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ENTI    LOCALI  

 LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI CON PARTICOLARE  RIFERIMENTO ALL’ATTIVITA’  DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

di
Dott. Raffaele Quindici - Nola (NA)

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In dottrina non vi è unanimità sulla definizione di servizi pubblici. Secondo un primo filone di pensiero per servizio pubblico deve intendersi qualsiasi attività svolta dalla P.A., direttamente o indirettamente e che non sia pubblica funzione.

Altri hanno invece incentrato la loro disamina rifacendosi a parametri di carattere oggettivo. E’ servizio pubblico infatti l’attività posta in essere da un soggetto pubblico o privato, sottoposta al potere  direttivo degli organi statali. C’è chi invece pone l’attenzione sul fatto che nell’esercizio di un servizio pubblico si riscontra l’esistenza di un potere di autonormazione diverso da quello  dell’ordinamento statale. La l. 142/1990, le cui disposizioni sono confluite in gran parte nel D.Lgs 267/2000 non aveva abbracciato nella sua interezza alcuna delle concezioni suespresse. Ciò che è stato posto in rilievo sono piuttosto le modalità organizzative e le finalità del servizio, che vengono individuate nella produzione di beni, nella realizzazione di fini sociali e nella produzione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

Prendendo atto della tradizione che vede gli Enti locali occupati in prima linea nella gestione di attività imprenditoriali di preminente interesse pubblico (trasporti, erogazione di energia, gestioni di acquedotti, ecc. ) il legislatore, consapevole dell’impossibilità di procedere ad un’elencazione analitica che potesse considerarsi esaustiva delle molteplici attività che l’Ente locale è chiamato a svolgere, ha individuato i propri settori d’intervento.

Si è riferito, quindi, con la prima parte della disposizione di cui all’art.112 T.U.E.L. (“ produzioni di beni”) ad attività di tipo economico, e con la seconda parte (“realizzazione di fini sociali e promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali”) ad attività non specificatamente economiche.

Sulla natura di servizio pubblico dell’attività di distribuzione del gas naturale si è pronunciato anche il legislatore con il D.Lgs. 23/05/2000 n. 164 (emanato in attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 L. 17/05/1999 n. 144) ove all’art. 14 è stabilito espressamente che l’attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico e che il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali, fra cui rientrano anche i consorzi,  che affidano il servizio, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione. I loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da un contratto di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

Le imprese operanti in tale settore, al fine di continuare a vendere gas, sono state obbligate a creare una società separata a decorrere dall’01.01.2002.

Questo in base al principio stabilito dalla novella della separazione tra l’attività di distribuzione e quella di vendita. Per quanto riguarda, invece, le imprese di distribuzione che forniscono complessivamente meno di 100mila clienti, queste dovevano adempiere a tale separazione a partire dall’anno 2003.

La vendita del gas, quindi, a partire dall’01.01.2003 risulta un’attività libera.

Per accelerare tale processo di trasformazione, inoltre, il legislatore ha previsto che le concessioni di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore della nuova norma (21/06/2000) cessino entro il 2005 (o alla loro scadenza naturale se compresa entro tale anno) e salvo incrementi previsti dal legislatore nel caso che ricorrano determinate condizioni.

Ove una concessione sia scaduta prima dell’entrata in vigore della nuova norma e l’Ente locale non abbia entro la stessa data provveduto al suo rinnovo, non è attualmente più possibile prorogarla oppure procedere per affidamento diretto, ma l’Ente locale è obbligato a bandire una gara per l’affidamento del servizio di distribuzione.

Gli Enti locali hanno avuto l’obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 2002, o mediante la trasformazione delle gestioni dirette in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, o indicendo gare per l’affidamento del servizio con il nuovo meccanismo.

