Decreto-legge
8 febbraio 2003, n. 18
"Disposizioni
urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio
2003
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Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore
non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici
relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo
1342 del codice civile.".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.