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RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E
STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL PRG: GLI ALIBI DELLA P.A.
di
Avv. Filippo Cifarelli
- Nel quadro confuso e per certi versi "sconfortante"
offerto dalla situazione urbanistica campana, un ulteriore elemento di conflittualità
tra cittadino e amministrazione è frequentemente fornito dal diniego
al rilascio della concessione edilizia determinato dalla assenza dei prescritti
strumenti attuativi.
In particolare la mancata adozione di piani particolareggiati o di piani
di lottizzazione (anche convenzionata) viene spesso addotta come motivazione
al diniego della concessione edilizia da molti comuni campani e in particolare
da taluni della area a nord di Napoli .
La situazione appare oltremodo penalizzante per il cittadino se si tiene,
inoltre, conto del fatto che spesso l'adozione di piani di lottizzazione
convenzionata è ostacolata dalla mancata predisposizione dei programmi
pluriennali di attuazione ( PPA ).
Di fronte alla situazione prospettata è lecito domandarsi se, sulla
scorta della vigente legislazione, sia sempre e comunque preclusa, per il
cittadino, la possibilità di ottenere il rilascio di una concessione
edilizia per un fabbricato da realizzarsi in una zona dove la edificazione
è subordinata, sulla base del vigente P.R.G., alla approvazione di
uno strumento attuativo.
E' evidente che di fronte a una siffatta norma di piano il rilascio della
concessione appare indubbiamente problematico. In questa ottica si inquadrano
le affermazoni del Consiglio di Stato che in merito ha rilevato che "se
lo strumento urbanistico prevede che la sua attuazione debba aver luogo
in tutto o in parte mediante uno strumento urbanistico di livello inferiore,
la concessione edilizia può essere rilasciata solo quando diventa
efficace lo strumento esecutivo ... sicchè il diniego opposto al
rilascio di una concessone edilizia, motivato con la mancata stipula di
una prevista lottizzazione, è legittimo anche se il procedimento
di lottizzazione è iniziato" (così Cons. Stato sez. V
30\4\97 n 412).
Alla luce di tali affermazioni si dovrebbe ritenere (il condizionale è
d'obbligo, come si vedrà) determinante la mancanza del piano di lottizzazione.
Alla mancata adozione del piano di lottizzazione, inoltre, spesso si affianca,
la mancata formulazione dei programmi pluriennali di attuazione. Un ulteriore
ostacolo al rilascio della concessione sembrerebbe provenire proprio dall
'art. 13 L. 28\01\77 n.10, che, al IV comma, prevede che la concessione
edilizia "è data solo per le aree incluse nei programmi pluriennali
di attuazione".
Senza voler entrare nelle travagliate vicende legislative che negli ultimi
anni hanno riguardato la norma da ultimo citata, è possibile affermare
che in Campania, stante il disposto dell'art. 10 L.R 16\10\78 n.39, la mancata
formulazione dei programmi pluriennali di attuazione, risultando preclusiva
all'approvazione dei piani di lottizzazione, rappresenta un ulteriore ostacolo
al rilascio della concessione edilizia.
Ciò è quanto emerge da un primo e sommario esame del dato
normativo.
- Da un'analisi più approfondita
è possibile, però, svolgere un diverso ordine di considerazioni
e pervenire , conseguentemente, a diverse (e contrarie) conclusioni .
Occorre, infatti, tenere in debito conto sia l'indispensabile coordinamento
sistematico esistente tra le fonti sopra richiamate, sia la ratio legis
posta a fondamento di strumenti di esecuzione e di attuazione quali i p.p.a
e i piani di lottizzazione.
Sotto questo ultimo profilo è chiaro che i programmi pluriennali
di attuazione ed i piani di lottizzazione, pur risultando tra loro essenzialmente
diversi per natura, ruolo e funzione, presentano con chiara evidenza un
elemento comune : entrambi fanno riferimento ad aree non urbanizzate, nè
edifcate.
In altre parole, l'esigenza di un piano esecutivo (di lottizzazione o particolareggiato)
quale presupposto per il rilascio della concessione si pone allorchè
si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata
ad un insediamento edilizio di carattere residenziale o produttivo che richieda
la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione (in tal
senso Cons. Stato Ad. Plen. 6\10\92 n 12) .
