Ministero della Giustizia - Dipartimento
Affari Giustizia .
Circolare 13 maggio 2002 n.3
OGGETTO : Contributo
Unificato per le spese degli atti giudiziari. Con riferimento
alla problematica di cui all'oggetto si rappresenta che è stato
convertito in legge con modifiche il decreto-legge n. 28 dell'11 marzo
2002 sul contributo unificato.
La legge di conversione 11 maggio 2002, n. 91, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2002, è entrata in vigore il
12 maggio 2002.
Per motivi di organicità si è ritenuto di emanare la presente
circolare che comprende anche le parti ancora in vigore delle circolari
n. 1/2002 e n. 2/2002 di questo Dipartimento, le quali, pertanto, devono
ritenersi sostituite dalla presente.
Di seguito verranno esaminati gli aspetti più rilevanti della
legge n. 488/99, così come modificata dalla legge di conversione.
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Il comma 1 dell'art. 9 della legge n. 488/99 e succ. mod. stabilisce
che il pagamento del contributo unificato comprende tutti gli atti e
provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi inclusi
quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali. La formulazione
della legge, così come modificata dalla legge di conversione,
rende eloquente che nel pagamento del contributo unificato sono comprese
anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto
di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto di costituzione di
parte civile, sulla relazione dell'ausiliario del giudice e del consulente
tecnico di parte, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo
fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento,
sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento
del magistrato, sull'istanza per la liquidazione della consulenza, sulle
varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione,
estinzione, perenzione ecc.
La disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze
presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione
prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi
tutto all'attività delle parti processuali. Conseguentemente,
a titolo esemplificativo, il terzo che chiede la copia autentica di
un atto processuale oltre al bollo sulle copie (come si evince dal comma
1 dell'art. 9) è tenuto al pagamento del bollo sull'istanza con
cui le chiede; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del
processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle
parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato.
Attesa la formulazione dell'art. 9, comma 1, legge cit. - secondo cui
non si applicano le imposta di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti
di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario agli atti comunque antecedenti,
necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali - deve ritenersi
che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo è indipendente
dal risultato della richiesta di pignoramento o di sfratto. In tali
ipotesi gli ufficiali giudiziari dovranno, quindi, redigere i relativi
verbali in carta semplice, e, quindi, senza l'assolvimento dell'imposta
di bollo.
Per quanto riguarda le copie autentiche è stata introdotta
dalla legge di conversione una norma interpretativa secondo la quale
le copie autentiche comprese quelle esecutive richieste dalle parti
del procedimento si intendono esenti dal bollo.
Per tali copie, pertanto, non sarà più dovuta l'imposta
di bollo, ma continueranno ad essere dovuti il diritto di copia forfettizzato
e il diritto di certificazione di conformità di cui alla tabella
A allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99 e succ. mod.
La soppressione dei diritti di cancelleria, effettuata con l'art. 9,
l. n. 488/99 e succ. mod., infatti, ha inciso in modo molto limitato
sui diritti di copia.
Invero, dall'interpretazione sistematica dei recenti interventi legislativi
discende che sono stati soppressi solo i diritti per le riproduzioni
ad uso d'ufficio, quantificati in modo forfettizzato per il recupero
dal D.M. n. 374/89 per il procedimento penale, quantificati in modo
forfettizzato per il pagamento anticipato della parte che si costituisce,
per il procedimento civile dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59
Sono, invece, rimasti invariati gli importi richiesti per le copie semplici
e sono aumentati gli importi per le copie autentiche ai sensi dell'ultimo
comma della tabella 1 allegata all'art. 9 legge cit., quando la copia
è rilasciata ad istanza di parte.
L'incidenza limitata della soppressione dei diritti di cancelleria sui
diritti di copia è fondata su tre argomenti:
il legislatore non ne ha fatto cenno espresso nell'art. 9, legge n.
488/1999 e si è limitato a quantificare il diritto di autenticazione
(a sua volta componente del diritto di copia) nella tabella 1 allegata
alla legge che contiene le quantificazioni del contributo unificato;
il legislatore successivo (art. 145, comma 70, legge 23 dicembre 2000
n. 388, che ha modificato l'art. 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525,
con l'introduzione del comma 3 bis) ha previsto uno strumento generale
di adeguamento degli importi riferito a tutti i diritti di copia, sull'evidente
presupposto che l'art. 9 non li aveva soppressi;
il legislatore successivo, che si è occupato del processo amministrativo
(legge 21 luglio 2000 n. 205) in una norma speciale (art. 1, comma 3,
2° periodo, che ha novellato l'art. 23 della legge 6 novembre 1971,
n. 1034), ha soppresso il diritto di copia in casi particolari, limitandosi
a richiedere il costo di riproduzione sull'evidente presupposto dell'esistenza
nell'ordinamento dei diritti di copia, sicuramente applicabili anche
nel giudizio amministrativo.
