DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168
(pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2003)
-Indice-
Art.1 - Istituzione delle sezioni
Art. 2 - Composizione
delle sezioni e degli organi giudicanti
Art. 3 - Competenza per
materia delle sezioni
Art. 4 - Competenza territoriale
delle sezioni
Art. 5 - Competenze del
Presidente della sezione specializzata
Art. 6 - Norma transitoria
Art. 7 - Entrata in vigore
ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE
IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE PRESSO TRIBUNALI E CORTI
D'APPELLO, A NORMA DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2002, N. 273.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n.
273, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti
legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in
materia di proprietà industriale e intellettuale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle
competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle
finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Istituzione delle sezioni
1.
Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed
intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi
di dotazioni organiche.
Art. 2.
Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
1.
Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed
intellettuale sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le sezioni decidono in
composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, n. 3), del
codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali. Il
collegio giudicante é composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attività
istruttorie é assegnato ad un magistrato componente il collegio.
2.
Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente
dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di
processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione
dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
Art. 3.
Competenza per materia delle sezioni
1.
Le sezioni specializzate sono competenti in materia di
controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari,
brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni
e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale
interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.
Art. 4.
Competenza territoriale delle sezioni
1.
Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari
criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle
disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono assegnate alle sezioni
specializzate di primo e secondo grado istituite secondo il seguente criterio:
a.
per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti le
sezioni specializzate di Bari;
b.
per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Bologna e Ancona: sono competenti le sezioni specializzate di Bologna;
c.
per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: sono competenti le sezioni
specializzate di Catania;
d.
per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Firenze e Perugia: sono competenti le sezioni specializzate di Firenze;
e.
per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di
Genova: sono competenti le sezioni specializzate di Genova;
f.
per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Milano e Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano;
g.
per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Napoli, Salerno e Campobasso: sono competenti le sezioni specializzate di
Napoli;
h.
per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Palermo e Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di Palermo;
i.
per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Roma, L'Aquila, Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono competenti le
sezioni specializzate di Roma;
l.
per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di
Torino: sono competenti le sezioni specializzate di Torino;
m.
per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di
Trieste: sono competenti le sezioni specializzate di Trieste;
n.
per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le sezioni
specializzate di Venezia.
Art. 5.
Competenze del Presidente della sezione specializzata
1.
Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate
dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello
spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.
Art. 6.
Norma transitoria
1.
I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed
iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione
delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale.
2.
Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo
3 e già pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice
competente in base alla normativa previgente.
Art. 7.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo
delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
·
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
·
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
·
Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza.):
«Art. 16. Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali
specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.
1.
Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni
parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più
rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi
nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali,
modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie
di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e
intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a.
istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la
trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
b.
prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze
riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della
corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni
organiche;
c.
attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la
pertinente competenza territoriale.
2.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal
Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.
3.
Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo
avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera
a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca
l'efficiente avvio.
4.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare un decreto
legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui
alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle
modalità e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.».
Note all'art. 2:
·
Si riporta il testo dell'art. 50-bis del codice di procedura
civile:
«Art. 50-bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione
collegiale.
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1.
nelle cause nelle quali é obbligatorio l'intervento del pubblico
ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2.
nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in
quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la
liquidazione coatta amministrativa;
3.
nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4.
nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del
concordato preventivo;
5.
nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e
del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da
chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori
generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società
cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6.
nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per
lesione di legittima;
7.
nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in
camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia
altrimenti disposto.».