La traduzione
dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari
di
Mario Pavone *
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La traduzione degli atti processuali è,ancora una volta,oggetto
di una innovativa quanto rilevante decisione della Suprema Corte che
ha stabilito che anche l'avviso di conclusione delle indagini preliminari
deve essere tradotto, a pena di nullità, se l'indagato non comprende
la lingua italiana.(1)
La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato, nel pregevole provvedimento,
che l'omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari
destinato all'indagato che non comprende la lingua italiana, ne determina
la nullità d'ordine generale ed a regime intermedio, che si riverbera
anche sulla conseguente richiesta di rinvio a giudizio.
Tuttavia, secondo la stessa decisione, la nullità può
essere sanata, a norma dell'art.183, comma 1 lett. a), Cpp, dall'acquiescenza
prestata dall'imputato con la proposizione della richiesta di giudizio
abbreviato.
La decisione appare, invero,innovativa e destinata a modificare il precedente
orientamento della stessa Suprema Corte(2) che aveva ritenuto,in una
ipotesi simile, come "in conformità sia del dettato costituzionale,
sia dell'articolo 6, lettera e), della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n.
848, il diritto di difesa nei confronti dell'imputato straniero alloglotta,
fosse assicurato dall'assistenza dell'interprete solo limitatamente
agli atti orali,dovendosi escliudere l'obbligo di traduzione degli atti
processuali nella sua lingua ma dre, in virtù della regola generale
sancita dall'articolo 109, comma 1, Cpp, e con l'unica eccezione costituita
dall'articolo 169, comma 3, dello stesso codice, che riguarda la traduzione
dell'invito, notificato all'imputato residente all'estero, a dichiarare
o eleggere domicilio nel territorio dello Stato".
La Corte aveva, in conseguenza, rigettato con il provvedimento il ricorso
del cittadino straniero che aveva dedotto la nullità del giudizio
per difetto di traduzione nella sua lingua di tutti gli atti del procedimento,
compre so anche l'atto di appello del P.M.(3).
Con la stessa decisione, inoltre, la Corte aveva disatteso il contenuto
di altre sentenze emesse dallo stesso consesso, anche a Sezioni Unite(4),
non avendo le stesse risolto esplicitamente la questione della obbligatorietà
o meno della traduzione degli atti del processo all'imputato alloglotta
osservandoche anche "l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale
all'articolo 143 del Codice di Rito, con la sentenza interpretativa
di rigetto numero 10 del 19 gennaio 1993, non aveva sopito, in sede
di legittimità, il contrasto tra le opposte tesi".
Sul punto,la S.C. aveva, ancora, osservato che, se "ratio"
della citata decisione era stata quella di consentire una piena consapevolezza
dell'accusa, quale cristallizzata negli atti evocativi del giudizio,
tanto portava ad escludere dall'obbligo di traduzione sia l'avviso previsto
dall'articolo 415 bis Cpp,sia l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare,
siccome atti propedeutici a tale cristallizzazione.
Occorre, peraltro, ricordare come le Sezioni Unite, sempre in relazione
all'obbligo di traduzione degli atti processuali riguardanti il cittadino
straniero, abbiano, più di recente, stabilito che l'ordinanza
che dispone una misura cautelare nei confronti di uno straniero che
non conosca la lingua italiana debba essere tradotta, a pena di nullità,
in una lingua a lui nota.(5)
Con la fondamentale sentenza, le S.U.hanno, di fatto,risolto un analogo
contrasto giurisprudenziale, come quello innanzi segnalato, tra diverse
sezioni della Suprema Corte in relazione alla traduzione della ordinanza
custodiale.
In alcune decisioni, infatti, era stata affermata la inesistenza di
alcun obbligo di traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare in
base al rilievo che, nel caso l'indagato non conoscesse la lingua italiana,
"la tutela dello stesso fosse assicurata dall'adempimento dell'obbligo,
previsto dall'art. 94, comma 1 bis, disp. att. c.p.p., a carico del
direttore dell'istituto penitenziario di accertare, anche con l'ausilio
di un interprete, che l'interessato avesse precisa conoscenza del provvedimento
che ne disponesse la custodia e di illustrargliene, ove occorresse,
i contenuti".(6)
Le Sezioni Unite avevano, per contro, aderito all'opposto indirizzo
giurisprudenziale derivante dalla combinata lettura della sentenza della
Corte costituzionale n.10/1993, nella quale era stato affermato in maniera
esplicita come il diritto all'interprete di cui all'art. 143 C p p ,comprendesse
il diritto alla traduzione del decreto di citazione a giudizio in tutti
i suoi elementi, e dell'art. 292 dello stesso codice, concernente l'elenco
di una serie di elementi che l'ordinanza cautelare deve enunciare a
pena di nullità, ed avevano così stabilito che anche quest'ultimo
provvedimento deve recare la tra duzione in lingua nota al destinatario,
ove il provvedimento custodiale sia emesso nei confronti di straniero
alloglotta.
