Ordine degli Avvocati di Nola -Na

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Congresso Nazionale Forense

21 - 24 Settembre   ROMA

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25.09.06 - Avvocati sul piede di guerra, scioperi a raffica contro la legge Bersani (Link www.oua.it)

25.09.06 - Giustizia: Avvocati, altre due settimane di sciopero (Link www.oua.it)

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Questa mattina (19.9.2006) l'Assemblea degli Avvocati del Foro di Nola ha approvato all'unanimità il documento seguente, elaborato nell'Assemblea (del 15.IX.2006) dei Delegati del Distretto di Napoli al XXVIII Congresso Nazionale Forense di Roma:

Il Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Napoli
I Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Nola. S. Maria Capua Vetere, S. Angelo dei Lombardi e Torre Annunziata
di concerto con le determinazioni del Comitato Interassociativo in rappresentanza di tutte le Associazioni Forensi, sia di valenza nazionale che locale operanti sul territorio e con il contributo della Commissione Consiliare per la Riforma della Professione Forense
nell'Assemblea del 15 settembre 2006 dei Delegati del Distretto di Napoli al XXVIII Congresso Nazionale Forense di Roma

premesso che

gli avvocati condividono gli obiettivi di liberalizzazione, di tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, di libera ed efficacia concorrenza e più in generale di modernizzazione della società civile e proprio perciò stanno chiedendo con insistenza, da oltre cinquanta anni, una riforma della propria legge professionale.
Queste richieste, corredate dalla predisposizione e presentazione di numerosi progetti di legge di riforma, sono state sempre sistematicamente disattese e si è invece inopinatamente proceduto alla modifica, unilateralmente predisposta, solo di alcune norme, che però fanno parte di un ampio e complesso tessuto normativo e che dunque non potevano e non possono essere isolatamente considerate, ma dovevano invece inserirsi in un più ampio intervento riformatore.
Si è voluto, con le norme contestate della legge c.d. Bersani, colpire l'immaginario del grande pubblico, salvo a fare rapida macchina indietro dinanzi alle proteste più rumorose, ma ci si è allontanati, senza dirlo e forse senza ben comprenderlo, vuoi dai principi e dalla normativa europea, vuoi dall'esigenza di protezione dei più deboli, la cui effettiva tutela non può fare a meno e storicamente, infatti, è sempre passata attraverso l'opera degli avvocati.
È sbagliato, ed è frutto di un preciso e malizioso disegno, far pensare agli avvocati come dei contraenti "forti" e contrapporli ai consumatori. L'opinione pubblica deve comprendere, da un lato, che indebolire gli avvocati significa indebolire coloro che di essi hanno bisogno, perché non c'è stata e non ci potrà mai essere giustizia senza l'opera congiunta del difensore e del giudice; dall'altro, che gli avvocati sono lavoratori che, come ogni altro, vivono solo del proprio lavoro e del proprio studio e che molto spesso, specie i più giovani, sono deboli e debolissimi, nella misura in cui non possono contare su un reddito sicuro e stabile, nei confronti del mondo della grande impresa.
Da tempo si chiede al mondo della grande impresa di aumentare gli investimenti, per rinnovare, internazionalizzare, ampliare le dimensioni delle proprie aziende e per questa via aumentare il profitto; da tempo, invece, il mondo della grande impresa risponde chiedendo di ridurre i costi, specie quelli "umani": ed è stato accontentato, prima acconsentendo al così detto "efficientamento", che altro non è che un licenziamento di massa di lavoratori subordinati (che solo sull'opera degli avvocati hanno poi potuto far leva per ridurre i guasti personali e patrimoniali di tutto ciò), poi con la riduzione dei corrispettivi da pagare, ferme ed immutate le prestazioni richieste, ai lavoratori autonomi, agli avvocati innanzi tutto.
Ma è facile comprendere che acconsentirà a lavorare sotto i minimi di tariffa il giovane bisognoso di lavorare per mantenere se stesso e la propria famiglia; è facile immaginare che si ridurranno per questo giovane i margini economici da investire in libri, riviste e dunque in cultura, in computer, telefonia, copiatrici e dunque in efficienza; è facile immaginare che il mondo dell'impresa sceglierà giovani di valore, imponendo loro le proprie condizioni e che questi giovani si sentiranno sempre più legati a chi, come l'impresa, può assicurare lavoro continuativo; è facile immaginare che tutto ciò attenterà all'indipendenza dei giovani, indipendenza, che da sempre è stata la chiave di volta di una giustizia "vera", prima ancora che efficiente.
