Una tutela giudiziaria
per i disabili stranieri
di
Mario Pavone **
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1.Premessa
L'Italia sta diventando un Paese multietnico.Le ondate migratorie degli
ultimi anni hanno condotto nel nostro paese milioni di persone dalle
caratteristiche fisiche e dalle origini etniche molto diverse dalle
nostre.
Nei confronti dei cittadini stranieri,i cui figli frequentano le nostre
scuole e sono a tutti gli effetti nostri concittadini,il nostro Paese
intende assicurare la necessaria tutela da ogni forma di discriminazione.
Va sottolineato come la discriminazione sia sempre dolorosa e come,in
alcuni casi,possa divenire anche violenta.
Essa può assumere mille volti e nella maggior parte dei casi
è impossibile individuarne una forma ben connotata.
Talvolta anche il semplice disprezzo e la discriminazione quotidiani
e sottili offendono e arrecano danno alle vittime.
La discriminazione,inoltre,può manifestarsi nella vita quotidiana
e nei rapporti di dipendenza: durante la ricerca di un impiego, sul
posto di lavoro, alla ricerca di un alloggio, nel vicinato, a scuola,
nei con tatti con le autorità e all'interno della famiglia.
La discriminazione razziale è,per fortuna,raramente diffusa in
Italia ed ancora più raramente essa è dettata da un'ideologia
razzista e,nella maggior parte dei casi,essa si manifesta con paure
diffuse, pregiudizi e atteggiamenti aggressivi.
Non mancano, tuttavia,episodi isolati che meritano di essere segnalati
all'attenzione degli operatori del diritto per evitare in avvenire il
ripetersi di accadimenti che minano alla radice i principi di civile
convivenza e di rispetto della dignità umana che sono fondamentali
per ogni società multietnica.
In tale direzione assume un importante rilievo la sentenza n. 46783/2005,
con la quale la Suprena Corte ha condannato alla pena di quattro mesi
di reclusione un barista che si era più volte rifiutato di servire
le consumazioni richieste da cittadini nord africani.
L'esercente del bar rifiutava sistematicamente di servire i cittadini
extracomunitari, finché un giorno due di questi hanno richiesto
e ottenuto l'intervento della polizia.
Così il barista, che aveva rifiutato di servire due caffè
e aveva invitato i due a uscire dal locale, si è ritrovato in
tribunale accusato di aver commesso atti di discriminazione razziale.
Il Tribunale lo ha ritenuto colpevole e condannato a quattro mesi di
reclusione.
La sentenza è stata successivamente confermata in appello e dalla
stessa Suprema Corte che ha ribadito che il comportamento dell'esercente
non può trovare alcuna "ragione giustificatrice" se
non quella di "offendere la dignità dei cittadini extracomunitari
a causa della loro diversa razza ed etnia".
La Suprema Corte ha anche fatto riferimento,in sentenza,alla Convenzione
Onu di New York del 1966 volta alla eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale per assicurare la stessa dignità sociale
ai cittadini di ogni stato e per reprimere penalmente i comportamenti
che costituiscono espressione di discriminazione razziale.
L'Italia, ha osservato la Corte, oltre ad aver firmato questa Convenzione,
ha anche varato proprie norme che mirano a far cessare "in tempi
rapidi, con l'azione civile, comportamenti di privati o della pubblica
amministrazione che producono discriminazione".
Tali norme prevedono anche il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali per chi abbia subito atti discriminatori.(1)
Ogni vittima di episodi di discriminazione ha diritto di avere una tutela
specifica per il proprio caso ed a maggior ragione se si tratta di un
soggetto disabile che già affronta con difficoltà la propria
esisten za quotidiana.
Di recente,la Corte Costituzionale, con sentenza 02.12.2005 n° 432,ha
dichiarato la illegittimità dello art. 8, secondo comma,della
legge della Regione Lombardia n. 1/2002, come modificato dall'art. 5,
co. 7, della legge della Regione Lombardia n. 25/2003, che escludeva
i disabili stranieri dalla circola zione gratuita sui servizi di trasporto
pubblico di linea in quanto la norma risultava emanata in violazione
del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione,ed
in conseguenza ha esteso tale principio a tutte le Regioni d'Italia.
Secondo la Corte delle Leggi,il principio della parità di trattamento,sancito
dall'articolo 3 della Costituzione,comporta che non può essere
praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2.Il quadro normativo
Tale principio è,invero,contenuto nella Carta dei diritti fondamentali
proclamata solennemente dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione a nome delle tre istituzioni nel corso della Conferenza
intergovernativa tenutasi a Nizza nel dicembre 2000.
