Questa mattina (19.9.2006) l'Assemblea degli Avvocati del Foro di
Nola ha approvato all'unanimità il documento seguente, elaborato
nell'Assemblea (del 15.IX.2006) dei Delegati del Distretto di Napoli
al XXVIII Congresso Nazionale Forense di Roma:
Il Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Napoli
I Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ariano Irpino, Avellino, Benevento,
Nola. S. Maria Capua Vetere, S. Angelo dei Lombardi e Torre Annunziata
di concerto con le determinazioni del Comitato Interassociativo in rappresentanza
di tutte le Associazioni Forensi, sia di valenza nazionale che locale
operanti sul territorio e con il contributo della Commissione Consiliare
per la Riforma della Professione Forense
nell'Assemblea del 15 settembre 2006 dei Delegati del Distretto di Napoli
al XXVIII Congresso Nazionale Forense di Roma
premesso che
gli avvocati condividono gli obiettivi di liberalizzazione, di tutela
dei consumatori e dei contraenti deboli, di libera ed efficacia concorrenza
e più in generale di modernizzazione della società civile
e proprio perciò stanno chiedendo con insistenza, da oltre cinquanta
anni, una riforma della propria legge professionale.
Queste richieste, corredate dalla predisposizione e presentazione di
numerosi progetti di legge di riforma, sono state sempre sistematicamente
disattese e si è invece inopinatamente proceduto alla modifica,
unilateralmente predisposta, solo di alcune norme, che però fanno
parte di un ampio e complesso tessuto normativo e che dunque non potevano
e non possono essere isolatamente considerate, ma dovevano invece inserirsi
in un più ampio intervento riformatore.
Si è voluto, con le norme contestate della legge c.d. Bersani,
colpire l'immaginario del grande pubblico, salvo a fare rapida macchina
indietro dinanzi alle proteste più rumorose, ma ci si è
allontanati, senza dirlo e forse senza ben comprenderlo, vuoi dai principi
e dalla normativa europea, vuoi dall'esigenza di protezione dei più
deboli, la cui effettiva tutela non può fare a meno e storicamente,
infatti, è sempre passata attraverso l'opera degli avvocati.
È sbagliato, ed è frutto di un preciso e malizioso disegno,
far pensare agli avvocati come dei contraenti "forti" e contrapporli
ai consumatori. L'opinione pubblica deve comprendere, da un lato, che
indebolire gli avvocati significa indebolire coloro che di essi hanno
bisogno, perché non c'è stata e non ci potrà mai
essere giustizia senza l'opera congiunta del difensore e del giudice;
dall'altro, che gli avvocati sono lavoratori che, come ogni altro, vivono
solo del proprio lavoro e del proprio studio e che molto spesso, specie
i più giovani, sono deboli e debolissimi, nella misura in cui
non possono contare su un reddito sicuro e stabile, nei confronti del
mondo della grande impresa.
Da tempo si chiede al mondo della grande impresa di aumentare gli investimenti,
per rinnovare, internazionalizzare, ampliare le dimensioni delle proprie
aziende e per questa via aumentare il profitto; da tempo, invece, il
mondo della grande impresa risponde chiedendo di ridurre i costi, specie
quelli "umani": ed è stato accontentato, prima acconsentendo
al così detto "efficientamento", che altro non è
che un licenziamento di massa di lavoratori subordinati (che solo sull'opera
degli avvocati hanno poi potuto far leva per ridurre i guasti personali
e patrimoniali di tutto ciò), poi con la riduzione dei corrispettivi
da pagare, ferme ed immutate le prestazioni richieste, ai lavoratori
autonomi, agli avvocati innanzi tutto.