In base a tali principi, le S.U. avevano ritenuto come "anche l'ordinanza
custodiale, alla pari del decreto di citazione a giudizio, deve considerarsi
un atto dal quale l'indagato straniero che non comprenda la lingua italiana
può essere pregiudicato nel suo diritto di partecipare al processo
libero nella persona, in quanto, non comprendendo il relativo contenuto,
non è posto in grado di valutare né quali siano gli indizi
ritenuti a suo carico, né se sussistano o meno i presupposti
per procedere alla impugnazione dell'ordinanza, a norma dell'art. 292,
comma 2, c.p.p."(7).
Le Sezioni Unite avevano,in effetti,mutuato alcuni principi fondamentali
già enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 10/1993
tra cui vanno annoverati:
- il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente
informato, nella lingua da lui conosciuta, della natura e dei motivi
dell'imputazione contestatagli deve essere considerato un diritto soggettivo
perfetto;
- il diritto inviolabile alla difesa (art. 24, comma secondo, della
Costituzione)che,essendo un diritto correlato al riconoscimento costituzionale,
a favore di ogni persona, cittadina o straniera, obbliga il giudice
ad interpretare le norme che garantiscono i diritti di difesa in ordine
alla esatta comprensione dell'accusa, in modo espansivo, al fine di
rendere concreto ed effettivo, nei limiti del possibile il sopra indicato
diritto dell'imputato;
-il sistema tracciato dall'art. 143 c.p.p. che - nel definire significativamente
il contenuto dell'attività dell'interprete in dipendenza della
finalità generale di garantire all'imputato che non intende la
lingua italiana di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di
seguire il compimento degli atti cui partecipa - concepisce la figura
dell'interprete, innovativamente rispetto al codice previgente, in funzione
del diritto di difesa, quale strumento di reale partecipazione dell'imputato
al processo attraverso l'effettiva comprensione dei distinti atti e
dei singoli momenti di svolgimento dello stesso;
- una interpretazione estensiva dell'art 143 c.p.p. a tutte le ipotesi
in cui l'imputato, ove non potesse giovarsi dell'ausilio dell'interprete,
sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo
svolgimento del processo penale poiché la norma assicura una
garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa,
- l'obbligo di procedere alla nomina dell'interprete o del traduttore
immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza
della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede,
tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato,
quanto se in difetto di ciò, sia accertata dall'autorità
procedente.
Nell'ottica della Corte delle Leggi,tali principi scaturivano dalla
lettura della Legge Delega 16 febbraio 1987, n. 81, laddove,all'art.1,
prevede che "il codice di procedura, penale deve attuare i principi
della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali
ratificate in Italia e relative ai diritti della persona e al processo
penale", come pure dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali ed, infine, dal Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, ricordando che
l'art. 6, comma 3, lettera a), della Convenzione stabilisce che "ogni
accusato ha diritto a essere informato, in una lingua a lui comprensibile
e in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata
a suo carico".
Il Patto contiene, pure,una norma pressoché identica,disponendo
all'art 14, comma 3, lettera a), che "ogni individuo accusato di
un reato ha il diritto, in posizione di piena uguaglianza, a essere
informato sollecitamente e in modo circostanziato, in lingua a lui comprensibile
della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta".
Inoltre, sia la Convenzione sia il Patto prevedono espressamente che
"ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più
presto possibile e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto
e di ogni accusa elevata a suo carico" (art 5, comma 2, della Convenzione)
e che "chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento
del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo e deve al più
presto avere notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui" (art
9 comma 2, del Patto).
Va, infine, ricordato che il diritto dell'indagato di essere posto in
grado di comprendere, in una lingua che conosca, il contenuto degli
atti è stato di recente riconosciuto dal nuovo art. 111 della
Costituzione,che stabilisce che la legge assicura che "la persona
accusata di un reato sia assistita da un interprete se non comprende
o non parla la lingua impiegata nel processo" e non può
dubitarsi che la norma trovi applicazione anche nel procedimento, in
tutti i casi, cioè, in cui sia in questione, direttamente o indirettamente,
la libertà personale.