La Carta comprende 7 Capi, il terzo dei quali dedicato all'Uguaglianza
(articoli da 20 a 26).
Accanto all'articolo 21, relativo al tema della discriminazione in tutti
i suoi aspetti (razziale, etnico, religioso, ecc.), gli articoli seguenti
sono dedicati a categorie specifiche (bambini, anziani, disabili, ecc.).
In particolare, recita l'art. 21:
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale,
le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza
ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap,
l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità
europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni
particolari contenute nei trattati stessi."
Il Decreto Legislativo n. 215 del 9 luglio 2003 ha recepito quanto previsto
dalla normativa comunitaria in materia,stabilendo delle relazioni tra
trattamento discriminatorio e atti di razzismo (molestie, intimidazioni,
ecc.).
L'Italia ha,quindi,adottato integralmente la nozione di discriminazione
applicata in abito comunitario, distinguendo tra
- discriminazione diretta, rivolta al singolo individuo che viene trattato
in maniera sfavorevole rispetto a quanto dovrebbe accadere in una situazione
analoga;
- discriminazione indiretta, quando 'una disposizione, un criterio,
una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri
possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica
in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone'.
L'articolo 3 del medesimo decreto stabilisce anche l'ambito di applicazione
della norma, individuando il lavoro, l'accesso ai servizi, l'accesso
alla casa, la sanità e l'istruzione come ambiti di intervento.
Anche il Testo unico sull'immigrazione (Legge 189/2002) ha introdotto
una norma di tutela con l'art.43 "Discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi", che dispone:
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento
che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza
o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose,
e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio
o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che
nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi
di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione
di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionali, lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti
di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto
a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose
o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione,
alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione
di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalità; chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni,
l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa
da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e)il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo
15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108,
compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione
di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico
o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza
e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini
italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione
europea presenti in Italia.
3.La tutela dei disabili stranieri
In questo quadro normativo si inserisce la nuova Legge 01.03.2006 n°
67 (2) che prevede una tutela giurisdizionale contro gli atti ed i comportamenti
discriminatori nelle forme previste dall'art. 44, commi da 1 a 6 e 8,
del Testo unico sull'immigrazione in favore dei disabili stranieri.
Le nuove disposizioni stabiliscono che:
" si ha discriminazione diretta in presenza di un trattamento meno
favorevole della persona disabile di quanto sia, sia stata o sarebbe
trattata una persona non disabile in situazione analoga;
" si ha discriminazione indiretta in presenza di una disposizione,
un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
neutri che mette una persona disabile in una posizione di svantaggio
rispetto ad altre persone;
" si considerano come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti
indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità,
che violano la dignità e la libertà di una persona con
disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione
e di ostilita' nei suoi confronti.
Il provvedimento,anzitutto,stabilisce il comportamento cui le istituzioni
sono tenute, nei confronti dei disabili, per garantire il rispetto effettivo
del principio di parità di trattamento e la promozione delle
pari opportunità.
Il provvedimento descrive la condotta discriminatoria fissando la nozione
di discriminazione sia diretta che indiretta, facendo riferimento alla
direttiva n. 2000/43/CE relativa alla parità di trattamento fra
le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, ed
alla direttiva n. 2000/78/CE relativa alla parità di trattamento
in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
Il provvedimento inoltre delinea il quadro della tutela giurisdizionale
con la relativa legittimazione ad agire.
In tal senso il provvedimento prevede la possibilità di attivare
la procedura giurisdizionale di cui all'art. 44 del decreto legislativo
n. 286/98 ai casi di discriminazione connessi alla disabilità,
al fine di garantire al disabile una tutela celere e spedita.
Di particolare rilievo risulta appare la previsione che estende la legittimazione
ad agire in giudizio, sia per i casi di discriminazione individuale
che collettiva ad associazioni ed enti costituiti a tutela dei disabili.
Tale estensione è prevista sia su delega del disabile,sia nell'ipotesi
in cui i suddetti organismi abbiano interesse ad intervenire nei giudizi
per danni subiti dal disabile, o ritengano di ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atto.
A tal proposito va ricordato che per contribuire a conseguire questo
obiettivo ed in attuazione ad una direttiva dell'UE, dal 16 novembre
2004 è stato istituito presso il Ministero delle Pari opportunità
l' "Ufficio per la promozione della parità di trattamento
e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o origine etnica"
(UNAR).
