Decreto-legge
11 settembre 2002, n. 201
"Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2002
--------------------------------------------------------------------------------
Capo I (***)
Modifiche
alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole
del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura
civile.
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito
il seguente:
"Art. 2-bis (Accordo transattivo). - 1. La domanda di equa
riparazione di cui all'articolo 3 e' proposta solo dopo che siano
decorsi novanta giorni da quello in cui l'interessato, anche personalmente
e previa indicazione del domicilio eletto, abbia comunicato la volonta'
di introdurre l'azione di equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato del distretto di Corte di appello ove si e' svolto o si sta
svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio. La comunicazione
e' corredata dell'atto introduttivo, dei verbali delle attivita' processuali
nonche', se esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna
fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei documenti, e'
condizione di procedibilita' della domanda di cui all'articolo 3.
2. La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 e' contestualmente
inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia
quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario,
al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza
del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in
ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla
presente legge i procedimenti del giudice tributario.
3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata
alla comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni
interessate ed acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti
uffici giudiziari copia di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti
in aggiunta a quelli che l'interessato deve produrre ai sensi del
comma 1, entro il termine di novanta giorni comunica una proposta
transattiva all'interessato.
4. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta
transattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi
alla durata ed alla tipo-logia del procedimento, tenuto conto,
altresi', della condotta processuale della parte istante e dell'esito,
anche potenziale, del giudizio svoltosi o in corso di svolgimento,
seguendo gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente articolo, nonche' le specifiche indicazioni
che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere
in relazione al caso concreto.
5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata
delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso
del termine di decadenza di cui all'articolo 4.
6. Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale
termine le trattative stesse si considerano comunque espletate.
7. L'atto di transazione e' sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato
Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato
o dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'amministrazione interessata. Esso e' redatto in triplice originale,
uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero
dell'economia e delle finanze affinche' provveda al pagamento della
somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione
della transazione, un altro alla parte istante ed il terzo e' depositato
nella cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta
svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio. Una copia
dell'atto di transazione e' trasmessa, senza ritardo, a cura della
cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.
8. La cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta
svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio, scaduto
il termine previsto dal comma 7 e riscontrata la conformita' tra l'originale
depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione
a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice
di procedura civile.
9. L'atto di transazione e' esente dall'imposta di registro.
10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai
fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di
ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato
e' determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe
professionali ridotto ad un quarto.
11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente
articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni
interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche,
nonche' all'attribuzione, mediante comando o distacco di unita' di
personale amministrativo in possesso di specifiche professionalita'.
12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3,
che alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono
stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato del distretto di Corte di appello ove pende il giudizio puo'
formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione della causa
in decisione.
13. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di
cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative
spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio
medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del
codice di procedura civile. L'estinzione e' dichiarata con decreto
dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui pende
il giudizio.".
Art. 2.
1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti
di competenza del giudice militare, del Ministro dell'economia e delle
finanze quando si tratta di procedimenti tributari rilevanti penalmente
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono
esclusi dal ricorso di cui alla presente legge i procedimenti di competenza
del giudice tributario.";
b) al comma 6, le parole: "Il decreto e' immediatamente esecutivo."
sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto e' motivato in forma
sintetica, anche solo con il richiamo di precedenti decisioni conformi,
omesso ogni riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente
necessario ai fini della decisione; esso e' immediatamente esecutivo.";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento
di cui al presente articolo, esaminate comparativamente le posizioni
assunte dalle parti nel corso delle trattative di cui all'articolo
2-bis e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile,
puo' escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute
dal vincitore, ovvero anche condannarlo al rimborso, parziale o totale,
delle spese sostenute dal soccombente, se risulta che ha, immotivatamente,
rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata a norma dell'articolo
2-bis di contenuto analogo a quello del decreto di cui al comma 6.".
Art. 3.
1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma
1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"1-bis. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di
cui al comma 1 altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze
affinche' provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto.
1-ter. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'eventuale notifica del
precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi
di cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti in ogni caso nei confronti
del Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dall'amministrazione
nei cui confronti si e' formato il titolo della cui esecuzione si
tratta.".
Capo II
Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto
dell'attivita' di governo della magistratura
Art. 4.
1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima
che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli
uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della
vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto
mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia,
nonche' nella Gazzetta Ufficiale. Da tale ultima pubblicazione decorre
il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande,
nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed e' contenuta la
dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita'
previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede,
inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo
pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione
delle domande da parte degli interessati.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione
al tirocinio in piu' di tre distretti diversi nello stesso anno e
non possono indicare piu' di sei sedi per ciascun distretto.".
Art. 5.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati
per il suo funzionamento, puo' stipulare" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati
per il funzionamento del C.S.M., puo' autorizzare la stipula di";
b) al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite
le seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";
c) al comma 2, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente:
"ventisei";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo
provvede il Segretario generale.".
2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000,
n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "un anno" e' sostituita dalla seguente: "diciotto
mesi";
b) la parola: "C.S.M." e' sostituita dalle seguenti: "Il
Comitato di Presidenza con proprio provvedimento".
Capo III
Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione
penitenziaria
Art. 6.
1. Il Ministro della giustizia predispone, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano straordinario
pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale
di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento
del settore penitenziario, utilizzando anche gli strumenti previsti
dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000.
Capo IV
Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
recante ordinamento giudiziario
Art. 7.
1. All'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"La presidenza dei collegi delle sezioni semplici e' assunta
da un presidente della sezione, ovvero, in sua assenza, dal magistrato
della stessa sezione con maggiore anzianita' nell'esercizio delle
funzioni di legittimita'.".
Capo V
Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare
la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno
Art. 8.
1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del
Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del
Corpo di polizia penitenziaria,";
b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della
guardia di finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente
ai servizi di protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione
della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria".
Art. 9.
1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, e' autorizzata
la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per
gli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede, per gli
anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
(***) Il colore, il grassetto, il sottolineato è della
redazione di IUS SIT
_________________IUS
SIT www.iussit.it ____________________