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IMMIGRAZIONE
A cura di :     Avv. Luigi   Migliaccio
 

Documenti - Normativa - Notizie utili.

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N.____/2005 R.G.  

Ufficio del Giudice di Pace di _____________

Richiesta di emissione di decreto di liquidazione compensi

per ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ill.mo Giudice di Pace di __________ Dott. ______________

Il sottoscritto Avv. ___________________, del Foro di ___________, n.q. di difensore costituto di _______, nat_ in _____________, il __________, sedicente, nel ricorso avverso e per l’annullamento del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di _____________,

p r e m e s s o

1.che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13, co. 8, del D.Lgs.286/98 (Testo vigente), “lo straniero è altresì ammesso al patrocinio a spese dello Stato” e il Testo Unico delle dispo-sizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30.05.02 n.115 (Processo avverso il decreto di provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea), dispone “Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art.84”;

2.che l’art.1, co.322, della legge finanziaria 2005, entrata in vigore il 1/1/2005, ha soppresso la parte dell’art 82 D.P.R. 30.05.2002 n.115 che subordinava l’emissione del decreto di liquidazione dei compensi del difensore al previo parere obbligatorio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

3.che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, “l’automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato …non appare né irragionevole, né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero e la necessità di non frapporre alcun ostacolo al perseguimento di questo fine (assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa)” (cfr. Ordinanza n.439 del 16-29/12/04);

4.in ottemperanza dell’art 85 T.U. sulle spese di giustizia L.115/02 il sottoscritto non ha percepito dal cliente alcun compenso per la trattazione della causa de quo ed ha anticipato le spese risultanti dalla nota specifica allegata nella quale sono computati i minimi tariffari in vigore.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato

C h i e d e

l’emissione di decreto di liquidazione per le somme indicate nella nota specifica allegata in favore del sottoscritto avvocato da porsi a carico del capitolo 1360 del Ministero di Giustizia.

Napoli, li ___________

 

------------------lancio 23.11.2005-----------------

 

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