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IL LAVORO PUBBLICO

 

Breve introduzione allo studio della disciplina del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. (#)

 

 

di

 

Dott. Giovanni Andreassi (*)

_______________________________

 

1.     Considerazioni generali.

 

  Nella manualistica tradizionale del diritto amministrativo il rapporto di servizio, cioè la disciplina dei rapporti intercorrenti tra la Pubblica Amministrazione e il proprio personale dipendente,  rappresentava uno degli argomenti centrali, anche se alquanto noiosi, che andavano a tratteggiare il volto e il modo di funzionare del nostro apparato pubblico. I rapporti di lavoro erano gestiti prevalentemente mediante atti amministrativi e lo studio di questa materia era sicuro appannaggio dei giuspubblicisti.

  Oggi, dopo un decennio di riforme che ha letteralmente trasformato il volto della Pubblica Amministrazione, sta cadendo in disuso la vecchia locuzione del pubblico impiego per definire il rapporto di servizio nella P.a. , mentre i giuristi più attenti preferiscono parlare di lavoro alle dipendenze della P.a. per indicare un rapporto di lavoro regolato anch’esso dal diritto privato.

  Questo scritto si rivolge tanto a studenti universitari che devono trattare questa disciplina nei loro corsi di studio, quanto a candidati a pubblici concorsi tenuti ad uno studio con un taglio maggiormente pratico.

 

 

2.     Premessa storica.

 

  La storia della disciplina normativa del pubblico impiego ( di seguito p.i.) ha sempre proceduto per successive stratificazioni delle varie leggi di riforma. Non si sono mai registrati grossi scossoni nell’evoluzione dei processi e dei rapporti di lavoro perché il nostro apparato burocratico ha sempre necessitato di suoi tempi fisiologici per metabolizzare i vari interventi riformatori.

  La periodizzazione più comunemente invalsa tra i ricercatori storici della materia evidenzia le seguenti fasi:

a)     nascita di una prima legislazione a tutela degli impiegati pubblici, risalente al 1904, dovuta all’esigenza, riconosciuta dal Parlamento di predisporre una rete di garanzie, seppur in forma embrionale, per evitare che il potere datoriale, in mano alla classe politica di governo, potesse trasmodare in arbitrio verso i prestatori di lavoro[1];

b)      riforma De Stefani, iniziata negli anni ‘23-’24, voluta dal governo Mussolini per configurare una struttura più rigida e definita della P.a. Durante gli anni del conflitto bellico del ‘15-’18 la P.a. si era dovuta adattare ad operare secondo logiche e procedure emergenziali che alla lunga ne avevano deteriorato l’efficienza e l’ordinato svolgimento. Si avverte, quindi, a livello politico, l’esigenza di irrigidire l’ordinamento gerarchico, limitare fortemente la mobilità del personale tre diverse amministrazioni e restringere la sfera dei diritti e prerogative sindacali dei dipendenti pubblici[2];

c)      il nuovo ordinamento del p.i. successivo alla Costituzione repubblicana. Con il Testo unico degli impiegati civili dello Stato, emanato con il D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 la disciplina del rapporto di servizio viene adattata, senza grandissime innovazioni, allo spirito della nuova Costituzione. Il personale viene riclassificato secondo quattro diverse carriere: ausiliaria, esecutiva, di concetto e direttiva. Malgrado timide aperture, non viene scalfita la visione centralistica dell’Amministrazione statale e assai limitata è la facoltà di delegare ai funzionari intermedi della scala gerarchica la potestà di emanare atti a rilevanza esterna;

d)     l’avvento della dirigenza pubblica. Viene finalmente data una risposta, avvertita dal settore pubblico, di istituire una dirigenza, qualificata da proprie prerogative, capace di imprimere alla P.a. uno stile e un’efficienza manageriale analoga a quelle invalse nel mondo del lavoro privato. Purtroppo le aspettative generate con il D.p.r. 30 giugno 1972 n. 748 sono andate deluse per la scarsa volontà della classe politica di fornire direttive chiare al personale dirigenziale e di rispettarne l’autonomia. Di converso gli alti burocrati hanno preferito non esercitare le nuove prerogative e responsabilità che l’ordinamento attribuiva loro, in cambio di garanzie in termini di stabilità del rapporto di lavoro e retributivi. Questo ambiguo compromesso non ha certamente giovato al miglioramento dell’efficienza degli uffici pubblici;

e)     l’introduzione delle qualifiche funzionali e la legge quadro del p.i.  I processi di riforma, almeno sulla carta, non si arrestano e negli anni ’80 si registrano due importanti provvedimenti: la legge 11 luglio 1980 con il quale il personale non dirigenziale veniva riclassificato e reinquadrato nelle qualifiche funzionali[3] e la legge-quadro 29 marzo 1983 n. 93 contenente i principî fondamentali del nuovo sistema di relazioni sindacali. Nella legge-quadro venne stabilito che il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti sarebbe stato disciplinato da decreti presidenziali aventi la veste formale dei regolamenti governativi, ma che in sostanza andavano a recepire il testo di accordi collettivi sottoscritti tra il Governo e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative[4]. Non a caso quando con la legge 23 agosto 1988 n. 400, venne riconfigurata l’attività normativa del potere esecutivo, tra le categorie di regolamenti elencate all’art. 17, I, vennero inseriti, alla lettera e) i regolamenti di recepimento degli accordi collettivi contemplati dalla legge-quadro[5].

 

3.     Il Decennio riformatore.

 

  I processi di riforma sin qui richiamati non riuscivano a modernizzare l’apparato burocratico con grandi risultati, mentre la società italiana attraversava un periodo di crescita dell’economia nazionale negli anni ’80, accompagnata da una sensibile riduzione dell’inflazione. La divaricazione tra il mondo del lavoro privato e il mondo del lavoro pubblico, in termini di produttività ed efficienza diventava sempre più un fattore di handicap per la società italiana, nella quale si consolidava sempre più l’aspirazione ai processi di integrazione della Comunità economica europea e cresceva la consapevolezza del ritardo accumulato dal sistema economico e sociale italiano nei confronti della realtà mitteleuropea e nordeuropea. Così nel 1991 si arrivò alla stipulazione del Trattato di Maastricht[6], nel quale l’Italia si è dichiarata disponibile alla cessione di una parte della propria sovranità monetaria, per favorire sempre di più non solo la circolazione di merci servizi e capitali nel contesto europeo, ma per accelerare il cammino dell’integrazione europea e avvicinarsi agli standards organizzativi economico-sociali di livello europeo.

  Proprio in quel periodo cominciavano a manifestarsi i segni di una crisi del sistema politico-partitico, che per più di quarant’anni aveva governato la società italiana, destinata a incidere radicalmente nel panorama della politica italiana. Con l’esplosione della crisi valutaria dell’estate 1992 il paese viene percorso da pesanti preoccupazioni legate alla debolezza della lira e al minaccioso espandersi del debito pubblico. Si teme di fallire l’obiettivo dell’adeguamento ai parametri economico-finanziari richiesti dalla Unione Europea nei confronti della nostra contabilità nazionale e si prende coscienza che l’inefficienza del settore pubblico è dovuta, oltre che ad una eccessiva invadenza della classe politica e sindacale, anche ad una diffusione della corruzione non più tollerabile[7].

  In questo contesto il Governo presieduto dal prof. Giuliano Amato presentò in Parlamento la richiesta di quattro maxi-deleghe legislative per riformare profondamente i settori della sanità, previdenza, p.i. e finanza locale. Sia pur sulla base di una logica emergenziale venne approvata la legge 23 ottobre 1992 n. 421 nella quale le Camere conferivano delega al Governo per riformare il p.i. in modo tale che i rapporti di lavoro e di impiego dei prestatori di lavoro degli enti pubblici «siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi» ( art. 2, I, lett. a ).

  Così prendeva avvio in sede politica il processo di privatizzazione del p.i. mentre la dottrina si interrogava in merito all’ammissibilità, sul piano scientifico del cambiamento di regime dei rapporti individuali di lavoro. Il Consiglio di Stato, in sede consultiva espresse il proprio dissenso davanti alla proposta di riforma ritenendo inaccettabile «che, con metodo nominalistico, sia [fosse] consentito dichiarare privato ciò che è conglobato nel pubblico e, quindi, affievolire o separare la valutazione del pubblico interesse che è a fondamento della attività amministrativa, in modo che coloro che operano come organi dell'Ente pubblico, si trasformino, in tutto o in parte, da pubblici dipendenti e funzionari, in lavoratori privati, soggetti alle regole vigenti in settori estranei alla cura degli interessi della collettività»[8].