Ma è facile comprendere che acconsentirà a lavorare sotto
i minimi di tariffa il giovane bisognoso di lavorare per mantenere se
stesso e la propria famiglia; è facile immaginare che si ridurranno
per questo giovane i margini economici da investire in libri, riviste
e dunque in cultura, in computer, telefonia, copiatrici e dunque in
efficienza; è facile immaginare che il mondo dell'impresa sceglierà
giovani di valore, imponendo loro le proprie condizioni e che questi
giovani si sentiranno sempre più legati a chi, come l'impresa,
può assicurare lavoro continuativo; è facile immaginare
che tutto ciò attenterà all'indipendenza dei giovani,
indipendenza, che da sempre è stata la chiave di volta di una
giustizia "vera", prima ancora che efficiente.
Come pure, è da tempo che diritto ed economia della concorrenza
hanno compreso che la pubblicità, quando riguarda complesse prestazioni
specialistiche, frutto di studi ed aggiornamenti lunghi ed indispensabili,
amplia e non riduce le asimmetrie informative col pubblico dei potenziali
consumatori: qualcuno si sente di chiedere ad un cardiochirurgo di fare
pubblicità sulla tecnica adoperata e qualcuno si sente di comprenderla?
Qualcuno si sente di chiedere ad un avvocato la pubblicità sulla
strategia processuale e gli argomenti culturali da adoperare in un processo
di separazione con affidamento di minori indifesi? Tutto si ridurrà,
si sta riducendo, anche qui, ad una pubblicità sui costi, un
po' squallida, rischiosa per quanto detto e ben poco significativa.
Da tempo si riconosce che la crescita della società civile ha
bisogno della continua evoluzione delle prestazioni delle professioni
intellettuali ed i professionisti vanno allora incentivati, anche mediante
organici interventi di riforma, a coltivare l'eccellenza, non ad appiattire
il proprio lavoro su costi annunziati ex ante e quindi da rispettare
ex post, anche dinanzi ai tanti possibili ed a volte gravi imprevisti
che si incontrano.
Si dice ora che sono possibili le società per così dire
multidisciplinari, ma da un lato si dimentica che da tempo il nostro
legislatore ha annunziato un regolamento senza il quale è per
legge inefficace la rimozione (già avvenuta sulla carta) del
divieto di costituire società, dall'altro la giustizia europea
ha da tempo affermato che, in funzione dell'utilità sociale,
la specificità della professione forense può ed a volte
deve richiedere il divieto di costituzione di società tra avvocati
ed altri professionisti.
Come si intende, allora, al di la dei proclami destinati a far presa
sul grande pubblico e nei titoli dei media, disciplinare questi aspetti,
come da tempo hanno chiesto proprio gli avvocati? Come si intende evitare
che, attraverso la palese od occulta titolarità della maggioranza
endosocietaria, il capitale non si impadronisca anche delle libere professioni,
relegando anch'esse a mero business, di nuovo con una grave incidenza
sull'indipendenza dei singoli e molto chiaramente riducendo, non certo
ampliando gli spazi del consumatore? Dove sono le "barriere all'ingresso",
di lavoratori che, come gli avvocati, crescono al ritmo di ventimila
all'anno e sono ormai giunti al numero complessivo di quasi duecentomila?
D'altra parte la specificità delle professioni intellettuali
e fra esse, in particolare, di quella forense, è da tempo esplicitamente
riconosciuta dall'Unione Europea - che infatti, per questo motivo, le
ha escluse dalla direttiva sui servizi - ed è nel nostro ordinamento
diretta conseguenza di un precetto costituzionale voluto dai nostri
padri fondatori e che ha sino ad ora contribuito alla crescita giuridica
e civile della nostra società: l'inviolabilità della difesa
cui si riferisce l'art.24 della costituzione e la stessa giustezza del
processo cui si riferisce l'art.111 della costituzione.
Liberalizzazione, concorrenza, europeizzazione, modernizzazione sono
volute degli avvocati e non possono realizzarsi senza gli avvocati.
Perciò gli avvocati respingono interventi episodici che a parole
dichiarano di voler conseguire quegli obiettivi, ma in realtà,
forse per scarso approfondimento, forse per un malizioso disegno, forse
per un celato appoggio a lobbies assai forti, li allontanano.
