecie legittimante la sua adozione, ovvero per difetti formali legati alla mancata indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione o alla mancata comunicazione delle modalità di sua impugnazione, o infine per difetti formali legati alla sua traduzione rende l'atto lesivo dei diritti dello straniero e disapplicabile nel giudizio penale (in tal senso fra e altre cfr. CASS. SEZ. I° nr. 29543 del 20.7.2001), con le conseguenze già evidenziate in merito alla pronuncia assolutoria per difetto di uno degli elementi normativi della fattispecie. Va da sè peraltro che, non essendo esigibile dall'Ufficiale di P.G. alcuna pregnante analisi di legittimità dell'ordine del Questore, pur in presenza di vizi formali, dovrà procedersi comunque alla convalida dell'arresto in presenza degli altri suoi presupposti di legge.

Altra questione che involge l'elemento oggettivo della fattispecie è naturalmente  la sussistenza della condotta incriminata ovverossia "l'illecito trattenimento da parte dell'espulso nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni dalla sua notificazione" (i giorni devono essere intesi "liberi" in ossequio ai principi generali ed al favor rei).

Dalla lettura congiunta delle norme si evince che, mentre nelle fattispecie di cui gli artt. 13 13° comma e 14 comma 5 quater T.U. deve aversi la prova sicura che lo straniero espulso trovato in Italia sia stato effettivamente accompagnato alla frontiera o comunque sia effettivamente uscito dal territorio dello Stato in esecuzione del decreto di espulsione e vi sia poi rientrato, viceversa l'espressione utilizzata nell'art.14 comma 5 ter "trattenersi" non richiede necessariamente tale prova, essendo sufficiente che lo straniero si trovi nel territorio dello Stato "in violazione dell'ordine del Questore".

Ancora, mentre nel primo caso la flagranza è ravvisabile proprio nell'essere sorpresi dalla P.G. nell'atto di rientrare in Italia dopo l'espulsione o immediatamente dopo, nella seconda ipotesi dove il reato ha natura permanente e si configura con il mero trattenimento dell'espulso nel territorio dello Stato, non si pongono particolari problematiche in merito alla flagranza, salve le regole generali sulla sussistenza di scriminanti o di cause di non punibilità che impediranno la convalida dell'arresto.

Ulteriore requisito necessario per ritenere la responsabilità dell'imputato anche dopo l'accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in tutti i suoi aspetti, è la mancanza di un "giustificato motivo" del trattenimento sul territorio italiano previsto dal richiamato art.14 T.U.

La norma non definisce in alcun modo il "giustificato motivo" né fornisce criteri per determinarlo, così lasciando deliberatamente  all'interprete il compito di individuarne i casi nella consapevolezza della infinita varietà di situazioni oggettive e soggettive da cui la scelta del legislatore di adottare una soluzione elastica.

Premessa l'estrema indeterminatezza del concetto di "giustificato motivo", deve tuttavia ritenersi che esso abbracci in realtà situazioni  molto più ampie (sia oggettive che soggettive) rispetto allo "stato di necessità" ovvero alle ordinarie "cause di giustificazione".

Ad ogni modo, sia  il T.U. 286/1998 che la stessa Costituzione offrono spunti ermeneutici per circoscriverne il significato con riferimento in particolare ai diritti fondamentali della persona da salvaguardare in ogni caso. E pertanto, in tale ottica, "giustificati motivi" di mancata esecuzione dell'ordine del Questore potranno attenere, a titolo esemplificativo, all'esigenza di ricevere "soccorso" sanitario ovvero all'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, o ancora al fatto stesso di essere lo straniero in attesa di rilascio da parte dell'autorità Consolare del suo Paese di documenti o titoli di viaggio necessari all'esecuzione dell'ordine del Questore. 

