Straniero
- Patrocinio a spese dello stato Liquidazione compensi al difensore
Non obbligatorio parere del Consiglio dellOrdine degli
Avvocati
La Corte Costituzionale: È manifestamente
infondata la q.l.c. dell'art. 13 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato
dall'art. 12 l. 30 luglio 2002 n. 189, e dell'art. 142 d.lg. 30 maggio
2002 n. 113, riprodotto nell'art. 142 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
censurati, in riferimento all'art. 3 cost., per violazione del principio
di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, nella parte in cui
prevedono l'automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio
a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo
sulla sottostante situazione reddituale. La scelta di porre "a
carico dell'erario l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario
del magistrato", rientra nella piena discrezionalità del
legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del
principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità
del procedimento di espulsione dello straniero e la necessità
di non frapporre alcun ostacolo al perseguimento di questo fine (assicurare
il pieno esercizio del diritto di difesa)
(cfr. Ordinanza
n.439 del 16-29/12/04).
Nota: preme richiamare lart.13, co. 8, del D.Lgs.286/98
(Testo vigente), ove si prevede che lo straniero è altresì
ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
approvato con D.P.R. 30.05.02 n.115 (Processo avverso il decreto di
provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
allUnione europea), ove è disposto che nel processo
avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario
del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato
nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli
articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art.84.
Nota: lart.1, co.322, della legge finanziaria 2005,
entrata in vigore il 1/1/2005, ha soppresso la parte dellart 82
D.P.R. 30.05.2002 n.115 che subordinava lemissione del decreto
di liquidazione dei compensi del difensore al previo parere obbligatorio
del Consiglio dellOrdine degli Avvocati
-----------------23.11.2005
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