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Giurisprudenza
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STRANIERI
- ESPULSIONE
[Giudice di Pace di Napoli, dott. Antonio
Noto, decreto emesso il 5 luglio 2005]
-www.iussit.it
03.12.2006-
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Stranieri -
Espulsione - Nulla Osta dell'A.G. penale - Necessità fino a
sentenza di assoluzione passata in giudicato - Sussiste - Presupposti
logico-temporali fondanti l'espulsione - Necessità di valutazione
della loro congruità e razionalità - Sussiste.
Permangono le esigenze
di tutela della Giurisdizione penale anche se lo straniero espulso
è stato assolto, ma la sentenza non sia ancora passata in giudicato:
l'Amministrazione è tenuta a richiedere il N.O. all'Autorità
Giudiziaria prima di dare esecuzione all'espulsione (art.13, comma
3, d.lgs.286/98). Il provvedimento prefettizio di espulsione deve
essere immune da contraddizione nell'indicare i presupposti logico-temporali
posti a fondamento dell'esercitato potere. [G.d.P. Napoli, dott. Antonio
Noto, Cron.990/05, decreto del 5 luglio 2005]. -Avv.
Luigi Migliaccio-
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Ufficio del Giudice di Pace di Napoli
Szione Stranieri
Il Giudice di Pace di Napoli, dott. Antonio Noto, ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ex art. 13 comma 8 del D.Lvo 286/98 e successive modifiche,
iscritto al n. 377 del Ruolo Affari Amministrativi Stragiudiziali dell'anno
2005
TRA
TIZIO, n a t o in
(Nigeria) il
elett.te dm.to in Napoli
alla piazza
. presso lo studio dell'avv.
dal quale è
rapp.to e difeso, giusta procura a margine del ricorso. =ricorrente=-
CONTRO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, in persona del Prefetto
p.t. =resistente=
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4.7.2005.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto depositato il 17-6-2005 iI cittadino nigeriano, in epigrafe
meglio indicato, proponeva innanzi all'ufficio del G. di P. di Napoli
ricorso ex art. 13 comma
8 del D.Lvo 286198 e successive modifiche, avverso il decreto dei Prefetto
di Napoli, emesso il 18.4.2005 dall'Autorità predetta sul presupposto
del rigetto dell'istanza di regolarizzazione di regolarizzazione presentata
il 14.9.1999, ai sensi del DPCM del 16.1.1998, emessa dal Prefetto di
Treviso il 12.1.2000 e contenente intimazione a lasciare il territorio
nazionale entro 15 giorni dalla data di notifica di quest'ultimo provvedimento,
avvenuta il 9-2-2000.
In particolare, quanto ai motivi di fatto e di diritto, quest'ultimo
esponeva:
-di non aver mai presentato l'istanza di regolarizzazione presso la
Questura di Treviso e posta quale presupposto dell'impugnato provvedimento
di espulsione;
-di essere entrato nel territorio italiano, come indicato peraltro nello
stesso decreto, il 13.10.2000 e che, quindi, non poteva essergli notificato
antecedentemente a tale data il rigetto della istanza (mai presentata)
che la PA
dichiara aver notificato ad esso ricorrente in data 9.2.2000;
-di aver presentato, in data 15.6.2005, istanza di riesame della domanda
di emersione ex art. 33 L. 189/2002 del 6.1 1.2002, già rigettata
dal Prefetto di Caserta sulla scorta della intervenuta pronuncia della
Corte Costituzionale n.78/2005 circa il divieto di regolarizzazione
della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari denunciati
per reati che prevedono l'arresto obbligatorio;
- di essere stato, con sentenza del 15.4.2005 del Tribunale di Napoli,
comunque assolto, per non aver commesso il fatto, dai reati ascrittigli
e di essere, medio tempore, destinatario di precedente provvedimento
espulsivo, emesso il 24.7.2003 dal Prefetto di Roma, annullato dal Tribunale
di Roma il 29.10.2003.
Invocava, pertanto, previa sospensione dell'opposto decreto e fissazione
dell'udienza di comparizione, disporre l'annullamento dell'indicato
atto.
Il giudice, previa sospensione della esecutività dell'impugnato
provvedimento espulsivo, ricorrendone i gravi motivi, fissava per il
4.7.2005 innanzi a sé l' udienza di comparizione. Qui risultava
presente i1 difensore costituito dell'espellendo il quale, riportandosi
al proprio ricorso, ne chiedeva 1'accoglimento.
Compariva personalmente, altresì, Tizio , del quale il giudice
disponeva l'audizione con l'ausilio di interprete, all'uopo nominato
ad istanza del ricorrente. Quest'ultimo esponeva i fatti assumendo,
tra l'altro, di non aver mai
presentato istanza di permesso di soggiorno alla Questura di Treviso,
città nella quale non si era mai recato, e che mai il relativo
decreto di espulsione gli era stato notificato nella data indicata (9.2.2000),
essendo, peraltro, egli giunto in Italia successivamente.