In definitiva, deve ritenersi che con le disposizioni contenute nella
tabella 1 allegata alla legge sul contributo unificato l'attività
di autenticazione svolta dai funzionari è stata inequivocabilmente
collegata all'atto e che il costo per questa (individuato dal comma
6 della tabella 1 allegata all'art. 9 legge citata) si va a sommare
agli altri importi previsti (ai sensi della tabella A allegata alla
legge citata n. 99/1989 e succ. mod., e collegati al numero delle pagine)
e sostituisce il corrispondente importo (lire 8000) precedentemente
stabilito per la stessa funzione.
Una interpretazione diversa, tendente a ritenere che l'importo, previsto
al comma 6 della tabella, allegata all'art. 9 legge cit., sostituisca
integralmente la tabella A della legge n. 99/89 per le copie conformi,
è incompatibile con la permanenza dei diritti di copia semplice,
perché le copie semplici costerebbero di più delle copie
autentiche.
Né l'interpretazione sostenuta può essere messa in dubbio
dall'espressione letterale "diritto unico", perché
tante volte il legislatore l'ha usata impropriamente e perché
si può spiegare con il riferimento all'attività di autenticazione
collegata all'atto.
In caso di urgenza sono dovuti i relativi diritti di cui al n. 14 della
tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 e succ. mod.
I diritti di copia dovranno essere pagati, come in precedenza, attraverso
l'uso delle marche da bollo (cfr., sul punto, il commento al comma 11
bis dell'articolo 9 alla citata legge 488/1999 e succ. mod.).
Si rammenta che la legge 10 ottobre 1996, n. 525, nel prevedere un aumento
generalizzato dei diritti di cancelleria, ha stabilito all'art. 3 n.
4 una riduzione a metà di tali diritti relativamente agli
uffici dei giudici di pace. Pertanto, anche il diritto fisso per
le copie degli atti di euro 5,16 deve essere ridotto della metà
per tali uffici.
Si precisa, infine, relativamente ai diritti di copia, che l'aumento
previsto per le copie autentiche dal comma 6 della tabella 1 è
indipendente dal contributo unificato e, quindi, deve essere pagato
anche da chi non si avvalga della facoltà di cui al comma 11
dell'articolo 9 alla citata legge 488/1999 e succ. mod.
L'ultimo inciso dell'art. 1, comma 1 della legge n. 488/99, come modificato
dalla legge di conversione, esclude che per alcuni procedimenti del
tutto marginali non giurisdizionali che hanno per lo più carattere
amministrativo, quali ad esempio, gli atti di notorietà, dichiarazioni
sostitutive degli atti di notorietà, trascrizione vendita di
automobili con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti,
procedimenti di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici etc., possano
ancora applicarsi i diritti di cancelleria previsti per i procedimenti
giurisdizionali. Per questi, pertanto, sarà dovuta, ove prevista,
l'imposta di bollo.
L'imposta di bollo, difatti, è invariata per gli atti non
giurisdizionali compiuti dagli uffici giudiziari. Invero, l'ambito
di operatività del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti
previsti dalla legge stessa ed agli atti ad essi necessariamente connessi,
con esclusione di tutti quegli affari che, anche se espletati davanti
ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento
e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività
processuale.
In proposito, si chiarisce che il contributo previsto dal comma 2 della
tabella 1 allegata alla legge n. 488/99 è relativo unicamente
ai processi amministrativi che si svolgono dinanzi al T.A.R.
e al Consiglio di Stato e non può dunque essere riferito ai procedimenti
di carattere amministrativo, quali quelli sopra menzionati, di competenza
degli uffici giudiziari ordinari.
Si rammenta, inoltre, che il comma 1 dell'art. 9 prevede una espressa
abrogazione dei diritti di cancelleria in generale che si sostituiscono
con un contributo unificato di iscrizione a ruolo secondo gli importi
ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge. Pertanto,
con l'entrata in vigore della normativa sul contributo unificato, e
salvo quanto, più avanti, detto per il regime transitorio, i
diritti di cancelleria devono considerarsi tutti abrogati, indipendentemente
dal fatto che precedentemente essi non erano compresi nella forfettizzazione
(come, ad esempio, il diritto di registrazione).
- Il comma 3 dell'art. 9 legge cit. stabilisce che il contributo
unificato deve essere anticipato dalla parte che per prima si costituisce
in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti
esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.
Il contributo deve essere integrato nell'ipotesi di modifica della
domanda, di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento
autonomo, cui consegua un aumento di valore del procedimento e nei
soli limiti dell'aumento (art. 9, comma 3, legge cit., ultima parte).
In tali ipotesi, nel silenzio della legge, deve ritenersi che il relativo
versamento debba avvenire per la prima udienza utile.
Si precisa, inoltre, che il contributo si paga per ciascun grado
di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato un
nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo
che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal
primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo
sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo.
