E’ LEGITTIMO L’UTILIZZO
DELLE INTERCETTAZIONI
COME AUTONOMA FONTE DI PROVA ?
di
Avv. Angelo Pignatelli
L’argomento sul quale mi accingo ad effettuare alcune
considerazioni, prende spunto dal diffondersi di tecniche investigative fondate
sulle intercettazioni telefoniche e/o ambientali. Tali strumenti sono disciplinati
dal codice di rito nel libro terzo, titolo terzo al capo I come <<mezzi di ricerca della prova>> utilizzati, dalla pubblica
accusa nella fase delle indagini preliminari. Le risultanze trascrittive di
tali <<mezzi>> si trasformano
poi, in dibattimento, come <<prova autonoma ed esclusiva di colpevolezza>>
a carico dell’imputato. Non è raro, infatti, leggere sentenze nelle quali
gravissime imputazioni (si pensi ai reati associativi di droga ex art. 74
e 80 D.P.R. 309/90 e 416 bis c.p., etc) si reggono esclusivamente sul contenuto
trascrittivo delle captazioni telefoniche e/o ambientali! Senza voler estendere,
il campo d’indagine a tutta una serie infinita di questioni procedurali in
ordine alla legittimità e/o inutilizzabilità delle intercettazioni ex art.
268 e ss. c.p.p., qui interessa circoscrivere il campo ai confini nei quali
è lecito utilizzare <<il linguaggio
ed il contenuto delle conversazioni intercettate>> come prova autonoma
di responsabilità nel giudizio penale senza lederne i principi cardine.
Tanto assume maggior rilievo ove si pensi che la
motivazione di una sentenza fondata sulla descrizione valutativa e
argomentativa del materiale probatorio costituito dal <<linguaggio
captato>> diventa, poi, una questione di fatto rimessa alla
valutazione del giudice di merito,(in
tal senso Cass. C.E.D. n. 196228) con
tutte le prevedibili conseguenze in tema di inammissibilità del ricorso per
Cassazione.
Sul punto, non v’è dubbio che, la Giurisprudenza di
legittimità, ha ritenuto il contenuto delle intercettazioni telefoniche come
diretta fonte di prova della colpevolezza dell’imputato, addirittura senza la
necessità di dover trovare altri riscontri esterni qualora gli indizi emergenti
dalla conversazione risultassero
a) gravi:
cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e
convincenti;
b) precisi:
cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o
anche più verosimile, perciò non equivoci;
c) concordanti:
cioè che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi.
(in tal senso si veda
Cass. IV Sent. 1035 del 30.01.1992).
Tale orientamento, è stato sostanzialmente confermato
da altro indirizzo Giurisprudenziale secondo il quale << le
intercettazioni telefoniche sono idonee a ricostruire il fatto da accertare,
costituiscono cioè fondamento del giudizio critico complessivo che sostanzia la
prova del fatto. A Tal fine esse vengono recepite come parte da cui può trarsi
una circostanza (premessa minore) che, sussunta nella massima di esperienza
corrispondente (premessa maggiore), consente di trarre una deduzione che
logicamente costituisce la verità o non verità del fatto da provare. (Cass.2.04.1992, Filice, in Cass. Pen. 1993, 2529). Recentemente, un altra sentenza della Suprema Corte,
si è spinta fino ad affermare il seguente principio <<la conversazione
telefonica intercettata, non va soggetta ai canoni valutativi di cui all’art.
192 comma III c.p.p., anche quando il contenuto captativo si risolva in una
precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato
alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver
partecipato. (Cass.
19.01.2001 Primerano ed altri CED Cass. 218392).
Prevedibili sono le conseguenze pratiche derivanti, in
termini di accertamento della responsabilità penale, a carico di un terzo che
non ha preso parte alla conversazione telefonica. Si pensi, ad una
intercettazione nel corso della quale, uno degli interlocutori, per celare
all’altro conversante, la fattiva partecipazione del soggetto X alla
commissione di un delitto, attribuisca, per le ragioni più varie, ad altro suo
conoscente Y la compartecipazione in quel delitto.
Tanto induce ad approfondire lo studio delle <<conversazioni telefoniche>>
per cercare di ridurre al minimo sia il rischio di condannare un innocente, sia
quello di disperdere indizi a carico di soggetti che si accingono
effettivamente a compiere azioni criminose.