Come pure, è da tempo che diritto ed economia della concorrenza hanno compreso che la pubblicità, quando riguarda complesse prestazioni specialistiche, frutto di studi ed aggiornamenti lunghi ed indispensabili, amplia e non riduce le asimmetrie informative col pubblico dei potenziali consumatori: qualcuno si sente di chiedere ad un cardiochirurgo di fare pubblicità sulla tecnica adoperata e qualcuno si sente di comprenderla? Qualcuno si sente di chiedere ad un avvocato la pubblicità sulla strategia processuale e gli argomenti culturali da adoperare in un processo di separazione con affidamento di minori indifesi? Tutto si ridurrà, si sta riducendo, anche qui, ad una pubblicità sui costi, un po' squallida, rischiosa per quanto detto e ben poco significativa.
Da tempo si riconosce che la crescita della società civile ha bisogno della continua evoluzione delle prestazioni delle professioni intellettuali ed i professionisti vanno allora incentivati, anche mediante organici interventi di riforma, a coltivare l'eccellenza, non ad appiattire il proprio lavoro su costi annunziati ex ante e quindi da rispettare ex post, anche dinanzi ai tanti possibili ed a volte gravi imprevisti che si incontrano.
Si dice ora che sono possibili le società per così dire multidisciplinari, ma da un lato si dimentica che da tempo il nostro legislatore ha annunziato un regolamento senza il quale è per legge inefficace la rimozione (già avvenuta sulla carta) del divieto di costituire società, dall'altro la giustizia europea ha da tempo affermato che, in funzione dell'utilità sociale, la specificità della professione forense può ed a volte deve richiedere il divieto di costituzione di società tra avvocati ed altri professionisti.
Come si intende, allora, al di la dei proclami destinati a far presa sul grande pubblico e nei titoli dei media, disciplinare questi aspetti, come da tempo hanno chiesto proprio gli avvocati? Come si intende evitare che, attraverso la palese od occulta titolarità della maggioranza endosocietaria, il capitale non si impadronisca anche delle libere professioni, relegando anch'esse a mero business, di nuovo con una grave incidenza sull'indipendenza dei singoli e molto chiaramente riducendo, non certo ampliando gli spazi del consumatore? Dove sono le "barriere all'ingresso", di lavoratori che, come gli avvocati, crescono al ritmo di ventimila all'anno e sono ormai giunti al numero complessivo di quasi duecentomila?
D'altra parte la specificità delle professioni intellettuali e fra esse, in particolare, di quella forense, è da tempo esplicitamente riconosciuta dall'Unione Europea - che infatti, per questo motivo, le ha escluse dalla direttiva sui servizi - ed è nel nostro ordinamento diretta conseguenza di un precetto costituzionale voluto dai nostri padri fondatori e che ha sino ad ora contribuito alla crescita giuridica e civile della nostra società: l'inviolabilità della difesa cui si riferisce l'art.24 della costituzione e la stessa giustezza del processo cui si riferisce l'art.111 della costituzione.
Liberalizzazione, concorrenza, europeizzazione, modernizzazione sono volute degli avvocati e non possono realizzarsi senza gli avvocati. Perciò gli avvocati respingono interventi episodici che a parole dichiarano di voler conseguire quegli obiettivi, ma in realtà, forse per scarso approfondimento, forse per un malizioso disegno, forse per un celato appoggio a lobbies assai forti, li allontanano.
Gli avvocati, pronti a fare autocritica sui propri errori e desiderosi di introdurre innovazioni nella propria disciplina, chiedono alla società civile di riappropriarsi della consapevolezza dell'indispensabilità di una professione forense indipendente, efficiente e tanto forte da garantire ogni difesa; chiedono di essere aiutati ad ottenere finalmente dalla classe politica italiana, che occupa draconianamente le istituzioni e sulla quale il giudizio di tutti è quello che è, la pronta disponibilità a varare la riforma organica della legge professionale forense, che metta davvero e pienamente gli avvocati al servizio degli obiettivi di modernizzazione della nostra società.
premesso che
l'Interassociativo campano ha redatto un documento approvato all'unanimità dalla Assemblea degli avvocati del Distretto di Napoli, tenutasi in Castel Capuano il 13.07.2006, che viene trascritto come parte integrante della presente delibera.