Con la nuova sentenza in commento, la Suprema Corte,estende ora tali
principi essenziali anche all'avviso di conclusione delle indagini preliminari
benché la norma dell'art.415-bis,come afferma la stessa Corte,
"non contenga espresse indicazioni in proposito"
Per invidivudra euna chiave di lettura appare necessario, quindi, fare
riferimento alle disposizioni contenute negli artt.109 e 143 del Codice
di Rito in cui, sebbene l'art.109 preveda al comma 1, l'obbligo di utilizzare
a lingua italiana negli atti del procedimento,l'art.143,sempre al primo
comma, garantisce all'imputato alloglotta l'assistenza gratuita di un
interprete al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata e
seguire il compimento degli atti a cui partecipa.
Da tale ultima disposizione si comprende - secondo la Corte- come il
Codice di Rito non attribuisca rilevanza alla cittadinanza straniera
dell'imputato ma al fatto che lo stesso non conosca la lingua italiana
e da questo scaturisca il diritto alla traduzione degli atti processuali.
Inoltre,secondo la Suprema Corte, benché l'art.143 Cpp sembrerebbe
limitare l'ambito di assistenza dell'interprete agli "atti orali"
che vedono la partecipazione dell'imputato escludendo implicitamente
un obbligo di traduzione di quelli formati dal giudice o dal pubblico
ministero anche se vengano allo stesso comunicati, la norma vada interpretata
in senso favorevole all'imputato sino a ricomprendere anche gli atti
scritti allo stesso notficati, tra cui l'avviso ex art.415-bis..
Tale principio scaturirebbe, altresì,dalla lettura dell'art.109,comma
2 e dell'art.169 Cpp, che concer ne il contenuto dell'invito spedito
all'imputato straniero residente o dimorante all'estero, come pure obblighi
espressi di traduzione degli atti procedimentali si rinvengano anche
nella normativa internazionale, come,ad es., nell'art. XII dell'accordo
integrativo in materia penale del 20/4/1959, stipulato tra l'Italia
e la Svizzera il 10/9/1998 che prevede l'obbligo della traduzione degli
atti notificati a persone residenti nei territori dei due Stati.
Anche la Suprema Corte ritiene la chiave interpretativa delle norme
innanzi richiamate vada individuata nella decisione della Corte Cost.
n.10/1993,che ha sancito in maniera palmare il diritto dell'imputato
straniero di farsi assistere gratuitamente da un interprete e di ottenere
la traduzione, in tutti i suoi elementi,dell'avviso relativo alla facoltà
di richiedere il giudizio abbreviato , del decreto di giudizio immediato
e del decreto di citazione diretta a giudizio a pena di nullità,come
stabilito in varie sentenze(8).
In conseguenza,la norma dell'art.143 del Codice di Rito, così
come interpretata dalla Corte Costituzionale, sarebbe destinata ad assicurare
una garanzia essenziale al godimento dei diritti fonda mentali di difesa
e conterrebbe dunque una clausola generale, di ampia applicazione, "destinata
ad espandersi ed a specificarsi" di fronte al verificarsi delle
varie esigenze concrete che lo richiedano, quale che sia il tipo di
atto a cui l'imputato debba partecipare ovvero il genere di ausilio
di cui lo stesso necessiti.
Benché in altre sentenze sia stata negata la configurabilità
di un obbligo indiscriminato di traduzione degli atti, al di fuori delle
ipotesi espressamente previste dal Codice di rito (9),la Corte, aderendo
alla impostazione della Corte Costituzionale, ritiene di poter affermare
che l'obbligo di traduzione debba ricomprendere anche l'avviso di conclusione
delle indagini preliminari posto che "l'atto è destinato
ad informare l'indagato delle facoltà difensive riservategli
dalla legge nella fase della chiusura delle indagini preliminari, il
cui esercizio,per di più, è vincolato all'osservanza di
un termine perentorio"(gg.20 dalla notifica -ndr).
In definitiva, secondo la Corte, all'avviso di conclusione delle indagini
vanno collegati quei poteri partecipativi dell'imputato la cui possibilità
di esercizio assume un ruolo scriminante fra atti a traduzione necessaria
ed atti residui.
Secondo la decisione in commento, anche le stesse Sezioni Unite,in una
recente decisione (10), avrebbero condiviso tale impostazione, sostenendo
come l'art.143 Cpp trovi applicazione in tutte le ipotesi in cui l'indagato,
ove non possa giovarsi dell'ausilio di un interprete, sarebbe pregiudicato
nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del procedimento.
In conseguenza, l'omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle
indagini determinerebbe la nullità di ordine generale ex art.178
lett.c) Cpp, a regime intermedio, dello stesso provvedimento, nullità
che si riverberebbe, inevitabilmente, anche sulla conseguente richiesta
di rinvio a giudizio da cui è ontologicamente preceduto.
Nondimeno, la Corte ritiene nella decisione che tale nullità
potrebbe essere sanata, a norma dello art.183 ,comma 1, lettera a) Cpp
in caso di acquiescenza,espressa o tacita,prestata dall'imputato, specie
a seguito della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato.