Gli avvocati, pronti a fare autocritica sui propri errori e desiderosi
di introdurre innovazioni nella propria disciplina, chiedono alla società
civile di riappropriarsi della consapevolezza dell'indispensabilità
di una professione forense indipendente, efficiente e tanto forte da
garantire ogni difesa; chiedono di essere aiutati ad ottenere finalmente
dalla classe politica italiana, che occupa draconianamente le istituzioni
e sulla quale il giudizio di tutti è quello che è, la
pronta disponibilità a varare la riforma organica della legge
professionale forense, che metta davvero e pienamente gli avvocati al
servizio degli obiettivi di modernizzazione della nostra società.
premesso che
l'Interassociativo campano ha redatto un documento approvato all'unanimità
dalla Assemblea degli avvocati del Distretto di Napoli, tenutasi in
Castel Capuano il 13.07.2006, che viene trascritto come parte integrante
della presente delibera.
Commissione interassociativa composta dai rappresentanti della Camera
penale, Camera civile, Sindacato forense, AIGA, Ass. Piero Calamandrei,
Sindacato per le riforme.
Oggetto: D.L. 4/7/06 n. 223 "Decreto Bersani"
La Commissione, a seguito di attento e meditato esame, esprime il proprio
convinto dissenso alla condivisione dei contenuti del decreto in esame.
Il decreto, infatti, adottando misure per lo sviluppo, la crescita e
la promozione della concorrenza e della competitività, estende
le predette misure al settore dei servizi professionali, e quindi anche
alla professione di avvocato, senza tenere in alcun conto quegli aspetti
specifici e peculiari da sempre patrimonio dell'avvocatura che le stesse
direttive comunitarie hanno individuato come caratterizzanti la professione
forense.
L'art. 2 del decreto intitolato "disposizioni per la tutela della
concorrenza nel settore dei servizi professionali" contiene norme
che disciplinano " le attività libero professionali ed intellettuali".
Ed invero al co.1," In conformità al principio comunitario
di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione
delle persone e dei servizi" vengono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono:
A) La fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto
di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
B) Il divieto anche parziale di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle
prestazioni
C) Il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare
da parte di società di persone o associazione tra professionisti.
Il predetto art.2 del decreto al co.3 stabilisce che le norme deontologiche
e pattizie e i codici di auto disciplina che contengono le prescrizioni
di cui al co.1 lett. A) ,B),C) sono adeguate entro il 01/gennaio/2007.
In caso di mancato adeguamento, a decorrere della medesima data sono
in ogni caso nulle per violazione di norma imperativa di legge.
L'art.36 del decreto,poi, contenente misure di contrasto dell'evasione
e dell'elusione fiscale, al co.12 prescrive: " all'art.19 del D.P.R.
600/73 dopo il co.2 sono aggiunti i seguenti: i soggetti di cui al co.1
sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali
ai quali affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio
della attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per
il pagamento delle spese.
I compensi in danaro per l' esercizio di arti o professioni sono riscossi
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre
modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante
sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori
a 100Euro".
L'art.21 al co.3 prevede che " lo stanziamento in bilancio per
le spese di giustizia.. è ridotto di 50 milioni di Euro per l'anno
duemilasei, di 100 milioni di Euro per l'anno duemilasette e di 200
milioni di Euro a decorrere dal duemilaotto" .
Le norme del decreto contenute negli articoli innanzi riportati, in
virtù della forza abrogatrice, eliminano non soltanto le numerose
disposizioni legislative ( ordinamento professionale ) e regolamentari
( codici deontologici) in contrasto con le stesse, ma stravolgono conseguentemente
in maniera devastante ed irrimediabile tutte le disposizioni riguardanti
la professione di avvocato.
Ed invero, i nuovi criteri , fissati peraltro solo in via di principio
nel decreto Bersani , finiscono con l'abrogare per intero tutte le leggi
professionali in vigore ,avendone innanzitutto abrogato lo spirito che
le anima.
