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IMMIGRAZIONE
A cura di :     Avv. Luigi   Migliaccio
 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO - ISTANZA DI RINNOVO

FACOLTA' DI LASCIARE IL TERRITORIO DELLO STATO - RIENTRO

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" Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza" (1. l’uscita ed il rientro dovranno avvenire attraverso lo stesso valico di frontiera; 2. lo straniero dovrà esibire il passaporto o un documento equipollente, la ricevuta della presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno oppure di rilascio della carta di soggiorno, copia o originale del titolo di soggiorno scaduto o del quale è stato chiesto l’aggiornamento; 3. il personale preposto ai controlli di frontiera provvederà ad apporre il timbro di uscita oltre che sul passaporto anche sulla predetta ricevuta/cedolino; 4. il viaggio non dovrà prevedere il transito in altri Paesi Schengen). "Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale."

 

(vedi link : http://www.interno.it/assets/files/8/200689121218.doc) >>>>>

DIRETTIVA
SUI DIRITTI DELLO STRANIERO
NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

N. PROT.11050/M(8) - 5 Agosto 2006 - Ministero dell'Interno


www.iussit.it 11.12.06.

 

Avvertenze legali

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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