In definitiva alla data del 1° gennaio 2003 una società  a prevalente capitale pubblico locale che gestisce le attività  di distribuzione e vendita del gas naturale e che è proprietaria delle reti, deve separare l’attività delle reti e l’attività di distribuzione da quella di vendita del gas naturale, con la conseguenza che alla data predetta, al posto di detta società si potranno avere:

-una società a maggioranza pubblica incedibile  proprietaria delle reti e che non può gestire il servizio;

-una società per la vendita del gas naturale che opera in regime di libera concorrenza;

-una società per la distribuzione del gas naturale che mantiene gli affidamenti diretti fino al termine del periodo transitorio di 5 anni a decorrere dal 31/12/2000 (art. 15 comma 7 D.Lgs. 164/2000.

La disciplina normativa da applicare all’ipotesi che un Comune intenda aderire alla trasformazione di un consorzio di cui è membro in società per azioni è contenuta nell’art. 115 del T.U. n. 267/2000 che ha riprodotto il dettato dell’art. 17, commi 51-57 della legge n. 115/1997.

Tali norme prevedono, infatti, la trasformazione di un azienda speciale rectius consorzio in SPA con atto unilaterale dell’ente locale mediante una deliberazione del consiglio comunale rectius assemblea consortile che sostituisce tutti gli adempimenti previsti in materia di costituzione di società, ferma restando l’applicazione delle disposizioni in tema di giudizio di omologazione e di pubblicità dell’atto costitutivo.

Un primo problema che potrebbe porsi è quello relativo alla necessità o meno di un preliminare atto di revoca dell’affidamento del servizio al consorzio da parte di ciascun Comune aderente; atto che deve essere adottato dal competente consiglio comunale con la maggioranza dei assoluta dei consiglieri in carica.

Potrebbe infatti sussistere, in capo al consorzio, una posizione giuridicamente rilevante tesa a tutelare la posizione della stessa, mediante l’impugnazione della deliberazione consiliare dei Comuni aderenti che revochino l’affidamento. Il problema emerge dal fatto che con il riconoscimento della personalità giuridica in capo al consorzio si è operata una separazione soggettiva che dà luogo alla individuazione di un centro autonomo di interessi rispetto ai comuni aderenti.

La trasformazione in ogni caso si pone necessariamente nell’ottica di una specifica continuità nell’organizzazione e nella gestione dell’attività ed è imposta dalla stessa normativa, per cui risulta ultronea un’eventuale deliberazione in tal senso.

L’aspetto organizzativo, però, subisce una profonda trasformazione, assumendo ex novo il modello societario civilistico, con tutte le regole che ne conseguono.

Un altro problema si pone in relazione alla necessità di definire il regime del patrimonio consortile, con riferimento ai beni mobili ed immobili che costituiscono l’insieme del patrimonio dell’ente. Trattasi, infatti, di un insieme di beni caratterizzati dal vincolo di destinazione per essere funzionali all’attività oggetto del servizio pubblico.

Ne consegue che il complesso patrimoniale essendo destinato ad un pubblico servizio, dovrebbe rientrare nei beni patrimoniali indisponibili, secondo la disciplina dell’art. 826 del codice civile e, pertanto, non può essere sottratto alla sua destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che lo riguardano. L’indisponibilità, però, intesa come non sottraibilità alla destinazione di soddisfacimento di un pubblico interesse, non sembra venir meno nel caso di passaggio di detti beni dal consorzio alla società per effetto della trasformazione, in quanto l’elemento funzionale degli stessi non muta. A conferma di tale interpretazione la legge n. 549/1995, art. 3, comma 69, ha sancito la libera trasferibilità del patrimonio a favore della costituenda società.

Occorre, peraltro rilevare, come il trasferimento dei beni mobili ed immobili determina una capitalizzazione iniziale societaria particolarmente elevata, che potrebbe indurre uno scarso interesse da parte di eventuali altri soci, pubblici o privati, per effetto della necessità che questi ultimi partecipino con un particolare impegno economico, al fine di recuperare una presenza significativa nei futuri assetti societari. Il trasferimento dei beni, perciò, piuttosto che essere inteso quale conferimento definitivo di beni alla società, potrebbe essere attuato quale cessione dei beni in comodato ovvero in affitto, evitando perciò, l’eccessiva capitalizzazione ed i conseguenti inconvenienti.

