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IMMIGRAZIONE
A cura di :     Avv. Luigi   Migliaccio
 

Giurisprudenza

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25.11.2005 - Sulla necessità di consentire l’audizione personale e la concreta partecipazione dello straniero in sede di udienza camerale per la discussione del ricorso ex art.13, co. 8, D.Lgs.286/98 (testo vigente).


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La Bossi - Fini abroga il comma 9 dell’art.13 T.U. - ove era espressamente previsto che la decisione fosse presa “…sentito l’interessato…” - e la Corte di Cassazione (sentenza, 25 febbraio 2004 n.3745) interviene a difesa del principio del contraddittorio: “…anche dopo le modifiche apportate dalla legge n.189 del 2002, il provvedimento che definisce il giudizio conseguente al ricorso dello straniero avverso il decreto di espulsione è nullo solo se l'opponente non è stato posto in condizione di essere sentito in camera di consiglio…”.

N.B.: si segnalano, già prima, sentenza 3154/03 (“…Nel procedimento conseguente al ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero il giudice deve, in ogni caso, sentire l’interessato… attesi il carattere indiscutibilmente contenzioso del procedimento stesso e la conseguente applicabilità del principio del contraddittorio, …senza che la necessità della predetta audizione nei termini e nei modi di legge possa ritenersi soddisfatta da alcun altro atto equivalente, e tanto meno dall'audizione avvenuta ad opera dell'autorità amministrativa presso il Centro accoglienza. La violazione dell'obbligo di audizione dell'espulso comporta la cassazione del provvedimento impugnato, con effetto assorbente rispetto agli altri motivi, il cui esame va rimesso, sentito l'interessato, al giudice di rinvio”) e sent. 14902/00 (“nel procedimento conseguente al ricorso avverso il decreto prefettizio d'espulsione dello straniero, il giudice deve in ogni caso (a norma dell'art. 13 del d.lgs. n.286 del 1998) sentire l'interessato e non può, senza tale audizione, decidere con decreto che rigetti il ricorso…”).

N.B.: Giustificata è, per quanto evidenziato, la richiesta di sospensione immediata dell’esecuzione materiale delle procedure di rimpatrio, poiché, in caso contrario, verrebbe sicuramente leso – rectius, del tutto vanificato – il diritto alla difesa (costituzionalmente garantito anche allo straniero irregolarmente presente sul territorio Nazionale), stante l’impossibilità per lo straniero ricorrente di essere ascoltato in sede di udienza camerale.

N.B.: si vedano anche Corte cost., Ord. n.140 del 2001 e Ord. n.35 del 2002.

 

Avvertenze legali

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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