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OUA Organismo Unitario dell’Avvocatura
Ufficio stampa
Rassegna stampa
30 dicembre 2005
Responsabile : Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)
SOMMARIO
Pag. 3 RIFORMA PROCESSO CIVILE: Oua, proroga al 1° marzo (ansa)
Pag. 4 RIFORMA PROCESSO CIVILE: Slitta il nuovo processo civile (il sole 24 ore)
Pag. 5 RIFORMA PROCESSO CIVILE: Nuovo processo civile spostato all'1/3/2006
(italia oggi)
Pag. 6 RIFORMA PROCESSO CIVILE: Il testo (italia oggi)
Pag. 7 PREVIDENZA: Ancora nulla di fatto per la totalizzazione (italia oggi)
30/12/2005
ANSA
29/12/2005 - 15.04.00
GIUSTIZIA: RIFORMA PROCESSO
CIVILE; OUA, PROROGA AL 1 MARZO
ZCZC0175/SXA WIN40198 R POL S0A QBXB GIUSTIZIA: RIFORMA PROCESSO CIVILE; OUA, PROROGA AL 1 MARZO DECISA DA CONSIGLIO MINISTRI, ESULTA ORGANISMO AVVOCATURA (ANSA) - ROMA, 29 DIC - ''La proroga c'e'! La riforma del processo civile entra in vigore il 1 marzo'': esulta l'Organismo Unitario dell'Avvocatura per lo slittamento di due mesi deciso oggi dal Consiglio dei Ministri della nuova legge 80 sul processo civile e delle ulteriori modifiche approvare il 21 dicembre. ''E' grande la nostra soddisfazione - dice Michelina Grillo, presidente dell'Organismo Unitario -. L'impegno politico dell'avvocatura e il senso di responsabilita' del Governo, in particolare espresso dall'intervento personale del Guardasigilli, hanno portato a questa importante decisione. Abbiamo detto in tutti i modi che era opportuno fare slittare l'entrata in vigore della novella della legge 80 sul processo civile, precedentemente fissata per l' 1 gennaio del 2006, anche per fare si' che questo provvedimento si armonizzi con le misure recentemente approvate da parte del Parlamento, che investono anche le esecuzioni, cosi' evitando la sovrapposizione di due regimi diversi. E' stato fatto!''. Grillo sottolinea che ora bisogna ''utilizzare il tempo disponibile prima dell'entrata in vigore per un intervento mirato sulle esecuzioni mobiliari e presso terzi, particolarmente bisognose di un radicale recupero di efficienza, tanto piu' in un sistema nel quale l'innalzamento delle soglie di fallibilita', introdotto dalla nuova legge fallimentare, affida in particolare a questa tipologia di esecuzioni l'unica possibilita' di soddisfazione coattiva di un'ampia gamma di crediti''. ''Con la proroga teste' decisa - conclude il presidente dell'Oua - il dialogo tra Politica e Avvocatura ha funzionato come dovrebbe; ci auguriamo che si segua anche in futuro questa direzione nell'interesse del sistema giustizia, dei cittadini, degli avvocati''.(ANSA). COM-FM 29-DIC-05 15:02 NNN
30/12/2005
IL SOLE 24 ORE
Consiglio dei Ministri/Approvato il decreto legge con il rinvio al 1° marzo della riforma della procedura
Slitta il nuovo processo civile
Il termine allinea l’entrata in vigore delle due parti che compongono l’intervento per snellire il rito
ROMA. Il rinvio,ora, è ufficiale: entrerà in vigore il 1° marzo la miniriforma del processo civile contenuta, in parte, nel pacchetto sulla competitività (legge 80/2005) e, in parte, nella legge approvata dal Parlamento pochi giorni fa e pubblicata sulla «Gazzetta ufficiale» n. 301 del 28 dicembre (legge 263/2005) e in vigore da ieri.