Al fine di facilitare l’operazione, ma allo stesso tempo per evitare fenomeni di speculazione, il legislatore ha ritenuto necessario che il capitale iniziale fosse di valore non inferiore:

-a quello del fondo di dotazione risultante dall’ultimo bilancio;

-a quello minimo richiesto per la costituzione delle società stesse.

Al fine altresì di facilitare l’avvio più rapido delle procedure di trasformazione parafrasando l’art. 115 del Testo Unico è consentito al consorzio (ente locale) di rimanere azionista unico nell’attesa dell’individuazione di altri soci. Infatti, la previa e concreta individuazione dei soci privati potrebbe rivelarsi difficile proprio perché questi non sarebbero spinti ad investire finchè non fossero accertate le condizioni patrimoniali della costituenda società.

Ad ulteriore garanzia di trasparenza è stata prevista, sempre dal citato art. 115, l’obbligatorietà di procedere, entro tre mesi dalla costituzione e comunque prima dell’alienazione delle azioni o delle quote, a redigere relazione giurata di valutazione ai sensi dell’art. 2343 C.C., da parte di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale.

Per quanto riguarda più specificamente la procedura da seguire per il caso di trasformazione occorre evidenziare innanzitutto la necessità di una delibera con cui il Consorzio manifesta l’intenzione di trasformare la sua veste giuridica in SPA. Tale deliberazione deve essere congruamente motivata in relazione alla natura o all’ambito territoriale  del servizio. Nella scelta della gestione del servizio pubblico locale attraverso la forma societaria è necessario considerare:

-i vantaggi derivanti dalla gestione del servizio con criteri imprenditoriali;

-i benefici derivanti dal contributo che i soggetti esterni, ed in particolare i privati, sono in grado di apportare in termini di Know-how tecnologico, capacità ed esperienza professionale ed imprenditorialità;

-la possibilità di reperire nuovi mezzi di finanziamento a titolo di capitale proprio, in quanto la trasformazione consente l’ingresso di nuovi soci con responsabilità limitata senza intaccare il dominio e con soci disposti a far parte della compagine sociale con responsabilità limitata;

-la delibera, con allegato lo schema di atto costitutivo, dello statuto e della convenzione o contratto di servizio disciplinante le modalità di svolgimento del servizio da parte della stessa società deve essere preceduta dalla deliberazione dei rispettivi consigli comunali dei comuni consorziati sulla trasformazione in oggetto dando mandato al Sindaco o suo delegato in assemblea per la decisione finale di trasformazione.

Il tratto distintivo del procedimento che si esamina  consiste nella unificazione delle distinte due fasi della trasformazione del consorzio e della costituzione della SPA in un unico atto, unilateralmente adottato dall’assemblea dell’Ente titolare del servizio.

Una volta redatti, perfetti ed esecutivi, tutti gli atti sopra descritti occorre attuare il procedimento di omologazione.

Peraltro, occorre precisare che ai sensi dell’art. 17, comma 52, della legge n. 127/1997  la deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l’applicazione degli artt. 2330, commi 3 e 4, e 2330 bis del codice civile.

Per l’attività di distribuzione del gas gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto n. 164/2000 alle società derivate dalla trasformazione dalle attuali gestioni in consorzio, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 dell’art. 15 del medesimo decreto n. 164/2000.

L’interpretazione sistematica della legge 23.12.1992 n. 498 e del decreto n. 164/2000 pare confermare implicitamente che il modello ipotizzato a regime dal legislatore coincida con una SPA a partecipazione pubblica maggioritaria se si considera che la società originata dalla trasformazione assume ad oggetto sociale la stessa attività svolta dal vecchio consorzio e che, quindi, si tratta pur sempre di una società di gestione di servizi pubblici.