Scopo della iniziativa è quello di assistere, in collaborazione
con le associazioni e gli enti presenti su tutto il territorio nazionale,
le stesse vittime anche nel percorso giurisdizionale, ove esse decidano
di agire in giudizio, per l'accertamento e la repressione del comportamento
discriminatorio.
Presso l'Ufficio è stato istituito un apposito registro presso
il quale gli enti e le associazioni possono iscriversi per ottenere
il riconoscimento di agire in giudizio in nome e per conto delle vittime
dei fenomeni discriminatori.
Significative sono anche le disposizioni normative introdotte nell'ordinamento
con le quali si stabilisce un quadro generale per le parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Con
tali disposizioni non solo si ribadisce il divieto di discriminazione
dei lavoratori per fattori legati alla religione, alle convinzioni personali,
alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale,
ma si prevedono specifici meccanismi processuali per garantire alle
vittime di tali discriminazioni una rapida ed efficace tutela giurisdizionale.
Va pure ricordato che l'inserimento lavorativo dei disabili è
stato recentemente disciplinato dalla L. 68/99 che promuove l'inserimento
e l'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso servizi
di sostegno e di "collocamento mirato" in funzione delle esigenze
aziendali e delle capacità del singolo.
Tutti i datori di lavoro privati (a partire da almeno 15 dipendenti)
e le pubbliche amministrazioni nonché gli enti pubblici economici,
sono tenuti ad inserire soggetti disabili nel proprio organico, in numero
proporzionale alla totalità dei lavoratori impiegati. L'azienda,
a fronte di particolari situazioni specificate dalla legge, può
sospendere l'obbligo o richiederne l'esonero parziale.
4.La tutela giurisdizionale
In base all'art.3 della nuova Legge " La tutela giurisdizionale
avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente
legge e' attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a
6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento
discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio elementi di
fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta
nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere,
se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina
la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio,
ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo
le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa
l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un
piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di
cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano
a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione
nel territorio interessato".
La norma richiama espressamente alcuni commi dell'art.44 del TU sull'immigrazione
che stabiliscono testualmente:
1.Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, il giudice però, su istanza di parte, ordinare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento
idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale
nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura
civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e
739 del codice di procedura civile.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai
commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale in composizione monocratica
di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo
comma, del codice penale.
Il rito previsto dall'art.44 del TU in materia di immigrazione predispone,quindi,a
protezione del sogget to discriminato, un percorso giudiziale estremamente
agile col quale egli potra', a termini del co.1, non solo ottenere una
tutela di tipo inibitorio, ma "ogni altro provvedimento idoneo,
secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione",
come, ad esempio, la disapplicazione dell'atto amministrativo illecito
e l'ordine rivolto alla p.a. di provvedere a ripristinare o riconoscere
l'interesse leso o negato.(3)
Contro comportamenti che producono discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi, la parte lesa può rivolgersi al
Tribunale dove si trova il proprio domicilio per chiedere che sia ordinata
la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottato ogni altro
provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione.
Con la decisione che definisce il giudizio il Tribunale può condannare
il soggetto che ha posto in essere il comportamento discriminatorio
al pagamento, in favore della vittima, oltre che dell'eventuale perdita
patrimoniale, anche del cosiddetto danno morale.
Tale ultimo profilo rappresenta una novità per il nostro ordinamento,
così svincolando il risarcimento del danno morale dalla sussistenza
degli estremi di reato.(4)
L'azione civile contro la discriminazione è un procedimento di
volontaria giurisdizione, pertanto libero nelle forme e azionabile direttamente
dall'interessato, senza il bisogno dell'obbligatoria assistenza tecnica
di un avvocato.
In tal senso la procedura risulta rapida e semplificata ma incontra
comunque il grave limite del principio dell'onere della prova previsto
dall'art. 2697 Codice Civile, che continua a gravare sul soggetto che
ritiene di aver subito un comportamento discriminatorio.atteso che,secondo
la norma introdotta "Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza
di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in
giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti,
che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma,
del codice civile".
5.Conclusioni
Secondo le direttive impartite dalla UE (5),le discriminazioni basate
sulla razza o sull'origine etnica possono pregiudicare il conseguimento
degli obiettivi del trattato istitutivo della Comunità Eurpea,
in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione
e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità
della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà.
