Immigrazione Rinnovo
del permesso di soggiorno Presenza di condanna penale ostativa
ex art.4, comma 3, T.U
-Consiglio di Stato, Ord. n.4375/05-
(massima e commento: Avv.
Luigi Migliaccio, Foro di Napoli)
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Massima
Immigrazione
Rinnovo del permesso di soggiorno Presenza di condanna
penale ostativa ex art.4, comma 3, T.U. Rigetto automatico
Esclusione Necessità di valutazione della pericolosità
sociale Sussiste: In sede di esame della domanda di rinnovo
del permesso di soggiorno, lAmministrazione è tenuta ad
effettuare una valutazione (allattualità) della pericolosità
sociale dello straniero anche in presenza di condanna per una delle
ipotesi ostative al soggiorno (artt.4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, come
modificato dalla legge n. 189 del 2002), non potendo essa essere automaticamente
desunta dalla condanna penale subita.
Commento
Con Ordinanza n.4375/05, il Consiglio di Stato sospende una sentenza
del Tar Piemonte Torino (Sezione 2^, n.1439/2004) con la quale,
in linea con lorientamento maggioritario dei Tribunali amministrativi
regionali, era stato rigettato il ricorso proposto da un cittadino extracomunitario
avverso il decreto di diniego di rinnovo del proprio permesso di soggiorno
per la presenza di una sentenza di condanna ostativa al soggiorno (art.4,
comma 3, D.Lgs. 286/98). Si afferma, per la prima volta in modo esplicito
dopo la riformulazione dell'art.4, comma 3, D.Lgs.286/98 (novellato
dall'art.4, comma 1, lett."b", L.189/02), il seguente principio:
In sede di esame della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno,
lAmministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione
(allattualità) della pericolosità sociale dello
straniero anche in presenza di condanna per una delle ipotesi ostative
al soggiorno (artt.4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla
legge n. 189 del 2002), non potendo essa essere automaticamente desunta
dalla condanna penale subita
(Consiglio di
Stato, Ord. n.4375/05, testo integrale su http://www.giustizia-amministrativa.it).