  Al di là di queste considerazioni teorico-dottrinali era diffusa la constatazione della farraginosità del funzionamento sul piano pratico del sistema di regolamentazione dei rapporti di lavoro discendente dalla legge-quadro del 1983, soprattutto a causa della lentezza nello svolgimento delle trattative e dei ritardi con i quali il Governo provvedeva a emanare i decreti di recepimento degli accordi collettivi. Ci si rende anche conto che nel corso dell’ultimo quarantennio la classe politica aveva sfornato numerose riforme del personale delle varie Amministrazioni pubbliche – spesso frutto di logiche elettorali o peggio, clientelari – ma non era mai riuscita ad elaborare una vera e organica riforma dell’organizzazione dello Stato. Non a caso il celeberrimo Rapporto Giannini del 1979, dimostrò la necessità di far andare di pari passo le riforme del personale con le riforme organizzative.

    Inoltre, con una accorta politica di concertazione sul piano sociale l’esecutivo presieduto da Giuliano Amato era comunque riuscito ad acquisire un consenso di massima dei sindacati confederali[9] alla privatizzazione del p.i.

  Con l’emanazione del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 la delega si traduceva in disciplina operativa segnando l’inizio di una rivoluzione culturale destinata ad ovviare o quanto meno a rendere cogente, l’avvio di un intenso processo di riorganizzazione di ciascun ente pubblico soggetto al campo di applicazione della riforma. Tra i vari principî innovativi spicca la distinzione tra competenze di indirizzo e controllo, storicamente appartenenti agli organi di vertice della P.A. e le competenze gestionali e attuative delle direttive d’ordine generale, riservate, ora in via esclusiva, alla dirigenza[10].

  Si tratta di una innovazione che aveva già trovato cittadinanza nella legge 8 giugno 1990 n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali e che con il D.Lvo 29-93 viene esteso a tutta l’organizzazione pubblica. Sia la legge 142 del 1990, sia il D.Lvo 29-93 hanno subito numerosi rimaneggiamenti nel corso degli anni ’90. Non si rado la dottrina e gli operatori pratici erano alle prese con delicati problemi interpretativi legati all’armonizzazione dei due testi e alla continua necessità di adeguare gli statuti comunali e provinciali, nonché i regolamenti d’organizzazione dei singoli enti, alle continue innovazioni legislative. Il cammino parallelo della legge 142 del 1990 e del D.Lvo 29-93 si è rivelato spesso accidentato in molti enti nei quali si preferiva continuare ad osservare vecchie prassi consolidate che vedevano accentrate in mano agli organi politici anche le funzioni puramente gestionali.

  Persuaso della necessità di imprimere una spinta, caratterizzata da maggior concretezza, il legislatore ha proseguito il cammino della riforma con due importanti provvedimenti: la legge 15 maggio 1997 n. 127 (c.d. legge Bassanini-bis ) che ha reso immediatamente operanti i principî riformatori nell’ordinamento degli enti locali e il D.Lvo 31 marzo 1998 n. 80 che ha reso operativi numerosi istituti che erano stati configurati solo in sul piano astratto nelle prime versioni del D.Lvo 29-93.

 

4.     La nuova disciplina organica del lavoro pubblico: il D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165.

 

  La continua stratificazione dei frequenti interventi normativi nel campo dell’organizzazione pubblica ha di recente convinto il potere esecutivo a chiedere in Parlamento deleghe legislative per provvedere al riordino di importanti settori del diritto amministrativo mediante l’elaborazione di testi unici o corpi di leggi altrimenti denominati.

  Di importanza capitale appaiono, quindi, il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 e il D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165 recante le Norme generali sul lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche.

  Del T.u. sugli enti locali ci limitiamo a segnalare la disciplina riguardante il personale delle Amministrazioni locali[11], finalmente modellata sui principî della riforma del p.i.

  Il D.Lvo 165-01 svolge una ricognizione, in modo organico ma non del tutto esaustivo, delle disposizioni vigenti in materia di lavoro pubblico e le racchiude in un unico testo. Altri principî fondamentali che caratterizzano il lavoro pubblico, oltre alla regolamentazione dei rapporti di lavoro mediante contratti individuali e collettivi e la distinzione tra competenze politiche e funzioni tecnico-gestionali, si segnalano:

a)     il divieto di nominare membri delle commissioni esaminatrici di pubblici concorsi persone titolari di cariche politiche nella Amministrazione procedente ovvero rappresentanti di associazioni sindacali o associazioni professionali potenzialmente interessate ai singoli procedimenti;

b)      l’istituzione di un nuovo organo collegiale, sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e soggetto alle istruzioni e direttive del Governo, denominato ARAN e titolare del compito di negoziare con le organizzazioni sindacali i nuovi contratti collettivi, nel rispetto del vincolo delle risorse assegnato dal potere esecutivo sulla base della legislazione di programmazione finanziaria.

 

 

5.     L’evoluzione della potestà organizzatoria della P.a. tra riforme legislative, contratti collettivi e regolamenti di autonomia dei singoli enti.

 

  Insieme ai numerosi mutamenti riguardanti il lavoro pubblico e il comportamento dello Stato come datore di lavoro che è tenuto a gestire il proprio personale «con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro» ( art.5, II, D.Lvo 165-01 ) emerge in sede dottrinale e giurisprudenziale l’esigenza di ripensare l’idea di potestà organizzatoria della P.a. così come ereditata dagli ordinamenti monarchico-costituzionale, fascista[12] e costituzionale nel corso del XX secolo[13]. Sul piano pratico non si può negare che l’organizzazione dello Stato-persona e la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.a. sono due ambiti normativi che si storicamente si intersecano[14], anche se in sede accademica la materia viene affrontata con approcci diversi. Gli studiosi di diritto costituzionale tendono a sottolineare i principî che discendono dagli artt. 97 e 98 della Costituzione, con tutte le problematiche derivanti dalle riserve di legge, assolute o relative che siano, contenute  nelle disposizioni medesime. Gli amministrativisti, invece, focalizzano la loro attenzione sui modelli organizzativi invalsi nell’organizzazione pubblica, raffrontandoli con le previsioni astratte della legislazione vigente. Gli storici del diritto pubblico, poi, rivolgono la propria attenzione anche ai profili sociologici e politici dell’argomento in questione, ricostruendo, ad esempio, l’evoluzione della dialettica tra Parlamento e Governo riguardante l’organizzazione dei pubblici uffici.

  Non è questa la sede per addentrarci in una trattazione minuziosa dei vari approcci alla problematica in questione[15], ma rimane fondamentale, per il lavoro del giurista confrontare sempre le continue riforme legislative del lavoro pubblico con i parametri costituzionali che reggono, appunto, l’organizzazione dei pubblici uffici. Così se è pacifico, oggi, che la nostra Costituzione consente, o quanto meno non vieta esplicitamente, che i rapporti di lavoro siano disciplinati da contratti collettivi[16], può apparire discutibile che anche i percorsi di carriera dei dipendenti pubblici siano disciplinati dalla contrattazione, in quanto un’eccessiva espansione della contrattazione collettiva potrebbe comportare un aggiramento della riserva di legge contenuta nell’art. 97, I, della Costituzione, con una conseguente compressione delle prerogative decisionali del Parlamento. In altre parole, sarebbe molto imbarazzante, per il potere legislativo, dover approvare determinate misure di spesa o leggi di bilancio, solo perché la classe politica al Governo ha pattuito con i sindacati determinati percorsi di carriera per i dipendenti pubblici[17].

  A parte queste divagazioni d’ordine costituzionali la potestà organizzatoria delle Amministrazioni pubbliche si esprime nell’ambito delle fonti normative che la legittimano e la regolano. Così nella scala delle fonti del diritto si possono considerare i principî fondamentali sui pubblici uffici contenuti nella Costituzione, le norme generali contenute nel D.Lvo 165-01, le leggi particolari[18] che regolano l’organizzazione di singoli enti pubblici o di categorie di enti e infine i regolamenti di autonomia ( art. 3, II, e art. 4, I, delle Disposizioni sulla legge in generale ) che ogni ente delibera per autoorganizzarsi secondo il grado di concretezza di cui necessita.

  E’ chiaro che l’autonomia organizzativa di ogni Amministrazione pubblica non può prescindere da quanto stabilito a livello nazionale dalla contrattazione collettiva propria di ogni comparto. Se da un lato l’art. 40, I, del D.Lvo 165-01 prescrive che «La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali», rimane pure in vigore l’art. 2, I, lett. c) della legge delega 421 del 1992, nella parte in cui riserva alla «legge, ovvero, sulla base della legge o nell’ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi» la disciplina di sette materie che, in quanto tali, devono ritenersi estranee alla disciplina del rapporto di lavoro[19].

  I rapporti tra leggi e contratti collettivi sono disciplinati dal comma 2 dell’art. 2 del D.Lvo 165-01, tenendo conto che i contratti collettivi, i quali in base all’art. 1372 del Codice civile hanno «forza di legge fra le parti», possono dar luogo a disapplicazione di leggi anteriori limitatamente alla categoria di lavoratori interessata, e mai al fenomeno della abrogazione di atti normativi già vigenti[20].

  Per quanto riguarda i criteri normativi di classificazione degli uffici pubblici, la versione originaria del D.Lvo 29 del 1993 prescriveva all’art. 5 un’articolazione degli uffici con funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali. Il successivo D.Lvo 80 del 1998 ha abrogato questo modo di distinguere le funzioni degli uffici, probabilmente per non togliere eccessivo spazio all’autonomia organizzativa dei singoli enti. Assume invece rilievo giuridico – per volontà dell’art. 12, I, lett. o) della legge 15 marzo 1997 n. 59 – la diversificazione delle funzioni di staff  e di line[21].

 

 

 

6.     Le relazioni con il pubblico.

 

  La modernizzazione delle relazioni con il pubblico rappresenta probabilmente la sfida centrale per la riforma del p.i. in ossequio alla quale il settore pubblico dovrà prestare particolare attenzione alla formazione e riqualificazione del personale e soprattutto all’orientamento all’utenza dello stesso.

  Uno dei principali difetti del modo di funzionare della P.a. è sempre stato quello dell’eccessiva spersonalizzazione, per non dire di vero anonimato, degli uffici pubblici verso i cittadini. A ciò si aggiunge una impreparazione di base, comune alla maggior parte delle Amministrazioni, nello sfruttare i canali di comunicazioni che spesso determinano il successo di un’azienda che opera in un regime di libera concorrenza. E mentre per un’industria privata l’andamento delle vendite rappresenta il «termometro del consenso» verso il proprio operato, gli enti pubblici in genere non dispongono di analoghi strumenti di verifica per il fatto di offrire servizî per lo più in regime di monopolio.

  Con lo scopo di andare incontro al bisogno di informazione e orientamento del cittadino quando si rivolge alla P.a. per una qualunque esigenza personale, il legislatore prescrive alle Amministrazioni pubbliche l’istituzione di Uffici per le relazioni con il pubblico ( art. 11 D.Lvo 165-01 ) ai quali sono assegnati funzioni di valore strategico, oltreché essenziali per una realizzazione sostanziale del principio di legalità e imparzialità nei rapporti con i cittadini. Infatti compito degli U.r.p. non è solo quello di fornire all’utente che si presenta allo sportello generiche informazioni su dove rivolgersi per l’espletamento della pratica che in quel momento lo interessa, ma anche quello di renderlo edotto dei suoi diritti e dei suoi doveri, concorrendo ad una piena applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241. Di valore primario appare anche il compito di rilevare, nelle quotidiane attività di relazioni con l’utenza, quegli elementi di criticità nel funzionamento degli uffici che determinano insoddisfazione e perdita di consenso da parte degli amministrati. Anche per queste ragioni il legislatore impone di assegnare agli U.r.p. personale adeguatamente formato e in possesso delle necessarie attitudini per avere contatti con il pubblico. Come nelle aziende private è importante la dialettica fra l’area della produzione e l’area preposta alla vendita e quindi a contatto con il pubblico, così uno degli scopi primari della riforma in oggetto è proprio quello di mettere l’Amministrazione in grado di dialogare con il cittadino, proprio perché tra i vari uffici ci sono sistemi di interconnessione, anche informatizzati che favoriscono la conoscenza dei bisogni del cittadino. Mettere al centro nel funzionamento delle Amministrazioni pubbliche i bisogni del cittadino è sicuramente il risvolto di carattere maggiormente democratico di questa riforma che, negli ultimi anni, sta trovando adeguata valorizzazione anche nella dottrina giuridica[22].

 

 

7. La distinzione tra competenze di indirizzo e controllo spettanti agli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche e le competenze gestionali riservate ai dirigenti.

 

  Il nuovo assetto dei rapporti e delle delimitazioni di competenze tra organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche e dirigenza poggia su alcuni principi fondamentali, validi per tutte le Amministrazioni, desumibili dagli artt. 4 e 14 del D.Lvo 165-01.

  In linea generale è riservata agli organi politici o di vertice degli enti pubblici l’adozione degli atti normativi e degli atti di programmazione, come ad esempio i bilanci, i rendiconti, piani regolatori edilizî, piani di diritto allo studio negli enti locali, le direttive generali per lo svolgimento dell’attività amministrativa, determinazione delle piante e dotazioni organiche, le nomine, designazioni, attribuzione degli incarichi di maggiore responsabilità.         Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa[23] di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ( art. 4, II ).

  Data la generalità e astrattezza delle previsioni legislative, ciascuna Amministrazione pubblica, valendosi della propria potestà organizzatoria, anche a mezzo di regolamenti, è tenuta ad adottare le misure più opportune per rendere effettiva al proprio interno questa distinzione di competenze. Infatti l’art. 27 del D.Lvo 165 impone a tutte le Amministrazioni pubbliche di adeguare i propri ordinamenti ai principî della riforma in commento aggiornando i proprî statuti e regolamenti anche in modo da salvaguardare le peculiarità di ciascun ente.

  Di grande rilievo è anche la norma finale contenuta nell’art. 45 del D.Lvo 31 marzo 1998 n. 80 secondo la quale «le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi […] si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

  Volendo tentare una sintesi del contributo della giurisprudenza all’individuazione di criterî idonei a discriminare la potestà provvedimentale degli organi politici rispetto alle competenze della burocrazia possiamo dire che tre sono i criterî maggiormente utilizzati:

·         criterio del generale/particolare, secondo il quale spettano agli organi politici le decisioni di carattere generale, mentre sono di competenza dei funzionari i provvedimenti che si rivolgono ad uno o più destinatarî ben previamente individuati;

·         criterio della discrezionalità politica, secondo cui sono di competenza degli organi politici e rappresentativi le decisioni che implicano l’esercizio di una discrezionalità politica, mentre spettano alla burocrazia le decisioni che vanno prese unicamente in base a valutazioni tecnico-professionali;

·         criterio del conflitto d’interessi, in base al quale provvedimenti che andrebbero assunti da personale dirigenziale sono adottati da organi politici per evitare la confusione di ruoli tra controllato e controllante.

 

  Abbiamo già detto che appare molto interessante, in diritto positivo, osservare il cammino evolutivo della legge 142-90 sull’organizzazione degli enti locali e del D.Lvo 29-93 che disciplina l’organizzazione della P.a. in generale a cominciare dalle Amministrazioni dello Stato. Parallelamente non meno indicativo è rievocare l’introduzione delle riforme degli ordinamenti contabili nello Stato e negli enti locali. Infatti il principio di distinzione di competenze tra politica e burocrazia trova attuazione pratica soprattutto con l’assegnazione di un determinato budget ad ogni dirigente o responsabile di struttura, all’inizio dell’esercizio finanziario, con la correlativa determinazione degli obiettivi che lo stesso dirigente dovrà raggiungere con le risorse assegnate. Questa operazione è stata disciplinata dapprima per le autonomie locali con l’avvento del D.Lvo 77 del 1995 che ha introdotto la dicotomia tra il bilancio politico, sottoposto all’approvazione dell’organo consiliare e il bilancio per la gestione[24] che appunto reca la disaggregazione delle voci di bilancio in capitoli assegnati ai vari servizî. Su tale scia il legislatore ha riformato il bilancio dello Stato con la legge n. 94 del 1997 e ha successivamente attuato il principio budgetario con il D.Lvo 279 del 1997, che ha istituito i centri di costo nelle Amministrazioni dello Stato.

 

 

8.     Prerogative e status dei dirigenti pubblici.

 

  La figura del dirigente pubblico viene delineata, nella riforma del p.i. attraverso le norme generali che disciplinano, a livello legislativo, il reclutamento e il trattamento economico dei dirigenti, composto di voci retributive legate ai contratti collettivi e compensi variabili legati al raggiungimento di determinati obiettivi, anche in base ai contratti individuali di lavoro.

  Nello Stato il ruolo della dirigenza è unico e si articola in due fasce. L’art. 16 del D.Lvo 165 disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, precisando, tra le altre competenze, che gli atti e i provvedimenti da essi adottati non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

  Viceversa i ricorsi gerarchici che prima erano indirizzati al Ministro, quando hanno ad oggetto provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti sono decisi dai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Altra competenza di rilievo è quella di promuovere e resistere alle liti, con il correlato potere di conciliare e transigere.

  L’art. 17 del D.Lvo 165 disciplina, poi, le funzioni dei dirigenti. Nei comparti diversi dalle Amministrazioni dello Stato la diversificazione delle funzioni potrà variamente atteggiarsi, anche sul piano nominalistico, ma sempre nel rispetto dei principî fondamentali desumibili dal D.Lvo 165-01.

  In presenza di situazioni di dissenso o conflittuali, in merito all’adozione di singoli atti o provvedimenti, tra un dirigente e il proprio ministro, assessore, sindaco o altro organo di governo si dovrà fare riferimento al comma 3 dell’art. 14 del D.Lvo 165-01 in base al quale «Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento».

  Qualora la contestazione o il dissenso riguardino l’inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente, i risultati negativi dell’attività amministrativa o il mancato raggiungimento degli obiettivi, saranno attivate le procedure che, previo esperimento di un contraddittorio con il dirigente interessato, possono portare alle sanzioni conseguenti alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lvo 165-01 ), come, ad esempio, la revoca dell’incarico[25].

  La dottrina ha lungamente dibattuto sulla natura della responsabilità dirigenziale e sulla sua assimilabilità alle categorie della responsabilità amministrativa o disciplinare. La migliore dottrina ritiene, oggi, che la responsabilità dirigenziale costituisca un genus autonomo, rispetto alla responsabilità civile, penale o amministrativa, anche perché – come riconosciuto dalla giurisprudenza – quando un dirigente è inadatto a ricoprire un determinato ruolo e i risultati sperati si fanno attendere, non si può escludere una ipotesi di responsabilità dirigenziale, a prescindere dalla presenza di un elemento psicologico doloso o colposo del soggetto.

  Parallelamente alla privatizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza si è affermato sempre di più nelle recenti leggi di riforma del settore pubblico un indirizzo legislativo che subordina la stabilità di alcune tipologie di incarichi dirigenziali al permanere di un rapporto fiduciario, anche in termini di gradimento politico, con l’organo di governo che provvede o propone la nomina. Per questo si era cominciato a parlare di spoil system a proposito dei segretari comunali e provinciali e dei direttori generali negli enti locali allorquando la legge 127 del 1997 aveva tolto ai Prefetti e al Ministero dell’Interno il potere di nomina e di assegnazione dei segretari comunali e provinciali. Oggi il segretario di ciascun ente locale ed eventualmente il Direttore generale vengono nominati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia e scadono con l’esaurirsi del mandato dell’organo che li ha nominati.

  Si pensi anche al sistema di nomina dei Direttori generali delle Aziende A.S.L. Si tratta di cariche che in genere vengono rinnovate[26] ad ogni rinnovo di Consiglio regionale con il mutare delle maggioranze politiche.

  Per i Ministeri valgono le regole contenute nell’art. 19 del D.Lvo 165 del 2001 in base al quale «Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca» previsti dalla legge. Inoltre gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali da ultimo menzionati possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

  E’ intenzione del Governo attualmente in carica proporre alle Camere ulteriori modifiche legislative volte a rendere ancora più precarî gli incarichi dirigenziali nello Stato e ad imporre una sorta di conferma per i dirigenti nominati dalla precedente compagine governativa[27]. E’ scontato prevedere che tale proposta susciterà una forte contestazione da parte delle minoranze parlamentari, sull’assunto, prevedibilmente, che il sistema politico italiano non è ancora maturo per uno spoil system già invalso negli ordinamenti anglosassoni e che l’imposizione di un gradimento politico per le nomine dirigenziali non garantisce affatto i cittadini, quanto al rispetto dei principî di legalità e imparzialità nella gestione dei pubblici uffici.

  Di converso si sostiene che se si vuole ottenere una maggiore efficienza e orientamento al risultato  nel lavoro quotidiano degli alti burocrati è necessario prevenire situazioni di contrasto politico con il sistema delle nomine fiduciarie e legare la sorte degli incarichi, e anche una parte della retribuzione, al raggiungimento dei risultati che l’attività programmatoria di ogni ente pubblico assegna ai dirigenti in servizio.

  Su tale questione il dibattito in dottrina è ancora aperto e finora la giurisprudenza della Corte Costituzionale non ha trovato nessuna incompatibilità costituzionale fra le disposizioni legislative che hanno radicalmente mutato l’assetto della dirigenza pubblica nei termini ora enunciati nel D.Lvo 165-01.

 

 

9.     L’istituzione dell’ARAN e il procedimento di formazione dei contratti collettivi. L’irrisolta questione della rappresentatività sindacale.

 

 

  Con l’avvento del D.Lvo 29 del 1993 le Amministrazioni pubbliche sono legalmente rappresentate dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ( ARAN ) agli effetti della contrattazione collettiva nazionale.

  L’ARAN è un organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico al quale il legislatore ha voluto attribuire il compito di rappresentare le Amministrazioni pubbliche come datori di lavoro, per alleggerire il peso dei condizionamenti politici legati al sistema politico partitico del momento. Infatti i componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e non possono far parte del comitato direttivo della ARAN persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

  Oltre a gestire le trattative l’ARAN fornisce consulenza e assistenza a ogni ente pubblico di ciascun comparto ai fini della corretta interpretazione e applicazione dei contratti collettivi.

  Il procedimento di formazione dei contratti collettivi si può riassumere nelle seguenti fasi:

1)      l’ARAN riceve dai comitati di settore di ciascun comparto gli indirizzi per la contrattazione collettiva. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale;

2)      elaborazione di un’ipotesi di accordo o preintesa e richiesta, quando necessario, del prescritto parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3)      trasmissione della preintesa alla Corte dei Conti, unitamente ad una relazione illustrativa della quantificazione dei costi contrattuali. La Corte dei Conti certifica l’attendibilità dei costi certificati e la compatibilità con gli strumenti della programmazione di bilancio entro quindici giorni dalla ricezione della preintesa. Scaduti i quindici giorni il silenzio si interpreta come assenso;

4)  se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

5)     Se la certificazione della Corte dei conti non e' positiva, l'ARAN, sentito il comitato di' settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.

 

  Prima di accingersi alle trattative l’ARAN è tenuta ad accertare la rappresentatività delle OO.SS. con le quali deve confrontarsi, secondo i principî stabiliti dalla legge.