Esse possono anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione
europea in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
In particolare il 15 luglio 1996 il Consiglio Europeo ha adottato un'azione
comune (96/443/GAI) nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo
e la xenofobia in cui gli Stati membri si impegnano ad assicurare un'effettiva
cooperazione giudiziaria per quanto riguarda i reati basati sui comportamenti
razzisti o xenofobi.
Per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti
che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla
razza o dall'origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta
contro le discriminazioni basate sulla razza o l'origine etnica dovrebbero
andare al di là dell'accesso alle attività di lavoro dipendente
e autonomo e coprire ambiti quali l'istruzione, la protezione sociale,
compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, le prestazioni
sociali, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o l'origine
etnica dovrebbe pertanto essere proibita in tutta la Comunità.
Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti
dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento
basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni
che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di cittadini dei paesi terzi
e il loro accesso all'occupazione e all'impiego.
Nell'attuazione del principio della parità di trattamento a prescindere
dalla razza e dall'origine etnica la Comunità dovrebbe mirare,
conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare
le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini
e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose
discriminazioni.
La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare
che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione
che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità
competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali.
Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta
sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.
È importante proteggere tutte le persone fisiche contro la discriminazione
per motivi di razza o di origine etnica. Gli Stati membri dovrebbero
inoltre, se del caso e conformemente alle rispettive tradizioni e prassi
nazionali, prevedere una protezione per le persone giuridiche che possono
essere discriminate per motivi di razza o origine etnica dei loro membri.
Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento
o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi
incontrati da un gruppo di persone di una determinata razza od origine
etnica e tali misure possono permettere le organizzazioni delle persone
in questione se il loro principale obiettivo è la promozione
di speciali necessità delle stesse.
In casi strettamente limitati, una differenza di trattamento può
essere giustificata quando una caratteristica collegata alla razza o
all'origine etnica costituisce un requisito essenziale e determinante
per lo svolgimento dell'attività lavorativa, la finalità
è legittima e il requisito è proporzionato. Tali casi
dovrebbero essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati
membri alla Commissione.
Le vittime di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica
dovrebbe disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di
assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle
associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il
potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite
dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve
norme procedurali nazionali relative a rappresentanza e difesa in giustizia.
L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata
protezione giuridica in difesa delle vittime.
Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando
vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione
del principio della parità di trattamento, l'onere della prova
debba essere posto a carico del convenuto nel caso in cui siffatta discriminazione
sia dimostrata.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia di
onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro
organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono
pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali
spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.
Gli Stati membri dovrebbero,infine,promuovere il dialogo tra le parti
sociali e con organizzazioni non governative ai fini della lotta contro
varie forme di discriminazione.
Ostuni lì Marzo 2006
**Presidente ANIMI
_______________________________________________
NOTE
(1) come riferisce Anna Teresa Paciotti in studiolegalelaw.it
(2) pubblicata sulla G.U. 06.03.2006 e da Altalex.it
(3)v.P.Morozzo, Gli atti discriminatori nel diritto civile, alla luce
degli artt. 43 e 44 del t.u. sull'immigrazione,Università di
Urbino
(4)v.L.Mughini,Discriminazione e contesto normativo internazionale e
nazionale.
(5)v. Direttiva 2000/43/CE Consiglio del 29 giugno 2000 -Parità
di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica
=================================================
LEGGE 1 marzo 2006, n.67
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità
vittime di discriminazioni.
(GU n. 54 del 6-3-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove
la piena attuazione del principio di parita' di trattamento e delle
pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita' di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire
alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici
e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone
con disabilita' relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro.
Art. 2.
(Nozione di discriminazione)
1. Il principio di parita' di trattamento comporta che non puo' essere
praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita'.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilita',
una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata
o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio,
una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri
mettono una persona con disabilita' in una posizione di svantaggio rispetto
ad altre persone.
4. Sono, altresi', considerati come discriminazioni le molestie ovvero
quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi
alla disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di una persona
con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione
e di ostilita' nei suoi confronti.
Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di
cui all'articolo 2 della presente legge e' attuata nelle forme previste
dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento
discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio elementi di
fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta
nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale,
ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio,
ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo
le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa
l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un
piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
4. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui
al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano
a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione
nel territorio interessato.
Art. 4.
(Legittimazione ad agire)
1. Sono altresi' legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza
di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione,
le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per
le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base della finalita' statutaria e della stabilita'
dell'organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire
nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilita' e ricorrere
in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi
degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati
ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° marzo 2006
----------------www.iussit.it
- lancio 20.03.2006--------------