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ISTITUITE TRE NUOVE PROVINCE:
-
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
-
FERMO
-
MONZA E BRIANZA.
di
Dott. Raffaele Quindici *
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NUOVE PROVINCE: APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LE SIGLE DI IDENTIFICAZIONE SULLE TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI.
Con le leggi nn. 146, 147 e 148 dell’11/06/2004 sono state istituite rispettivamente le Province di Monza e Brianza; Fermo; Barletta – Andria – Trani. Sale, così, a 106 il numero complessivo delle Province italiane.
Non poche sono le considerazioni che si possono trarre a seguito
della novella legislativa. In particolare:
1)
la Regione Lombardia
si conferma la prima per numero di Province, avendo raggiunto con l’istituzione
della Provincia brianzola il num. di 12 ripartizioni provinciali;
2)
la Puglia può adesso
vantare nel Sud Italia (isole escluse) il maggior numero di Province (6);
3)
per la prima volta
è stata istituita una Provincia a capoluogo tripartito (Barletta, Andria,
Trani). A tale proposito, viene confermata la tendenza del legislatore a riconoscere
alle comunità locali un maggiore decentramento con l’individuazione più Comuni
capoluogo all’interno di una stessa circoscrizione provinciale. Si ricordi
che, accanto alle storiche Massa - Carrara e Pesaro – Urbino, a Forlì è stato
di recente affiancato come capoluogo Cesena.
4)
come già accaduto con l’istituzione della Provincia
del Verbano – Cusio –Ossola (capoluogo Verbania), accanto alla città di Monza,
nella denominazione della neoistituita Provincia, è stato aggiunto un toponimo
territoriale (Brianza). Il legislatore ha voluto così riconoscere una più
spiccata identità territoriale ad un’intero comprensorio. Analoga tendenza
si rinviene nella legislazione regionale sarda riguardo l’istituzione di nuovi
ambiti di decentramento territoriale provinciale.
5)
A seguito dell’ampliamento
del numero delle Province (ben 10 negli ultimi 10 anni. Oltre alle tre neoistituite
si ricordino Verbano, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone e Vibo Valentia),
la Campania continua ad avere il più basso numero di enti provinciali in relazione
al numero degli abitanti (solo una Provincia ogni 1.156.448 abitanti). Seguono
il Lazio (1 Provincia ogni 1.060.460 abitanti) e la Lombardia (1 Provincia
ogni 760.142 abitanti), che ha però visto l’istituzione di ben 3 nuove Province
nell’ultimo decennio. A titolo di curiosità, invece, le Regioni con un numero
di abitanti minore per ogni Provincia sono la Valle d’Aosta (1 Prov. ogni
120.589 ab), il Molise (1 Prov. ogni 163.588 ab.) e le Marche
(1 Prov. ogni 283.839 ab.). Questi dati certamente rafforzano le istanze
autonomiste di quelle città site in Regioni popolose come la Campania, ma
aventi un basso numero di Enti Provinciali in relazione agli abitanti. Si
può pensare a Nola, ad Aversa, a Nocera Inferiore, al Cilento, ecc.
Approfondendo l’analisi tecnica dei tre provvedimenti legislativi,
si noti come le Province che subiscono un ridimensionamento del proprio territorio
a seguito della istituzione dei nuovi Enti (Milano, Ascoli Piceno, Foggia
e Bari) sono chiamate entro un termine che va da tre a quattro anni dalla
data di entrata in vigore della legge, a:
-
effettuare la ricognizione
della dotazione organica del personale;
-
deliberare lo stato
di consistenza del patrimonio al fine della conseguente ripartizione, in proporzione
sia al territorio, sia alla popolazione trasferiti alla nuova Provincia.
A tale scopo viene stabilito che la Giunta provinciale effettui
detti adempimenti di concerto con un commissario nominato dal Ministro dell’Interno.
