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IMMIGRAZIONE
A cura di :     Avv. Luigi   Migliaccio
 

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IL RICORSO AVVERSO IL DECRETO PREFETTIZIO DI ESPULSIONE DELLO STRANIERO PRESENTATO A MEZZO SERVIZIO POSTALE VA CONSIDERATO RITUALE ED AMMISSIBILE : BREVI OSSERVAZIONI

di

Avv. Luigi Migliaccio (*)

- www.iussit.it - 20.11.2006 -
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Il dato giurisprudenziale da cui partire è certamente la nota sentenza della Cassazione, sezione I, 10 aprile 2003, n.5667 (Ehichoya c.Prefetto di Frosinone), con la quale la Suprema Corte ha escluso, pena l'inammissibilità, l'inoltro del ricorso ex art.13 t.u. con plico postale, in luogo del suo deposito presso la cancelleria.
La Cassazione, nel precedente citato, doveva decidere in ordine proprio ad una pronuncia di inammissibilità dichiarata dal Tribunale di Frosinone in data 4 maggio 2001.
La Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dallo straniero sulla scorta della normativa allora vigente e della fondante considerazione che neppure poteva aiutare, "in via interpretativa", quanto deciso per il processo tributario dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 520/01, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art.22, comma l e 2 , del d. lgs. n. 546-92, proprio nella parte in cui non consentiva l'utilizzo del servizio postale per la costituzione in giudizio.
Difatti, contrariamente a quanto previsto nel processo tributario ove la Corte Costituzionale aveva ravvisato un evidente "ostacolo al diritto di difesa" derivante per la parte - personalmente legittimata a ricorrere - dall'onere di depositare gli atti direttamente presso la Commissione territorialmente competente, stante "la ripartizione della competenza territoriale con rilevanza della sola sede dell'ufficio fiscale convenuto"; analogo ostacolo all'effettivo esercizio del diritto di difesa la Cassazione non ravvisava per lo straniero, poiché la competenza territoriale era determinata in ragione della "residenza o dimora" dell'espellendo e non della sede dell'Autorità che aveva disposto l'espulsione (art. 13, comma 9, d.lgs. n.286/98).
Oggi, a seguito dell'abrogazione espressa del comma 9 dell'articolo 13 t.u. (operata dall'art.12 Legge 189/02), il quadro normativo di riferimento è radicalmente mutato e, proprio da una lettura costituzionalmente orientata della nuova normativa e del precedente giurisprudenziale esaminato, le conclusioni cui giungere non possono che essere radicalmente diverse. Difatti,
- la disposizione abrogata testualmente recitava: "Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero";
- mentre il novellato art.13, al comma 8, diversamente prevede: "Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione".
Ebbene, ferma la possibilità per lo straniero di ricorrere personalmente avverso il provvedimento prefettizio di espulsione, ma mutati i criteri di collegamento per individuare l'autorità territorialmente competente per il ricorso giurisdizionale (la residenza o dimora dello straniero, prima - esclusivamente il luogo ove è ubicata la prefettura che ha emesso il d.e., oggi), prende nuovo e fondante rilievo l'esigenza, evidenziata dalla Corte Costituzionale per il processo tributario, di non frapporre alcuno ostacolo al pieno ed immediato esercizio del diritto di difesa (costituzionalmente garantito anche al cittadino extracomunitario irregolare).
Concludendo, il ricorso avverso il decreto di espulsione presentato a mezzo servizio postale va considerato rituale ed ammissibile (come avviene nel processo tributario o, ancora esemplificando, nel caso di opposizioni a sanzioni amministrative). Diversamente opinando, il novellato art.13, comma 8, d.lgs.286/98 paleserebbe evidenti profili di illegittimità costituzionale per contrasto con il combinato disposto di cui agli articoli 3 (principio di ragionevolezza), 24 (effettività del diritto di difesa) e 97 (principio del buon andamento), nella parte in cui non consentirebbe (il condizionale è voluto!) l'inoltro del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione anche a mezzo e con l'utilizzo del servizio postale.
Napoli, 20.11.2006

 Avv. Luigi Migliaccio
 (*) Avvocato del Foro di Napoli

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