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IL RICORSO AVVERSO IL DECRETO PREFETTIZIO DI ESPULSIONE
DELLO STRANIERO PRESENTATO A MEZZO SERVIZIO POSTALE VA CONSIDERATO RITUALE ED
AMMISSIBILE : BREVI OSSERVAZIONI
di
Avv.
Luigi Migliaccio (*)
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www.iussit.it - 20.11.2006 -
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Il dato giurisprudenziale
da cui partire è certamente la nota sentenza della Cassazione, sezione
I, 10 aprile 2003, n.5667 (Ehichoya c.Prefetto di Frosinone), con la quale
la Suprema Corte ha escluso, pena l'inammissibilità, l'inoltro del ricorso
ex art.13 t.u. con plico postale, in luogo del suo deposito presso la cancelleria.
La Cassazione, nel precedente citato, doveva decidere in ordine proprio ad una
pronuncia di inammissibilità dichiarata dal Tribunale di Frosinone in data
4 maggio 2001.
La Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dallo straniero
sulla scorta della normativa allora vigente e della fondante considerazione
che neppure poteva aiutare, "in via interpretativa", quanto
deciso per il processo tributario dalla Corte Costituzionale che, con sentenza
520/01, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art.22, comma l e 2 , del
d. lgs. n. 546-92, proprio nella parte in cui non consentiva l'utilizzo del servizio
postale per la costituzione in giudizio.
Difatti, contrariamente a quanto
previsto nel processo tributario ove la Corte Costituzionale aveva ravvisato un
evidente "ostacolo al diritto di difesa" derivante per la parte
- personalmente legittimata a ricorrere - dall'onere di depositare gli atti direttamente
presso la Commissione territorialmente competente, stante "la ripartizione
della competenza territoriale con rilevanza della sola sede dell'ufficio fiscale
convenuto"; analogo ostacolo all'effettivo esercizio del diritto
di difesa la Cassazione non ravvisava per lo straniero, poiché la competenza
territoriale era determinata in ragione della "residenza o dimora"
dell'espellendo e non della sede dell'Autorità che aveva disposto l'espulsione
(art. 13, comma 9, d.lgs. n.286/98).
Oggi, a seguito dell'abrogazione
espressa del comma 9 dell'articolo 13 t.u. (operata dall'art.12 Legge 189/02),
il quadro normativo di riferimento è radicalmente mutato
e, proprio da una lettura costituzionalmente orientata della nuova normativa e
del precedente giurisprudenziale esaminato, le conclusioni cui giungere non possono
che essere radicalmente diverse. Difatti,
- la disposizione abrogata testualmente
recitava: "Il ricorso è presentato al pretore del
luogo di residenza o di dimora dello straniero";
- mentre il
novellato art.13, al comma 8, diversamente prevede: "Avverso il decreto
di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice
di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione".
Ebbene, ferma la possibilità per lo straniero di ricorrere personalmente
avverso il provvedimento prefettizio di espulsione, ma mutati i criteri di
collegamento per individuare l'autorità territorialmente competente per
il ricorso giurisdizionale (la residenza o dimora dello straniero, prima
- esclusivamente il luogo ove è ubicata la prefettura che ha emesso il
d.e., oggi), prende nuovo e fondante rilievo l'esigenza, evidenziata dalla
Corte Costituzionale per il processo tributario, di non frapporre alcuno ostacolo
al pieno ed immediato esercizio del diritto di difesa (costituzionalmente garantito
anche al cittadino extracomunitario irregolare).
Concludendo, il ricorso
avverso il decreto di espulsione presentato a mezzo servizio postale va considerato
rituale ed ammissibile (come avviene nel processo tributario o, ancora esemplificando,
nel caso di opposizioni a sanzioni amministrative). Diversamente opinando,
il novellato art.13, comma 8, d.lgs.286/98 paleserebbe evidenti profili di illegittimità
costituzionale per contrasto con il combinato disposto di cui agli articoli 3
(principio di ragionevolezza), 24 (effettività del diritto di
difesa) e 97 (principio del buon andamento), nella parte in cui non
consentirebbe (il condizionale è voluto!) l'inoltro del ricorso avverso
il decreto prefettizio di espulsione anche a mezzo e con l'utilizzo del servizio
postale.
Napoli, 20.11.2006
Avv. Luigi
Migliaccio
(*)
Avvocato del Foro di Napoli
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