Commissione interassociativa composta dai rappresentanti della Camera penale, Camera civile, Sindacato forense, AIGA, Ass. Piero Calamandrei, Sindacato per le riforme.
Oggetto: D.L. 4/7/06 n. 223 "Decreto Bersani"
La Commissione, a seguito di attento e meditato esame, esprime il proprio convinto dissenso alla condivisione dei contenuti del decreto in esame.
Il decreto, infatti, adottando misure per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, estende le predette misure al settore dei servizi professionali, e quindi anche alla professione di avvocato, senza tenere in alcun conto quegli aspetti specifici e peculiari da sempre patrimonio dell'avvocatura che le stesse direttive comunitarie hanno individuato come caratterizzanti la professione forense.
L'art. 2 del decreto intitolato "disposizioni per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali" contiene norme che disciplinano " le attività libero professionali ed intellettuali".
Ed invero al co.1," In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi" vengono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono:
A) La fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
B) Il divieto anche parziale di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni
C) Il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazione tra professionisti.
Il predetto art.2 del decreto al co.3 stabilisce che le norme deontologiche e pattizie e i codici di auto disciplina che contengono le prescrizioni di cui al co.1 lett. A) ,B),C) sono adeguate entro il 01/gennaio/2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere della medesima data sono in ogni caso nulle per violazione di norma imperativa di legge.
L'art.36 del decreto,poi, contenente misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, al co.12 prescrive: " all'art.19 del D.P.R. 600/73 dopo il co.2 sono aggiunti i seguenti: i soggetti di cui al co.1 sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio della attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in danaro per l' esercizio di arti o professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100Euro".