La disposizione contenuta nell'art.36 del decreto, poi, che impone agli
avvocati di aprire conti correnti bancari per ricevere sugli stessi
obbligatoriamente i compensi professionali si presenta come una norma
che mette in discussione ancora una volta la dignità dell'avvocato
e non tiene conto della realtà che molto spesso riguarda clienti
i quali non sono in condizioni di versare gli onorari all'avvocato attraverso
gli Istituti bancari.
La Commissione deve innanzitutto lamentare che il decreto Bersani è
stato adottato:
a)senza alcuna forma preventiva di concertazione con l'avvocatura,
b)senza che ricorressero i requisiti di necessità ed urgenza
per la contestuale abrogazione di così importanti leggi professionali.
c)senza tenere in alcun conto le peculiarità che caratterizzano
da sempre la professione di avvocato in Italia e negli altri stati della
Comunità Europea, peculiarità, si ripete, per altro assai
bene evidenziate nelle stesse direttive europee.
In particolare appare evidente la mancanza dei requisiti di necessità
ed urgenza per giustificare l'emanazione di un decreto legge, trattandosi
di materia che riguarda la disciplina della professione di avvocato
che da molti anni attende una riforma: lo stesso decreto consente agli
ordini professionali l'adeguamento alle disposizioni di legge emanate
entro il 1/01/07 e ciioè a distanza di ben sei mesi dalla decretazione
di urgenza.
Non può essere posto in dubbio che la prestazione resa dall'avvocato,
intesa quale servizio offerto a fronte di una contropartita economica
( art.4 Bolkestein), configura una funzione socialmente rilevante e
costituzionalmente garantita in quanto necessaria ai fini dell' esercizio
della giurisdizione, potere fondamentale ed essenziale per ogni Stato
di diritto.
Ed invero la Commissione, nel respingere con convinzione il metodo con
il quale è stato emanato il decreto, vuole qui con forza rappresentare
che gli avvocati, certamente sensibili ed interessati alle istanze di
adeguamento ai principi di liberalizzazione dei settori produttivi per
la tutela della concorrenza e della competitività, intendono
tuttavia che ciò accada , rimanendo disciplinati da norme imperative
di legge che garantiscano indipendenza e autonomia nell'esercizio della
professione forense attraverso il rispetto di norme deontologiche.
Allo stesso tempo la Commissione ritiene che la professione di avvocato
debba rimanere disciplinata da norme che ne riconoscano la specifica
funzione sociale nell'interesse della collettività come nell'interesse
precipuo del cliente, diversamente da come può accadere per tutte
le altre attività economiche o professionali, attraverso le quali
pure viene offerta una prestazione di servizio oggetto di una contropartita
economica.
Dunque, a causa della particolare funzione esercitata , l'avvocatura
in questo delicato momento è consapevole di dover rivendicare
la propria autonomia culturale, al di là di ogni diversa ragione
politico-economica, ponendo in maniera forte la richiesta di stralcio
delle disposizioni contenute nel decreto in esame e riguardanti la professione
di avvocato.
Ma vi e' da aggiungere che le disposizioni legislative contenute nel
decreto Bersani, che si affermano emanate espressamente in conformità
ai principi comunitari, risultano paradossalmente in aperto contrasto
con le altre direttive comunitarie riguardanti le professioni legali.
Ed invero, la stessa direttiva" Bolkestein" , approvata dal
Parlamento Europeo nella seduta del 16/02/06 con l'art. 3 , disciplinante
le relazioni con le altre disposizioni del diritto comunitario, pone
una deroga alla applicazione dei principi in essa contenuti,"in
caso di conflitto con le altre normative comunitarie che disciplinano
aspetti specifici dell'accesso all'attività di un servizio e
del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche".
Sul punto va subito richiamata la direttiva comunitaria n.36, così
detta direttiva "Zappalà" con la quale sono stati fissati
in deroga ai principi generali disciplinanti le attività economiche
e la concorrenza, principi speciali e peculiari per l'esercizio della
professione di avvocato.