La società così costituita succederà nella totalità dei rapporti in precedenza facenti capo al consorzio. Questa successione universale implica tuttavia una totale coincidenza  tra l’ambito di attività consortile e quello societario, con il conseguente, relativo, conferimento alla SPA del patrimonio e dei beni consortili.

Con la trasformazione del consorzio in società passano a quest’ultima, oltrechè il patrimonio, anche i dipendenti del consorzio, per cui si pone un problema di inquadramento del personale nel nuovo assetto e di regime di rapporti. A tale proposito l’art. 2112 del c.c. prevede la continuazione del rapporto di lavoro con il nuovo soggetto e la conservazione, in capo al lavoratore, dei diritti precedentemente acquisiti. L’applicazione di tale articolo è sancita dall’art. 62 del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede espressamente che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina di cui all’art. 2112 del c.c. si applica anche nel caso di passaggio dei dipendenti degli enti pubblici a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o di convenzione, che attribuiscono alle stesse società funzioni esercitate in precedenza dagli enti pubblici.

La trasformazione di un consorzio in società per azioni impone la necessità della scelta del socio. Mentre per la partecipazione pubblica minoritaria è esplicitamente prescritta la gara per la scelta dei soci, nulla è detto, invece, per le società a prevalente capitale pubblico. Il Consiglio di Stato si è pronunciato con una importante decisione (Sez. V, 19.02.1998 n. 192) a favore dell’evidenza pubblica del procedimento di scelta. La sentenza afferma che la scelta del socio imprenditore deve avvenire con gli strumenti concorsuali che l’ordinamento ha via via affinato ai fini dell’individuazione del soggetto privato chiamato a svolgere attività o servizi dell’Amministrazione.

Il modulo operativo della società mista con prevalenza di capitale pubblico, infatti, mentre configura una gestione diretta del servizio pubblico attraverso tale organismo, per cui si esclude la necessità di un procedimento concorsuale di affidamento dei servizi alla stessa, non esclude, sul fronte opposto, il ricorso a procedure di evidenza pubblica per la scelta del socio, rispetto alla quale, perciò, l’ordinamento richiede particolari procedure e garanzie. Il socio privato, in effetti, entrando a far parte della società, è chiamato ad espletare una molteplice quantità di compiti di gestione, sicuramente rilevanti, che presuppongono il possesso di significative capacità tecnico-operative, imprenditoriali, nonché particolare doti di esperienza variamente articolate, che si affiancano all’espletamento di attività più latamente amministrative e normalmente riguardanti anche l’esercizio di pubblici poteri.

La costituzione della società a capitale pubblico maggioritario, con conseguente affidamento alla stessa dell’esercizio di un servizio pubblico, non può fondarsi, assolutamente, sulla scelta di un socio qualunque, ma sulla scelta di un socio con capacità imprenditoriali, con la naturale conseguenza che dovranno essere attivati gli strumenti di selezione ad evidenza pubblica che l’ordinamento prevede.

La società è, per corretta definizione, un contratto di natura associativa e la necessità dell’evidenza pubblica si è ritenuta soddisfatta in funzione dell’applicazione della normativa in materia di contabilità pubblica, tesa anche a salvaguardare un generale principio di parità di trattamento fra i potenziali partecipanti alla società.

Ciò consente di evitare scelte unilaterali non soddisfacenti, evitando posizioni di particolare privilegio di alcune realtà imprenditoriali rispetto ad altre. Infatti, come prima accennato, se l’affidamento del servizio alla società scaturente dalla trasformazione avviene in forma diretta, senza il filtro di alcuna evidenza pubblica, non altrettanto può verificarsi in occasione della scelta dei soggetti che, in associazione all’ente pubblico, ne cureranno la gestione. Sul punto si scontrano due  opposte esigenze: quella di garanzia di parità di trattamento e di legalità da un lato, la necessità di evitare di imbrigliare l’attività dell’ente nella trasformazione del consorzio in società, nei parametri troppo rigidi delle norme sulla contabilità pubblica dello Stato.