L'art.21 al co.3 prevede che " lo stanziamento in bilancio per le spese di giustizia.. è ridotto di 50 milioni di Euro per l'anno duemilasei, di 100 milioni di Euro per l'anno duemilasette e di 200 milioni di Euro a decorrere dal duemilaotto" .
Le norme del decreto contenute negli articoli innanzi riportati, in virtù della forza abrogatrice, eliminano non soltanto le numerose disposizioni legislative ( ordinamento professionale ) e regolamentari ( codici deontologici) in contrasto con le stesse, ma stravolgono conseguentemente in maniera devastante ed irrimediabile tutte le disposizioni riguardanti la professione di avvocato.
Ed invero, i nuovi criteri , fissati peraltro solo in via di principio nel decreto Bersani , finiscono con l'abrogare per intero tutte le leggi professionali in vigore ,avendone innanzitutto abrogato lo spirito che le anima.
La disposizione contenuta nell'art.36 del decreto, poi, che impone agli avvocati di aprire conti correnti bancari per ricevere sugli stessi obbligatoriamente i compensi professionali si presenta come una norma che mette in discussione ancora una volta la dignità dell'avvocato e non tiene conto della realtà che molto spesso riguarda clienti i quali non sono in condizioni di versare gli onorari all'avvocato attraverso gli Istituti bancari.
La Commissione deve innanzitutto lamentare che il decreto Bersani è stato adottato:
a)senza alcuna forma preventiva di concertazione con l'avvocatura,
b)senza che ricorressero i requisiti di necessità ed urgenza per la contestuale abrogazione di così importanti leggi professionali.
c)senza tenere in alcun conto le peculiarità che caratterizzano da sempre la professione di avvocato in Italia e negli altri stati della Comunità Europea, peculiarità, si ripete, per altro assai bene evidenziate nelle stesse direttive europee.
In particolare appare evidente la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza per giustificare l'emanazione di un decreto legge, trattandosi di materia che riguarda la disciplina della professione di avvocato che da molti anni attende una riforma: lo stesso decreto consente agli ordini professionali l'adeguamento alle disposizioni di legge emanate entro il 1/01/07 e ciioè a distanza di ben sei mesi dalla decretazione di urgenza.
Non può essere posto in dubbio che la prestazione resa dall'avvocato, intesa quale servizio offerto a fronte di una contropartita economica ( art.4 Bolkestein), configura una funzione socialmente rilevante e costituzionalmente garantita in quanto necessaria ai fini dell' esercizio della giurisdizione, potere fondamentale ed essenziale per ogni Stato di diritto.
Ed invero la Commissione, nel respingere con convinzione il metodo con il quale è stato emanato il decreto, vuole qui con forza rappresentare che gli avvocati, certamente sensibili ed interessati alle istanze di adeguamento ai principi di liberalizzazione dei settori produttivi per la tutela della concorrenza e della competitività, intendono tuttavia che ciò accada , rimanendo disciplinati da norme imperative di legge che garantiscano indipendenza e autonomia nell'esercizio della professione forense attraverso il rispetto di norme deontologiche.
Allo stesso tempo la Commissione ritiene che la professione di avvocato debba rimanere disciplinata da norme che ne riconoscano la specifica funzione sociale nell'interesse della collettività come nell'interesse precipuo del cliente, diversamente da come può accadere per tutte le altre attività economiche o professionali, attraverso le quali pure viene offerta una prestazione di servizio oggetto di una contropartita economica.
Dunque, a causa della particolare funzione esercitata , l'avvocatura in questo delicato momento è consapevole di dover rivendicare la propria autonomia culturale, al di là di ogni diversa ragione politico-economica, ponendo in maniera forte la richiesta di stralcio delle disposizioni contenute nel decreto in esame e riguardanti la professione di avvocato.
Ma vi e' da aggiungere che le disposizioni legislative contenute nel decreto Bersani, che si affermano emanate espressamente in conformità ai principi comunitari, risultano paradossalmente in aperto contrasto con le altre direttive comunitarie riguardanti le professioni legali.
Ed invero, la stessa direttiva" Bolkestein" , approvata dal Parlamento Europeo nella seduta del 16/02/06 con l'art. 3 , disciplinante le relazioni con le altre disposizioni del diritto comunitario, pone una deroga alla applicazione dei principi in essa contenuti,"in caso di conflitto con le altre normative comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso all'attività di un servizio e del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche".
Sul punto va subito richiamata la direttiva comunitaria n.36, così detta direttiva "Zappalà" con la quale sono stati fissati in deroga ai principi generali disciplinanti le attività economiche e la concorrenza, principi speciali e peculiari per l'esercizio della professione di avvocato.
Nella Risoluzione del Parlamento Europeo sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici approvata il 16/03/2006, risoluzione con la quale, ribadendosi la peculiarità della funzione di avvocato, vengono riaffermati in maniera assolutamente chiara i principi che devono disciplinare la professione di avvocato.
Il Governo italiano, attraverso la emanazione del decreto legge Bersani ha dunque ritenuto di adottare disposizioni urgenti per il rilancio economico, lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività in conformità ai principi comunitari, ma ha clamorosamente disatteso gli stessi principi comunitari caratterizzanti la professione di avvocato.
Ed invero, la direttiva "Bolkestein" approvata dal Parlamento Europeo ha fissato le regole della concorrenza commerciale senza alcun limite negli Stati membri , ed ha poi disposto la privatizzazione dei servizi pubblici in ossequio al libero mercato dei servizi ed alla competizione e concorrenza commerciale tralasciando, invero, di prestare specifica attenzione ai diritti sociali.