  Potrebbe apparire paradossale, in una normale dialettica di relazioni industriali, che la parte datoriale, debba preoccuparsi di selezionare e verificare la legittimazione negoziale delle controparti sindacali, ma bisogna tener presente che l’ARAN è pur sempre soggetto ai canoni di legalità e imparzialità[28] che discendono dall’art. 97 Cost. e che gli operatori dell’ARAN assumono la qualifica di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

  La disciplina della rappresentatività sindacale rappresenta, in dottrina e soprattutto nella giurisprudenza una delle pagine più tormentate del nostro diritto del lavoro, sia nel settore privato, sia in quello pubblico[29]. Fino a pochi anni fa il datore di lavoro pubblico, nella figura del Presidente del Consiglio dei Ministri, godeva di un’ampia discrezionalità nel determinare quali fossero i requisiti della maggiore rappresentatività sul piano nazionale che le singole sigle sindacali dovevano possedere per accedere alla contrattazione. Ma nel 1995 un referendum popolare abrogò l’art. 47 del D.Lvo 29 del 1993 rendendo necessaria una nuova disciplina imperniata su una maggiore oggettività del riconoscimento della maggiore rappresentatività. Oggi il requisito fondamentale per un’organizzazione sindacale, affinché sia ammessa dall’ARAN al tavolo delle trattative è il possesso nel comparto o nell'area di una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato ( art. 43, I, D.Lvo 165-01 ).

 

 

10.                  Il reclutamento dei lavoratori alle dipendenze della P.a.

 

 

  Per quanto riguarda il reclutamento dei dipendenti pubblici rimane senz’altro valido ed efficace, almeno sul piano generale, il principio del concorso pubblico, come ribadito, di recente, anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 1999[30].

  Nella pratica si possono, però, utilizzare anche strumenti diversi dal concorso pubblico a seconda della qualità del personale da utilizzare e delle circostanze organizzative che inducono le Amministrazioni alla provvista di nuovo personale. Così nella legislazione di riforma del p.i. accanto alle tradizionali procedure selettive, troviamo anche  l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (art. 35 D.Lvo 165-01).

  In linea generale le fasi procedimentali attraverso le quali si svolgono i concorsi pubblici e le selezioni dal collocamento sono disciplinate da un regolamento governativo, che è il D.p.r. 487 del 1994. Tuttavia gli enti territoriali e le altre amministrazioni poste in posizione di autonomia organizzativa rispetto allo Stato possono dotarsi di regolamenti d’autonomia per la disciplina dei concorsi che devono, però, salvaguardare i principî di imparzialità, pari opportunità, celerità ed economicità del procedimento.

  L’ordinamento impone, oggi, a tutte le Amministrazioni pubbliche il metodo della programmazione al fine di gestire in modo ottimale e meditato la provvista di nuovo personale. Infatti l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prescrive la programmazione triennale del fabbisogno di personale quale atto ricognitivo indispensabile prima di procedere a nuove assunzioni.

  Esistono naturalmente anche strumenti alternativi al concorso per assumere nuovo personale e tra questi il più importante è la mobilità volontaria ( art. 30 D.Lvo 165-01 ) ammessa dall’ordinamento anche per i trasferimenti tra comparti diversi.

  A questo punto rimane da accennare – sia pur sinteticamente- ad alcuni fra i numerosi istituti che permettono il reclutamento o comunque l’utilizzo di personale non di ruolo. La flessibilità[31], infatti, sta diventando una parola d’ordine nel settore pubblico, anche se l’ordinamento non permette alle Amministrazioni pubbliche di protrarre l’utilizzo di personale non di ruolo al fine di aggirare le norme che disciplinano, nei modi già visti, l’assunzione dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

  Così in presenza di circostanze eccezionali o di carichi di lavoro congiunturali che  non è possibile fronteggiare con il personale in servizio le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere – nel rispetto dei contratti collettivi nazionali dei singoli comparti – a[32]:

1)      personale con contratto a tempo determinato, assunto previo svolgimento di selezioni pubbliche aperte a tutti e sottoposte a pubblicità almeno in ambito locale[33];

2)      contratti di fornitura di lavoro temporaneo, comunemente conosciuti come lavoro interinale, disciplinati dalla legge 196 del 1997 e, per la P.a., dall’accordo quadro del 9 agosto 2000 nel quale viene stabilito che gli enti pubblici – nell’avvalersi dei lavoratori interinali - non possono superare il tetto del 7% dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa amministrazione[34]. Non va dimenticato che nel lavoro interinale il rapporto di subordinazione non intercorre tra lavoratore e P.a. ma tra lavoratore e società di fornitura;

3)      contratti di formazione e lavoro, disciplinati dai decreti legge n. 726 del 1984 (art. 4) e 299 del 1994 (art. 16) i quali, a tutt’oggi, quando consentito dalla contrattazione collettiva rappresentano l’unico caso in cui un rapporto di lavoro a tempo determinato possa essere trasformato a tempo indeterminato[35]. Tale istituto impone tuttavia precisi limiti di età agli aspiranti lavoratori.

  Rimane sempre fermo per i datori di lavoro pubblici l’obbligo di concludere i contratti ora menzionati in forma scritta.

 

 

11. I principî base riguardanti il rapporto individuale di lavoro e il contratto individuale di lavoro.

 

 

  Nell’origine del rapporto di lavoro pubblico rinveniamo uno dei tratti distintivi della c.d. privatizzazione del p.i. Mentre in un regime puramente pubblicistico il rapporto di impiego nasce da un provvedimento unilaterale della P.a., nel nuovo regime disciplinato dal diritto privato speciale, il rapporto d’impiego dei lavoratori pubblici si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro che avviene, di regola, nel primo giorno di lavoro del dipendente neoassunto, in modo da permettere la contestuale decorrenza giuridica e decorrenza economica del rapporto stesso.

  Il contratto individuale di lavoro non può mancare di un contenuto necessario, disciplinato dai contratti collettivi, che contempla in genere la qualifica, la funzione e il trattamento economico tabellare del singolo lavoratore.

  Per quanto riguarda le fonti normative da tener presente si fa riferimento all’art. 51 del D.Lvo 165-01 che estende alla P.a. l’applicabilità dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970).

  Uno degli aspetti più delicati riguardanti la gestione del rapporto di lavoro è quello delle mansioni sul quale si registrano importanti differenze rispetto alla disciplina dettata dal Codice civile per il settore privato. Posto che «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive[..] L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione» ( art 52, I, D.Lvo 165-01). Il contenzioso relativo all’esercizio e all’eventuale retribuzione delle mansioni superiori ha sempre assorbito gran parte del lavoro della giurisprudenza amministrativa prima, civile oggi. L’indirizzo prevalente prevede comunque che l’esercizio di mansioni superiori può e deve essere retribuito solamente in presenza di un provvedimento formale dell'Amministrazione[36].

  Altri istituti meritevoli di menzione sono quelli dell’incompatibilità e dell’anagrafe delle prestazioni, previsti dall’art. 53 del D.Lvo 165-01. I dipendenti pubblici non possono esercitare l’industria e il commercio e non possono prestare la propria opera in incarichi retribuiti conferiti da altri enti siano essi pubblici o privati. Al dovere di fedeltà previsto dall’art. 98 della Cost. va affiancata anche la disciplina del Codice civile che può ritenersi applicabile nel nuovo regime della contrattualizzazione del p.i. E’ previsto tuttavia che il dipendente interessato o il terzo che conferisce l’incarico possano chiedere al datore di lavoro pubblico autorizzazione[37] allo svolgimento di incarichi extra-ufficio che non interferiscano nel normale esercizio del lavoro quotidiano. In tal caso gli emolumenti percepiti dall’interessato vanno comunicati al Dipartimento della Funzione pubblica affinché siano inseriti nell’Anagrafe delle prestazioni, strumento di monitoraggio creato dal legislatore, anche per tenere sotto controllo il fenomeno delle c.d. consulenze d’oro dei dirigenti pubblici.

 

  Per quanto riguarda gli altri diritti e doveri dei lavoratori pubblici, a cominciare dalle ferie, si fa rinvio ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, data la trattazione sintetica del presente lavoro.

 

 

 

11.                  I principi base riguardanti la retribuzione del pubblico dipendente.

 

  Nella gestione del trattamento economico dei propri dipendenti la P.a. deve tener conto di alcuni principî fondamentali codificati a livello legislativo.

  Innanzitutto le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese ( art. 7, V, D.Lvo 165 ).  Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi. Le amministrazioni pubbliche sono obbligate a garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

  Per la prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro pubblico si applica il termine di cinque anni che decorre anche in costanza di rapporto.

  Come è noto la retribuzione del dipendente pubblico si compone di varie voci. Alcune sono fisse, come lo stipendio tabellare e l’indennità integrativa speciale. Altre sono variabili, come il compenso per lavoro straordinario e le indennità varie previste dai diversi contratti collettivi[38].

