
Nola-Tribunale
/ Ordine
degli Avvocati di Nola / HOME
/
Presentazione-Avvertenze
legali
_____________________________________________________________________________________
La comunicazione negli Enti Locali:
breve excursus normativo.
di
Dott. Raffaele Quindici
La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni, delle determine dirigenziali e di ogni altro provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente, assolve non solo ad un obbligo e ad una funzione giuridicamente rilevante, ma esige anche da parte dell’Amministrazione altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti e dell’attività dalla stessa svolta.
Tale
emergenza è stata avvertita dal legislatore, in particolar modo a partire dagli
anni ’90.
I
cardini di questo processo di cambiamento, apportatori dei principi innovativi
di partecipazione e di accesso sono stati
costituiti dalle leggi 08.06.1990 n. 142 e 07.08.1990 n. 241.
Non meno
rilevante in tale ottica fu l’istituzione degli Uffici di relazione con il
pubblico ad opera del D.Lgs. 29/93.
Proprio
facendo seguito al D.Lgs. 29/93 ed in relazione alla “comunicazione delle
Pubbliche Amministrazioni”, nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11/10/1994, si legge: ”Le Amministrazioni, in collaborazione con gli
Uffici, promuovono e realizzano, in attuazione dell’art.12 comma 4 del D.Lgs.
29/93, e sulla base delle informazioni acquisite attraverso le indagini,
iniziative di comunicazione di pubblica utilità, utilizzando strumenti propri,
editoriali, audiovisivi, radiotelevisivi, telematici, multimediali,
pubblicitari, ai fini di assicurare la conoscenza di normativa, strutture e
servizi, nonché di informare sui diritti dell’utenza nei rapporti con le
Amministrazioni Pubbliche”.
A
questa facevano seguito la Direttiva del 27.01.1994, con cui la Presidenza del
Consiglio dei Ministri introduceva in Italia lo strumento della carta dei
servizi, nonché le leggi 127/97 e 191/98, il D.Lgs. 80/1998, fino ad arrivare
alla recentissima ed importantissima L. 7 giugno 2000 n. 150 con cui è stata
dettata una disciplina organica delle attività di informazione e comunicazione
delle Pubbliche Amministrazioni.
Questa
legge individua mezzi, forme e strumenti di una serie di attività rilevanti
della Pubblica Amministrazione tra cui:
-
l’attività
di informazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa
audiovisiva e strumenti telematici;
-
la
comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività ed altri enti
attraverso le più svariate modalità tecniche e organizzative;
-
la
comunicazione interna realizzata da ciascun Ente.
Le suddette
attività di informazione e di comunicazione, secondo la nuova normativa, si sviluppano anche mediante le seguenti
tipologie di forme di diffusione:
-
la
pubblicità;
-
le
distribuzioni o vendite promozionali;
-
le
affissioni;
-
l’organizzazione
di manifestazioni;
-
la
partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
Si
regolamentano, poi, l’attività del “Portavoce” e quella dell’ ”Ufficio stampa”
della Pubblica Amministrazione, mentre la seconda parte della legge, dedicata
esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato, disciplina la programmazione
dell’attività di comunicazione svolta dalle Amministrazioni statali, attraverso
la stesura annuale di programmi di comunicazione, piani di comunicazione e
progetti di comunicazione a carattere pubblicitario.
Il
relativo regolamento attuativo, approvato il 2 agosto 2001 dal Consiglio dei
Ministri (“Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli
professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni
per le attività di informazione e comunicazione e disciplina degli interventi
formativi”) pubblicato, come D.P.R. 21
settembre 2001, n. 422, sulla G.U. n. 282 del 4/12/2001, detta le disposizioni
per l’individuazione del personale degli Uffici di relazione con il pubblico e
degli Uffici stampa.
Va,
poi, citata quella normativa che, in maniera puntuale, disciplina il sistema
relazionale tra l’ente locale e l’esterno: in particolar modo, secondo quanto
previsto dall’art. 6 L. 67/1987, le Regioni, le Province ed i Comuni con più di
20.000 abitanti, i loro consorzi e le Aziende sanitarie locali che gestiscono servizi
per più di 40.000 abitanti, devono pubblicare i bilanci in estratto su almeno
due giornali quotidiani che abbiano particolare diffusione sul territorio di
competenza, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico.
Poi,
come detto, nel 1993 con il D.Lgs. n. 29 avveniva l’introduzione degli Uffici
Relazione con il pubblico (U.R.P.), strutture pensate per dare concreta
attuazione alle norme sulla trasparenza, sull’accesso, sull’informazione e
sulla semplificazione.
Per
raggiungere questi obiettivi di snellimento il D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 ha
previsto che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la propria la propria
organizzazione a criteri di imparzialità e trasparenza anche attraverso
l’istituzione di apposite strutture destinate all’informazione ai cittadini e
l’attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della
responsabilità complessiva dello stesso. Questa normativa è stata
successivamente “trasfusa” nel D.Lgs. 165/2001.
L’obiettivo di una comunicazione efficace a livello locale
e soprattutto comunale ha imposto, altresì, la necessita di procedere alla rideterminazione dell’intera struttura
organizzativa dell’ente stesso: questo è avvenuto tramite il processo di
informatizzazione dell’ente locale.