Insomma, la direttiva comunitaria "Bolkestein" ha inteso eliminare gli ostacoli giuridici frapposti nel settore dei servizi alla ricerca incondizionata di reddito e di profitto, liberalizzando il mercato economico nel rispetto delle leggi sulla concorrenza.
La Commissione ,tuttavia, non intende porre in discussione in questa sede la validità dei principi economici e di mercato contenuti nella direttiva "Bolkestein" , ma intende viceversa con assoluta convinzione porre al Governo l'importante quesito se davvero tali principi possano estendersi "tout court" alle professioni intellettuali ed in particolare alla professione di avvocato.
L'avvocato per la funzione essenziale e necessaria ai fini dell'esercizio della giurisdizione, come riconosciuto dalla Costituzione italiana, non può essere considerato semplicemente un soggetto economico che offre un servizio e,come tale , sottoposto alle leggi della concorrenza commerciale.
Al contrario, bisogna con forza affermare che il diritto di difesa esercitato in via esclusiva dall'avvocato ha quale inderogabile presupposto quello della indipendenza, autonomia e dignità dell'avvocato stesso.
Ciò è quanto è stato affermato nella Risoluzione, innanzi richiamata ed adottata dal Parlamento Europeo sulle professioni legali.
Si legge nella richiamata Risoluzione: "Il Parlamento Europeo visti i principi di base delle Nazioni Unite del 7/9/90 sul ruolo degli avvocati , vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa(2000) sulla libertà di esercizio della professione di avvocato. viste le direttive 2005/36/CE- Zappalà .considerando che la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha riconosciuto:
- l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interesse ed il segreto professionali , quali valori fondamentali nella professione legale
- la necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali per l'esercizio corretto della professione legale, nonostante le restrizioni alla concorrenza che questo potrebbe implicare
- qualsiasi riforma delle professioni legali ha conseguenze importanti che vanno al di là delle norme della concorrenza, incidendo nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia, e in modo più ampio della protezione dello Stato di diritto nell'Unione Europea
- la protezione adeguata dei diritti umani e delle libertà fondamentali cui ha diritto ogni persona richiede l'effettivo accesso ai sevizi legali forniti da una professione legale indipendente
- l'importanza di una condotta etica, del mantenimento del rapporto con i clienti e di un alto livello specialistico necessita l'organizzazione di sistemi di autoregolamentazione quali quelli governati da organismi ed ordini della professione legale
.riconosce pienamente la funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali lo Stato di diritto e la sicurezza nella applicazione della legge,
evidenzia le alte qualificazioni richieste per accedere alla professione legale, il bisogno di proteggere tali qualificazioni nell'interesse dei cittadini e nel bisogno di operare una relazione basata sulla fiducia tra gli operatori delle professioni legali ed i loro clienti
, ribadisce l'importanza delle norme necessarie ad assicurare l'indipendenza , la competenza, l'integrità e la responsabilità degli operatori delle professioni legali allo scopo di garantire la qualità dei loro servizi a benefici dei clienti e delle società in generale e per salvaguardare l'interesse pubblico..
Le disposizioni di legge emanate con il decreto Bersani, al fine di abrogare le altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la professione di avvocato, negano nella maniera più plateale tutti i principi contenuti nella Risoluzione del Parlamento Europeo innanzi riportata.
Insomma, la linea adottata dal Governo italiano appare decisamente in contrasto con i principi affermati proprio dal Parlamento Europeo a favore degli avvocati nello svolgimento della loro professione.
Infine, la Commissione ritiene di poter affermare che anche il cliente dell'avvocato, quale cittadino consumatore del servizio , non pare in alcun modo tutelato dalle norme del decreto Bersani che appaiono viceversa, emanate in ossequio ad un esasperato e malinteso liberalismo.
La Commissione ritiene, infine, che il decreto Bersani per la parte in cui ha disciplinato l'esercizio della professione di avvocato appaia errato nel merito, viziato da profili di incostituzionalità in relazione all'art.24 della Costituzione, nonché in contrasto con l'art.15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Il decreto in esame in verità non pare finalizzato a raggiungere alcun favorevole obiettivo, né per gli avvocati né per i cittadini, ciò in quanto con l'applicazione dei criteri fissati nel decreto medesimo,l'avvocatura risulta calata all'interno del mercato economico e della concorrenza, perdendo inevitabilmente dignità e competenza, così non potendo più assolvere alla sua funzione istituzionale e sociale.
Più in particolare le norme del decreto Bersani, attraverso la eliminazione delle tariffe minime e non già di tutto il sistema delle tariffe forensi, non realizza alcun valido obiettivo se non quello di far perdere credibilità all'avvocato che in tal modo verrà impegnato ad attuare una esasperata concorrenza nei confronti del collega.
Nessun concreto vantaggio per l'utente, nessun risparmio per il consumatore interessato ad una prestazione professionale qualitativamente soddisfacente. Ancora maggiori lucri per i potentati economici, per quanti devono contrattualmente assicurare la difesa- civile o penale- al dipendente e che dal 04/07/2006 potranno giocare al ribasso riducendo la difesa ad una lustra. Se a ciò si aggiunge il disposto dell'art.21 in ordine alla cessazione delle anticipazioni dalle poste ed alle progressive riduzioni delle spese di giustizia un ulteriore risparmio è assicurato all'erario dalla difesa dei non abbienti che oggi non viene materialmente pagata. Giustizia per ricchi e guai ai poveri.

