Legge 18 Luglio 2003, n. 180
Legge
di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.)
1. L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di
compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.
37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha
svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in
cui la pratica e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo'
essere rilasciato piu' di una volta.
2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.
3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante puo' sostenere gli esami di avvocato.
1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.)
1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente
presso ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro
della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di
esame, e' nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque
supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da
almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono
magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un
titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie
giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto
superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le
funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell mministrazione,
appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio
1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso
ogni sede di Corte di appello, e' nominata una sottocommissione avente
composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione
e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti
avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni
in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati componenti della commissione e delle
sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta
congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la
presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato
per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati
avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della
commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi
consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive
all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni
fornite dai presidenti delle Corti di appello.
7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato
la domanda di ammissione superi le trecento unita' presso ciascuna Corte di
appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento
delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite
ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione
nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.
8. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato
un numero di candidati superiore a trecento.
9. La commissione istituita presso il Ministero della
giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e
delle prove orali e il presidente ne da' comunicazione alle sottocommissioni.
La commissione e' comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di
valutazione:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di specifici
problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti
giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di
interdisciplinarieta';
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle
tecniche di persuasione.
10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita'
formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla
commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione
della linea difensiva dell'amministrazione in sede di contenzioso.".
2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, trovano applicazione con riferimento alla commissione e alle sottocommissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 1-ter
(Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)
1. All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: "alla commissione esaminatrice" sono sostituite dalle seguenti: ""alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni"".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)
01. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37, il terzo comma e' abrogato.
02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37, la parola: "commissioni" e' sostituita dalla
seguente: "sottocommissioni".
1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.
37, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
"Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina,
mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi
di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.
Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo raggruppamento
delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di
ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la
composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di
ciascuna sede.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.".
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)
1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.
37, sono premessi i seguenti commi:
"Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente
della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata,
dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai
candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi
quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo
di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal
Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15,
commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione,
riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli
elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i
quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle
operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.
All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente
della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e
quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22,
comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni,
le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni
di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di
appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale.
Il trasferimento e' effettuato con le modalita' indicate nei commi precedenti.
Art. 4.
(Soppresso)
Art. 5.
(Modifica all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)
1. All'articolo 17- bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole: "diritto ecclesiastico" sono aggiunte le seguenti: "e diritto comunitario".
Art. 5-bis.
(Norma di coordinamento)
1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice.
Art. 6.
(Soppresso)
Art. 6-bis.
(Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di
appello di Trento)
1. Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto.
Art. 6-ter.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter,
2, 3, 5-bis e 6-bis non si applicano alla prima sessione di esame successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Non possono essere designati a componenti della commissione e delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.
Art. 7.
(Norma di copertura)
1. Per il funzionamento della commissione di cui
all'articolo 1-bis e' autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal
2004.
1-bis. Per le operazioni concernenti l'invio degli
elaborati di cui all'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a
decorrere dal 2004.
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.