E’ LEGITTIMO L’UTILIZZO

 DELLE INTERCETTAZIONI

COME AUTONOMA FONTE DI PROVA ?

di

Avv. Angelo Pignatelli

L’argomento sul quale mi accingo ad effettuare alcune considerazioni, prende spunto dal diffondersi di tecniche investigative fondate sulle intercettazioni telefoniche e/o ambientali. Tali strumenti sono disciplinati dal codice di rito nel libro terzo, titolo terzo al capo I come <<mezzi di ricerca della prova>> utilizzati, dalla pubblica accusa nella fase delle indagini preliminari. Le risultanze trascrittive di tali <<mezzi>> si trasformano poi, in dibattimento, come <<prova autonoma ed esclusiva di colpevolezza>> a carico dell’imputato. Non è raro, infatti, leggere sentenze nelle quali gravissime imputazioni (si pensi ai reati associativi di droga ex art. 74 e 80 D.P.R. 309/90 e 416 bis c.p., etc) si reggono esclusivamente sul contenuto trascrittivo delle captazioni telefoniche e/o ambientali! Senza voler estendere, il campo d’indagine a tutta una serie infinita di questioni procedurali in ordine alla legittimità e/o inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 268 e ss. c.p.p., qui interessa circoscrivere il campo ai confini nei quali è lecito utilizzare <<il linguaggio ed il contenuto delle conversazioni intercettate>> come prova autonoma di responsabilità nel giudizio penale senza lederne i principi cardine.

Tanto assume maggior rilievo ove si pensi che la motivazione di una sentenza fondata sulla descrizione valutativa e argomentativa del materiale probatorio costituito dal <<linguaggio captato>> diventa, poi, una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito,(in tal senso Cass. C.E.D. n. 196228) con tutte le prevedibili conseguenze in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione.

Sul punto, non v’è dubbio che, la Giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto il contenuto delle intercettazioni telefoniche come diretta fonte di prova della colpevolezza dell’imputato, addirittura senza la necessità di dover trovare altri riscontri esterni qualora gli indizi emergenti dalla conversazione risultassero

a) gravi: cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;

b) precisi: cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o anche più verosimile, perciò non equivoci;

c) concordanti: cioè che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi. (in tal senso si veda Cass. IV Sent. 1035 del 30.01.1992).

 

Tale orientamento, è stato sostanzialmente confermato da altro indirizzo Giurisprudenziale secondo il quale << le intercettazioni telefoniche sono idonee a ricostruire il fatto da accertare, costituiscono cioè fondamento del giudizio critico complessivo che sostanzia la prova del fatto. A Tal fine esse vengono recepite come parte da cui può trarsi una circostanza (premessa minore) che, sussunta nella massima di esperienza corrispondente (premessa maggiore), consente di trarre una deduzione che logicamente costituisce la verità o non verità del fatto da provare. (Cass.2.04.1992, Filice, in Cass. Pen. 1993, 2529). Recentemente, un altra sentenza della Suprema Corte, si è spinta fino ad affermare il seguente principio <<la conversazione telefonica intercettata, non va soggetta ai canoni valutativi di cui all’art. 192 comma III c.p.p., anche quando il contenuto captativo si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato. (Cass. 19.01.2001 Primerano ed altri CED Cass. 218392).

Prevedibili sono le conseguenze pratiche derivanti, in termini di accertamento della responsabilità penale, a carico di un terzo che non ha preso parte alla conversazione telefonica. Si pensi, ad una intercettazione nel corso della quale, uno degli interlocutori, per celare all’altro conversante, la fattiva partecipazione del soggetto X alla commissione di un delitto, attribuisca, per le ragioni più varie, ad altro suo conoscente Y la compartecipazione in quel delitto.

Tanto induce ad approfondire lo studio delle <<conversazioni telefoniche>> per cercare di ridurre al minimo sia il rischio di condannare un innocente, sia quello di disperdere indizi a carico di soggetti che si accingono effettivamente a compiere azioni criminose.    

