25.11.2005 - Sulla
necessità di consentire laudizione personale e la concreta
partecipazione dello straniero in sede di udienza camerale per la discussione
del ricorso ex art.13, co. 8, D.Lgs.286/98 (testo vigente).
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La Bossi - Fini abroga il comma 9 dellart.13 T.U. - ove era espressamente
previsto che la decisione fosse presa
sentito linteressato
- e la Corte di Cassazione (sentenza, 25 febbraio 2004 n.3745) interviene
a difesa del principio del contraddittorio:
anche dopo le
modifiche apportate dalla legge n.189 del 2002, il provvedimento che
definisce il giudizio conseguente al ricorso dello straniero avverso
il decreto di espulsione è nullo solo se l'opponente non è
stato posto in condizione di essere sentito in camera di consiglio
.
N.B.: si segnalano,
già prima, sentenza 3154/03 (
Nel procedimento conseguente
al ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero
il giudice deve, in ogni caso, sentire linteressato
attesi
il carattere indiscutibilmente contenzioso del procedimento stesso e
la conseguente applicabilità del principio del contraddittorio,
senza che la necessità della predetta audizione nei termini
e nei modi di legge possa ritenersi soddisfatta da alcun altro atto
equivalente, e tanto meno dall'audizione avvenuta ad opera dell'autorità
amministrativa presso il Centro accoglienza. La violazione dell'obbligo
di audizione dell'espulso comporta la cassazione del provvedimento impugnato,
con effetto assorbente rispetto agli altri motivi, il cui esame va rimesso,
sentito l'interessato, al giudice di rinvio) e sent. 14902/00
(nel procedimento conseguente al ricorso avverso il decreto prefettizio
d'espulsione dello straniero, il giudice deve in ogni caso (a norma
dell'art. 13 del d.lgs. n.286 del 1998) sentire l'interessato e non
può, senza tale audizione, decidere con decreto che rigetti il
ricorso
).
N.B.: Giustificata
è, per quanto evidenziato, la richiesta di sospensione immediata
dellesecuzione materiale delle procedure di rimpatrio, poiché,
in caso contrario, verrebbe sicuramente leso rectius, del tutto
vanificato il diritto alla difesa (costituzionalmente garantito
anche allo straniero irregolarmente presente sul territorio Nazionale),
stante limpossibilità per lo straniero ricorrente di essere
ascoltato in sede di udienza camerale.
N.B.: si vedano
anche Corte cost., Ord. n.140 del 2001 e Ord. n.35 del 2002.