Analogamente, "giustificati motivi" normativamente rilevanti possono attenere anche a situazioni soggettive e condizioni personali (quali ad esempio persona obbligata da terzi alla prostituzione impedita dagli sfruttatori all'allontanamento; condizioni precarie di salute incompatibili con un viaggio difficoltoso; assoluta indigenza ovvero indisponibilità di mezzi economici sufficienti ad un viaggio in condizioni dignitose per la persona; ancora, stante la tutela della famiglia quali ipotesi richiamate nello stesso T.U., lo stato di gravidanza ovvero la necessità di accudire un figlio sotto i sei mesi, oppure la convivenza con parente o coniuge di nazionalità italiana).

Nè può escludersi che "giustificato motivo" del trattenimento sia pure l'esposizione nel Paese di destinazione a concreti e fondati rischi di applicazione della pena di morte ovvero di persecuzione per motivi di razza, di opinioni politiche etc.

Infine, va da sè che "giustificato motivo" sarà la sussistenza di una delle situazioni che impediscono l'espulsione cristallizzate nell'art. 19 T.U. 286/1998, ovvero della situazione di divieto di espulsione nascente dalla pendenza di procedura di sanatoria/emersione dal lavoro irregolare di cui alle leggi 189 e 222 del 2002, situazioni che siano state in qualche modo pretermesse o trascurate al momento dell'emanazione del decreto di espulsione.

Sul piano processuale, le situazioni integranti "giustificato motivo", se non già rilevabili nell'immediatezza da parte della P.G. tanto da rendere non convalidabile l'arresto, saranno oggetto di prova dopo la fase della convalida nel corso del giudizio direttissimo e rilevate direttamente dal Giudice, ovvero -se afferenti a situazioni soggettive o condizioni personali- allegate invece dall'interessato.

La sussistenza del "giustificato motivo" ovvero la mancanza, insufficienza, contraddittorietà della prova della sua insussistenza, induce alla pronuncia assolutoria sotto il profilo psicologico "perché il fatto non costituisce reato".

Quanto all'elemento soggettivo, si osserva per completezza espositiva che, trattandosi di reato contravvenzionale, l'agente può risponderne anche solo a titolo colposo (42 u.c. c.p.).

Sotto tale profilo, potrebbero pertanto profilarsi una molteplicità di situazioni soggettive da valutarsi in concreto caso per caso che non si risolvono in ignoranza inescusabile della legge ma che danno vita ad ipotesi di buona fede idonea a giustificare la condotta  (l'ignoranza della legge è infatti scusabile solo se l'errore è "inevitabile" senza colpa alla luce dei principi vigenti nel nostro ordinamento e dell'interpretazione dell'art.5 c.p. fatta propria dalla  Corte Cost. sent.364/1988). A titolo esemplificativo si potrebbero ipotizzare situazioni da valutarsi in concreto di mancata comprensione del contenuto del decreto prefettizio e dell'ordine del Questore perchè notificati allo straniero non in lingua madre bensì in una delle lingue alternative consentite -inglese, francese o spagnolo- anche queste non conosciute dal destinatario. Infatti, posto che la legge consente legittimamente la traduzione in una delle lingue ad alta diffusività a fronte dell'impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta all'interessato, la mancata comprensione di una delle lingue alternative può assumere rilievo sotto il profilo della buona fede e del difetto dell'elemento psicologico del reato nella sua dimensione colposa, risolvendosi in errore -scusabile- sul fatto che costituisce il reato ex art.47 c.p.

-Valutazione della penale responsabilità dell'imputato.

Alla luce di tali premesse di diritto deve essere quindi valutato il materiale probatorio a disposizione del Giudicante ai fini dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato.

Nel caso di specie, le risultanze processuali evidenziavano che il giovane extracomunitario, identificato in R. D., destinatario di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Napoli emesso il 15/10/2003, ritualmente notificatogli in pari data, seguìto dall'ordine del Questore di lasciare il  territorio dello Stato entro giorni cinque dalla avvenuta notifica, veniva rinvenuto nel territorio italiano alla scadenza del termine da cui l'arresto obbligatorio ai sensi del D.Lvo 286/98 come modificato dall'art.13 L.30/07/2002 nr.189.

