Ministero della giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
ROMA 09/DIC. /2004
N. PROT. 1/13193/U/44/SC
A tutti i Sigg. PRESIDENTI
Delle CORTI D’APPELLO
LORO SEDI
Al Sig. Capo dell’ISPETTORATO GENERALE
Presso il MINISTERO della GIUSTIZIA
ROMA
Oggetto: questo relativo alla esenzione da bolli e diritti, ai sensi dell’art.10 della legge 533/1973, per gli atti presentati all’UNEP, per l’esecuzione, dal procuratore distrattario
E’ stato chiesto di conoscere se possano essere considerati esenti da bolli e diritti , ai sensi dell’art. 10 della legge 533/1973, gli atti con i quali il difensore, autonomamente ed in proprio, ponga in esecuzione il provvedimento che, definendo una controversia di lavoro, dispone la distrazione, in favore del medesimo, difensore, delle somme liquidate.
Sul punto si era già espresso l’Ufficio V della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, con nota n. 5/1769/05.1 dello 01.10.1994, negando che l’esenzione in parola potesse ritenersi operante.
L’orientamento precedentemente espresso da questo Ministero deve essere confermato e, conseguentemente, al quesito deve essere offerta risposta negativa.
Pertanto, si deve correttamente ritenere che l’esenzione per il recupero dei compensi in favore del procuratore distrattario operi soltanto nel processo di esecuzione che sia rivolto al recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti e non anche in quello in cui il difensore distrattario agisca in via esclusiva per il recupero del proprio onorario e delle spese anticipate.
Si prega di comunicare la presente nota, per l’osservanza, a tutti gli Uffici del distretto che ne siano interessati.
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele