AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIORNALE DELLA CAMPANIA

AVVISO AL PUBBLICO

Con provvedimento n.220441/2001 del 7/12/2001 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione del Centro di Servizio di Salerno a far data del 30 Aprile 2002.

Il Direttore Regionale della Campania, con disposizione n.12716 del 20/2/2002, ha attribuito dal 2 maggio 2002 la competenza per i rapporti già pendenti con il Centro di Servizio di Salerno in materia di rimborsi ex artt. 37 e 38 D.P.R. n.602/73, nonché per quelli pendenti con il Concessionario della Riscossione e con la Ragioneria dello Stato, sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti risiedenti in ciascun ambito provinciale come di seguito:
· Per Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, agli Uffici Locali istituiti nei rispettivi capoluoghi di provincia;
· Per Napoli alla Sezione Staccata della Direzione Regionale della Campania.

Fino al 30 aprile 2002 le attività di esame dei citati rimborsi ex artt. 37 e 38 D.P.R. n.602/73 saranno già esercitate dagli indicati Uffici Locali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, nonché alla Sezione Staccata della Direzione Regionale di Napoli su delega del Direttore del Centro di Servizio di Salerno.

E' stato altresì disposto che i rimborsi semiautomatizzati, scaturenti dalle attività connesse al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta fino al 1997, non completate al 30 aprile p.v., saranno trasmesse al Centro Operativo di Pescara, operante dal 1 gennaio u.s.
Per istanze ed informazioni relative a tali atti il contribuente dovrà rivolgersi all'Ufficio locale (o Ufficio II.DD.) competente in base al domicilio fiscale o, nei limiti delle loro competenze, ai centri di assistenza telefonica.

Il Centro di Servizio di Salerno provvederà inoltre fino al 30.04.2002 a trasferire agli Uffici delle Regioni Campania e Calabria in base al domicilio fiscale del contribuente tutti gli altri atti di competenza di questi ultimi, la cui trattazione non sia stata ancora chiusa quali, ad esempio:

1. I ricorsi ex art. 10 D.P.R. 787/80 e le istanze di sgravio in autotutela presentate dai contribuenti;
2. Le istanze di rateazione ex artt. 19 e 21 del D.P.R. n. 602/73;
3. I controlli sulle autocertificazioni;
4. Istanze presentate ai sensi della L. 241/90 e al Garante del Contribuente;
5. Le richieste di atti e di certificati;
6. Gli atti relativi agli avvisi di accertamento emanati ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n.600/73, la cui fase contenziosa o di riscossione è ancora pendente o il cui procedimento di autotutela non è ancora concluso.

Si invita l'utenza ad evitare di inoltrare richieste e solleciti al sopprimendo Centro di Servizio di Salerno, affinché non abbiano a verificarsi disguidi procedurali o tardive risposte nella particolare fase di passaggio degli atti agli Uffici di futura competenza.

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