CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

 

dal 1° marzo 2002

 


-permangono una serie di dubbi interpretativi della normativa specifica, alcuni dei quali derivanti 

 

* dal decreto legge 28/2002, 11.03.2002- G.U. n.60 del 12 marzo 2002  

 

chiarimenti dalla

* Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia "Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, 12 marzo 2002

 

* Il testo del deliberato degli Avvocati riuniti a Firenze - Assemblea Nazionale, 25-Marzo-2002   (...consiglia agli avvocati di non adempiere a quanto previsto nel Dl 28/2002 per le cause pendenti, in attesa della sua conversione, al fine di evitare ingiustificati e non ripetibili pagamenti a seguito delle auspicate modifiche.)

 


* Proposte di emendamenti all'Art.9 della legge 488/99 Concordati con il Sottosegretario On. Vietti nell'incontro tenutosi nel pomeriggio del 26 Marzo 2002 (www.oua.it)

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Attenzione !!! 

ü       dichiarare nell'atto introduttivo il valore della causa

 

ü       pagare esattamente il contributo, il pagamento può essere effettuato sino all’iscrizione a ruolo (v. decreto legge 7 marzo 2002)

 

ü       all'atto dell'iscrizione a ruolo allegare le ricevute del versamento (per il mancato versamento o il versamento parziale era prevista l'irricevibilità dell'atto. Il Governo con il decreto legge 28/2002 ha cancellato tale sanzione, vedi  www.governo.it  alla voce provvedimenti ,    www.oua.it  nelle news , www.giustizia.it, www.agenziaentrate.it)

 

ü       in caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte deve farne espressa dichiarazione ed è tenuta a provvedere al pagamento integrativo (per il mancato pagamento era prevista l'improcedibilità della domanda. Il Governo con il decreto legge 28/2002, ha cancellato tale sanzione, vedi   ai siti indicati al punto precedente

 

ü       sono esenti dal contributo tutti i procedimenti già esenti

 

ü       per gli atti esenti indicare la causa che giustifica il mancato pagamento

 

da:    www.oua.it  7-Marzo-2002, C.U. - Importante modifica
Il Consiglio dei Ministri, accogliendo le richieste dell'O.U.A., ha approvato oggi un decreto legge in cui modifica la disciplina del contributo unificato d'iscrizione al ruolo ( i cosiddetti "bolli giudiziari").
Silvano Berti, Presidente OUA: « Con l'approvazione di questo decreto legge si sancisce un principio che l'avvocatura ha sempre ribadito: una violazione di carattere fiscale non può condizionare un sacrosanto diritto del cittadino. All'indomani del varo della legge abbiamo chiesto al ministro che intervenisse sulle storture normative di quel provvedimento, e abbiamo fatto precise proposte di modifica. Giudichiamo positivamente il recepimento da parte del governo delle nostre posizioni. Da questo momento il mancato anticipo del pagamento del contributo unificato non prevederà sanzioni quali l'irricevibilità dell'atto, allo stesso modo si impedisce l'improcedibilità del ricorso, qualora un aumento di valore della causa necessiti di un contributo integrativo. L’aver previsto la gratuità dei ricorsi in Corte d’appello per l’eccessiva durata dei processi, come imposto dalla “legge Pinto”, è un fatto importante che elimina una delle peggiori storture di una legge che resta sbagliata. La vera soluzione e abrogare la “legge Pinto” e lavorare per rendere la durata dei processi veramente ragionevole».

 

DECRETO-LEGGE (del 07 marzo, n.28/2002, pubblicato nella versione definitiva il 11.03.02 , G.U. n. 60 del 12.03.02: Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonchè alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (www.governo.it,  www.giustizia.it)

 

Per approfondimenti vedi

Novità del sito < www.giustizia.it >: anno 2002

Novità dalla Gazzetta Ufficiale

Archivio delle novità

 

ü     La Circolare sul contributo unificato per le spese degli atti giudiziari,28 febbraio 2002

ü     Il bollettino per il pagamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

 

clicca qui -------- http://www.giustizia.it/news/novita_2002.htm

 

 

www.agenziaentrate.it

 

Risoluzione del 27/02/2002 n. 60

ü       Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalita' di versamento disciplinatecon decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126

clicca qui -------- http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html

 

 

clicca qui

www.oua.it  (Organismo Unitario Avvocatura)

 

 

Note sul  CONTRIBUTO UNIFICATO  (9 marzo 2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Procedimenti penali,  l’esenzione da bollo, diritti di cancelleria e diritti di chiamata di causa riguarderebbe solo i procedimenti iscritti successivamente al 1 marzo 2002 ( in attesa  del regolamento modificativo del D.M. 347/89).