Tale analisi si rende ancor più necessaria laddove il
ricorso alle intercettazioni telefoniche come autonoma fonte di prova, in sede
giudiziaria, si fonda su un assioma (molto pericoloso!) secondo il quale
esiste una relazione necessaria tra quanto viene detto dagli interlocutori e le
condotte che gli stessi hanno concretamente posto in essere o sono in procinto
di realizzare. Sul punto, importanti studi di natura sociologica e psicologica,
a cui integralmente si rimanda (cfr. Trattato di psicologia
Giudiziaria nel sistema penale a cura di Guglielmo Gullotta – Giuffrè Editore-
Collana di Pscicologia Giuridica e criminale <<Psicologia della
Prova>> a cura di Cristina Cabras; Trognon A. <<Psicologia
cognitiva e analisi delle conversazioni>> in Galimberti C. a cura di La
Conversazione, Guerini & Associati, Milano, 1992) hanno dimostrato che non sempre gli interlocutori
impegnati in una conversazione telefonica e/o ambientale hanno come unico scopo
il <<dire la verità e nient’altro
che la verità >>.
In altri termini, il risultato a cui sono pervenute
tali ricerche scientifiche, dimostrano esattamente il contrario del citato
principio, nel senso che non vi è mai una necessaria correlazione tra ciò che
viene detto, ciò cui si assente, ciò in cui di fatto si crede o tantomeno ciò per
cui ci si impegna nell’azione.
Conseguentemente appare pericoloso, nella sede
dibattimen- tale, il ricorso all’uso delle intercettazioni telefoniche come
unica e diretta prova d’accusa, dovendosi auspicare una ricerca di ulteriori
elementi di prova ex art. 192 comma III c.p.p.
In tal senso, gli <<ulteriori elementi esterni>>
vanno individuati necessariamente in una prodromica:
1)
Intellegibilità della conversazione: le telefonate utilizzabili come prove saranno solo
quelle il cui contenuto parlante sia stato captato con chiarezza e non vi siano
troppi omissis dovuti a ripetute incomprensioni nell’ascolto che
rendono impossibile una ricostruzione completa e logica del dialogo.
2)
Valore semi-probante del contenuto capatato: le telefonate, in ogni caso, non potranno ritenersi
da sole mai prova sufficiente ed esaustiva del <<fatto delittuoso conversato>>, laddove non sia acquisito un minimo di riscontro esterno
(rectius: O.C.P., chiamata di correo, testimonianza diretta, perquisizione,
sequestro, etc.), che possa confermare l’attuazione, quanto meno sotto forma
del tentativo, dell’azione criminosa narrata. Infatti, laddove manca
l’ulteriore riscontro esterno confermativo del proposito delittuoso, <<in
dubbio pro reo>>, dovrà farsi ricorso al principio della non punibilità
ex art. 115 c.p., non potendo esaurirsi il reato in una << nuda cogitatio >>.
3)
Verosimiglianza delle affermazioni captate: Ulteriore criterio generale nella valutazione delle
conversazioni potrebbe essere rappresentato dalla necessità di distinguere le
affermazioni oggettivamente inverosimili (rectius: per es. frutto di <<mera vanteria e/o iattanza >>
come si ricaverebbe, ad esempio, dall’insanabile contrasto tra le reali
possibilità economiche dei parlanti rispetto alle loro asserzioni.
4)
Quando si versa in
ipotesi associative sarebbe
importante valutare la frequenza dei
contatti telefonici tra gli adepti, anche alla luce dei rapporti
interpersonali tra gli interlocutori, di guisa che, tra parenti e/o fidanzati
e/o amici prevedibilmente potranno rinvenirsi molte più conversazioni rispetto
ad altri soggetti, senza che ciò possa influire negativamente in capo al
parente, al fidanzato e/o all’amico, sul giudizio attinente la prova dell’affectio
societatis, e così via, nella ricerca di altri elementi estrinseci.
Naturalmente, gli indicati criteri, potranno essere
integrati, corretti e/o censurati, ma non sarà mai rassicurante – in materia di
valutazione della prova – prescindere dalla ricerca di elementi esterni a
sostegno del fatto penalmente captato.
Solo
per questa via è possibile rispettare i principi di <<materialità dell’azione criminosa>>,
di <<offensività del reato>>
e della <<responsabilità personale>> la cui concreta verifica eviterà di perseguire
comportamenti che apparentemente risultano illeciti (rectius: si parla di
acquistare cento litri, etc, di aver fatto 100 omicidi, si accusa tizio
e caio di aver preso parte, etc ) ma che, ad una concreta verifica, sul
piano fattuale, rileverebbero la nuda
cogitatio e/o iattanza dei conversanti. (Avv. Angelo Pignatelli,
Foro di Nola)