Nella Risoluzione del Parlamento Europeo sulle professioni legali e
l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici approvata
il 16/03/2006, risoluzione con la quale, ribadendosi la peculiarità
della funzione di avvocato, vengono riaffermati in maniera assolutamente
chiara i principi che devono disciplinare la professione di avvocato.
Il Governo italiano, attraverso la emanazione del decreto legge Bersani
ha dunque ritenuto di adottare disposizioni urgenti per il rilancio
economico, lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza
e della competitività in conformità ai principi comunitari,
ma ha clamorosamente disatteso gli stessi principi comunitari caratterizzanti
la professione di avvocato.
Ed invero, la direttiva "Bolkestein" approvata dal Parlamento
Europeo ha fissato le regole della concorrenza commerciale senza alcun
limite negli Stati membri , ed ha poi disposto la privatizzazione dei
servizi pubblici in ossequio al libero mercato dei servizi ed alla competizione
e concorrenza commerciale tralasciando, invero, di prestare specifica
attenzione ai diritti sociali.
Insomma, la direttiva comunitaria "Bolkestein" ha inteso eliminare
gli ostacoli giuridici frapposti nel settore dei servizi alla ricerca
incondizionata di reddito e di profitto, liberalizzando il mercato economico
nel rispetto delle leggi sulla concorrenza.
La Commissione ,tuttavia, non intende porre in discussione in questa
sede la validità dei principi economici e di mercato contenuti
nella direttiva "Bolkestein" , ma intende viceversa con assoluta
convinzione porre al Governo l'importante quesito se davvero tali principi
possano estendersi "tout court" alle professioni intellettuali
ed in particolare alla professione di avvocato.
L'avvocato per la funzione essenziale e necessaria ai fini dell'esercizio
della giurisdizione, come riconosciuto dalla Costituzione italiana,
non può essere considerato semplicemente un soggetto economico
che offre un servizio e,come tale , sottoposto alle leggi della concorrenza
commerciale.
Al contrario, bisogna con forza affermare che il diritto di difesa esercitato
in via esclusiva dall'avvocato ha quale inderogabile presupposto quello
della indipendenza, autonomia e dignità dell'avvocato stesso.
Ciò è quanto è stato affermato nella Risoluzione,
innanzi richiamata ed adottata dal Parlamento Europeo sulle professioni
legali.
Si legge nella richiamata Risoluzione: "Il Parlamento Europeo visti
i principi di base delle Nazioni Unite del 7/9/90 sul ruolo degli avvocati
, vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa(2000) sulla libertà
di esercizio della professione di avvocato. viste le direttive 2005/36/CE-
Zappalà .considerando che la Corte di Giustizia della Comunità
Europea ha riconosciuto:
- l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interesse ed il segreto
professionali , quali valori fondamentali nella professione legale
- la necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali
per l'esercizio corretto della professione legale, nonostante le restrizioni
alla concorrenza che questo potrebbe implicare
- qualsiasi riforma delle professioni legali ha conseguenze importanti
che vanno al di là delle norme della concorrenza, incidendo nel
campo della libertà, della sicurezza, della giustizia, e in modo
più ampio della protezione dello Stato di diritto nell'Unione
Europea
- la protezione adeguata dei diritti umani e delle libertà fondamentali
cui ha diritto ogni persona richiede l'effettivo accesso ai sevizi legali
forniti da una professione legale indipendente
- l'importanza di una condotta etica, del mantenimento del rapporto
con i clienti e di un alto livello specialistico necessita l'organizzazione
di sistemi di autoregolamentazione quali quelli governati da organismi
ed ordini della professione legale
.riconosce pienamente la funzione cruciale esercitata dalle professioni
legali in una società democratica al fine di garantire il rispetto
dei diritti fondamentali lo Stato di diritto e la sicurezza nella applicazione
della legge,
evidenzia le alte qualificazioni richieste per accedere alla professione
legale, il bisogno di proteggere tali qualificazioni nell'interesse
dei cittadini e nel bisogno di operare una relazione basata sulla fiducia
tra gli operatori delle professioni legali ed i loro clienti
, ribadisce l'importanza delle norme necessarie ad assicurare l'indipendenza
, la competenza, l'integrità e la responsabilità degli
operatori delle professioni legali allo scopo di garantire la qualità
dei loro servizi a benefici dei clienti e delle società in generale
e per salvaguardare l'interesse pubblico..
