Legge 24 novembre 2003, n. 326
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181
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Legge di
conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
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(per il testo integrale della legge, articoli da 1 a 53, vai al sito della camera www.camera.it) ________________________________________________________________
(omissis)
Art.
32.
Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di
aree demaniali.
1. Al fine di pervenire alla
regolarizzazione del settore e' consentito, di cui al presente articolo,
il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti
non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more
dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze
delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità
del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente
articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle
amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e
per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. Al fine di concorrere alla
partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione
urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle
regioni ai sensi del comma 33 e' destinata una somma di 10 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a
finanziamento.
7. Al comma 1 dell'articolo 141 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille
abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non
adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e' adottato su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.».
8. All'articolo 141 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito
il seguente:
«2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera
c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti
inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad
adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali
possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto
secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso
infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per
lo scioglimento del consiglio.».
9. Per attivare un programma nazionale di
interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla
riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado
economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da
attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, e'
destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di
rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica,
ambientale e culturale, attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi
di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro dei lavori
pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Su tali
aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i
soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in
riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo.
10. Per la realizzazione di un programma
di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto
idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel
programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un
programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.
11. Allo scopo di attuare un programma di
interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni
soggetti alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno
2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tale somma e' assegnata alla soprintendenza per i beni
architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e
riqualificazione paesaggistica, dopo aver individuato, d'intesa con le regioni,
le aree vincolate da ricomprendere nel programma.
12. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la
costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato
Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni
e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi
delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza
interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere
abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie,
tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della
corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al
Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e
condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le
somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato
pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla
riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità
stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e
prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di
raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo
all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con
le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario
anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9
del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le
modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle
informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette
attività e' destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su
aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad
esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni
gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente e' subordinato al
rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite
dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la
proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui
insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento
dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile
dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato
volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente
al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento
dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata
dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di
indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i
parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un
periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda
deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito
edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve
essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo
frazionamento.
16. La disponibilità alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il
diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004. Resta ferma la
necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di
vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di
passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli
di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità
alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a
riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o
al patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al parere favorevole da
parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree
appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate
entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale
competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della
domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla
quale e' intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto
pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente
articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree
appartenenti al patrimonio disponibile e' determinato applicando i parametri di
cui alla Tabella B allegata al presente decreto ed e' corrisposto in due
rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31
dicembre 2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su
aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato
rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente
locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data
di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono
le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di
riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio
dello Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato a cura della filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006,
previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto e'
riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone
commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la
concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle
allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto
1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo
alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza
turistica delle stesse.
24. Ai fini del miglioramento, della
tutela e della valorizzazione delle aree demaniali e' autorizzata una spesa
fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i beni e
le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispone
un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il
programma e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni,
come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente articolo,
si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento
della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento
superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle
opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni
residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta
di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova
costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria
edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3,
nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto
alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5
e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6,
nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la
quale e' determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per
l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono
comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite
dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i
delitti di cui all'articolo 416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile
effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie
previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la
disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli
enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state
realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e
regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei
beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette
nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non
conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state
realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi
forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto
previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e mdipendentemente
dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3
della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su
aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco.
Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione di
elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero
dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state,
nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
g) siano state
realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente
interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed
alle esigenze della navigazione marittima, quali identificate ai sensi del
secondo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
28. I termini previsti dalle disposizioni
sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e
integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto
dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli
abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui
agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di
non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere
conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se
interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati.
Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel
certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il
richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui
all' articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in
relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni
immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni,
può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico
ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non
opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione
dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al comune competente,
a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di
cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la
definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevedeme, tra l'altro, un
incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura
determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini
dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la
promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni
di abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del
presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di
concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria
possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le
amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli
oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonche' per gli
interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli
enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle
zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di
urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le
disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre
dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli
oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto.
Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative
modalità di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del
richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione
delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria
e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera
abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e
sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere
eseguite;
c) ulteriore
documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della
domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente
corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il
suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di
trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di
concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della
denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
nonche', ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30
settembre 2004, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale
data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono
a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione
dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in forma
dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo
edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori, nonche' le relative modalità di
versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto.
39. Ai fini della determinazione
dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di
sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei
titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali
per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle
domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione
comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10
per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al
rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e
oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre
l'orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione
delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche'
ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo
di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata
legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e' devoluto al comune
interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di applicazione del presente comma.
