Stranieri
Espulsione Opposizione ex art.13 T.U. Sospensione
Possibilità Audizione del ricorrente Necessità
di consentirla stante il carattere contenzioso del procedimento di
opposizione Applicabilità del principio del contraddittorio
Sussiste Omessa traduzione in lingua conosciuta
Nullità Sussiste.
Nel lasso di tempo tra
il deposito del ricorso e la decisione, non è inibito al Giudice
dell'opposizione adottare provvedimenti cautelari al fine di evitare
che la sfera giuridica dello straniero venga aggravata garantendo
all'opponente di essere ascoltato ove ne faccia istanza. Solo l'audizione
del ricorrente rende possibile la corretta ricostruzione della situazione
giuridica e di fatto in cui versa lo straniero espulso, consentendo
al giudice di verificare i presupposti legittimanti l'espulsione o
eventuali cause ostative alla stessa. Se lo straniero non legge l'italiano,
la traduzione in lingua comprensibile è configurabile quale
condizione di validità del decreto di espulsione e l'eventuale
omissione ne determina la nullità: del tutto insufficiente
il richiamo ad una generica "impossibilità di reperire
l'interprete". La tempestività del ricorso e la difesa
nel merito non comportano sanatoria data l'inapplicabilità
dell'art.156 c.p.c. ad atti amministrativi. [G.d.P. Avellino, dott.ssa
Vincenzina Battista, 19 ottobre 2006 - Cron.5980/06] -Avv.
Luigi Migliaccio-
Per l eggere il provvedimento (formato
pdf) >>>>