A stabilire la proroga dell'entrata in vigore delle nuove regole al 1° marzo 2006, è un decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, - per «consentire agli operatori del diritto - si legge nella relazione al testo - un maggiore approfondimento circa gli effetti delle riforme introdotte con reiterati interventi sul tessuto del processo civile, sia nella fase di cognizione, che in quella di esecuzione». In realtà, l'entrata in vigore delle disposizioni sul processo civile contenute nel pacchetto per la competitività era stata già prorogata una volta, dal decreto 115/2005 (convertito dalla legge 168/2005).
Soddisfatto il sottosegretario alla Giustizia Luigi Vitali (Fi): «Il decreto - dice - sarà pubblicato domani (oggi per chi legge, ndr) sulla Gazzetta ufficiale: avremo così una sola data certa per l'entrata in vigore di tutte le riforme del processo civile, e gli operatori potranno approfondire, nei prossimi due mesi, la conoscenza delle novità introdotte
La decisione dell'Esecutivo è stata accolta con soddisfazione dagli avvocati: «Avevamo detto in tutti i modi - dice Michelina Grillo, presidente dell'Oua, l'Organismo unitario dell' avvocatura - che era opportuno far slittare l'entrata in vigore delle modifiche della legge 80 sul processo civile, fissata per il 1° gennaio 2006, anche per fare in modo che questo provvedimento si armonizzasse con le misure appena approvate dal Parlamento, che investono anche le esecuzioni, evitando la sovrapposizione di due regimi diversi. La nostra richiesta è stata accolta. Ora dovremo usare proficuamente i prossimi due mesi - conclude - per far sì che la riforma sia applicata senza scossoni».
Dall'Oua arriva anche la proposta di un "perfezionamento" delle nuove regole: «Auspichiamo - continua Michelina Grillo - che ci sia un intervento mirato sulle esecuzioni mobiliari, che hanno bisogno di recuperare efficienza e tempestività, tanto più nel sistema introdotto dalla legge fallimentare, che ha innalzato le soglie di fallibilità: le esecuzioni diventano l'unica possibilità di soddisfazione di una vasta gamma di crediti. In Parlamento – conclude - sono già stati presentati diversi testi e c'è un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione».
La riforma completata con la legge 263/2005 punta a rendere più veloci il processo civile e i procedimenti esecutivi, a vantaggio dei creditori. Per snellire le procedure, è prevista anche la possibilità di ricorrere a Internet.
Sulla «Gazzetta ufficiale» n. 301 del 28 dicembre (supplemento ordinario n. 210), è stato pubblicato intanto il decreto della Giustizia che dispone ]a strutturazione dei modelli Dtd per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.
VALENTINA MELIS
30/12/2005
ITALIA OGGI
Nuovo processo civile spostato all'1/3/2006
Processo civile, la riforma slitta al primo marzo. Ieri il consiglio dei ministri ha approvato il dl per il differimento dei termini di efficacia delle innovazioni introdotte dalla legge 80 /2005, corretta con la recente legge 263/2005 di iniziativa parlamentare (il testo combinato, a cura dell'ufficio studi del Consiglio nazionale forense, è stato pubblicato su ItaliaOggi di ieri). Un intervento in zona Cesarini, visto che la riforma avrebbe dovuto entrare in vigore l'1/1/2006. Due mesi in più per digerire le innovazioni che puntano ad accelerare il processo di cognizione, quello di esecuzione, a dare stabilità al quello cautelare e certezza ai procedimenti di separazione e divorzio.
Grande soddisfazione è stata espressa ieri dall'Organismo unitario dell'avvocatura, che ha dato atto al guardasigilli Roberto Castelli della volontà di venire incontro alle richieste avanzate dall'avvocatura. ´Ora bisogna utilizzare il tempo disponibile prima dell'entrata in vigore per un intervento mirato sulle esecuzioni mobiliari e presso terzi, particolarmente bisognose di un radicale recupero di efficienza, tanto più in un sistema nel quale l'innalzamento delle soglie di fallibilità, introdotto dalla nuova legge fallimentare, affida in particolare a questa tipologia di esecuzioni l'unica possibilità di soddisfazione coattiva di un'ampia gamma di crediti', ha rilanciato il presidente Michelina Grillo. Il dl ha perso la proroga per la difesa d'ufficio nei procedimenti minorili e gli annunciati interventi in tema di spese di giustizia.