42. All'articolo 29 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le proposte di varianti di recupero
urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati,
con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e
amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla
gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero
urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità
ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei
edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate
dall'abusivismo edilizio».
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Opere costruite su aree
sottoposte a vincolo). - 1. Fatte salve le fattispecie previste
dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per
opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e' subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il
richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo
abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il
parere non e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i
distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento
delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle
condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro
esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto
comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione
ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in contrasto con le
previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile
1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile
1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e
successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia
alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le
condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere
di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso
espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla
tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree
di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti
al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in
sanatoria e' subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a
concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o
regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità
all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti
pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla
richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata
alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle
pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto
all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi
regionali, il valore e' stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio
competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della
presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato
dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della
determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con
convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di
anni sessanta, e' stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal
versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in
aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in
sanatoria e' subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa
previo versamento del prezzo, che e' determinato dall'Agenzia del territorio in
rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di
sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
43-bis. Le modifiche apportate con il
presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n.
47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai
sensi delle predette leggi.
44. All'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
«l'inizio» sono inserite le seguenti: «o l'esecuzione».
45. All'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
«18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni» sono
inserite le seguenti: «, nonche' in tutti i casi di difformità dalle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».
46. All'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per le opere abusivamente realizzate su immobili
dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o
dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e
7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di
interesse archeologico, nonche' per le opere abusivamente realizzate su
immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle
disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre
autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi
delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662».
47. Le sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.
48. (Soppresso).
49. (Soppresso).
49-bis. All'articolo 54, comma 16, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari
2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a
quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo
esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio».
49-ter. L'articolo 41 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Demolizione di opere abusive).
- 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del
servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali
il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla
demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti
relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel
medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela
trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi
contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale
occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di
consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione
dell'immobile. 2. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi
di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento
della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta
acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione
delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, e' disposta
dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove
ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla
base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa».
49-quater. All'articolo 48 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Al fine di consentire una più
penetrante vigilanza sull'attività edilizia, e' fatto obbligo alle aziende
erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la
stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al
sindaco del comune ove e ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione
edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi,
ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla
prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.
L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione
pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici
di servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746
nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la
stipulazione dei contratti».
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9,
10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per
gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme
sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello
Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche
di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli
oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate
recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.
33.
Concordato preventivo
1. In attesa dell'avvio a regime del
concordato preventivo triennale, e' introdotto in forma sperimentale un
concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo
i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali
intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle
imposte sul reddito e, in talune ipotesi dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal
cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino
fiscale e della ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di
accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera
sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o
di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta,
incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonche' il
relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di
adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore
aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta,
incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il
relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di
adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore
aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, e'
consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento
non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture
contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono inferiori a quelli
risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione
al concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento a questi ultimi e
all'assolvimento delle relative imposte con esclusione di sanzioni ed
interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della
comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4
si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più
impugnabili, ancorche' definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e
definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto
delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato
una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di
concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede
quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta e'
determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota e',
invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa
o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001
sia stato superiore a 100.000,00 euro. Sul reddito che eccede quello minimo
determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi
previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente
intende versare comunque i contributi gli stessi sono commisurati sulla parte
eccedente il minimale reddituale.
8. Per i soggetti che si avvalgono del
concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere
oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base
agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e
secondo comma, lettera c), 40 e 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le
disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo,
quarto e quinto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, nonche' quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
9. Il contribuente che non soddisfa la
condizione di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in
questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici
previsti dal comma 3;
b) l'ufficio emette accertamento
parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi
di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova
applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) gli obblighi di documentazione
riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione in cui e' stata data la comunicazione.
10. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11. Nell'articolo 6, comma 3, primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «pari al
cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al centocinquanta».
12. Non sono ammessi al concordato
preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni
che:
a) non erano in attività il 31 dicembre
2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di
importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui
all'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
c) hanno titolo a regimi forfettari di
determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso
al 1° gennaio 2001, o per quello in corso al 1° gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la
condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di
concordato.
13. La sospensione dell'obbligo
tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le
operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di
adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore
aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.
14. Agli effetti del presente articolo,
si considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c),
d), e ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli
previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.
15. Le disposizioni del presente articolo
non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al
concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio
e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di
presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al
comma 5.
Art.
34.
Proroga di termini in materia di definizioni agevolate
1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis
dell'articolo 1, le parole: «16 ottobre 2003», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004»;
b) nello stesso comma 2
dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con
riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma
restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.»;
c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il
primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per i contribuenti che non
provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16
marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la
proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui
al comma 8 dello stesso articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso
fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di
cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del
2002»; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: «16 ottobre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004».