Allo stesso modo la possibilità di " pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti " comporta il crollo di un principio cardine della professione forense, quello del divieto del " patto di quota lite", divieto attraverso il quale è stata da sempre assicurata la necessaria indipendenza dell'avvocato rispetto agli interessi del cliente: indipendenza assolutamente necessaria quando gli interessi in discussione sono rappresentati dalla libertà personale del cliente, il quale potrebbe ritenere giustificate le sue pretese verso l'avvocato, anche quando queste pretese non sono in alcun modo accoglibili.
Anche la possibilità per l'avvocato di fornire servizi interdisciplinari configura una realtà nella quale l'avvocato per la difesa del proprio cliente puo' rimanere coinvolto negli interessi degli altri professionisti a loro volta molto spesso legati a soggetti facenti parte della associazione pur non essendo professionisti ma solo portatori di capitali.
In tali situazioni e' evidente che l' indipendenza dell' avvocato nella difesa esclusiva degli interessi del proprio cliente sara' seriamente posta in discussione.
In conclusione le norme del decreto Bersani, contrariamente a quanto può apparire attraverso una prima superficiale valutazione, finiscono col penalizzare massimamente proprio i giovani avvocati , i quali calati all'interno di un sistema di mercato, privi di specifica competenza e liberi dal rispetto di norme deontologiche, finiranno per svolgere una attività per la quale ai valori della competenza e della preparazione tecnica se ne sostituiranno altri di carattere esclusivamente commerciale.
Napoli - Castel Capuano 13.07.2006 La Commissione

