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Legittimazione processuale e rappresentanza in giudizio

nella scuola dell’autonomia.
di
Avv. Filippo Cifarelli
 
La mutata configurazione giuridica assunta dagli istituti scolastici, per effetto della disciplina introdotta dall’art 21 della legge n.59 del 15/03/97  e dalle fonti ad esso collegate (dlgs 58/98, dpr 275/99 , dlgs 65/01, dpr 347/02 ),  ha comportato, inizialmente, situazioni di incertezza  che dal mondo della scuola si sono, di riflesso, riversate   anche in quello della giustizia.
Le problematiche che i Dirigenti scolastici da un lato  e  gli operatori del diritto -e primi tra questi gli avvocati- dall’altro, si sono trovati a fronteggiare, sono sostanzialmente riconducibili a due aspetti , diversi ma tra loro complementari .
In primo luogo si deve verificare se la profonda riforma del sistema scolastico, in particolare  l’autonomia e la personalità giuridica acquisita dagli istituti scolastici, abbia fatto sì  che il soggetto passivamente legittimato sia individuabile nel singolo istituto e non più nel Ministero dell’Istruzione.
In secondo luogo è necessario chiarire se,  in virtù della conseguita autonomia, ai Dirigenti scolastici sia consentito provvedere autonomamente alla nomina di un difensore di fiducia del libero foro, in caso di controversia in cui sia convenuto l’istituto, o se, viceversa, permanga il patrocinio obbligatorio dell’ Avvocatura dello Stato.
La soluzione a tali due quesiti non appare un esercizio di stile o un contributo alla soluzione di un caso di scuola. Basti pensare, infatti, alla notevole mole di contenzioso avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da infortuni a studenti , per cogliere la rilevanza del problema in questione . Allo stato, la ricerca di una soluzione sembrerebbe  essere  resa più difficile dalla mancanza di soluzioni ermeneutiche  da parte della Giurisprudenza, data la novità del dato normativo .
Come spesso accade, però,  la soluzione a problemi nuovi -o che come tali appaiono- va ricercata  guardando al passato.
L‘acquisto della personalità giuridica da parte degli Istituti scolastici, infatti, non è prerogativa o conseguenza esclusiva della normativa sull’autonomia. Già prima delle summenzionate innovazioni legislative in materia di autonomia scolastica,  molti istituti (in particolare quelli professionali , ma non solo) apparivano dotati di personalità giuridica . Su tali situazioni la Giurisprudenza aveva avuto modo di esprimersi, stratificarsi e consolidarsi in un univoco orientamento .
Partendo dall’assunto che il personale docente rimane sempre e comunque personale dello Stato e che, quindi, in virtù del rapporto organico sussistente, le conseguenze dei comportamenti dei docenti devono essere in ogni caso riferite allo Stato,  la Suprema Corte ha costantemente affermato la legittimazione passiva del Ministero della pubblica istruzione ( oggi MIUR ) negando quella dell’ istituto presso il quale il docente rende la propria prestazione. Così, tra tante, Cass. Civ. Sez. III del 7/11/2000 , in cui si legge :
"l’amministrazione scolastica è direttamente responsabile, in virtù del rapporto di collegamento organico che lega ad essa il personale dipendente, del danno che sia cagionato al minore nell’ambito dell’istituto scolastico e durante il periodo in cui deve ritenersi affidato alla responsabilità dell’insegnante; ne consegue che nel relativo giudizio per il risarcimento del danno, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Pubblica istruzione. Nè assume alcuna rilevanza la circostanza che l’infortunio si sia verificato all’interno di un Istituto dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento.  In precedenza tale principio era stato enunciato con altrettanta chiarezza in altri pronunciamenti : "nel caso di danni subiti da un allievo e ascrivibili al personale docente, legittimato passivo nel giudizio di risarcimento è il Ministero dell’ istruzione e non l’Istituto [così Cass.Civ. Sez. III 07/10/97 n.9742; cfr anche Cass. Sez.Un. 6/12/91 n.13169] .