Detto commissario, che deve essere nominato entro 6 mesi dall’entrata
in vigore della legge, avrà anche il compito di curare ogni adempimento connesso
all’istituzione della nuova Provincia, fino all’insediamento degli organi
elettivi. I Sindaci dei Comuni della Provincia neoistituita, possono, una
volta costituitisi in Assemblea, designare un coordinatore delegato a partecipare,
con funzioni consultive, alle attività del commissario, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica.
Circa la ripartizione dei trasferimenti erariali tra le neo istituite
Province e quelle originarie, si applicano le disposizioni dettate dall’art.
3 commi 17 e 18 D.L. 27/10/1995 n. 444, convertito con modificazioni, dalla
legge 20/12/1995 n. 539 e, più precisamente:
-
il fondo ordinario,
il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale
ordinario per gli investimenti vengono ripartiti secondo le modalità stabilite
dagli artt. 36,37,40 e 41 D. Lgs. 504/1992 all’inizio del triennio successivo
all’acquisizione dei dati dagli organi competenti. In attesa di dette comunicazioni,
la ripartizione dei fondi è disposta per il 90% in base alla popolazione residente
e per il 10% in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell’istituzione
e attestati dalla Prefettura competente per territorio;
-
i trasferimenti erariali
relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti vengono attribuiti provvisoriamente
all’Ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi
a fruire dell’intervento erariale;
-
altre norme sono
dettate poi circa il fondo consolidato di cui al co. 1 lett. B) art. 34 D.
Lgs. 504/1992, per il contributo di allineamento alla media nazionale dei
trasferimenti erariali, ecc.
Criticabile appare la disposizione di cui all’art. 6 delle citate
leggi istitutive, in base alla quale “gli atti e gli affari amministrativi
pendenti, alla data di entrata in vigore della legge, presso l’Ufficio territoriale
del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell’ambito della Provincia”
originaria e relativi a cittadini ed Enti compresi nel territorio dei Comuni
della neo istituita Provincia, sono attribuiti alla competenza dei relativi
organi e uffici dell’Ente di nuova istituzione. Questo può determinare, come
già accaduto in passato con riguardo alla istituzione di nuovi Tribunali,
un “ingolfamento” degli uffici di nuova istituzione, con gravi ripercussioni
sia circa il disbrigo degli affari pendenti, sia circa l’approntamento di
quelle misure necessarie per il decollo dei nuovi Enti.
Coerente, invece, con i principi di razionalizzazione della spesa
pubblica appare il richiamo all’art. 21 comma 3 lett. F) del T.U.E.L. (D.
Lgs. 267/2000) circa l’istituzione nelle Province neo istituite degli uffici
periferici dello Stato, in base al quale l’istituzione di nuove Province non
comporta necessariamente l’istituzione di uffici provinciali delle Amministrazioni
dello Stato e degli altri Enti pubblici. Inoltre, la dislocazione di detti
uffici deve avvenire entro i limiti delle risorse rese disponibili dalle leggi
istitutive delle rispettive Province e tenendo conto delle vocazioni territoriali.
Per concludere, le prime elezioni degli organi elettivi delle nuove
Province avranno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della Provincia di origine,
successivo alla scadenza del termine di non prima di tre anni e non oltre
quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge. Disposizioni particolari
sono dettate circa lo scioglimento anticipato degli organi elettivi delle
Province di origine.
Nell’allegata tabella è possibile consultare l’elenco dei Comuni
rientranti nelle nuove Province, con indicazione delle rispettive Province
di origine.
Dott.
Raffaele Quindici* – Nola (Na), 15 settembre 2004
_______________
*segretario comunale
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allegato
Elenco
Comuni delle nuove Province.
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Provincia di Barletta – Andria
– Trani (BT)
Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani, Trinitapoli.Totale Comuni: 10.N.B.: I Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli provengono dallaProvincia di Foggia, tutti gli altri dalla Provincia di Bari.
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Provincia di Fermo (FM)
Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant’Elpidio a mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.Totale Comuni: 39.N.B.: Tutti i Comuni provengono dalla Provincia di Ascoli Piceno.
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Provincia di Monza e della Brianza (MB)
Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Camparada, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.Totale Comuni: 50.N.B.: Tutti i Comuni provengono dalla Provincia di Milano.