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Osservatorio della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
con la collaborazione di :  Magistrati, Avvocati, Cancellerie
coordinamento di :  Avv. Angelo Pignatelli

 

STRANIERI: Violazione dell’art. 12 D.lvo n. 286/1988 – presupposti: ingiusto profitto – mancanza – esclusione del reato. Sentenza emessa il 23.05.03 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dott.ssa Federica Gaudino.

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Omissis .. .. VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI

Orbene l’art. 12 del d.lvo n. 286 del 1988 sanziona la condotta di chi , al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la sua permanenza sul territorio dello stato, in violazione delle norme del medesimo testo unico.

Invero, il maresciallo Tizio ha riferito che all’interno della sede della società “G.x C.z.  s.a.s.”, della quale l’imputato era socio accomandatario, erano stati colti a confezionare capi d’abbigliamento tre cittadini cinesi privi del permesso di soggiorno.

Egli ha precisato, inoltre, che l’appartamento ove si svolgeva la predetta attività era diviso in due zone, una destinata al confezionamento di vestiti e l’altra ad alloggi.

L’agente, però, non è stato in grado di indicare l’entità del compenso percepito dai lavoranti o gli orari di lavoro sostenuti dagli stessi.

Se può affermarsi, pertanto, che, offrendo  alloggio e lavoro a tre cittadini extracomunitari,  privi del permesso di soggiorno, l’imputato ne favorisse la permanenza in Italia, in condizioni di illegalità, ciò che non è emerso dalla espletata istruzione dibattimentale è che l’imputato ne traesse un ingiusto profitto.

Non essendosi accertato, infatti, in alcun modo il compenso percepito o gli orari di lavoro  sostenuti  dai lavoratori privi di permesso di soggiorno, non può  affermarsi che l’imputato li  sfruttasse, al fine di  realizzare  un ingiusto profitto.

Il mettere a disposizione degli alloggi, invero, non è necessariamente indicativo di condizioni di sfruttamento del lavoratore clandestino, potendo il vitto e alloggio essere considerati parte  dell’accordo con il datore di lavoro.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, l’imputato va assolto dal reato scrittogli perchè il fatto non sussiste.

 

P.Q.M.

Letto l’art. 530  c.p.p., assolve D.X XZ  dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

      Letto l’art. 544 c.p.p., indica in giorni 30 il termine per il deposito della             motivazione.

Nola, 23.5.2003                Il Giudice Dott. Federica Gaudino