2. Nel comma 2-ter dell'articolo
12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «16 ottobre 2003» e «16
settembre 2003» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 marzo
2004» e «16 febbraio 2004».
3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: «30 novembre
2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2004»;
nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole: «1° marzo 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2004».
4. Le penalità previste a carico dei
soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del
Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata
trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino
al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento
dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle
relative convenzioni.
5. Il beneficio previsto al comma 4 si
applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalità non ancora contestate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte
dell'Agenzia delle entrate.
6. Il beneficio previsto dal comma 4 non
si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
6-bis. Le penalità previste a carico dei
soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi
informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento
delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento
dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle
relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma
6-bis si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e
il ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate
fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalità ridotte avvenga:
a) per le penalità già contestate alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalità non ancora contestate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte
dell'Agenzia delle entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso,
alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Art.
37.
Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e
natanti per anni pregressi
1. Per consentire la notificazione di
atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, conseguente alla esatta
individuazione dei soggetti che nulla più devono per avere fatto ricorso agli
istituti di definizione di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' all'articolo 13 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi
delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei
pubblici registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005,
sono differiti a tale ultima data.
Art.
38.
Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e
alienazione dei veicoli
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992.
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 213:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il
proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro
soggetto obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare
il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie
spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento
di circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di
polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione
visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di
ciò e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti:
«2-bis. Entro i trenta giorni
successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti
dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e'
divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo
trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto
termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo
accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico
estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno
e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli
uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui
al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione
o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo, le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48, nonche' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i
motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne
dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia
individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La
liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di
confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a
decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al
comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a
dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della
custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei
soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà
l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della
rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso e'
notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al
verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della
notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei
soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine,
l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i
successivi dieci giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il
trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con
conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello
Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni
dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata,
sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto
il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre cose
oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta la distruzione. Per le
modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà
oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato
dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita
nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del
comune dov'e' situata la depositeria.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Avverso il provvedimento di sequestro
e' ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto
del ricorso, il sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza
dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro
del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca
con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta
ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla
sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel
caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione.
Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero
delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei
confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o
dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi
all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà
comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione
e dell'esito del relativo giudizio.»;
4) il comma 5 e' abrogato;
b) nell'articolo 214, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nelle ipotesi in cui il presente
codice prevede che all'accertamento della violazione consegna l'applicazione della
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario,
nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato
in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo
in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie
spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere
collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con
decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo
amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di
polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione
e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a
proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di
polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 656,25 a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia
che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di
ciò e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento ed il recupero delle spese di custodia.»;
c) dopo l'articolo 214,
e' aggiunto il seguente:
«214-bis (Alienazione dei
veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca). - 1.
Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma
2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a
sequestro amministrativo o a fermo, nonche' dell'alienazione dei veicoli
confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del
custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o
alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che
hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con
l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna
relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto
l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad
acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai
sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo
periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione
delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte
economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai
criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed
all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per
l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente
comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno
e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto
previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo
periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a
sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si
perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del
comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione
da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato e' comunicato al
pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle
iscrizioni.
3. Le disposizioni del
presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito
di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.».
2. I veicoli giacenti presso le
depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e
sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di
acquirenti, purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e
privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due
anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati,
anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare
del deposito. La cessione e' disposta sulla base di elenchi di veicoli
predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di
conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il
numero di targa o telaio.
3. All'alienazione ed alle attività ad
essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e
l'Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di
concerto tra le due Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell'alienazione e'
determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale
dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei
veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate
secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia,
nonche' degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo
depositario-acquirente.
5. L'alienazione del veicolo si
perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal
quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione
procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento
notificato e' comunicato al pubblico registro automobilistico competente per
l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
6. Al custode e' riconosciuto, in deroga
alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario,
comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di
custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per
gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate,
nonche' per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli
autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli
importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore
anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale
intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente
riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima
rata e' corrisposta nell'anno 2004.
7. Se risultano vizi relativi alla
notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei
confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente
articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a
titolo di sanzione amministrativa, nonche' il mancato recupero, nei confronti
del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano
responsabilità contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di
alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo
sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli
adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o
rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono state avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del
Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del
presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora
liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una
autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale
siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.
