dal 1° marzo 2002
-permangono una serie di dubbi interpretativi della normativa specifica, alcuni dei quali derivanti
*
dal decreto legge 28/2002, 11.03.2002- G.U. n.60
del 12 marzo 2002
chiarimenti dalla
* Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia "Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, 12 marzo 2002
* Il testo del deliberato degli Avvocati riuniti a Firenze - Assemblea Nazionale, 25-Marzo-2002 (...consiglia agli avvocati di non adempiere a quanto previsto nel Dl 28/2002 per le cause pendenti, in attesa della sua conversione, al fine di evitare ingiustificati e non ripetibili pagamenti a seguito delle auspicate modifiche.)
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Attenzione !!!
ü
dichiarare nell'atto introduttivo il valore della causa
ü
pagare esattamente il contributo, il pagamento può essere effettuato sino
all’iscrizione a ruolo (v. decreto legge 7 marzo 2002)
ü
all'atto dell'iscrizione a ruolo allegare le ricevute del versamento (per
il mancato versamento o il versamento parziale era prevista l'irricevibilità
dell'atto. Il Governo con il decreto legge 28/2002
ha cancellato tale sanzione, vedi www.governo.it alla voce provvedimenti , www.oua.it nelle news
, www.giustizia.it, www.agenziaentrate.it)
ü
in caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte deve
farne espressa dichiarazione ed è tenuta a provvedere al pagamento integrativo
(per il mancato pagamento era prevista l'improcedibilità della domanda. Il
Governo con il decreto legge 28/2002, ha cancellato tale
sanzione, vedi ai siti
indicati al punto precedente
ü
sono esenti dal contributo tutti i procedimenti già esenti
ü
per gli atti esenti indicare la causa che giustifica il mancato pagamento
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da: www.oua.it 7-Marzo-2002,
C.U. - Importante modifica
DECRETO-LEGGE
(del 07 marzo, n.28/2002, pubblicato nella versione definitiva
il 11.03.02 , G.U. n. 60 del 12.03.02: Modifiche all'articolo 9 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di
iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e
amministrativi, nonchè alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di
equa riparazione (www.governo.it, www.giustizia.it) |
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Novità del sito < www.giustizia.it
>: anno 2002
ü
La Circolare sul contributo unificato per le spese degli atti giudiziari,28
febbraio 2002
ü
Il bollettino per il pagamento del contributo unificato per le spese degli
atti giudiziari
clicca
qui -------- http://www.giustizia.it/news/novita_2002.htm
Risoluzione del 27/02/2002
n. 60
ü Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalita' di versamento disciplinatecon decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126
clicca
qui -------- http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html
clicca
qui
www.oua.it (Organismo Unitario Avvocatura)
Note sul CONTRIBUTO UNIFICATO (9 marzo 2002)
· Procedimenti penali, l’esenzione da bollo, diritti di cancelleria e diritti di chiamata di causa riguarderebbe solo i procedimenti iscritti successivamente al 1 marzo 2002 ( in attesa del regolamento modificativo del D.M. 347/89).
· Azione civile nel procedimento penale
##-il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di somma di denaro
##-non è dovuto nel caso sia richiesto solo la pronuncia di condanna generica del responsabile
##-è dovuto in caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno e in caso di accoglimento della domanda. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza.
ATTENZIONE !!!
Prima del decreto
legge- Per i procedimenti
già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, la parte può
valersi delle disposizioni sul contributo unificato versando l’importo del
contributo di cui alla tabella in ragione del 50%. Deve ritenersi
che il relativo versamento debba avvenire, in mancanza
di indicazione legislativa espressa, prima della successiva udienza utile
dinanzi al giudice. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione
di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione
a ruolo e di diritti di cancelleria.
Con il decreto legge 7 marzo (il cui testo non è definitivo), pare sia stato introdotto l’obbligo, per le cause già iscritte, del pagamento del contributo in percentuali diverse (20% per le iscrizioni ante 97, 50% per quelle dal 1997 al 2000, 70% per le iscrizioni dal 1° gennaio 2000). Nessun rimborso è previsto per somme già pagate.
Alcuni Uffici Notifiche (UNEP) ritengono
## -doversi applicare i bolli su atti stragiudiziali, su precetto, su atti relativi al giudizio tributario (perché esente dal contributo unificato, v. Circ. 21 del 27 feb 2002 )
## -NON doversi applicare i bolli su atti introduttivi del giudizio (restano comunque in attesa di chiarimenti, per tutti gli atti da notificare prima del pagamento del contributo unificato, che può essere effettuato fino all’iscrizione a ruolo della causa)
Agenzia Entrate, Risoluzione 19 febbraio 2002, n.49/E:
## -gli atti difensivi e di costituzione in giudizio del concessionario sono esenti dall’imposta di bollo
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· Il contributo è ridotto a metà
1) procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titoli I e II, del c.p.c.
2) giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo;
3) giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
· Interventi nelle esecuzioni: nessun contributo è dovuto (deve pagare la parte che per prima fa istanza di vendita)
·
Le marche
in Lire, Circ. 26 feb 2002 n. 20/E Agenzia delle Entrate
, saranno utilizzabili sine
die
|
valore (scaglione) -Euro- |
Importo -Euro- |
|
Inf. a £.2.000.000 (euro 1.032,91) |
Nulla |
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Sup a £.2.000.000 fino a 10.000.000 (euro 5.164,57) |
61,97 |
|
Sup a £.10.000.000 fino a 50.000.000 (euro 25.822,84) |
154,94 |
|
Sup a £.50.000.000 fino a 100.000.000 (euro 51.645,69) |
309,87 |
|
Sup a £100.000.000 fino a 500.000.000 (euro 258.228,45) |
413,17 |
|
Sup a £.500.000.000 fino a 1 miliardo (euro 516.456,90 |
671,39 |
|
Sup a 1 miliardo |
929,62 |
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Di valore indeterminabile
-
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il decreto legge 7 marzo ha operato una distinzione: amministrativi, ordinari e di competenza esclusiva del Giudice di pace |
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Procedimenti esecutivi .: esecuzione immobiliare Altri procedimenti esecutivi Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio |
decreto legge 7 marzo 2002 decreto legge 7 marzo 2002 nulla (decreto legge 7 marzo 2002) |
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Per le cause iscritte prima del 1° marzo 2002 |
in percentuale, con riferimento all’anno di iscrizione (decreto legge 7 marzo 2002) |
Il versamento del contributo unificato può essere effettuato (Risoluzione
Agenzia delle Entrate 60/E del 27
febbraio 2002):
· In tabaccheria ( rivendite di generi di monopolio e di valori bollati)
· In banca, tramite Modello F23
· All’Ufficio Postale su conto corrente postale n.57152043 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo (Provvedimento Agenzia Entrate, 19 febbraio 2002, G.U. 22 febbraio n.45 )