considerato

- che il c.d. Decreto Bersani, sulla cui conversione in legge non era possibile nutrire alcun dubbio, pur avendo ad oggetto <<Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi>> ha dettato all'art. 2 disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali, avventurandosi temerariamente in un ambito in cui la diversità tra le professioni non avrebbe potuto consentire una disciplina unificata;
- che il risultato di tale improvvida sortita legislativa è ispirata dalla non celata linea politica volta a livellare l'Avvocatura entro la società di massa, a collocarla in posizione subalterna rispetto ad altre forme d'intervento sulla società in trasformazione e sotteso ad attaccare dalle fondamenta la condizione esistenziale dell'avvocato, costituita dalla sua indipendenza, ossia dalla sua libertà intellettuale e ideologica;
- che il risultato dell'intervento normativo, finalizzato, in una prospettiva più lunga, all'abolizione degli Ordini professionali, ha inferto alla professione di avvocato dei colpi esiziali, che permangono nonostante le lievi modifiche al testo apportate in sede di conversione;
- che la non obbligatorietà delle tariffe forensi, l'abrogazione del divieto di patto di quota lite, del divieto di pubblicità e di partecipazione a società interdisciplinari di professionisti, con la presenza di soci di capitale, come è stato denunziato con forza dal ceto professionale legale nelle varie sedi, fin dalla pubblicazione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, non costituisce soltanto un <<vulnus>> alla identità dell'avvocato, quale si è delineata e consolidata in secoli di civiltà giuridica, ma compromette in modo irreversibile (circostanza della quale probabilmente lo stesso legislatore non si è reso conto) il diritto costituzionalmente garantito dei cittadini ad una difesa effettiva, che ha quali imprescindibili presupposti la dignità, l'autonomia, l'indipendenza dell'avvocato da qualunque condizionamento esterno, che inquini la sua libertà intellettuale e di coscienza;
- che l'avvocato deve essere nella condizione di esercitare la propria attività nell'assenza di conflitti di interessi e di determinare compensi parametrati alla qualità e all'impegno della prestazione e comunque ai criteri fissati nella attuale tariffa forense e non al risultato da conseguire;
- che l'insorgere degli avvocati contro lo stravolgimento della professione, lungi da costituire la difesa di interessi corporativi, secondo le ingenerose insinuazioni di coloro che, per miopia o per altro, non riescono a vedere nella libera Avvocatura il presidio di libertà del popolo e di ciascun cittadino contro i soprusi di ogni potere e dello stesso potere dello Stato, è una battaglia in difesa della civiltà del diritto e della stessa democrazia, nell'interesse della collettività, e degli stessi soggetti che non ne comprendono il senso
- che la legge Bersani, per ciò che concerne l'Avvocatura, viola diritti costituzionalmente garantiti e si pone in aperto contrasto con la recente risoluzione del Parlamento Europeo sulle professioni legali, per cui è giusto attendersi una pronuncia di illegittimità;
- che va smascherata la spudorata menzogna che le norme della legge Bersani che riguardano l'Avvocatura favorirebbero i giovani e il loro inserimento nel mondo professionale, laddove è vero il contrario e cioè che dette norme favoriscono i grandi gruppi economici e i maggiori studi professionali;
- che la conversione in legge del Decreto Bersani, e con esso delle disposizioni che stravolgono la professione forense, non deve alimentare pertanto sentimenti di rassegnata acquiescenza, ma deve rafforzare la lotta, in ogni sede e con tutte le più incisive modalità, finalizzata all'abrogazione e, comunque, al superamento delle disposizioni di cui all'art. 2 per ciò che concerne gli avvocati, nella certezza non solo di combattere una battaglia giusta nell'interesse generale, ma soprattutto nella consapevolezza che se quelle improvvide disposizioni, che minano alle fondamenta la struttura morale, concettuale e giuridica dell'Avvocatura, dovessero restare in piedi, potremmo decretare il declino della professione di avvocato e, con esso, registrare un pauroso arretramento della nostra civiltà giuridica, per la quale fino ad oggi il nostro Paese ha rappresentato faro di luce nel mondo;

ritenuto

- che l'assise generale dell'Avvocatura, costituita dal XXVIII Congresso Nazionale Forense di Roma, rappresenta la sede più idonea per un confronto su questi temi e per rafforzare, coordinare e rendere quindi più incisiva la lotta che l'Avvocatura sta conducendo a tutela della propria identità, nell'interesse della collettività;
- che tale intenzione e la irripetibilità di questa occasione per dibatterla e tradurla in concrete iniziative non emerge dai temi congressuali che, anzi, lasciano intendere una presa d'atto della situazione consolidatasi con la conversione in legge del Decreto Bersani;
- che la discussione di qualsiasi progetto di riforma delle professioni intellettuali , in generale, e della legge professionale forense, in particolare, deve presupporre concettualmente l'abrogazione dell'art. 2 della citata legge e tenere conto della peculiarità della professione forense rispetto a tutte le altre professioni intellettuali;
- che l'attività dell'avvocato non può essere trasformata in mera attività di impresa;
- che l'Avvocatura persegue da decenni l'obiettivo del rinnovamento della professione, in armonia con il modello europeo, ma è ferma nel ritenere che le nuove regole non debbano, né possano travisare la figura dell'Avvocato, ma rispettare le peculiarità della professione, sottolineate anche in sede europea, condizione imprescindibile di ogni riforma;

chiedono con fermezza (e in tali sensi danno mandato ai propri Delegati)