Le disposizioni di legge emanate con il decreto Bersani, al fine di
abrogare le altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano
la professione di avvocato, negano nella maniera più plateale
tutti i principi contenuti nella Risoluzione del Parlamento Europeo
innanzi riportata.
Insomma, la linea adottata dal Governo italiano appare decisamente in
contrasto con i principi affermati proprio dal Parlamento Europeo a
favore degli avvocati nello svolgimento della loro professione.
Infine, la Commissione ritiene di poter affermare che anche il cliente
dell'avvocato, quale cittadino consumatore del servizio , non pare in
alcun modo tutelato dalle norme del decreto Bersani che appaiono viceversa,
emanate in ossequio ad un esasperato e malinteso liberalismo.
La Commissione ritiene, infine, che il decreto Bersani per la parte
in cui ha disciplinato l'esercizio della professione di avvocato appaia
errato nel merito, viziato da profili di incostituzionalità in
relazione all'art.24 della Costituzione, nonché in contrasto
con l'art.15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Il decreto in esame in verità non pare finalizzato a raggiungere
alcun favorevole obiettivo, né per gli avvocati né per
i cittadini, ciò in quanto con l'applicazione dei criteri fissati
nel decreto medesimo,l'avvocatura risulta calata all'interno del mercato
economico e della concorrenza, perdendo inevitabilmente dignità
e competenza, così non potendo più assolvere alla sua
funzione istituzionale e sociale.
Più in particolare le norme del decreto Bersani, attraverso la
eliminazione delle tariffe minime e non già di tutto il sistema
delle tariffe forensi, non realizza alcun valido obiettivo se non quello
di far perdere credibilità all'avvocato che in tal modo verrà
impegnato ad attuare una esasperata concorrenza nei confronti del collega.
Nessun concreto vantaggio per l'utente, nessun risparmio per il consumatore
interessato ad una prestazione professionale qualitativamente soddisfacente.
Ancora maggiori lucri per i potentati economici, per quanti devono contrattualmente
assicurare la difesa- civile o penale- al dipendente e che dal 04/07/2006
potranno giocare al ribasso riducendo la difesa ad una lustra. Se a
ciò si aggiunge il disposto dell'art.21 in ordine alla cessazione
delle anticipazioni dalle poste ed alle progressive riduzioni delle
spese di giustizia un ulteriore risparmio è assicurato all'erario
dalla difesa dei non abbienti che oggi non viene materialmente pagata.
Giustizia per ricchi e guai ai poveri.
Allo stesso modo la possibilità di " pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti " comporta
il crollo di un principio cardine della professione forense, quello
del divieto del " patto di quota lite", divieto attraverso
il quale è stata da sempre assicurata la necessaria indipendenza
dell'avvocato rispetto agli interessi del cliente: indipendenza assolutamente
necessaria quando gli interessi in discussione sono rappresentati dalla
libertà personale del cliente, il quale potrebbe ritenere giustificate
le sue pretese verso l'avvocato, anche quando queste pretese non sono
in alcun modo accoglibili.
Anche la possibilità per l'avvocato di fornire servizi interdisciplinari
configura una realtà nella quale l'avvocato per la difesa del
proprio cliente puo' rimanere coinvolto negli interessi degli altri
professionisti a loro volta molto spesso legati a soggetti facenti parte
della associazione pur non essendo professionisti ma solo portatori
di capitali.
In tali situazioni e' evidente che l' indipendenza dell' avvocato nella
difesa esclusiva degli interessi del proprio cliente sara' seriamente
posta in discussione.