11. In relazione ai veicoli, diversi da
quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie
autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo
previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di polizia che ha
proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l'avviso previsto
dal comma 2-quater dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo,
introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con
l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a
proprie spese, si procederà, altresì, all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste,
al riguardo, dal comma 2-ter del predetto art. 213, introdotto dal comma
1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni,
dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della proprietà del
veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La
somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del
procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro o il fermo,
in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di
confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma
depositata e' restituita all'avente diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito
dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste
dall'articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dal
presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad
essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1,
lettere a), b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nonche' le disposizioni degli articoli 395, 397, comma
5, e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
(omissis)
(...)
14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi».
Capo
III
Disposizioni antielusive e di controllo in materia
assistenziale e previdenziale
Art.
42.
Disposizioni in materia di invalidità civile
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti
giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il
sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio
al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'economia e delle
finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, sia presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del
Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'economia e delle finanze e'
litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di
procedura civile e può essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da
propri funzionari ovvero, in base ad apposite convenzioni stipulate con
l'I.N.P.S. e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il giudice
nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle
commissioni mediche di verifica indicato dal direttore della direzione
provinciale su richiesta, formulata a pena di nullità, del consulente nominato
dal giudice. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo
comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile.
2. Il Ministero dell'economia e delle
finanze d'intesa con la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze ai fini
della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma
1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi
corsi di formazione del personale.
3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia
di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure
in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La
domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente
autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione
all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
4. In sede di verifica della sussistenza
dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro - nei
confronti dei titolari delle provvidenze economiche di invalidità civile,
cecità e sordomutismo, sono valutate le patologie riscontrate all'atto
della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di
invalidità esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non
comporti la conferma del beneficio in godimento e' disposta la sospensione dei
pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla
data della verifica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
vengono definiti annualmente, tenendo anche conto delle risorse
disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le commissioni mediche
di verifica dovranno effettuare nel corso dell'anno, nonche' i criteri che,
anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di
invalidità, dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle
verifiche da eseguire.
5. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'INPS, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro
e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono
le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui
requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma
1, nonche' per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al
recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme
indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
6. Le commissioni mediche di verifica, al
fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della
disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il comma 2 dell'articolo 97
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: «2. I
soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie
cromosomiche nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono
esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento
della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le
patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed e'
indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle
commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita
agli atti, idonea a comprovare l'invalidita».
8. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono rimodulate la
composizione ed i criteri di funzionamento della commissione medica superiore e
delle commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede che
il presidente della commissione medica superiore, già commissione medica
superiore e di invalidità civile, e' nominato tra i componenti della
commissione stessa.
9. La direzione centrale degli uffici
locali e dei servizi del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni
residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del
Ministero dell'interno.
10. Per le finalità del presente
articolo, ai fini del potenziamento dell'attività delle commissioni mediche di
verifica, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003 e
di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. L'articolo 152 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e'
sostituito dal seguente:
«Art. 152. (Esenzione dal pagamento di
spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). Nei
giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la
parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo
comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento
delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno
precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF,
risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo
del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di
instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo
formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni
dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non
sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi
nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo
88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002.
Art.
43.
Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in
partecipazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i
soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli
articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice civile, conferiscono
prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro
autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli
albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale
istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al
comma 1 e' pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai
soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del
predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45 per cento e'
posto a carico dell'associato. Il contributo e' applicato sul reddito delle
attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione
annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
3. Hanno diritto all'accreditamento di
tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il
versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a
quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
4. In caso di contribuzione annua
inferiore all'importo di cui al comma 3, i mesi di assicurazione da
accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come
sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare
fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
5. Per il versamento del contributo di
cui al comma 2, si applicano le modalità ed i termini previsti per i
collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Il versamento e' effettuato sugli
importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della
partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si
applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n.
335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione
prevista dal comma 1 comunicano all'I.N.P.S. entro il 31 marzo 2004, ovvero
dalla data di inizio dell'attività lavorativa se posteriore, la tipologia
dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e
il proprio domicilio.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e' definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del
rapporto assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni e integrazioni.
Art.
44.
Disposizioni varie in materia previdenziale
1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel
senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, così come
sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono
cumulabili con i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1°
marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6, dell'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai
fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli
articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra
agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non
trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento
dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità
contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo
1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al
momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i
quali abbiano svolto l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo,
risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il
1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi e' maggiorato di un
interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento
può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non
superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla
gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A
decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo
occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro
5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti
attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini
previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta
gestione separata.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Prima di tale termine il creditore
non può procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di
precetto»;
b) il comma 1-bis
e' sostituito dal seguente: «1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di
cognizione, gli atti di precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro
devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale
dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati
interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale
ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del
codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti
esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base
territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile
d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede
principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario
che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva e'
promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento e'
trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che
dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile
l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore
procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa, non
provvede all'esazione delle somme assegnate».
