G.O.T.
- Giudice Onorario di Tribunale
-COMPETENZA -
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRESIDENZA
Decreto n.2/04
Il Presidente
Visto il proprio decreto n. 77/02
Vista la circolare del CSM n. del 18/12/03-14/01/04, avente ad oggetto
la formazione delle tabelle per gli anni 2004-2005, che, al capo VII,
punto 58.4, prevede che "il giudice onorario può essere
destinato come supplente dei giudici professionali, nei casi di assenza
o impedimento del magistrato, a trattare i procedimenti con rito monocratico,
ad eccezione delle seguenti controversie: 1) per il settore civile:
a) -procedimenti cautelari e possessori, b) -materia di lavoro e previdenza,
c) -materia societaria e fallimentare, d)- materia di diritto di famiglia,
e) materia d'immigrazione, f) affari devoluti alle sezioni stralcio,
g) affari di competenza delle sezioni specializzate in materia di
proprietà intellettuale ed industraiale";
a modifica del decreto n. 77/02;
DISPONE
che i G.O.T chiamati a sostituire il magistrato impedito o assente,
ai sensi della predetta circolare, potranno trattare regolarmente
(compresa l'assegnazione a sentenza), a prescindere dal loro valore,
tutte le cause fissate in dette udienze, ad eccezione delle controversie
aventi ad oggetto le materie su indicate.
Si comunichi ai giudici professionali, ai G.O.T., al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati.
Nola, 11/02/04
Il Presidente
(dott. Raffaele Motti)
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Decreto del 16/09/2002
Il Presidente del tribunale di Nola, con il decreto
emesso il 16/09/02, ha così disposto:
"I
GOT, destinati in supplenza ai giudici assenti o impediti, potranno
trattare esclusivamente i procedimenti rientranti nelle competenze
del Pretore. Nel caso in cui perverranno alla loro cognizione procedimenti
che esulino tale competenza, i GOT dovranno rimettere il procedimento
al presidente della sezione per l'assegnazione a giudice togato"
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