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FIRMA DIGITALE E AVVOCATI
diKarim Ponticelli
Il nostro sistema normativo equipara, come ebbi modo di dire, il documento informatico a un documento cartaceo, purchè il documento in questione sia munito di firma digitale e soprattutto sia dotato dei requisiti previsti dal così detto allegato tecnico, costituito dal DPCM 2 febbraio 1999.
Un documento così formato, di conseguenza, può sostituire a tutti gli effetti un documento redatto su supporto cartaceo.
A ciò si aggiunga che l'art.12 del DPR 513/97 non solo ha conferito piena dignità giuridica al servizio di posta elettronica, attraverso il riconoscimento dell'indirizzo di posta elettronica come recapito valido per inviare, e considerare pervenuti, documenti informatici; al co.3 equipara l'invio attraverso posta elettronica alla notificazione per mezzo posta tradizionale.
Sulla base di queste innovazioni il legislatore ha giustamente ritenuto possibile avviare, anche a seguito di esperimenti "pilota" fatti , ad esempio, a Bologna, un vero e proprio "processo telematico", ovvero un processo che avvenga prevalentemente attraverso l'impiego mediatico di p.c.
Anzi, a ben vedere molti dei nostri studi legali e delle nostre strutture istituzionali, se intelligentemente "ristrutturate telematicamente", sarebbero sin da oggi idonee a sopportare un processo telematico.
E ve lo dimostro.Punti chiave di uno studio legale completamente informatizzato dovrebbero essere:
1- formazione di un "fascicolo elettronico"
2- possibilità di una "autentica virtuale"
3- effettuazione di comunicazioni e notificazioni in via telematica
4- depositare telematicamente atti giudiziari
Esaminiamoli:
1- già oggi gli avvocati sono usi impiegare il computer come una macchina per scrivere i loro atti, che vengono solo successivamente stampati su carta; gli avvocati di norma non dispregiano l'uso di banche di dati nel reperimento di sentenze e di commenti dottrinali ai codici. Nulla vieta, quindi, che atti che nascono come digitali o che vengono resi tali attraverso l'uso di scannerizzatori possano essere ineriti in una specifica "cartella" di documenti che serva a sostituire il fascicolo di parte. Chi conosce il sistema della crittografia asimmetrica a chiave certificata sa bene, di fatti, che la segretezza di tale fascicolo sarebbe offerta dalla apposizione della propria chiave pubblica, che renderebbe quel dato documento illegibile a chi non fosse in possesso della chiave privata corrispondente a quella chiave pubblica: l'unico a possedere la chiave privata sarà l'autore del fascicolo di parte ( l'avvocato stesso ) il quale sarà in tal modo il solo a poter decifrare e quindi leggere il proprio documento. Se poi, oltre a volerne garantire la segretezza, volesse garantirne anche la autenticità, non dovrebbe far altro che apporre la propria chiave privata, così che l'eventuale destinatario del documento, apponendo la chiave pubblica del mittente a quel documento, avrebbe modo di essere certo della sua autenticità.
2- Il mandato, poi, sarà costituito da un autonomo file,sottoscritto con la firma digitale del cliente. L'avvocato, a sua volta, apporrà la propria firma digitale "per autentica" sul documento informatico firmato dal proprio cliente, così come farebbe nel caso di mandato in calce o a margine di un documento cartaceo. E' chiaro che trattandosi di file autonomo da quello contenente il documento, non si pone il problema della collocazione "in calce o a margine". Il giudice, dal canto suo, dovrà prima verificare il file "mandato" è dotato di firma digitale dell'avvocato "per autentica", e quindi dopo provvederà a verificare la presenza di firma digitale del cliente. Tranquilli, l'operazioni di firma vengono effettuate attraverso appositi strumenti che effettuano tutta la procedura "in automatico".
3- Il sistema venutosi formando grazie a diversi e frammentari interventi normativi, in particolare grazie alla L.183/1993 (validità giuridica di documenti trasmessi a mezzo telefax o altro mezzo di telecomunicazione), alla L.53/1994 (notifica a mezzo servizio postale) e soprattutto grazie al DPR 513/97 art.14, ha permesso di concepire comunicazioni e notifiche certamente attraverso lo strumento telematico: quanto alle comunicazioni, tale conclusione deriva dal valore probatorio riconosciuto espressamente al documento formato e trasmesso attraverso strumenti telematici ( art.15 co.2 L.59/97), per cui un documento nato o tradotto in forma telematica, trasmesso a mezzo posta elettronica, è valido e rilevante ad ogni effetto di legge e quindi può essere depositato in tale forma direttamente presso l'ufficio giudiziario competente, senza la necessità di essere tradotto su supporto cartaceo. Per le notifiche vale espressamente la regola dell'art.14 DPR 513/97, e quindi la completa equiparazione del servizio di posta elettronica al servizio postale, purchè sia dotato di elementi che ne "assicurino la consegna". L'impiego della crittografia asimmetrica (provenienza, non ripudiabilità e genuinità) nonché la possibilità di una "validazione temporale" (che assicuri data ed ora di formazione e di ricezione di un documento), soprattutto se gestiti dall'Ordine degli Avvocati, certamente permette di parlare di "sistema sicuro".
4- Allo stato attuale, grazie all'art.12 DPR 513/97, sarebbe possibile un deposito elettronico del fascicolo, nonché il rilascio di copie, ex art. 6 DPR 513/97, nonché alla conservazione degli atti , in base all'art. 6 e 15; l'impiego di carte intelligenti, dette "smart card", contenti già gli elementi identificativi di un soggetto, potrebbero costituire poi validi sistemi di pagamento sostitutivi di marche e tasse (art.14 DPR 513/97).
Che tale sistema funzioni bene è dimostrato da diversi esperimenti "pilota" fatti a Bologna e poi anche a Roma, ove da circa tre anni è possibile consultare in tempo reale dal proprio studio, i Ruoli Generali Civili della Corte d'Appello e del Tribunale, e in modo particolare i procedimenti in cui l'avvocato è costituito.
La maggiore grandezza dei Fori su citati non va utilizzata come scusante per il nostro ritardo: i Consigli dell'Ordine di Sant'Agata di Militello, di Patti (www.legacy.it/foropatti/ordavv.htm ) e di Sant'Angelo in Brolo, non solo sono disponibili attraverso connessione diretta, ma anche attraverso Internet. L'impiego di firma digitale in queste esperienze già esistenti ha permesso, tra l'altro,di copiare sul proprio computer un provvedimento del giudice, essendo certi di data e autenticità dello stesso.
Detto tutto ciò, non varrebbe la pena di provare anche noi?(Karim Ponticelli, p.avvocato, Casalnuovo di Napoli, 10.10.01)
- Per saperne di più: "Firma Digitale" di Gianluigi Ciacci, 2000, ed. Il Sole 24 ore