Disconosceva, a tal fine, la firma apposta in calce, per ricezione di
detto provvedimento. Dichiarava, infine, di spiegare tali circostanze
con l'uso, da parte del fratello già presente in Italia da alcuni
anni, delle sue generalità.
Non compariva l'Autorità opposta la quale, comunque, faceva pervenire
una memoria scritta a firma dei dirigente dell'Ufficio Immigrazione
della Questura di Napoli, acquisita in atti e nella quale, allegando
documentazioni, certificazioni ed esiti di indagini, nonchè provvdimenti
amministrativi e giudiziari, concludeva con la richiesta all'adito Giudice
di rigettare il ricorso e confermare l'espulsione per la quale depositava
la prescritta domanda di nulla osta ex art. 13 comma 3 D.Lvo 286/98
alla A.G. datata 1.7.2005, successiva, quindi, al provvedimento espulsivo.
Tant'è che il difensore del ricorrente formulava specifica eccezione
di improcedibilità della azionata procedura.
Il giudice al termine della discussione si riservava, infine, per la
decisione.
Si osserva, in via preliminare, che la sollevata eccezione circa la
mancata procedibilità della procedura di espulsione del ricorrente,
risulta fondata. Va, infatti, ricordato che, a mente dell'art 13 comma
3 del D.Lvo 286/98, "Quando lo straniero è sottoposto a
provvedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in
carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'Autorità giudiziaria, che può negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti
nel reato o imputati in procedimenti connessi, e all'interesse della
persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è
sospesa fino a quando l'A.G. comunica la cessazione delle esigenze processuali.
Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le
modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso
qualora l'A.G. non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della richiesta". Orbene, considerato che il Tizio benchè
assolto dai reati ascrittigli con la sentenza sopra richiamata, non
passata, però, in cosa giudicata, si trova nelle condizioni di
poter essere espulso solo in presenza di n.o. della A.G. la quale non
ha provveduto al riguardo né, tampoco, risultano decorsi i temini
del silenzio-assenso. Per cui alcun provvedimento di espulsione può
essere eseguito nei confronti dello straniero in difetto di quanto sopra.
Ciò premesso, tenuto conto che le controversie nascenti dall'impugnazione
dei provvedimenti di espulsione sono devolute, ex comma 8 art. 13, in
via esclusiva alla giurisdizione del giudice di pace, in base alla normativa
introdotta dai D.L. 14-9-2004 n. 241, va affermata la fondatezza del
presente ricorso, tempestivamente proposto,avverso il decreto del Prefetto
di Napoli del 18.4.2005 il quale va, pertanto, annullato.
Infatti, va al riguardo osservato che l'opposto decreto del Prefetto
di Napoli risulta viziato da travisamento ed erronea valutazione nonché
dalla assenza dei presupposti che ne legittimerebbero l'emanazione,
ai sensi della vigente normativa in materia. Emerge, difatti, dall'esame
del contenuto del provvedimento de quo, sussistere
una contraddizione nei presupposti logico-temporali posti a fondamento
dell'atto in parola. E cioè la presunta presentazione, cui faceva
seguito il diniego, della istanza di permesso di soggiorno alla Questura
di Treviso (atti rispettivamente del 16.10.1998 e del 12.1.2000, quest'ultimo
notificato il 9.2.2000). E' evidente, infatti che come afferma la stessa
Questura di Napoli nella propria memoria, il cittadino Tizio sarebbe
giunto nel territorio dello Stato Italiano soltanto il 13.10.2000: data
che risulta, peraltro, richiamata nel decreto qui opposto, pur contraddittoriamente
richiamando, allo stesso tempo, l'istanza e la notifica antecedenti
all'ingresso stesso in Italia.
Ritenuto, pertanto, che sulla scorta dei presupposti, sia in fatto che
in diritto dell'impugnato provvedimento, non sussistano le condizioni
per l'adozione del decreto di espulsione dello straniero, tenuto conto,
altresì, della domanda di riesame della istanza di regolarizzazione
presentata dall'interessato in data 15.6.2005 nonchè la
sentenza del Tribunale di Napoli del 15.4.2005, in relazione alla pronuncia
della Corte:
Costituzionale no 78/2005, annulla il decreto del Prefetto di Napoli
emesso il 18.4.2005.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Nulla per le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, nella persona del dott. Antonio Noto,
visto l'art. 737 cpc e l'art. 13 comma 8 del D. Lvo 25.7.1998 n. 286,
accoglie il ricorso proposto Tizio , per l'effetto, annulla il decreto
del Prefetto di Napoli emesso il 18.4.2005.
Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli il 5 luglio 2005
I1 Giudice di Pace
Dott. Antonio Noto
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