La Corte giudicante ritiene, infatti, che la richiesta di giudizio abbreviato
costituisca accettazione de gli effetti dell'atto a contenuto probatorio
inficiato da nullità a regime intermedio o relativa ed abbia
pertanto, efficacia sanante,in conformità di quanto statuito
dalla stessa in precedenti decisioni(11).
Va, ancora sottolineato, che non è, tuttavia,sufficiente la traduzione
dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari laddove l'imputato
straniero risieda all'estero posto che tale avviso deve contenere, in
conformità di quanto stabilito dall'art.169 Cpp,oltre alla indicazione
della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il
luogo in cui è stato commesso, l`invito a dichiarare o eleggere
domicilio nel territorio dello Stato oltre all'espresso avvertimento
che se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata
non viene effettuata la dichiarazione o l`elezione di domicilio ovvero
se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, tutte le notificazioni
verranno eseguite mediante consegna al difensore.
E' quanto ha, acutamente, osservato il G.U. del Tribunale di Brindisi
in relazione alla eccepita nullità da parte del difensore del
decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di un imputato
straniero residente all'estero e che è stata accolta dal valente
magistrato che ha dichiarato la nullità della vocatio in jus
sul presupposto che il PM aveva notificato all'imputato unicamente un
avviso della conclusione delle indagini preliminari tradotto ma privo
dei contenuti voluti dall'art.169 del Codice di Rito(12).
La necessità della traduzione degli avvisi notificati all'imputato
straniero è sata pure oggetto di una recente decisione della
Corte delle Leggi, emessa in relazione alla mancata previsione dell'interpello
dell'imputato, e dalla quale si evince chiaramente come tale obbligo
sia implicitamente riaffermato nella motivazione "poiché
l'ordinanza di remissione non riferisce se vi siano stati altri atti
del processo e se l'imputato abbia eventualmente fruito dell'assistenza
di un interprete (art. 143 Cpp) né le ragioni ostative per il
giudice a quo all'interpello dell'imputato o all'accertamento, con altri
mezzi, se questi conoscesse o meno la lingua italiana "(13)
Anche quest'ultima decisione, come quella in commento introduce un elemento
di novità in relazio ne ad un più esteso riconoscimento
di un effettivo diritto di difesa dell'imputato straniero posto di fronte
alla formulazione della accusa, contenuta nell'avviso di conclusione
delle indagini preliminari, dalla quale intenda discolparsi attraverso
l'esercizio delle facoltà difensive cui lo stesso abbia diritto.
Si tratta di un notevole passo in avanti compiuto dalla Suprema Corte
nella interpretazione della, invero carente, normativa sul tema contenuta
nel Codice di Rito come pure nella auspicabile direzione della affermazione
del principio dell'obbligo della traduzione di tutti gli atti processuali
a carico del cittadino alloglotta connaturato con il considerevole aumento
dei procedimenti penali a carico di imputati e detenuti stranieri nel
nostro Paese, da sempre culla della civiltà e del diritto.
Ostuni, Aprile 2006
* Presidente ANIMI
___________
NOTE
(1)v. Cassazione Pen.,Sezione IV, sentenza n. 7664 del 03/03/2006
(2)v. Cassazione Penale, sez. II, sentenza n. 45645 del 25 novembre
2003
(3)v. Cass. pen., sez. II, 10 agosto 2000, Lu Hai e altri,
(4)v. Cass. Sezioni Unite 31 maggio 2000 n.12, JAKANI
(5)v. Cass. Sezioni Unite 9.2.2004 n.5052 con nota di commento dello
stesso Autore in Altalex.it
(6)v. Cass., 5 maggio 1999, n. 2128;Cass., 10 maggio 2002, n 17829;
26 giugno 2000, n.3759
(7)v. in tal senso Cass.. 21 marzo 2002, n. 11598;Cass. 23 settembre
1999, n 4841;Cass. 8 settembre 1999, n. 1527
(8)v. Cass. Pen.Sez. IV, sentenza 5 Maggio 2004,Obwo.
(9) v.Cass. sentenza 10 Agosto 2000,cit.
(10)v.Cass.S.U. sentenza 24 Settembre 2003,Zalagaitis
(11)v.Cass. sentenza 8 Gennaio 2002,Marchegiani ;Cass.24 Febbraio 1998,Greco
(12)v.Ordinanza Trib.Brindisi G.U. De Angelis del 6/4/2006 ,proc. pen.T.A.,inedita
(13)v.Corte Cost., Ordinanza n.121 del 23 Maggio 2005
[ - gentilmente
iviato dall'Avv. Mario Pavone - ]
----------------www.iussit.it
- lancio 10.04.2006--------------