  Da alcuni anni è in atto una tendenza, nelle leggi finanziarie che ogni anno si accompagnano alle leggi di approvazione del bilancio dello Stato, a ridurre sempre più gli stanziamenti per remunerare il lavoro straordinario dei dipendenti pubblici. Tuttavia in taluni comparti come quello delle Autonomie locali è possibile istituire posizioni organizzative affidate a funzionari o responsabili di servizio, i quali, a fronte della responsabilità organizzativa e gestionale di cui sono titolare e dei nuovi moduli di lavoro basati essenzialmente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione, percepiscono un’indennità di posizione assorbente e sostitutiva di ogni altro compenso incentivante la produttività come il lavoro straordinario, i progetti-obiettivo e via dicendo.

  Per una disamina più analitica della struttura della retribuzione si rinvia ai contratti collettivi vigenti nei singoli comparti[39].

 

 

 

 

12.                  Il rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

  La normativa sul p.i. si è andata aprendo negli ultimi anni a diversi istituti innovativi per il settore pubblico, ma già consolidati nel mondo del lavoro privato, che cercano di conciliare le varie esigenze delle Amministrazioni e dei lavoratori.

  Tra questi istituti merita di essere ricordato il rapporto di lavoro a tempo parziale, comunemente conosciuto come part-time. Il part-time rappresenta, dunque, un interessante opportunità:

a)     per l’Amministrazione quando decide di indire concorsi o selezioni pubbliche per l’assunzione di personale a tempo parziale. In questo caso il totale dei posti di dipendenti con contratto a tempo parziale non può superare determinati limiti in pianta organica concordati con le OO.SS.

b)      per il singolo lavoratore a tempo pieno che può chiedere la trasformazione dell’orario di lavoro in orario a tempo ridotto, senza però scendere sotto il una quota oraria della prestazione determinata dai contratti collettivi. In tal caso l’interessato può svolgere una seconda attività lavorativa, autonoma o subordinata, purché non si ponga in conflitto d’interessi con la P.a. datrice di lavoro.

  Il procedimento di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è disciplinato dall’art. 1, commi 56 ss. della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Una volta presentata l’istanza del dipendente interessato l’Amministrazione deve rispondere entro sessanta giorni, altrimenti il silenzio vale come assenso[40]. In presenza di motivate esigenze di servizio, prese in considerazione dalla legge stessa, la trasformazione del rapporto di lavoro nell’orario a tempo parziale può essere differita per non più di sei mesi.

  Anche su questa materia è auspicabile che ciascun ente pubblico adotti proprî regolamenti che disciplinino gli adempimenti in questione nel rispetto dei principî legislativi vigenti.

 

 

 

 

13.                  Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e le sanzioni disciplinari.

 

 

  Nella riforma del p.i. viene prestata attenzione anche della deontologia professionale dei dipendenti pubblici. A tal proposito il Dipartimento della Funzione pubblica ha elaborato un codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. approvato con decreto del Ministro della Funzione pubblica il 31 marzo 1994. Tale codice è stato poi sostituito con una nuova versione approvato con D.M. Funzione pubblica del 28 novembre 2000 (in G.u. del 10 aprile 2001) e non si applica al personale militare, quello della polizia di Stato e penitenziaria, ai componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato[41].

  Il codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA viene consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione e va considerato un allegato ai contratti collettivi, sicché le violazioni del medesimo vanno considerate violazioni contrattuali che legittimano l’applicazione di misure disciplinari da parte dell’Amministrazione. Il fatto che il codice in oggetto non abbia valore normativo è desumibile anche dalla mancanza del parere del Consiglio di Stato, adempimento obbligatorio per tutti i regolamenti governativi o ministeriali.

  Per i procedimenti disciplinari si applicano le disposizioni dell’art. 55 del D.Lvo 165-01, con richiami anche al codice civile e allo Statuto dei lavoratori. Sono previste misure a garanzia del lavoratore incolpato, come la possibilità di un contraddittorio per iscritto e la possibilità di adire un collegio di conciliazione una volta applicata la sanzione. La tipologia delle infrazioni disciplinari e delle sanzioni disciplinari è codificata nei contratti collettivi vigenti nei singoli comparti[42].

 

 

14.                  Le agevolazioni spettanti a particolari categorie di lavoratori.

 

 

  In relazione all’evolversi della legislazione in campo sociale anche i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad agevolare quei dipendenti che in ragione delle situazioni personali o della propria famiglia siano presi in considerazione da apposite leggi. Ci limitiamo a citarne alcune categorie:

·         i dipendenti portatori di handicap;

·         i dipendenti con prole a carico ( cfr. la legge 53 del 2000, sui congedi parentali )

·         i lavoratori studenti che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio;

·         i lavoratori che siano anche operatori del volontariato in organizzazioni senza scopo di lucro riconosciute ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.

 

 

 

 

 

 

15.                  L’altra faccia della medaglia: la giurisdizione del giudice ordinario sul contenzioso relativo al rapporto di lavoro pubblico.

 

  Dopo aver elencato gli aspetti salienti della contrattualizzazione del p.i. attraverso le varie riforme degli anni ’90 rimane da accennare ai riflessi giurisdizionali della riforma.

  Mentre nel vecchio regime pubblicistico il giudice delle controversie tra la P.a. e i proprî dipendenti era il giudice amministrativo nell’esercizio della giurisdizione esclusiva (riguardante i diritti soggettivi più gli interessi legittimi), con la privatizzazione del rapporto di p.i. la competenza a dirimere le controversie spetta al giudice ordinario, sempreché il contenzioso verta su diritti soggettivi[43].

  Proprio nella nuova disciplina del contenzioso, quindi, si manifesta il maggior sforzo di avvicinamento, operato dal legislatore, o meglio di armonizzazione dell’ordinamento del lavoro pubblico con il regime del lavoro privato.

  I principali aspetti processuali della riforma sono condensati negli artt. 63 – 65 del D.L.vo 165-01. Le novità degne di nota sono:

a)      l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Infatti il giudice investito della causa, ove rilevi che le parti non hanno previamente promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione, sospende il giudizio e invita le parti a procedere in tal senso entro sessanta giorni;

b)      possibilità  per il giudice di provvedere ad un accertamento  pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi. In tal caso la sentenza, che ovviamente non definisce il processo può essere impugnata soltanto con ricorso immediato per Cassazione. L’ ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo o presentare memorie;

c)      possibilità per il giudice di adottare nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro ( art. 63,II D.Lvo 165 del 2001, v. pure art. 2932 cod. civ. ).

 

  Un ultimo riferimento va fatto, infine, alle norme recanti divieto per le Amministrazioni pubbliche di estensione dell’applicazione di sentenze sfavorevoli passate in giudicato nei confronti di altri dipendenti che pur non avendo aperto un contenzioso con la P.a. datrice di lavoro versano nella medesima fattispecie fatta valere dal o dai dipendenti vittoriosi. Si tratta di disposizioni che spesso vengono inserite nelle leggi finanziarie o nei provvedimenti collegati alla legge di bilancio di fine anno per contenere le spese di personale nell’ambito delle manovre di razionalizzazione della finanza pubblica. Ne sono un esempio l’art. 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e l’art. 1, comma 45, della legge 28 dicembre 1995 n. 549[44]. Fortemente discutibili appaiono la compatibilità costituzionale di tali misure, che sembrano disattendere il principio di eguaglianza codificato all’art. 3 della Costituzione e soprattutto la loro efficacia perché anziché condurre ad una deflazione del contenzioso del lavoro sembrano incitare i dipendenti pubblici, in presenza di lesioni di diritti soggettivi, a sommergere l’Amministrazione di ricorsi anziché attendere l’esito delle c.d. cause pilota.

  Ci si augura che con le riforme qui esposte si possa veramente arrivare ad un decongestionamento del contenzioso del lavoro che sicuramente favorirebbe indirettamente una maggiore efficienza ed efficacia gestionale della P.a.

