09.04.06 - Immigrazione
- Rinnovo del permesso di soggiorno - Ritardo nella presentazione della
richiesta - Termini ex art.5, comma 4, D.Lgs. n.286/1998 - Perentorietà
- Esclusione - Espulsione automatica ex art.13, comma 2, lett."b",
D.Lgs. n.286/1998 - Esclusione: Qualora l'istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno venga presentata sia pure tardivamente, non può
essere disposta l'automatica espulsione dell'interessato ai sensi dell'art.13,
comma 2, lett."b", D.Lgs. n. 286/1998. La natura perentoria
di un termine deve essere esclusa difettando un'apposita sanzione in
tal senso, sicchè si deve propendere per la natura ordinatoria
ed acceleratoria dei termini di cui all'art.5, comma 4, del D.Lgs. n.286/1998.
L'espulsione dello straniero non consegue automaticamente alla sola
condizione della mera scadenza del permesso di soggiorno, ma anche all'ulteriore
requisito della mancata richiesta di rinnovo, dovendo l'Amministrazione
valutare l'esistenza di eventuali situazioni ostative al rinnovo stesso
e il venir meno dei presupposti, originariamente esistenti, per il rinnovo
del permesso e della cui mancanza il ritardo può costituire solo
indice rilevatore. [T.A.R. Campania, sezione IV, sentenza n.3011/06
del 08 febbraio 2006 - integrale su http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/NA_200603011_SE.doc]
(massima
a cura di
Avv. Luigi Migliaccio)