La stessa Avvocatura Generale dello Stato è stata convinta assertrice della soluzione desunta dagli esaminati orientamenti giurisprudenziali. Infatti, proprio l’Avvocatura, con le note del 5/02/2001 e con la circolare del 26/09/02 n.46 , ha fornito, nel senso che precede, precise indicazioni alle Avvocature distrettuali e allo stesso MIUR .
Dalla soluzione fornita al primo dei due problemi considerati, discende, come logica conseguenza, la soluzione del secondo .
Dalla legittimazione passiva del MIUR deriverebbe, come inevitabile conseguenza, la obbligatorietà del patrocinio della Avvocatura dello Stato, ex art.1 R.D 1611/1933 . Nella citata circolare 46/2002 la stessa Avvocatura, al termine di rapido ma esauriente excursus esegetico, ribadisce, richiamati gli artt. 5 I co e 43 III e IV co RD 1611/33, che "caratteri fondamentali e inderogabili del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato sono quelli dell’organicità ed esclusività , consistenti, rispettivamente, nello stabilirsi  col rapporto di patrocinio di un rapporto di medesimezza organica col soggetto patrocinato, sicché nell’ambito di tale rapporto il soggetto patrocinato è rappresentato per ogni profilo, senza necessità di specifico mandato, dalla Avvocatura dello Stato , e nella impossibilità di affidare il proprio patrocinio a legale diverso dall’Avvocatura dello Stato o di affiancare all’Avvocatura dello Stato altro legale "
In merito, la Giurisprudenza -ordinaria, amministrativa e contabile- ha circoscritto ad un ambito residuale la possibilità delle amministrazioni e degli enti sottoposti a patrocinio obbligatorio, di ricorrere all’assistenza e alla difesa di un avvocato del libero foro. Tale possibilità  si concretizza nella sussistenza di ragioni "assolutamente eccezionali" da esporsi in una apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza (così Cass. Civ. Sez. I 26/01/01 n.1086 ). Anche la magistratura contabile ha  ritenuto "legittima la spesa erogata per il pagamento dell’onorario di un avvocato libero professionista solo qualora siano esposte adeguate ragioni a giustificazione della determinazione di non avvalersi dell’avvocatura dello Stato " (Corte  Conti, Sez. Contr. , 06/04/84 , n.1432) .   
Al di fuori di tali ipotesi, spettando il patrocinio, ope legis, all’Avvocatura, la decisione di avvalersi di un avvocato del libero foro risulterebbe produttiva  di gravi conseguenze e fonte di serie responsabilità per il  Dirigente scolastico che la abbia adottata. Inevitabile conseguenza della inosservanza delle norme sul patrocinio obbligatorio sarebbe, infatti, la nullità degli atti (sia processuali,  che ante causam - si pensi alla conciliazione in materia di controversie di lavoro)  adottati , con le possibili eventuali decadenze, preclusioni e/o pregiudizi , anche di tipo processuale (inammissibilità e nullità della costituzione in giudizio), che potrebbero verificarsi . Inoltre, la spesa sostenuta per il pagamento degli onorari rappresenta ex se un’ipotesi di danno erariale di cui il Dirigente sarebbe chiamato a rispondere in uno con le situazioni sopra rappresentate.
In conclusione, individuate le risposte alle due problematiche sopra evidenziate , resta da chiedersi se da esse scaturiscano particolari indicazioni pratico-operative o "avvertenze" per gli addetti ai lavori.
Per quanto concerne la specifica ipotesi dei giudizi di tipo risarcitorio, per infortuni patiti dagli alunni , quindi , se per i Dirigenti appare sicuramente illegittima e inopportuna  l’assunzione di un ruolo attivo nella gestione della controversia attraverso la nomina di un difensore del libero foro, per gli avvocati della parte attrice  si impone una particolare attenzione  in sede di individuazione del soggetto legittimato e del luogo della notifica
(di frequente effettuata al Dirigente scolastico presso  la sede  dell’istituto, piuttosto che presso l’Avvocatura distrettuale ).

 Al di là di queste modeste ed ovvie indicazioni,  è possibile, quindi, constatare che , per quanto afferisce al mondo della giustizia, nulla (o quasi) è cambiato nella scuola dell’autonomia .

   (Avv. Filippo Cifarelli  - Foro di Napoli,  27.06.03)