IUS SIT
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Osservatorio
della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie
coordinamento di : Avv. Angelo Pignatelli
Omissis
.. .. VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI
Orbene
l’art. 12 del d.lvo n. 286 del 1988 sanziona la condotta di chi , al fine di
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero,
favorisce la sua permanenza sul territorio dello stato, in violazione delle
norme del medesimo testo unico.
Invero,
il maresciallo Tizio ha riferito che all’interno della sede della società “G.x
C.z. s.a.s.”, della quale l’imputato
era socio accomandatario, erano stati colti a confezionare capi d’abbigliamento
tre cittadini cinesi privi del permesso di soggiorno.
Egli
ha precisato, inoltre, che l’appartamento ove si svolgeva la predetta attività
era diviso in due zone, una destinata al confezionamento di vestiti e l’altra
ad alloggi.
L’agente,
però, non è stato in grado di indicare l’entità del compenso percepito dai
lavoranti o gli orari di lavoro sostenuti dagli stessi.
Se
può affermarsi, pertanto, che, offrendo
alloggio e lavoro a tre cittadini extracomunitari, privi del permesso di soggiorno, l’imputato
ne favorisse la permanenza in Italia, in condizioni di illegalità, ciò che non
è emerso dalla espletata istruzione dibattimentale è che l’imputato ne traesse
un ingiusto profitto.
Non
essendosi accertato, infatti, in alcun modo il compenso percepito o gli orari
di lavoro sostenuti dai lavoratori privi di permesso di
soggiorno, non può affermarsi che
l’imputato li sfruttasse, al fine
di realizzare un ingiusto profitto.
Il
mettere a disposizione degli alloggi, invero, non è necessariamente indicativo
di condizioni di sfruttamento del lavoratore clandestino, potendo il vitto e
alloggio essere considerati parte
dell’accordo con il datore di lavoro.
Alla
luce di quanto esposto, pertanto, l’imputato va assolto dal reato scrittogli
perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Letto l’art. 544 c.p.p., indica in
giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Nola, 23.5.2003 Il Giudice Dott. Federica
Gaudino