Legge 7 aprile 2003, n. 63

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2003


 

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2003

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.".

Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

Art. 1-ter.

1. Al comma 4 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: "1.033" e' sostituita dalla seguente: "1.100".

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

*************************************************************************************

MODIFICHE AL CONTRIBUTO UNIFICATO (lancio 17.4.03)
"infobucalo" info@bucalo.it , Edizioni Bucalo- Latina, da Rivista delle Cancellerie)

Con la rideterminazione del limite di competenza secondo equità del giudice di pace ad euro 1.100 effettuata dalla legge 7 aprile 2003, n. 63 (con la quale si è provveduto a convertire il D.L. 8 febbraio 2003, n. 18 concernente disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità) si è anche provveduto a modificare il D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia). Dal giorno 11 aprile 2003 non è soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore ad euro 1.100 (limite precedentemente fissato in euro 1.033 dall'articolo 10, quarto comma, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115). Conseguentemente anche l'articolo 13, primo comma, lettera a), dello stesso decreto è stato adeguato stabilendo che l'importo minimo dovuto (euro 62) si applica per i processi di valore superiore ad euro 1.100 e fino ad euro 5.165.