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IMMIGRAZIONE
A cura di :     Avv. Luigi   Migliaccio
 

Giurisprudenza

 

Straniero - Patrocinio a spese dello stato – Liquidazione compensi al difensore – Non obbligatorio parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

La Corte Costituzionale: “È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 13 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'art. 12 l. 30 luglio 2002 n. 189, e dell'art. 142 d.lg. 30 maggio 2002 n. 113, riprodotto nell'art. 142 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, censurati, in riferimento all'art. 3 cost., per violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, nella parte in cui prevedono l'automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale. La scelta di porre "a carico dell'erario l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato", rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero e la necessità di non frapporre alcun ostacolo al perseguimento di questo fine (assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa)…” (cfr. Ordinanza n.439 del 16-29/12/04).

Nota: preme richiamare l’art.13, co. 8, del D.Lgs.286/98 (Testo vigente), ove si prevede che “lo straniero è altresì ammesso al patrocinio a spese dello Stato” e il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30.05.02 n.115 (Processo avverso il decreto di provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea), ove è disposto che “nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art.84”.

Nota: l’art.1, co.322, della legge finanziaria 2005, entrata in vigore il 1/1/2005, ha soppresso la parte dell’art 82 D.P.R. 30.05.2002 n.115 che subordinava l’emissione del decreto di liquidazione dei compensi del difensore al previo parere obbligatorio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati


-----------------23.11.2005 ----------------

 

Avvertenze legali

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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