Sotto tale profilo si osserva in primo luogo che non vi sono i presupposti per addivenire ad una pronuncia assolutoria per insussistenza del reato nella sua oggettività con particolare riguardo ai profili di illegittimità del decreto di espulsione del Prefetto e del successivo Ordine del Questore ovvero ai vizi formali dell'atto censurabili in sede di giudizio penale con la loro disapplicazione.

Invero, dall'esame degli atti si evince che il provvedimento prefettizio ed il conseguenziale ordine del Questore contengono i requisiti formali prescritti dalla legge con particolare riguardo alla indicazione delle modalità della impugnazione ed alle conseguenze penali in merito alla loro inosservanza. Inoltre, veniva adeguatamente specificata la sussistenza della situazione di fatto legittimante l'emanazione dell'ordine del Questore con riferimento alla impossibilità di trattenere lo straniero presso il Centro di Permanenza Temporanea e di disporre l'accompagnamento diretto alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Analogamente nessuna censura può essere mossa con riguardo alla identità e certezza del soggetto destinatario dell'atto ritualmente identificato anche con i rilievi dattiloscopici.

Quanto poi alla notifica ed alla traduzione dei provvedimenti, emerge  dagli atti del fascicolo che gli atti sono stati tradotti nel rispetto della normativa vigente. In particolare, è stata effettuata la traduzione nelle lingue alternative prescritte (inglese, francese e spagnolo), dando atto della impossibilità di traduzione immediata nella lingua madre con rituale notifica dei provvedimenti al destinatario.

In ogni caso, anche in sede di convalida e contestuale giudizio direttissimo si accertava la sufficiente comprensione da parte dell'interessato della lingua italiana tanto è vero che l'arrestato dal canto suo asseriva di aver recepito il contenuto del provvedimento in ogni sua parte e di essere consapevole dell'ordine di uscire dal territorio italiano. La comprensione del contenuto dei provvedimenti è d'altro canto dimostrata dalla successiva impugnazione proposta dall'interessato a dimostrazione che l'atto ha raggiunto il suo scopo conoscitivo con la conseguenza che non possono ritenersi violati i diritti e le garanzìe difensive.

Infine, con riguardo alla censura sollevata dalla difesa in merito alla assenza di pericolosità del soggetto ovvero alla mancata motivazione sul punto, si osserva che se è vero che il decreto di espulsione non può emettersi a carico di persona "non pericolosa per la sicurezza dello Stato", nei cui confronti è in corso la procedura di sanatoria/emersione del lavoro irregolare di cui alle leggi 30.7.2002 n.189 e 9.10.2002 n.222 (art. 2 commi 1 e 4 l. 222/2002), è anche vero che nel caso di specie, la questione relativa alla non pericolosità del soggetto rilevante ai fini della procedura di emersione, risulta superata dal rigetto stesso della procedura di cui si dà atto nel decreto prefettizio per motivi diversi dalla pericolosità (posto che la procedura richiede alcuni requisiti per un esito positivo che nel caso di specie non sembrano esistere anche alla luce della documentazione allegata dalla difesa).

Sgombrato il campo dalle censure attinenti ai vizi formali dell'atto ovvero ai requisiti legittimanti l'emissione dei provvedimenti amministrativi del Prefetto e del Questore, resta da esaminare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato quanto in particolare alla eventuale esistenza di un "giustificato motivo" che determinò la permanenza nel territorio italiano pur in presenza del provvedimento di espulsione e dell'ordine del Questore. 

Al riguardo si osserva che l'arrestato, in merito alla sua permanenza in Italia, precisava di aver presentato richiesta per regolarizzare la propria situazione di immigrato e di aver avviato, di concerto con il proprio datore di lavoro, la procedura di emersione del lavoro irregolare in data 7/11/2002 deducendo di non aver ricevuto comunicazione dell'esito del procedimento. Documentava infine la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione di cui era stato destinatario, a mezzo di un legale di fiducia, e di essere in attesa dell'esito del procedimento.