Lo stesso articolo 13 L.10\77, infatti, fornisce esplicita conferma a quanto
precede, prevedendo e regolando specificamente le ipotesi di interventi
edilizi interessanti aree urbanizzate. Il V comma del citato articolo statuisce
che "la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su
aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei
concessionari a realizzarle". Non a caso, anche la legge regionale
39\78 all' art 10 richiama proprio la citata norma ( "salvo il disposto
dei commi 4 e 5 art.13 L.10\77" cfr).
Si richiamano sul punto i significativi insegnamenti forniti dalla giurisprudenza
amministrativa che in molteplici decisioni ha ribadito che "considerata
la natura dei piani particolareggiati e delle lottizzazioni, mirante all'assoggettamento
di un'area, avulsa da aggregati abitativi, ad un processo di urbanizzazione
tendente a conferire un nuovo assetto ad una parte del territorio comunale,
i detti strumenti urbanistici non occorrono quando si tratti di realizzare
un edificio su un'area circondata da aree edificate o se nella zona esistano
già le opere di urbanizzazione , atteso che sarebbe del tutto irragionevole
pretendere una preventiva lottizzazione per una concessione edilizia riguardante
un singolo edificio ed un'area di limitate dimensioni, quando questa sia
ricompresa in un comparto già edificato e urbanizzato" (così,
tra tante, sent. n.515 del 7\7\89 TAR Sicilia sez. II Ct-.). Lo stesso Consiglio
di Stato ha costantemente avallato detto indirizzo sostenendo che"
sono superflui sia i piani di lottizzazione ex art. 28 L.1150\42, sia i
programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art.13 L.10\77, in presenza
di una zona già urbanizzata e ampiamente edificata ; ne consegue
che la concessione comunale di costruzione relativa a suddette zone è
legittima , non essendo necessari in tal caso gli interventi attuativi degli
strumenti urbanistici generali " ( Cons. Stato sez. V 14\12\94, n.1470
) .
Da quanto precede è possibile asserire che, secondo la vigente normativa,
la mancanza di un piano di lottizzazione e di un programma pluriennale di
attuazione non può considerarsi, sempre e comunque, causa ostativa
al rilascio della concessione edilizia.
- Analizzata la portata delle norme statali
e regionali , resta da esaminare e da considerare il ruolo di quelle norme
di piano che escludono expressis verbis la possibilità di ottenere
la concessione in assenza di piano di lottizzazione.
Si impone sul punto un esame approfondito degli orientamenti espressi dalla
Giurisprudenza ordinaria e amministrativa (di legittimità e\o di
merito).
Una risposta inequivoca alla problematica in questione è fornita
dall' orientamento costantemente espresso dal Consiglio di Stato e dai Tribunali
amministrativi regionali . In merito si richiamano esemplificativamente
alcune massime : "L'esigenza di un piano di lottizzazione quale presupposto
per il rilascio della concessione edilizia , sussiste allorchè si
tratti di asservire ad un insediamento edilizio un'area ancora non urbanizzata
, diversamente , in caso di edificazione singola in un contesto già
urbanizzato , non trova applicazione , pur se prevista dallo strumento urbanistico
comunale , la previsione della preventiva necessità di uno strumento
attuativo " (TAR Lombardia - Mi - 25\09\96 n. 1395 ) .
Di analoga portata una precedente decisione del Consiglio di Stato che perentoriamente
aveva affermato che: "deve ritenersi illegittimo il diniego di concessione
edilizia motivato con riferimento alla violazione delle norme di attuazione
del PRG di un comune che prescrivono la preventiva formazione di piani particolareggiati
o altri strumenti attuativi , nel caso in cui , pur in difetto di predisposizione
del piano di lottizzazione , l'area sulla quale si intende edificare sia
interamente circondata da aree edificate e insiste in zona già dotata
di infrastrutture " ( Cons. Stat. sez. V 28\12\89 n.914 ). In una successiva
decisione il Consiglio di Stato ribadiva, expressis verbis che "la
preventiva approvazione del piano di lottizzazione convenzionata, pur se
prevista dalla normativa di zona , non è necessaria ai fini del rilascio
della concessione edilizia quando la zona in cui l'edificio deve essere
costruito è già edificata e urbanizzata " ( Cons. Stato.
18\1\93,n.98 ).
E ancora : "è illegittimo il provvedimento comunale di diniego
di una concessione edilizia fondato sulla necessità del piano di
lottizzazione ... (Cons. Stato sez. V 16\6\90 n.538 ) ; "è illegittimo
il diniego di concessione edilizia fondato sulla mancanza di un piano di
lottizzazione quando l'area sia sufficientemente urbanizzata "Cons.
