AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIORNALE DELLA CAMPANIA
AVVISO AL PUBBLICO
Con provvedimento n.220441/2001 del 7/12/2001 il Direttore dell'Agenzia
delle Entrate ha disposto la soppressione del Centro di Servizio di
Salerno a far data del 30 Aprile 2002.
Il Direttore Regionale della Campania, con disposizione n.12716 del
20/2/2002, ha attribuito dal 2 maggio 2002 la competenza per i rapporti
già pendenti con il Centro di Servizio di Salerno in materia
di rimborsi ex artt. 37 e 38 D.P.R. n.602/73, nonché per quelli
pendenti con il Concessionario della Riscossione e con la Ragioneria
dello Stato, sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti risiedenti
in ciascun ambito provinciale come di seguito:
· Per Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, agli Uffici
Locali istituiti nei rispettivi capoluoghi di provincia;
· Per Napoli alla Sezione Staccata della Direzione Regionale
della Campania.
Fino al 30 aprile 2002 le attività di esame dei citati rimborsi
ex artt. 37 e 38 D.P.R. n.602/73 saranno già esercitate dagli
indicati Uffici Locali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, nonché
alla Sezione Staccata della Direzione Regionale di Napoli su delega
del Direttore del Centro di Servizio di Salerno.
E' stato altresì disposto che i rimborsi semiautomatizzati,
scaturenti dalle attività connesse al controllo formale delle
dichiarazioni relative agli anni d'imposta fino al 1997, non
completate al 30 aprile p.v., saranno trasmesse al Centro Operativo
di Pescara, operante dal 1 gennaio u.s.
Per istanze ed informazioni relative a tali atti il contribuente dovrà
rivolgersi all'Ufficio locale (o Ufficio II.DD.) competente in base
al domicilio fiscale o, nei limiti delle loro competenze, ai centri
di assistenza telefonica.
Il Centro di Servizio di Salerno provvederà inoltre fino al
30.04.2002 a trasferire agli Uffici delle Regioni Campania e Calabria
in base al domicilio fiscale del contribuente tutti gli altri atti di
competenza di questi ultimi, la cui trattazione non sia stata ancora
chiusa quali, ad esempio:
1. I ricorsi ex art. 10 D.P.R. 787/80 e le istanze di sgravio in autotutela
presentate dai contribuenti;
2. Le istanze di rateazione ex artt. 19 e 21 del D.P.R. n. 602/73;
3. I controlli sulle autocertificazioni;
4. Istanze presentate ai sensi della L. 241/90 e al Garante del Contribuente;
5. Le richieste di atti e di certificati;
6. Gli atti relativi agli avvisi di accertamento emanati ai sensi dell'art.
41 bis del D.P.R. n.600/73, la cui fase contenziosa o di riscossione
è ancora pendente o il cui procedimento di autotutela non è
ancora concluso.
Si invita l'utenza ad evitare di inoltrare richieste e solleciti al
sopprimendo Centro di Servizio di Salerno, affinché non abbiano
a verificarsi disguidi procedurali o tardive risposte nella particolare
fase di passaggio degli atti agli Uffici di futura competenza.