Al concetto che la società è un contratto si contrappone, perciò, l’obiezione che tale contratto difetterebbe della sinallagmaticità che contraddistingue i contratti di prestazione di attività o di compravendita, per i quali la normativa di contabilità pubblica è dettata. Nella scelta del socio, infatti, si può individuare un contratto di comunione di scopo, in quanto la volontà delle parti non si esprime verso direzioni uguali ed opposte, ma verso un fine unitario di costituzione dell’organismo.

Nel caso in cui, poi, il Comune decida di non aderire alla trasformazione del Consorzio in S.P.A.  si può intravedere l’esigenza delle seguenti problematiche: 

in primo luogo la liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale sulla base del valore nominale iscritto a bilancio. Pertanto, sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dallo statuto consortile verrà liquidata la quota spettante al comune recedente. Da un punto di vista strettamente giuridico la mancata adesione alla trasformazione, che dovrà constare in apposita delibera del consiglio comunale in cui si darà atto delle motivazioni della scelta, cui seguirà la deliberazione dell’assemblea che prenderà atto della mancata partecipazione alla volontà di trasformare il consorzio in SPA per la gestione del servizio in oggetto, si può paragonare al caso del recesso di un socio del diritto commerciale. Infatti in tali casi la quota  da liquidare deve essere determinata in base ad un’apposita situazione patrimoniale da determinarsi in proporzione al patrimonio sociale risultante dall’ultimo esercizio.

Una volta uscito dal consorzio, il Comune si dovrà attivare per affidare il servizio mediante gara. Infatti, la legge n. 164/2000 prevede l’obbligo per l’ente locale di bandire una gara per l’affidamento del servizio di distribuzione. A tal fine l’ente locale ha tempo due anni per indire la gara. Alle gare possono partecipare soltanto le società di distribuzione, stante la separazione fra l’attività di distribuzione e quella di vendita, che abbiano la forma giuridica della SPA (quindi anche quella derivante dalla trasformazione del consorzio cui in aderiva il Comune), SRL, Cooperative o GEIE. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto possono partecipare alle gare senza limitazioni.

La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio della convenienza economica valutata sui seguenti requisiti: condizioni economiche; livelli di prestazione del servizio; qualità; sicurezza; piani di potenziamento della rete e degli impianti; contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte del contratto di servizio. Il contratto di servizio disciplina le relazioni intersoggettive tra ente pubblico e società affidataria del servizio; esso rientra fra gli atti di autonomia privata propri del diritto comune. Nell’ambito del contratto di servizio dovranno essere stabilite le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l’equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell’ente locale, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell’ente stesso in caso di inadempimento del distributore. La struttura del contratto di pubblico servizio è idonea a costituire diritti ed obblighi reciproci soltanto in capo alle parti contraenti, escludendo, quindi, la configurabilità di posizioni soggettive autonomamente tutelabili in capo all’utenza. Particolare importanza viene dato alla funzione di controllo esercitata dal contratto di servizio. Infatti, da un controllo meramente formale concentrato sugli aspetti procedurali, si è passati ad un controllo sostanziale che mira a valutare i servizi oggetto del contratto, i costi e gli standard qualitativi resi da ciascun servizio.

A tal fine si fa riferimento alla c.d. “Carta dei servizi” quale documento diretto a definire gli standard ottimali di un servizio. La sottoscrizione di un contratto con l’utenza o, comunque, la fruizione del servizio da parte dell’utente, fonda una posizione di diritto soggettivo non solo a ricevere la prestazione (principio ricavabile dagli artt. 1679 e 2597, c.c.), ma anche ad ottenerla secondo gli standard previsti nella convenzione di affidamento del servizio, ovvero determinati unilateralmente dalla società gerente.      

Dott. Raffaele Quindici – Nola (NA), 27gennaio 2004