Tale analisi si rende ancor più necessaria laddove il ricorso alle intercettazioni telefoniche come autonoma fonte di prova, in sede giudiziaria, si fonda su un assioma (molto pericoloso!) secondo il quale esiste una relazione necessaria tra quanto viene detto dagli interlocutori e le condotte che gli stessi hanno concretamente posto in essere o sono in procinto di realizzare. Sul punto, importanti studi di natura sociologica e psicologica, a cui integralmente si rimanda (cfr. Trattato di psicologia Giudiziaria nel sistema penale a cura di Guglielmo Gullotta – Giuffrè Editore- Collana di Pscicologia Giuridica e criminale <<Psicologia della Prova>> a cura di Cristina Cabras; Trognon A. <<Psicologia cognitiva e analisi delle conversazioni>> in Galimberti C. a cura di La Conversazione, Guerini & Associati, Milano, 1992) hanno dimostrato che non sempre gli interlocutori impegnati in una conversazione telefonica e/o ambientale hanno come unico scopo il <<dire la verità e nient’altro che la verità >>.

In altri termini, il risultato a cui sono pervenute tali ricerche scientifiche, dimostrano esattamente il contrario del citato principio, nel senso che non vi è mai una necessaria correlazione tra ciò che viene detto, ciò cui si assente, ciò in cui di fatto si crede o tantomeno ciò per cui ci si impegna nell’azione.

Conseguentemente appare pericoloso, nella sede dibattimen- tale, il ricorso all’uso delle intercettazioni telefoniche come unica e diretta prova d’accusa, dovendosi auspicare una ricerca di ulteriori elementi di prova ex art. 192 comma III c.p.p.

In tal senso, gli <<ulteriori elementi esterni>> vanno individuati necessariamente in una prodromica:

1)            Intellegibilità della conversazione: le telefonate utilizzabili come prove saranno solo quelle il cui contenuto parlante sia stato captato con chiarezza e non vi siano troppi omissis dovuti a ripetute incomprensioni nell’ascolto che rendono impossibile una ricostruzione completa e logica del dialogo.

2)            Valore semi-probante del contenuto capatato: le telefonate, in ogni caso, non potranno ritenersi da sole mai prova sufficiente ed esaustiva del <<fatto delittuoso conversato>>, laddove non sia acquisito un minimo di riscontro esterno (rectius: O.C.P., chiamata di correo, testimonianza diretta, perquisizione, sequestro, etc.), che possa confermare l’attuazione, quanto meno sotto forma del tentativo, dell’azione criminosa narrata. Infatti, laddove manca l’ulteriore riscontro esterno confermativo del proposito delittuoso, <<in dubbio pro reo>>, dovrà farsi ricorso al principio della non punibilità ex art. 115 c.p., non potendo esaurirsi il reato in una << nuda cogitatio >>.

3)            Verosimiglianza delle affermazioni captate: Ulteriore criterio generale nella valutazione delle conversazioni potrebbe essere rappresentato dalla necessità di distinguere le affermazioni oggettivamente inverosimili (rectius: per es. frutto di <<mera vanteria e/o iattanza >> come si ricaverebbe, ad esempio, dall’insanabile contrasto tra le reali possibilità economiche dei parlanti rispetto alle loro asserzioni.

4)            Quando si versa in ipotesi associative sarebbe importante valutare la frequenza dei contatti telefonici tra gli adepti, anche alla luce dei rapporti interpersonali tra gli interlocutori, di guisa che, tra parenti e/o fidanzati e/o amici prevedibilmente potranno rinvenirsi molte più conversazioni rispetto ad altri soggetti, senza che ciò possa influire negativamente in capo al parente, al fidanzato e/o all’amico, sul giudizio attinente la prova dell’affectio societatis, e così via, nella ricerca di altri elementi estrinseci.

Naturalmente, gli indicati criteri, potranno essere integrati, corretti e/o censurati, ma non sarà mai rassicurante – in materia di valutazione della prova – prescindere dalla ricerca di elementi esterni a sostegno del fatto penalmente captato.

Solo per questa via è possibile rispettare i principi di <<materialità dell’azione criminosa>>, di <<offensività del reato>> e della <<responsabilità personale>>  la cui concreta verifica eviterà di perseguire comportamenti che apparentemente risultano illeciti (rectius: si parla di acquistare cento litri, etc, di aver fatto 100 omicidi, si accusa tizio e caio di aver preso parte, etc ) ma che, ad una concreta verifica, sul piano fattuale, rileverebbero la nuda cogitatio e/o iattanza dei conversanti. (Avv. Angelo Pignatelli, Foro di Nola)