  

·         Azione civile nel procedimento penale

##-il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di somma di denaro

##-non è dovuto nel caso sia richiesto solo la pronuncia di  condanna generica del responsabile

##-è dovuto in caso di richiesta  di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno e in caso di accoglimento della domanda. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza.

 

ATTENZIONE !!! 

Prima del decreto legge-   Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, la parte può valersi delle disposizioni sul contributo unificato versando l’importo del contributo di cui alla tabella in ragione del 50%. Deve ritenersi che  il relativo versamento debba avvenire, in mancanza di indicazione legislativa espressa, prima della successiva udienza utile dinanzi al giudice. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.         

Con  il decreto legge 7 marzo (il cui testo non è definitivo), pare sia stato introdotto l’obbligo, per le cause già iscritte,  del pagamento del contributo in percentuali diverse (20% per le iscrizioni ante 97, 50% per quelle dal 1997 al 2000, 70% per le iscrizioni dal 1° gennaio 2000). Nessun rimborso è previsto per somme già pagate.                                                                                            

 

Alcuni Uffici  Notifiche (UNEP) ritengono

## -doversi applicare i bolli  su atti stragiudiziali, su precetto,  su atti relativi al giudizio tributario (perché esente dal contributo unificato, v. Circ. 21 del 27 feb 2002 )

 

## -NON doversi applicare i bolli su atti introduttivi del giudizio (restano comunque in attesa di chiarimenti, per tutti gli atti da notificare prima del pagamento del contributo unificato, che può essere effettuato fino all’iscrizione a ruolo della causa)

 

Agenzia Entrate, Risoluzione 19 febbraio 2002, n.49/E:

## -gli atti difensivi e di costituzione in giudizio del concessionario sono esenti dall’imposta di bollo

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·         Il contributo è ridotto a metà

 1) procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titoli I e II, del c.p.c.

 2) giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo;

 3) giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

 

·         Interventi nelle esecuzioni: nessun contributo è dovuto (deve pagare la parte che per prima fa istanza di vendita)

 

·         Le marche in Lire, Circ. 26 feb 2002 n. 20/E Agenzia delle Entrate , saranno utilizzabili  sine die

 

 

 valore (scaglione)  -Euro-

Importo   -Euro-

Inf. a £.2.000.000 (euro 1.032,91)

Nulla

Sup a £.2.000.000  fino a 10.000.000 (euro 5.164,57)

61,97

Sup a £.10.000.000 fino a 50.000.000 (euro 25.822,84)

154,94

Sup a  £.50.000.000 fino a 100.000.000 (euro 51.645,69)

309,87

Sup a £100.000.000 fino a 500.000.000 (euro 258.228,45)

413,17

Sup a £.500.000.000 fino a 1 miliardo (euro 516.456,90

671,39

Sup a 1 miliardo

929,62

Di valore indeterminabile

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il decreto legge 7 marzo ha  operato una distinzione: amministrativi,   ordinari   e di competenza esclusiva del Giudice di pace

Procedimenti esecutivi .: esecuzione immobiliare

Altri procedimenti esecutivi

Procedimenti esecutivi per consegna o  rilascio

decreto legge 7 marzo 2002

decreto legge 7 marzo 2002

nulla (decreto legge 7 marzo 2002)

Per le cause iscritte prima del 1° marzo 2002

in percentuale, con riferimento all’anno di iscrizione (decreto legge 7 marzo 2002)

Il versamento del contributo unificato può essere effettuato (Risoluzione Agenzia delle Entrate  60/E del 27 febbraio 2002):

·         In tabaccheria ( rivendite di generi di monopolio e di valori bollati)

·         In banca, tramite Modello F23

·         All’Ufficio Postale  su conto corrente  postale n.57152043 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo (Provvedimento Agenzia Entrate, 19 febbraio 2002, G.U. 22 febbraio n.45 )