Stato. Ad. Plenaria , 6\10\92, n.12); "il rifiuto della concessione
di costruzione da parte dell'autorità comunale è illegittimo
se fondato sulla mancanza di un piano di lottizzazione convenzionata quando
l'area in questione sia già ampiamente edificata e dotata di opere
di urbanizzazione primaria " (Cons. Stato sez. V, 14\12\94, n.1470).
A questo indirizzo giurisprudenziale si conforma anche il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania .
Sulla tematica in esame , il Giudice amministrativo campano , costantemente,
così si è espresso : " ai sensi dell' art. 13 , L.28\1\77
n.. 10 , nei Comuni tenuti alla formazione dei programmi pluriennali di
attuazione , sino a che non sia approvato , la concessione edilizia può
essere rilasciata per le aree per le quali esistano le opere di urbanizzazione
o per le quali vi sia l'impegno dei privati a realizzale (TAR Campania,
13\11\96 n.895). Si segnala infine una recente decisione del giudice amministrativo
campano nella quale viene ribadito che "il diniego di concessione edilizia
è illegittimo quando sussista una situazione di "urbanizzazione
di fatto" dei luoghi, in quanto la presenza di un contesto sufficientemente
urbanizzato, nel rendere superflua la regolamentazione di dettaglio a mezzo
dei piani particolareggiati, comporta la rimozione dell' ostacolo che si
frappone all' esercizio del diritto ad edificare del privato in quella determinata
zona , conformemente alla situazione esistente " (TAR Campania -Na-
sez. II sent. pubbl. il 8\5\98.
Unico elemento differenziatore di un certo rilievo tre le pronunce da ultimo
citate è rappresentato dalla diversa ripartizione dell'onere della
prova . Per il tribunale campano, infatti, "il grado di sufficiente
urbanizzazione di una zona , ai fini del rilascio di una concessione edilizia
(pur in mancanza di piano di lottizzazione), deve essere adeguatamente e
congruamente provato dalla parte che ne afferma l'esistenza". Per in
Tribunale lombardo , viceversa, " laddove il privato, in sede di richiesta
di concessione edilizia, abbia rappresentato la sussistenza, nell'area oggetto
di intervento, di sufficienti opere di urbanizzazione, l'Amministrazione
ha un preciso obbligo giuridico di verificare la sussistenza delle condizioni
di fatto indicate dal richiedente ... ne deriva che, in caso di diniego
di concessione, il comune è tenuto a fornire adeguata motivazione
in ordine alla indagine effettuata ".
- Si deve infine evidenziare che, sulla
problematica in esame, si registra una sostanziale sintonia tra gli orientamenti
della Giurisprudenza amministrativa e quelli espressi dai Giudici ordinari
.
Gli insegnamenti costantemente forniti dai Tribunali amministrativi regionali
e dal Consiglio di Stato, infatti, appaiono conformi a quelli espressi dalla
Corte di Cassazione. Difatti in una recente pronuncia la Suprema Corte ha
ribadito che : "il rilascio della concessione edilizia può non
essere preceduto dall' approvazione del piano di lottizzazione quando la
zona sia quasi totalmente urbanizzata o edificata " ( Cass. pen. sez.
III , 21\0\97 n.146 ).
- Questo breve percorso che, senza
la pretesa dell'esaustività, ci ha condotto ad esaminare il dato
normativo, come interpretato dalla Giurisprudenza (ordinaria e amministrativa),
suscita in chi scrive un retorico interrogativo: come giudicare l'operato
di quei comuni che non adottano i piani particolareggiati e non predispongono
i programmi pluriennali di attuazione -rendendo problematica l'approvazione
dei piani di lottizzazione convenzionata proposti dai privati- e in maniera
rigorosa e inflessibile oppongono il loro diniego alle richieste di concessione,
pur in presenza di opere di urbanizzazione?
Può davvero ritenersi rigoroso il comportamento di chi "pilatescamente"
si nasconde dietro una letterale e formalistica interpretazione della normativa
urbanistica (e dello stesso strumento urbanistico) , ritenendo più
facile aggirare i problemi nascenti dalla mancata predisposizione dei piani
attuativi rispondendo sempre e comunque negativamente a chi, nonostante
tutto, vuole edificare nel rispetto (dello spirito) della legge ?
Non è forse vero che il dilagante fenomeno dell'abusivismo si combatte,
prima ancora che con la repressione, con l'efficienza della P.A ?
(Avv. Filippo Cifarelli, Foro di Napoli )