4. L'azione giudiziaria relativa al
pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie, di cui al primo comma dell'articolo 442 del codice di
procedura civile, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120
giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede
tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del
creditore, nonche' i dati necessari per l'identificazione del credito
5. Al fine di contrastare il lavoro
sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che
stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di
servizi telefonici, nonche' le società ad esse collegate, sono tenute a rendere
disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi
archivi. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti
telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse
convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la
fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e
identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualità di
titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. L'articolo unico, secondo comma,
della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di
integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un
massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.
7. E' fatto obbligo ai datori di lavoro
che assumono operai agricoli a tempo determinato di integrare i dati forniti
all'atto dell'avviamento al lavoro con l'indicazione del tipo di coltura praticata
o allevamento condotto, nonche' il fabbisogno di manodopera occorrente
nell'anno, calcolata sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo
1968, n. 334.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le
domande di iscrizione alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura delle imprese artigiane nonche' di quelle esercenti attività
commerciali di cui all'articolo 1, comma 202 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche
ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi
e premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi
indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti
previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso la struttura
informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze
delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e le variazioni relative ai
soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei
dati concordate tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione,
gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e
richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli
interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1°
gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono esonerati
dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti
previdenziali. Entro l'anno 2004 gli Enti previdenziali allineano i propri
archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle
domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1°
gennaio 2004. E' abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei
provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali dell'artigianato.
9. A partire dalle retribuzioni
corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono
mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo
dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali
e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo
a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al
rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui personale e' iscritto al
medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno
ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione
dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un
campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori
di attività o comparti, che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2004. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi
finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro
soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via
telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalità
stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
«7. Per gli anni 2004-2007 le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.
172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali
operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore
alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione
di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione
aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico,
comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per
il nucleo familiare, e' corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di
mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori
di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico,
le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7,
lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: «di 6.667.000 euro
per l'anno 2003». Al medesimo comma le parole: «di 10.467.000 euro per l'anno
2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di
6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007».
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella
misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della
contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le
modalità previste dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004.
Art.
45.
Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. Con effetto dal 1° gennaio 2004
l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura
identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per
gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo
59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali.
Art.
46.
Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS
gli elenchi dei defunti
1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe
del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi
previsto dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo
31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione
pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
Art.
47.
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il
coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto
coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione
dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del
diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le
certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti
d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al
comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi
esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni,
sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a
100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non
si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia
professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata
dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate
dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il
riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e'
stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono
presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di
cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente
articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le
previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico
anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di entrata in vigore
del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano
definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di
pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi,
sulla base del presente articolo, i benefici prevedenziali di cui alla legge 27
marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo,
qualora siano destinatari di benefici prevedenziali che comportino, rispetto ai
regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al
pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di
optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai
medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo,
qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo
all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinques. In caso di indebito
pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli
interessati il beneficio pensionistico previsto dalle legge 27 marzo 1992, n.
257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente
previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
(omissis)
Art.
53.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Regolarizzazione
delle opere eseguite su aree di proprietà dello Stato
Tabella A - Tabella B
Allegato
1
Tipologia di opere abusive suscettibili
di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32.
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza
o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza
o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche
e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento.
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione
edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o
in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 4. Opere di restauro e
risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate
in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee
A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Tipologia 5. Opere di restauro e
risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate
in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 6. Opere di manutenzione
straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di
esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia.
La domanda di definizione degli illeciti
edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata
utilizzando il modello di domanda allegato. Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione,
calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto
indicato nella tabella C. Nel caso di oblazione di importo fisso o
comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il
versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00
Euro, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per
intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione
degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello
allegato e in base a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve
comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00 Euro, qualora
l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora
l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.
L'importo restante dell'oblazione deve
essere versato per importi uguali, entro:
seconda rata: 30 giugno 2004;
terza rata: 30 settembre 2004.
L'importo restante dell'anticipazione
degli oneri di concessione deve essere versato per importi uguali, entro:
seconda rata: 30 giugno 2004;
terza rata: 30 settembre 2004.
L'importo definitivo degli oneri
concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le
indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti
edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata
sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un
tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica
delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di
sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e'
necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.
La domanda di definizione degli illeciti
edilizi deve essere integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e
della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del
relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.
Definizione
degli illeciti edilizi - misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri
concessori
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Per quanto segue (vai
al sito www.camera.it
ai
link indicati):
Domanda relativa
alla definizione degli illeciti edilizi
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