In conclusione le norme del decreto Bersani, contrariamente a quanto
può apparire attraverso una prima superficiale valutazione, finiscono
col penalizzare massimamente proprio i giovani avvocati , i quali calati
all'interno di un sistema di mercato, privi di specifica competenza
e liberi dal rispetto di norme deontologiche, finiranno per svolgere
una attività per la quale ai valori della competenza e della
preparazione tecnica se ne sostituiranno altri di carattere esclusivamente
commerciale.
Napoli - Castel Capuano 13.07.2006 La Commissione
considerato
- che il c.d. Decreto Bersani, sulla cui conversione in legge non era
possibile nutrire alcun dubbio, pur avendo ad oggetto <<Misure
urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza
e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la
liberalizzazione di settori produttivi>> ha dettato all'art. 2
disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali, avventurandosi temerariamente in un ambito in
cui la diversità tra le professioni non avrebbe potuto consentire
una disciplina unificata;
- che il risultato di tale improvvida sortita legislativa è ispirata
dalla non celata linea politica volta a livellare l'Avvocatura entro
la società di massa, a collocarla in posizione subalterna rispetto
ad altre forme d'intervento sulla società in trasformazione e
sotteso ad attaccare dalle fondamenta la condizione esistenziale dell'avvocato,
costituita dalla sua indipendenza, ossia dalla sua libertà intellettuale
e ideologica;
- che il risultato dell'intervento normativo, finalizzato, in una prospettiva
più lunga, all'abolizione degli Ordini professionali, ha inferto
alla professione di avvocato dei colpi esiziali, che permangono nonostante
le lievi modifiche al testo apportate in sede di conversione;
- che la non obbligatorietà delle tariffe forensi, l'abrogazione
del divieto di patto di quota lite, del divieto di pubblicità
e di partecipazione a società interdisciplinari di professionisti,
con la presenza di soci di capitale, come è stato denunziato
con forza dal ceto professionale legale nelle varie sedi, fin dalla
pubblicazione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, non costituisce
soltanto un <<vulnus>> alla identità dell'avvocato,
quale si è delineata e consolidata in secoli di civiltà
giuridica, ma compromette in modo irreversibile (circostanza della quale
probabilmente lo stesso legislatore non si è reso conto) il diritto
costituzionalmente garantito dei cittadini ad una difesa effettiva,
che ha quali imprescindibili presupposti la dignità, l'autonomia,
l'indipendenza dell'avvocato da qualunque condizionamento esterno, che
inquini la sua libertà intellettuale e di coscienza;
- che l'avvocato deve essere nella condizione di esercitare la propria
attività nell'assenza di conflitti di interessi e di determinare
compensi parametrati alla qualità e all'impegno della prestazione
e comunque ai criteri fissati nella attuale tariffa forense e non al
risultato da conseguire;
- che l'insorgere degli avvocati contro lo stravolgimento della professione,
lungi da costituire la difesa di interessi corporativi, secondo le ingenerose
insinuazioni di coloro che, per miopia o per altro, non riescono a vedere
nella libera Avvocatura il presidio di libertà del popolo e di
ciascun cittadino contro i soprusi di ogni potere e dello stesso potere
dello Stato, è una battaglia in difesa della civiltà del
diritto e della stessa democrazia, nell'interesse della collettività,
e degli stessi soggetti che non ne comprendono il senso
- che la legge Bersani, per ciò che concerne l'Avvocatura, viola
diritti costituzionalmente garantiti e si pone in aperto contrasto con
la recente risoluzione del Parlamento Europeo sulle professioni legali,
per cui è giusto attendersi una pronuncia di illegittimità;
- che va smascherata la spudorata menzogna che le norme della legge
Bersani che riguardano l'Avvocatura favorirebbero i giovani e il loro
inserimento nel mondo professionale, laddove è vero il contrario
e cioè che dette norme favoriscono i grandi gruppi economici
