Ordine degli Avvocati di Nola

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ORARIO UDIENZE TRIBUNALE di NOLA

PENALE

 

 

PROTOCOLLO  PER  LA  DISCIPLINA DELLE

UDIENZE  PENALI

Tribunale di  Nola

 

Il giorno 18 luglio 2003, alle ore 13,00, sono presenti il presidente Bruno D’Urso , per delega del presidente del Tribunale di Nola, il procuratore aggiunto dr. Francesco Greco, per delega del Procuratore della Repubblica, il dr. Gennaro Sessa per l’ANM, l’avv. Angelo Pignatelli per l’AIGA e l’avv. Fortunato Prisco per la Camera Penale, i quali convengono sui seguenti punti, che vengono quindi ritenuti costituenti l’intesa per il seguente protocollo per la disciplina delle udienze

 

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La disciplina delle udienze penali, sia in sede collegiale che in quella monocratica, potrà essere regolamentata ispirandosi sia al principio costituzionale della ragionevole durata dei processi (art. 111, comma II Cost.) sia a quello della concentrazione ex art. 477 c.p.p. in forza dei quali i ruoli di udienza dovranno contenere un numero di processi proporzionato alle concrete possibilità di trattazione.

All’uopo si conviene quanto segue:

1)Tutte le udienze penali dovranno avere inizio non oltre le ore 09,30.

2) La trattazione pomeridiano, quanto ai processi già in fase istruttoria dibattimentale, deve essere concordata in sede di <<rinvio>>. Nei casi (particolarmente per il monocratico) di procc. Da iniziare, la trattazione pomeridiana potrà essere concordata tra le parti all’inizio dell’udienza.

Per regolare l’orario di udienza pomeridiana è stato concordato di prevedere il termine delle h. 16,00 entro cui deve essere chiamato l’ultimo processo per il quale è prevista istruttoria, discussione e camera di consiglio.

3) In ordine alla prima udienza si conviene quanto segue: Lo smistamento consiste nella fissazione di una ulteriore udienza per le attività di istruzione, previa verifica della costituzione delle parti, trattazione delle questioni preliminari ed ammissione della prova. Lo smistamento può non aver luogo per quei processi che vedano gli imputati in stato di detenzione. Qualora la prima udienza dovesse subire un rinvio preliminare, per impedimento del difensore, la successiva udienza non sarà più di smistamento, così ove alla prima udienza il rapporto processuale non dovesse validamente instaurarsi la successiva udienza rimarrà di smistamento, ma solo per gli imputati non detenuti e per processi con reati non prossimi alla prescrizione (1 anno). Nel caso di mutamento del Collegio e di necessità di ripetere le formalità di ammissione della prova, non saranno valide le regole dello smistamento e sarà possibile sentire i testi presenti, per cui si può riassuntivamente stabilire che :

a) la prima udienza per tutti i processi collegiali e quelli di competenza monocratica particolarmente complessi (per es. omicidio colposo, lesioni colpose, reati tributari e processi con un numero di imputati superiore a 5 o con capi di imputazione superiore a 5 e con più di cinque testi da sentire) saranno sempre di smistamento;

Nell’ipotesi di processi a citazione diretta (art. 550 c.p.p.) si è concordato quanto segue:

a) non è prevista l’udienza di smistamento, per cui potranno essere citati tutti i testi della Pubblica Accusa e della parte civile costituita, mentre le difese potranno citare i testi autorizzati per la successiva udienza.

4) In ordine allo svolgimento dell’Udienza Preliminare si conviene che, ove venga richiesto dalle parti il rito abbreviato ed il GUP ritenga di ammetterlo, il Giudice, solo nei casi di procc. Complessi, fissi una <<udienza successiva per la sola discussione>> al fine di consentire alle parti di rassegnare adeguatamente le proprie conclusioni.

5) Per l’ordine di chiamata dei processi, ferma restando la vigenza della regola di cui all’art. 20 D.M. 334/89, su richiesta delle parti, o per oggettivi esigenze di economia dell’udienza, sarà possibile seguire un ordine diverso; in ogni caso si procederà ad anteporre alla trattazione dei procc. il differimento di quelli che non possono essere trattate per motivi processuali o per eccessivo carico del ruolo; saranno, comunque, trattate prima le cause in cui sono presenti in aula i difensori di fiducia, mentre solo alla fine saranno chiamati i processi per i quali dovrà nominarsi un difensore d’ufficio; le udienze camerali saranno chiamate all’inizio dell’udienza. Per evitare ritardi e/o inutili disagi a testi presenti, su ordine del Presidente e/o del Giudice (rectius: G.M., GUP, G.d.P.) l’Ufficiale Giudiziario verificherà la eventuale assenza di testi comunicando prontamente tale assenza al Giudice.

In questo caso si provvederà al rinvio del processo entro le ore 10,30.

E’ auspicabile che il Presidente eviti la concomitanza di più processi eccessivamente gravosi e che indichi alla Cancelleria, appena possibile, i processi da differire per consentire alle parti di pianificare la propria attività.

6) Sarà osservato il ruolo dei difensori di ufficio, i quali, nel rispetto degli elenchi predisposti ex art. 97 c.p.p., garantiranno la effettiva presenza di un proprio rappresentante, anche a mezzo delega, in ciascuna udienza (dibattimentale, di convalida, GUP) o altro atto garantito, avendo cura di prendere cognizione degli atti processuali onde consentire un’adeguata difesa.

7) Le eventuali istanze di rinvio, tempestivamente depositate in cancelleria, saranno comunicate, anche a mezzo fax, a cura del difensore, per conoscenza alla segreteria dibattimentale della Procura della Repubblica;

E’ obbligatorio l’uso della toga per la celebrazione delle udienze.

Il presente protocollo ha natura sperimentale e sarà applicato a far data dalla sua approvazione degli Organi competenti.

In ogni caso, si auspica la più pronta attuazione