In
realtà il processo d’informatizzazione degli enti locali non è un fenomeno
recentissimo, ma risale agli anni Ottanta, periodo nel quale per la prima volta
si è cercato di favorire l’adeguamento
delle strutture delle amministrazioni locali alle nuove tecnologie. Le
metodologie adottate sono tuttavia sorte con il fondamentale limite di non essere frutto di una strategia
globale. I maggiori problemi, causati dall’utilizzo di architetture
tecnologiche differenti, hanno riguardato soprattutto l’impossibilità di
sfruttare i nuovi strumenti informatici per garantire il rapido ed efficiente
scambio di informazioni tra le singole amministrazioni. Tale situazione si è
protratta fino a quando, negli anni novanta, l’ingresso nel mercato di nuove
tecnologie ha reso potenzialmente realizzabile un’informatizzazione globale del
Comune.
E’ comunque vasta la normativa relativa
all’informatizzazione della P.A. (si pensi da ultimo alle novità in materia di
firma elettronica, protocollo elettronico, e-government, ecc.), per cui non
sembra opportuno occuparcene in questa sede.
Appare evidente che la nuova Pubblica Amministrazione ed in
particolare l’Ente locale devono essere pronti ad improntare la gestione delle
amministrazioni a criteri di estrazione
aziendale, quali efficacia, efficienza ed economicità.
Il raggiungimento di tali obiettivi in materia di una reale
comunicazione al servizio del cittadino implicano l’uso di una vera e propria
strategia di comunicazione. Il percorso
da seguire è riassumibile in cinque fasi:
1) definizione
degli obiettivi;
2) analisi dei poteri pubblici di riferimento, per
realizzarne una segmentazione oculata;
3) definizione
del contenuto della comunicazione;
4) scelta
dei mezzi e dei canali;
5) misurazione
dei risultati.
Una volta identificati gli obiettivi è necessario visualizzare
il target cui è diretto il messaggio. A seconda del destinatario, verrà,
infatti modificato il modo di creare comunicazione.
Il
secondo passo da compiere è la
segmentazione dell’utenza. Il pubblico deve essere osservato in tutte le sue
sfaccettature: tutto ciò necessita un sistema informativo preciso e ben
strutturato.
Il problema più grande del mondo della comunicazione è la
c.d. inflazione comunicativa.
La molteplicità dei messaggi informativi inviati al
pubblico da ogni settore rende
complessa la scelta delle informazioni da inserire al suo interno; è
necessario, quindi, ottimizzare la risorsa informazione, escludendo ciò che si
ritiene superfluo, riducendo il numero dei dati all’essenziale
e
aumentando la capacità di selezione.
Questa esigenza è strettamente legata a quella di una
maggiore qualità ed attendibilità dei dati rilevati; tutto ciò si ottiene con
messaggi chiari e definiti.
A questo punto l’ente pubblico ed in particolare il Comune
deve scegliere gli strumenti giusti per una valida comunicazione coordinando la comunicazione diretta, quella
cioè che viene veicolata tramite
appositi uffici al pubblico, oppure mediante l’utilizzo di reti telefoniche o
telematiche, e quella mediata, la quale utilizza i canali di trasmissione quali
la stampa, la radio e la televisione che a loro volta filtrano e trasmettono il messaggio all’utente.
Per ultima, ma non ultima, si inserisce in quest’ottica
l’azione di snellimento del linguaggio burocratico, operazione questa che ha
ricevuto nuova linfa dalla Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei
testi amministrativi, emanata dal Dipartimento della funzione pubblica e
pubblicata sulla G.U. n. 141 del 18/06/2002. In questa direttiva, si osserva,
tra l’altro che “tutti i testi prodotti dalle amministrazioni devono essere
pensati e scritti per essere compresi da chi li riceve e per rendere comunque
trasparente l’azione amministrativa”. Inoltre, “i numerosi atti prodotti dalle
Pubbliche Amministrazioni, sia interni (circolari, ordini di servizio, bilanci)
sia esterni, devono prevedere l’utilizzo di un linguaggio comprensibile,
evitando espressioni burocratiche e termini tecnici”.
In
definitiva, si può a buon diritto affermare che, agli albori del XXI
secolo, assume sempre più rilievo la
comunicazione negli Enti Locali, vista non più solamente come elemento
“integrativo dell’efficacia” dell’atto amministrativo, ma come un vero e
proprio strumento strategico in dotazione alla Pubblica Amministrazione Locale.
Tale
tema è sicuramente attuale anche nelle realtà comunali di ridotte dimensioni.
Spesso
in un Comune di poche migliaia di abitanti, oltre al tradizionale Albo Pretorio
o ad altre bacheche o “banchi da esposizione”, è il singolo dipendente, qualora
volonteroso, a svolgere da interfaccia con la cittadinanza o con altri
interlocutori esterni.
Pur
tuttavia, anche in anche in questa organizzazione di modeste dimensioni si
rende necessario operare un riconoscimento del rapporto “comunicazione –
utenza”, non tanto per dare attuazione pratica tout-court alle recenti ennesime
riforme, quanto per rispondere alle accresciute esigenze di conoscibilità,
informazioni e comunicazione, che il processo di “globalizzazione” in atto ha
reso ancor più impellenti ed indispensabili per il vivere quotidiano.
La necessità di avvicinare la sfera privata alla sfera
pubblica, la valorizzazione dei criteri di economicità, di efficacia e di
pubblicità, le esigenze di speditezza e di semplificazione sperimentale,
l’ottica stessa della trasparenza, che permea l’intera disciplina normativa e
tutte le altra disposizioni della legge, sono rivolte ad un rinnovamento
dell’azione amministrativa, la quale abbandonata l’autoritarietà e la
segretezza, si presenta in senso moderno ed efficiente, sempre più orientata
alla tutela e alla salvaguardia della
sfera della libertà privata.
Dott. Raffaele Quindici –
Nola (NA)
-lancio
05.07.03-