- che il XXVIII Congresso Nazionale Forense voglia porre al centro del dibattito congressuale la discussione dell'art. 2 e delle altre disposizioni riguardanti l'esercizio della professione forense contenuti nella legge Bersani, discussione finalizzata alla abrogazione delle predette disposizioni, e si faccia carico di chiedere la sospensione dell'operatività della legge, relativamente all'Avvocatura, in attesa dell'approvazione della nuova legge professionale;
- che le deliberazioni dell'Assemblea Distrettuale Campana degli Avvocati e le ragioni ideali finalizzate all'interesse collettivo che le sorreggono vengano portate con la massima diffusione a conoscenza dell'opinione pubblica, del Parlamento e del Governo e di tutte le altre pubbliche Istituzioni affinché le posizioni dell'Avvocatura e la sua ansia di modernizzazione vengano adeguatamente diffuse e comprese anche grazie all'opera dei mezzi di informazione;
- che l'esame di qualunque progetto di riforma della legge professionale presupponga come imprescindibile condizione l'abrogazione e comunque il superamento delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge di conversione e l'allineamento ai principi della nostra Costituzione e a quelli già approvati dal Parlamento Europeo;
- che il Congresso deliberi, nel rispetto della legge, l'astensione cadenzata dalle udienze nonché altre significative ed incisive forme di protesta fino a quando non vi saranno segni positivi, nel senso indicato dall'Avvocatura, affinché la paralisi della giurisdizione ponga all'attenzione dei cittadini le ragioni per le quali gli avvocati si stanno battendo.

 

 

Scheda di Iscrizione
Link al sito Ufficiale del XXVIII Congresso Forense - II Sessione


Documenti XXVIII° Congresso Nazionale Forense - Sessione Roma

>>>> (Link al sito www.oua.it)


-La carica dei duemila. A Roma gli avvocati si presentano al congresso compatti...(C.Stampa) 20.9.2006
-Contributo Libera Associazione Forense (Formato Pdf - 538 KB) 20.9.2006
-Documento Unione Ordini della Sicilia (Formato Pdf - 2.2 Mb) 19.9.2006
-Contributo sulla condizione di praticanti e giovani avvocati di Bologna (Formato Word - 367 KB) 19.9.2006
-Delibera mozione Unione Ordini Forensi della Toscana (Formato Word - 38 KB) 19.9.2006
-Documento Consigli dell'Ordine del Distretto di Napoli (Formato Word - 71 KB) 19.9.2006
-Documenti Unione Nazionale Camere Civili (All'interno 3 documenti) 19.9.2006
-Lettera Segretario Generale ANF ai Ccongressisti (Rassegna Stampa) 19.9.2006
-Congresso, Rm, delibera Assemblea capisaldi OP
-Professioni, documento assemblea 17.9.06
-Anzio documento politico generale 16.9.2006
-Professioni, rel. Valenti 10.9.06
-Proposte di legge riforma professioni
-Gli Avvocati lottano per il loro futuro e per una Giustizia più efficiente (Com. Stampa Congresso) 13.9.2006
-Lettera Avv.Grimaudo al Comitato Organizzatore (Formato Word - 83 KB) 30.8.2006
-Regolamento dei lavori congressuali 2.8.2006
- Manovre off limit contro l'assise di Roma (Di Roberto Zazza) 13.4.2006
- Delibera Comitato Organizzatore 5.4.2006
- Lettera Presidente Oua:conferma Comitato e convocazione Ufficio di Presidenza 4.4.2006
-Lettera Pres. Alpa per proposta spostamento comitato 3.4.2006
-Lettera Presidente Ordine Avvocati di Milano 3.4.2006

-CONVOCAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE CONGRESSO NAZIONALE 16.3 2006

-Congresso, COMITATO ORGANIZZATORE. definitivo 16.3.2006

-Congresso, lettera presidente Alpa, de Tilla, Militi e Randazzo 23.3.2006

-Lettera Alpa e allegata sintesi dell'incontro del 16.3-29.3.2006 16.3-29.3.2006

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