e i maggiori studi professionali;
- che la conversione in legge del Decreto Bersani, e con esso delle
disposizioni che stravolgono la professione forense, non deve alimentare
pertanto sentimenti di rassegnata acquiescenza, ma deve rafforzare la
lotta, in ogni sede e con tutte le più incisive modalità,
finalizzata all'abrogazione e, comunque, al superamento delle disposizioni
di cui all'art. 2 per ciò che concerne gli avvocati, nella certezza
non solo di combattere una battaglia giusta nell'interesse generale,
ma soprattutto nella consapevolezza che se quelle improvvide disposizioni,
che minano alle fondamenta la struttura morale, concettuale e giuridica
dell'Avvocatura, dovessero restare in piedi, potremmo decretare il declino
della professione di avvocato e, con esso, registrare un pauroso arretramento
della nostra civiltà giuridica, per la quale fino ad oggi il
nostro Paese ha rappresentato faro di luce nel mondo;
ritenuto
- che l'assise generale dell'Avvocatura, costituita dal XXVIII Congresso
Nazionale Forense di Roma, rappresenta la sede più idonea per
un confronto su questi temi e per rafforzare, coordinare e rendere quindi
più incisiva la lotta che l'Avvocatura sta conducendo a tutela
della propria identità, nell'interesse della collettività;
- che tale intenzione e la irripetibilità di questa occasione
per dibatterla e tradurla in concrete iniziative non emerge dai temi
congressuali che, anzi, lasciano intendere una presa d'atto della situazione
consolidatasi con la conversione in legge del Decreto Bersani;
- che la discussione di qualsiasi progetto di riforma delle professioni
intellettuali , in generale, e della legge professionale forense, in
particolare, deve presupporre concettualmente l'abrogazione dell'art.
2 della citata legge e tenere conto della peculiarità della professione
forense rispetto a tutte le altre professioni intellettuali;
- che l'attività dell'avvocato non può essere trasformata
in mera attività di impresa;
- che l'Avvocatura persegue da decenni l'obiettivo del rinnovamento
della professione, in armonia con il modello europeo, ma è ferma
nel ritenere che le nuove regole non debbano, né possano travisare
la figura dell'Avvocato, ma rispettare le peculiarità della professione,
sottolineate anche in sede europea, condizione imprescindibile di ogni
riforma;
chiedono con fermezza (e in tali sensi danno mandato ai propri Delegati)
- che il XXVIII Congresso Nazionale Forense voglia porre al centro
del dibattito congressuale la discussione dell'art. 2 e delle altre
disposizioni riguardanti l'esercizio della professione forense contenuti
nella legge Bersani, discussione finalizzata alla abrogazione delle
predette disposizioni, e si faccia carico di chiedere la sospensione
dell'operatività della legge, relativamente all'Avvocatura, in
attesa dell'approvazione della nuova legge professionale;
- che le deliberazioni dell'Assemblea Distrettuale Campana degli Avvocati
e le ragioni ideali finalizzate all'interesse collettivo che le sorreggono
vengano portate con la massima diffusione a conoscenza dell'opinione
pubblica, del Parlamento e del Governo e di tutte le altre pubbliche
Istituzioni affinché le posizioni dell'Avvocatura e la sua ansia
di modernizzazione vengano adeguatamente diffuse e comprese anche grazie
all'opera dei mezzi di informazione;
- che l'esame di qualunque progetto di riforma della legge professionale
presupponga come imprescindibile condizione l'abrogazione e comunque
il superamento delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge di conversione
e l'allineamento ai principi della nostra Costituzione e a quelli già
approvati dal Parlamento Europeo;
- che il Congresso deliberi, nel rispetto della legge, l'astensione
cadenzata dalle udienze nonché altre significative ed incisive
forme di protesta fino a quando non vi saranno segni positivi, nel senso
indicato dall'Avvocatura, affinché la paralisi della giurisdizione
ponga all'attenzione dei cittadini le ragioni per le quali gli avvocati
si stanno battendo.