Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18

"Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003


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Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.