Legge 1 agosto 2002, n. 185
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe
in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2002
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni
concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002 suppl.
ord.
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita
locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001,
n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti
la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per
la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede
con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione
dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni
otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è
ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale
con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura
civile.
Art. 2
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, è prorogato
al 30 giugno 2003.
Art. 3
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, è prorogato al 30 giugno 2003.
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.