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IMMIGRAZIONE
A cura di :     Avv. Luigi   Migliaccio
 

Giurisprudenza

 

09.04.06 - Immigrazione - Rinnovo del permesso di soggiorno - Ritardo nella presentazione della richiesta - Termini ex art.5, comma 4, D.Lgs. n.286/1998 - Perentorietà - Esclusione - Espulsione automatica ex art.13, comma 2, lett."b", D.Lgs. n.286/1998 - Esclusione: Qualora l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno venga presentata sia pure tardivamente, non può essere disposta l'automatica espulsione dell'interessato ai sensi dell'art.13, comma 2, lett."b", D.Lgs. n. 286/1998. La natura perentoria di un termine deve essere esclusa difettando un'apposita sanzione in tal senso, sicchè si deve propendere per la natura ordinatoria ed acceleratoria dei termini di cui all'art.5, comma 4, del D.Lgs. n.286/1998. L'espulsione dello straniero non consegue automaticamente alla sola condizione della mera scadenza del permesso di soggiorno, ma anche all'ulteriore requisito della mancata richiesta di rinnovo, dovendo l'Amministrazione valutare l'esistenza di eventuali situazioni ostative al rinnovo stesso e il venir meno dei presupposti, originariamente esistenti, per il rinnovo del permesso e della cui mancanza il ritardo può costituire solo indice rilevatore. [T.A.R. Campania, sezione IV, sentenza n.3011/06 del 08 febbraio 2006 - integrale su http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/NA_200603011_SE.doc]

(massima a cura di Avv. Luigi Migliaccio)

 

Avvertenze legali

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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