 

(#) Postfazione:  Questo lavoro, che nasce da una raccolta di appunti, è stato "chiuso" dall'autore in un epoca anteriore alla riforma del mercato del lavoro conosciuta come "riforma Biagi" e contenuta nel decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Si farebbe un torto al lettore se non lo si invitasse a leggere le Norme generali sul lavoro pubblico con un occhio rivolto a questa riforma il cui impatto sulla società italiana e sulla giurisprudenza del lavoro è ancora ben lungi dall'essere valutabile. I contratti della riforma Biagi, per quanto destinati a rendere più precario e flessibile il rapporto di lavoro, anche pubblico, potranno assicurare un più efficace governo della spesa del personale pubblico che da sempre nella nostra Pubblica Amministrazione è considerato una delle chimere difficilmente raggiungibili.

 

Milano, 7/10/2004

                                                          Dott. Giovanni Andreassi (*)

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(*) segretario comunale - Dottore di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università statale di Milano



[1] Per una spiegazione storica più ampia cfr. Piero Calandra, Storia dell’Amministrazione pubblica in Italia, 1978, Bologna.

[2] La visione che il regime fascista aveva del p.i. condusse a vere e proprie aberrazioni autoritarie, come quando con un decreto del 17-12-1932 Benito Mussolini arrivò a vietare l’accesso ai pubblici concorsi a tutti quei candidati che non avessero sottoscritto la tessera del Partito Nazionale Fascista.

[3] Con la contestuale soppressione delle carriere.

[4] Di seguito indicate con la sigla OO.SS.

[5] Questa tipologia di regolamenti sarà, poi, eliminata con l’entrata in vigore del D.L.vo 29 del 1993.

[6] Per l’Italia firmò il Ministro del Tesoro Guido Carli il quale descrisse in Cinquant’anni di vita italiana, 1993, Bari, il contesto politico ed economico che aveva portato alla crisi sociale degli anni ’90.

[7] Un altro spinoso fattore di arretratezza dell’Amministrazione statale è che lo Stato, come datore di lavoro, ha sempre investito pochissimo, e il più delle volte in modo episodico e dispersivo, nella formazione e nella crescita culturale e professionale dei propri dipendenti. Di questa esigenza si è fatto carico il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel diramare la Direttiva 13 dicembre 2001 Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, in G.U. 31 gennaio 2002, n. 26.

[8] «In altri termini – proseguiva il Consiglio di Stato – la trasformazione del rapporto da pubblico in privato non può essere del tutto liberamente disposta dal legislatore, trattandosi di qualificazioni che discendono dalla natura oggettiva dei rapporti e degli interessi che in questi sono implicati, e che hanno riscontro nelle stesse strutture pubblicistiche nelle quali strumentalmente si inseriscono», Parere dell’Adunanza generale 31 agosto 1992, in F. Caringella – R. Marino, La riforma del Pubblico Impiego, 1994, Napoli e succ. edizioni.

[9] Sui veri e proprî tabù che sul versante sociale e sindacale il Governo Amato dovette affrontare e superare cfr. l’agile ricostruzione di Giuliano Cazzola, Il beneAmato, 2000, Milano.

[10] A fini meramente didattici intendiamo per dirigenza quella particolare categoria di dipendenti pubblici investita di competenze gestionali in virtù di precisi requisiti tecnico-professionali ( tra cui il possesso della laurea, la nomina per concorso, l’adeguata anzianità di servizio …. ) e non per mandato elettivo o politico. Secondo la giurisprudenza è la funzione di direzione e la titolarità di un organo di vertice dell’apparato che identifica il dirigente, cfr. Tar Bari n. 919 del 3 maggio 1994 in Foro amm. 1994, 2207.

[11] Tra le varie disposizioni spicca l’art. 107 che attribuisce in modo esclusivo ai dirigenti o ai responsabili di servizio il potere di compiere gli atti di natura gestionale dell’Amministrazione locale.

[12] Cfr. l’importante saggio di Alberto Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, 1966, Torino.

[13] Cfr. la periodizzazione del § 2.

[14] Lo si è visto benissimo anche quando le Regioni a Statuto ordinario hanno cominciato ad autoorganizzarsi con le prime leggi di organizzazione degli apparati ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Cfr. Balduzzi in Corte costituzionale e Regioni, Napoli, 1988.

[15] Per ulteriori approfondimenti v., invece, G. D’Auria, L’organizzazione dei Ministeri: norme e prassi applicative, in Riv. trim. dir. pubbl., 1983, 1349.

[16] Come riconosce la Corte costituzionale.

[17] Cfr. le norme sul controllo della spesa per i rinnovi contrattuali agli artt. 58 e ss. del Titolo V del D.Lvo 165-01. Nella notte del 5 febbraio 2002 il Governo ha sottoscritto un’intesa con le principali OO.SS nella quale viene riaffermato lo spirito riformatore al quale deve tendere la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro. L’esecutivo si è altresì impegnato, “anche nel rapporto con il Parlamento, ad evitare che si producano interventi in ambiti di competenza della contrattazione”.

[18] Per i ministeri v. l’art. 4 del D.Lvo 30 luglio 1999 n. 300.

[19] Si tratta delle norme riguardanti il reclutamento del personale, le responsabilità giuridiche, conferimento degli uffici, principî fondamentali di organizzazione degli uffici, la libertà d’insegnamento e di ricerca etc etc. Nell’accordo sindacale del 5 febbraio 2002 si rileva anche un generico impegno del Governo “ad attivare un tavolo di confronto con i sindacati per quanto concerne” i processi di riorganizzazione di grandi comparti dell’organizzazione pubblica che hanno preso avvio negli ultimi anni, come la soppressione del Ministro delle Finanze e la nascita delle Agenzie fiscali quali enti pubblici in posizione di autonomia dal potere esecutivo.

[20] Un’altra importante differenza tra lo strumento del contratto collettivo e quello delle fonti-atto è che i contratti collettivi diventano vincolanti dalla data della sottoscrizione tra le parti, mentre gli atti normativi entrano in vigore solo con la pubblicazione in G.U. e il decorso del prescritto periodo di vacatio legis ( art. 10 Disp. sulla legge in generale )

[21]  In ogni ente dove siano costituiti strutture di staff a supporto di singoli organi esistono regole e prerogative particolari per il personale assegnato a tali uffici. In genere agli uffici di staff è vietato, d’altro canto, sostituirsi agli uffici di line nell’esercizio delle funzioni amministrative istituzionalmente spettanti all’apparato burocratico vero e proprio. Esempi di uffici di diretta collaborazione a supporto di organi di governo sono rinvenibili nell’art. 90 del T.U. delle leggi sugli enti locali e nell’art. 7 del D.Lvo 300 del  30 luglio 1999. Più in generale sulle problematiche giuridico-organizzative della gestione del personale nel mondo delle autonomie locali si veda il bel manuale pratico di Falcone, Monea e Mordenti, Le risorse umane negli enti locali, Rimini, 2002.

 

[22] Citiamo per tutti gli scritti di Gregorio Arena, Gli uffici per le relazioni con il pubblico in Studi in memoria di Gino Gorla, 1994, Milano e Gli uffici per le relazioni con il pubblico in Il lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, 2000, Milano.

[23] Questo significa che una quota-parte del bilancio di esercizio deve essere assegnato ai dirigenti mediante un formale provvedimento programmatorio applicativo della decisione di bilancio.

[24] Detto P.e.g. ( Piano esecutivo di gestione ).

[25] Mentre si ritiene illegittimo il pensionamento forzato dei dirigenti pubblici come affermato da Corte costituzionale n. 193 del 2002.

[26] Ai fini del procedimento e del provvedimento di nomina la giurisprudenza ha chiarito che la motivazione deve dare contezza del possesso dei requisiti culturali e professionali da parte del candidato prescelto, ma non è affatto necessario uno scrutinio comparativo con i curricula degli altri aspiranti alla medesima carica.