30/12/2005
ITALIA OGGI
Il testo
ItaliaOggi pubblica il testo del decreto legge recante: ”Differimento di termini in materia di efficacia delle disposizioni di modifica del codice di procedura civile di cui ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché modifiche al comma 4 dell'articolo 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 263”, approvato ieri dal governo
Art. 1
1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: ”1° gennaio 2006”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: ”1° marzo 2006”.
Art. 2
1. Al comma 4 dell'articolo 2 , della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: ”1° gennaio 2006” sono sostituite dalle parole: ”1° marzo 2006”.
30/12/2005
ITALIA OGGI
Ancora nulla di fatto per la totalizzazione
Anno nuovo senza totalizzazione. Tra i provvedimenti approvati ieri dal consiglio dei ministri non c'è traccia del decreto legislativo che consentirebbe il cumulo gratuito degli spezzoni sparsi tra più enti di previdenza, in modo da far ottenere almeno una pensione. Salta quindi l'applicazione del provvedimento a partire dal 1° gennaio, come prevedeva il testo del decreto legislativo.
Nonostante le promesse del ministro del welfare, Roberto Maroni, che fino alla settimana scorsa aveva assicurato il via libera alla totalizzazione entro dicembre, anche il 2005 si chiude senza che il governo sia riuscito ad approvare un decreto atteso ormai da oltre un milione di lavoratori discontinui, che a causa di una carriera frammentata hanno versato i contributi assicurativi a istituti di previdenza diversi. E che alla fine si ritrovano a non avere neanche una pensione nonostante i versamenti di una vita.
Le ragioni dell'ennesimo slittamento (il provvedimento potrebbe arrivare al prossimo cdm di gennaio) sono di ordine finanziario: due disposizioni introdotte dal consiglio dei ministri al secondo passaggio del decreto a palazzo Chigi produrrebbero, secondo il parere reso pochi giorni fa dalla commissione bilancio di palazzo Madama, oneri aggiuntivi non coperti a sufficienza dalle risorse già stanziate. E valutate dai senatori in 186 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 autorizzati dal collegato fiscale alla Finanziaria, più 26 milioni che deriveranno dalla soppressione della precedente normativa sulla totalizzazione (art. 71 della legge 388/2000).
Più di questo, secondo la commissione bilancio, le casse dello stato proprio non possono fare.
E qui sta il nodo difficile da sciogliere, visto che le due norme messe sotto accusa dalla commissione guidata da Antonio Azzollini sono state fortemente volute dai colleghi delle commissioni lavoro di entrambe le camere, che si sono pronunciati a favore di queste modifiche anche in seconda battuta (a causa dei dubbi di copertura il testo del dlgs a fine novembre è stato inviato una seconda volta dal consiglio dei ministri a tutte le commissioni parlamentari competenti, che nei giorni scorsi hanno reiterato i pareri resi la prima volta con l'unica novità della bocciatura delle due norme in questione da parte della bilancio del senato).
Le due prescrizioni troppo costose secondo Azzollini e i suoi riguardano da un lato la riduzione da sei a cinque anni della durata minima dei periodi assicurativi oggetto di totalizzazione, con conseguente estensione della platea dei beneficiari, e dall'altro l'estensione anche agli enti previdenziali di diritto pubblico dell'applicazione del sistema di calcolo previsto dall'ordinamento della gestione di appartenenza, anziché del criterio contributivo, qualora il soggetto interessato abbia maturato in una gestione i requisiti per avere accesso alla pensione di vecchiaia. Norme tutto sommato marginali, se si pensa alla portata del provvedimento e degli interessi in gioco, ma finora in grado di bloccare un provvedimento richiesto ormai da tutte le parti in campo, lavoratori da un lato e istituti pubblici e privati dall'altro. (riproduzione riservata) Teresa Piattelli
30/12/2005
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Ringraziamo www.oua.it per la cortese segnalazione