Alla luce di quanto emerso in sede di giudizio e premesso che la pendenza della procedura di sanatoria/emersione dal lavoro irregolare deve ritenersi in qualche modo "giustificato motivo" della permanenza nel territorio laddove trascurata al momento dell'emanazione del decreto di espulsione, nel caso di specie sussistono elementi concreti, ad avviso del Giudicante, per ritenere scusabile la condotta dello straniero sotto il profilo psicologico.

In particolare, l'avvenuto rigetto del procedimento di emersione di cui si dà atto nel decreto prefettizio e che ne determinò l'emissione, non risulta in primo luogo motivato quanto alle ragioni del rigetto. Nè d'altro canto, nel medesimo contesto, si dà atto della avvenuta comunicazione al richiedente del rigetto (come sostenuto dallo stesso imputato che negava di aver avuto conoscenza del provvedimento negativo), con la conseguenza che già sotto tale profilo l'"attesa" di una pronuncia favorevole da parte della Pubblica Amministrazione giustifica almeno in parte la condotta dello straniero indotto a trattenersi nel territorio per l'affidamento incolpevole verso l'emanazione di un provvedimento positivo a suo favore. A ciò si aggiunga l'avvenuta presentazione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione fissato per l'udienza del 30/10/2003. Orbene, anche sotto tale profilo, tenuto conto dei tempi brevi previsti per la decisione del ricorso rispetto alla data dell'arresto (avvenuto il 27/10/2003 e dunque pochi giorni prima dell'udienza dinanzi al Tribunale), la condotta dello straniero (del quale non va trascurata la modesta levatura sociale e la difficoltà obiettiva di comprensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali vigenti in Italia come pure del meccanismo di non sospensione dell'atto impugnato in pendenza dell'impugnazione), appare comunque avulsa da ogni preordinazione dolosa ed improntata alla buona fede scusabile. D'altro canto è risultata evidente la volontà dello straniero di regolarizzare la propria permanenza nel territorio italiano come si evince dal suo inserimento in una stabile situazione lavorativa, dal possesso del passaporto e della richiesta di regolarizzazione inoltrata alle competenti autorità, infine dalla sua condotta all'atto dell'intervento delle forze di polizia (senza oppore resistenza o tentare la fuga, esibiva agli agenti i documenti in suo possesso compreso quello relativo alla regolarizzazione).  L'avvio della procedura di emersione senza ricevere comunicazione dell'esito negativo e la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione fissato pochi giorni dopo rispetto alla data dell'arresto inducono a ritenere sussistente il "giustificato motivo" o comunque l'errore incolpevole e scusabile. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'approfondimento probatorio avrebbe potuto e dovuto poi riguardare altri profili del "giustificato motivo" (ad esempio la sussistenza di situazioni personali rilevanti per la legge quali la condizione di assoluta indisponibilità di mezzi economici e di trasporto per uscire dal territorio). Tuttavia, la presenza di una causa assolutoria assorbente esime da ogni ulteriore analisi relativa alla sussistenza di altri "giustificati motivi" eventualmente rilevanti e valutabili in concreto posto che la scelta legislativa è stata quella di non codificazione normativa del concetto di "giustificato motivo" ciò che consente all'interprete di ricondurvi una varietà di situazioni oggettive e soggettive.

Le argomentazioni svolte inducono al proscioglimento dell'imputato con la formula di cui al dispositivo.

Ne discende l'immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Letto l'art.530 c.p.p. assolve l'imputato dal reato ascritto perchè il fatto non costituisce reato.

Ordina l'immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per altra causa.

Riserva giorni trenta per il deposito della motivazione.

Nola, 27/10/2003                   IL GIUDICE

                                              Dott.ssa Diana Bottillo.

_____________________________lancio, 20.11.03___________________________________

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