[27] La riforma della dirigenza pubblica costituisce una priorità per il Governo attualmente in carica, il quale è riuscito a far approvare in tal senso un apposito d.d.l. In attesa dell’esame da parte del Senato è intervenuto anche un accordo tra l’esecutivo e le principali OO.SS nella notte del 5 febbraio 2002. La parte datoriale, cioè il Governo si è impegnato a modificare il d.d.l. in modo da confermare comunque “il ruolo ed i contenuti del contratto collettivo vigente nei vari aspetti di garanzia per le due fasce”. In attesa del perfezionamento dell’iter legislativo il Dipartimento della Funzione in una pregevolissima pubblicazione a diffusione gratuita, Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniCodice delle norme sul lavoro pubblico ha simulato il nuovo testo aggiornato delle disposizioni sulla dirigenza contenute nel D.Lvo 165-2001, in base al d.d.l. in questione approvato dal Senato nella seduta del 17 aprile 2002. Al di là delle promesse fatte alle OO.SS. la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali è stata ricodificata e dichiarata non derogabile dai contratti o accordi collettivi. In tal modo con l’insediamento di ogni nuovo governo si verificherà la cessazione ex lege degli incarichi di funzioni dirigenziale, previsti al comma 3 dell’articolo 19 del D.Lvo 165, più elevati negli apparati dello Stato e non ci sarà bisogno nemmeno di un provvedimento di mancata conferma. La riforma della dirigenza statale è stata definitivamente approvata ed è entrata in vigore con la legge 15 luglio 2002 n. 145.

[28] Come chiarito dall’ARAN nella circolare 25 settembre 1998 «nel sistema pubblico la scelta dello interlocutore sindacale non è lasciata alla libertà negoziale delle parti» quindi «la verifica della rappresentatività, che rende possibile la contrattazione, ha come presupposto il corretto svolgimento di un’attività – da parte delle Amministrazioni e dei sindacati – rispettosa dei reciproci doveri e obblighi previsti per legge e contrattualmente assunti». Ne consegue che rientra nell’interesse pubblico perseguito dalla P.A. cooperare con i lavoratori e le OO.SS. affinché le operazioni di verifica della rappresentatività negoziale si svolgano in modo regolare e assicurino la genuinità dei risultati.

[29] Cfr. Caringella-Marino, op. cit., 156, i quali sottolineano la necessità di una disciplina legislativa che garantisca «il massimo di libertà e democrazia sindacale, ma sbarrando la strada a finti sindacati o ad aggregazioni minoritarie, pronte a strumentalizzare l’emotività sindacale dei lavoratori pubblici».

[30] Sulla stessa scia, ma sempre con riferimento alla prassi dei concorsi interni nei ministeri cfr. una recentissima decisione della Corte costituzionale n. 194 del 16 maggio 2002 su cui ItaliaOggi, Stop ai concorsi pubblici riservati, del 17 maggio 2002. Rimane da domandarsi se nelle fattispecie ( che di generale ed astratto hanno ben poco, trattandosi di leggi particolari elaborate su misura per un singolo ministero ) dichiarate illegittime dalla Corte non sarebbe stato opportuno disciplinare con contratto collettivo ciò che illegittimamente si è tentato di realizzare con legge, dal momento che non rientra tra le competenze della Corte costituzionale valutare la conformità alla legge e alla Costituzione dei contratti collettivi.

[31] Gli esperti del settore già cominciano a teorizzare nuove forme di lavoro atipico, riconducibili all’art. 1322 c.c.), come il job sharing ( lavoro ripartito o in coppia ) o il job splitting ( suddivisione del posto di lavoro ) anche nel settore pubblico. Cfr. Caringella, Diritto Amministrativo, Na, 2001, 270, in riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n. 43/1998.

[32] V. art. 36 del D.Lvo 165 del 2001.

[33] Per esempio attraverso avvisi pubblicati su quotidiani o bollettini regionali anziché sulla Gazzetta ufficiale.

[34] Cfr. a titolo di esempio il Ccnl «Regioni-autonomie locali» del 14 settembre 2000, art. 2.

[35] Quando l’esperienza formativa del lavoratore sia valutata positivamente. Cfr. pure il Ccnl «Regioni-autonomie locali» del 14 settembre 2000, art. 3, comma 17. La giurisprudenza è sempre stata ferma nell’escludere la nascita di rapporti di lavoro subordinato al di fuori delle procedure previste dalla legge. Cfr. Con. Sta. V sez. 3 dicembre 2001, n. 6010 in Consiglio di Stato 2001, 2607, a proposito dell’inapplicabilità alla P.a. della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 sull’intermediazione di manodopera tutte le volte che venga in considerazione non un’attività caratterizzata dai tipici contenuti dell’esercizio d’impresa, bensì lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’Ente pubblico.

[36] Può essere interessante notare che nella versione originaria del D.Lvo 29 del 1993 il dipendente poteva essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, compiti o mansioni immediatamente inferiori «senza che ciò comport[asse] alcuna variazione del trattamento economico». Il legislatore ha abrogato questa formulazione nell’intento di irrigidire la disciplina delle mansioni.

  Sulla spettanza e sulla prescrizione dei crediti derivanti dall’esercizio delle mansioni superiori v. Con. Sta. VI, 2769 del 16 maggio 2001 in Consiglio di Stato 2001, I, 1159.

[37] Ogni ente pubblico è tenuto a codificare nei propri regolamenti i criteri che presiedono al rilascio delle autorizzazioni suddette, anche al fine di garantire l’imparzialità verso gli interessati.

[38] Sul principio della onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici si registrano numerosi chiarimenti giurisprudenziali. Cfr. da ultimo la decisione n. 5163 del 2 ottobre 2002 della V sez. del Consiglio di Stato secondo la quale non è consentito alle Amministrazioni pubbliche corrispondere compensi aggiuntivi ai dipendenti che in qualità di tecnici abilitati redigano progetti di opere pubbliche o altri atti di pianificazione se non osservando le disposizioni fissate da leggi speciali come l’art. 18 della legge 109 del 1994 (c.d. legge Merloni) e successive mm. e ii.

[39] Ricordiamo che i CCNL dei vari comparti sono consultabili sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito www.aranagenzia.it . Sulla retribuzione del personale dello Stato si ritiene utile anche la consultazione delle pubblicazioni distribuite a scopo divulgativo dall’ex Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze), Il trattamento economico dei dipendenti dello Stato Amministrati dalle Direzioni Provinciali dei servizi vari con partite di spesa fisse, aprile 2000.

  Nel d.d.l. di riforma della dirigenza pubblica, poi divenuto legge 15 luglio 2002 n. 145,  è prevista l’istituzione di un’area della vicedirigenza riguardante quei funzionari dell’area direttiva che pur non avendo conseguito un inquadramento dirigenziali svolgono funzioni di elevata responsabilità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti gestionali. Si tratta di un’esigenza avvertita soprattutto nelle Amministrazioni statali nelle quali, come ha riconosciuto il ministro per la Funzione pubblica, on. Frattini, si registra un mortificante e diffuso appiattimento mansionistico tra i funzionari dell’area direttiva e i dipendenti dei livelli inferiori. La determinazione della remunerazione delle maggiori responsabilità assunte dai futuri vicedirigenti sarà di competenza della contrattazione collettiva.

[40] Cfr. Giovanni Andreassi, Lo schiacciamento dell’autonomia normativa delle Regioni sulla disciplina dei rapporti di lavoro, su Le Regioni, 6/1999, 1141 con riferimenti alla sentenza della Corte cost. n. 171 del 18 maggio 1999 nella quale le norme procedurali sulla trasformazione dei rapporti di lavoro pubblico in part-time sono considerate principî fondamentali dell’ordinamento giuridico, direttamente applicabili anche negli ordinamenti regionali, sia a statuto ordinario, sia a statuto speciale.

[41] Infatti per queste categorie di dipendenti pubblici non contrattualizzati è  prevista l’istituzione di appositi codici etici per ciascun corpo giudiziario, militare o amministrativo.

[42] Negli accordi collettivi l’elencazione degli illeciti disciplinari in genere ha valore esemplificativo e non esaustivo anche perché le fattispecie costituenti illecito disciplinare non necessitano dei requisiti di tipicità, tassatività e determinatezza previsti per gli illeciti penali.

[43] Infatti in base all’art. 113 Cost. se è consentito al legislatore affidare al g.a. la giurisdizione esclusiva su singole materie, non è attribuibile all’A.g.o. una giurisdizione sugli interessi legittimi, con relativo potere demolitorio sugli atti della P.a.

[44] chiarimenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni citate si rinvengono nel quesito risolto da Rodinò di Miglione sulla rivista Funzione pubblica, n. 1/99, pag. 289.