Relativamente ai procedimenti possessori di cui al Libro quarto,
Titolo I, Capo IV c.p.c., considerata la loro natura "bifasica"
- sommaria che termina con ordinanza e ordinaria che termina con sentenza
- si chiarisce che per la prima procedura (di natura sommaria) andrà
richiesto il pagamento nella misura di cui al comma 4 della tabella
1 legge citata e per la seconda procedura (quella di merito di natura
ordinaria) andrà richiesto il pagamento di un autonomo contributo
unificato per il procedimento di cognizione ordinaria.
Per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi
di fare e di non fare (art. 612 e ss. c.p.c.), poiché non
vi sono istanze per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, il
contributo deve essere pagato al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione.
L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l'opposizione di terzo
all'esecuzione (art. 619 c.p.c.), quali azioni che introducono normali
ed ordinari processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali
e, quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento della
iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda. L'opposizione agli
atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggiace al contributo fisso di euro
103,30 ai sensi del comma 5 bis della tabella 1 della legge in commento
che dovrà essere versato, anch'esso, al momento della iscrizione
a ruolo.
Inoltre, sempre avuto riguardo ai procedimenti esecutivi, deve precisarsi
che la ricevuta di versamento attestante il pagamento del contributo
unificato non deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario, bensì
deve essere depositata nella cancelleria competente secondo quanto disposto
in via generale dall'articolo 5 del d.P.R. n.126/2001.
- Il comma 4 dell'art. 9 della legge n. 488/99 e succ. mod. disciplina
l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.
La norma prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui
sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.
Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità
civile, chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro,
il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda,
in base all'importo del valore liquidato in sentenza ed è prenotato
a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al
risarcimento del danno. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione
al comma 4 chiariscono che il pagamento del contributo per l'azione
civile nel processo penale è dovuto, oltre che nell'ipotesi di
richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche nell'ipotesi
di richiesta di provvisionale, allorché la domanda venga accolta.
Con riferimento, in generale, alle costituzioni di parte civile nei
processi penali è opportuno, altresì, precisare che per
le costituzioni avvenute prima del 1° marzo 2002 si applica il regime
antecedente l'entrata in vigore del contributo unificato anche nell'ipotesi
in cui la sentenza di condanna sia emessa successivamente a tale data.
Il comma 5 dell'art. 9 legge citata rimette all'avvocato l'attestazione
se la controversia sia soggetta o meno al pagamento del contributo unificato
e, in caso positivo, la determinazione del valore dei procedimenti ai
sensi dell'articolo 10 e ss. del codice di procedura civile. Gli uffici,
infatti, devono eseguire un controllo meramente formale di riscontro
tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente
al valore della causa.
Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al comma 5 dell'art.
9 legge cit. recano delle precisazioni molte utili volte a chiarire
che la dichiarazione circa il valore della causa è dovuta anche
nelle ipotesi di prenotazione a debito del contributo e di esenzione.
Si stabilisce, inoltre, che nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione
dell'avvocato circa il valore del procedimento, la causa si presume
del valore di cui allo scaglione g) del comma 1 della Tabella 1. E'
stata così eliminata una discrasia del decreto legge n. 28/2002,
il quale, abrogando le sanzioni della improcedibilità e della
irricevibilità della domanda, non aveva chiarito quali fossero
i compiti del funzionario di cancelleria nell'ipotesi in cui mancasse
la dichiarazione dell'avvocato circa il valore della causa.
Il comma 5 bis dell'art. 9 disciplina il meccanismo di riscossione
del contributo unificato, in caso di mancato o insufficiente pagamento,
secondo i principi generali dettati dai decreti legislativi 9 luglio
1997, n. 237, 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 e successive
modificazioni, che hanno regolato la materia della riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato.
Il funzionario addetto all'ufficio deve verificare la presenza della
ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è
diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla
base della dichiarazione resa dall'avvocato.
Il controllo effettuato dal funzionario è, dunque, come già
precisato in precedenza, un controllo meramente formale di riscontro
tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente
al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire
la determinazione del valore - sulla base delle sopra richiamate regole
del codice di procedura civile - al difensore.
Il meccanismo di riscossione delineato nel comma in esame consta di
due fasi.
La prima prevede l'inoltro dell'invito bonario al pagamento da
parte del funzionario di cancelleria entro 30 giorni dal deposito dell'atto
cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo dovuto,
quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente
scaglione della tabella. Le modifiche apportate dalla legge di conversione
al comma 5 bis allungano il termine per l'invio dell'invito bonario
al pagamento da parte del cancelliere portandolo da dieci giorni a trenta
giorni e precisano che l'invito deve essere inviato alla parte nel domicilio
eletto o, nel caso di mancanza di domicilio eletto, deve essere depositato
presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. Si precisa, al riguardo,
che nel contesto del processo pendente il legislatore ha limitato al
domicilio eletto la possibilità di notifica. Ciò si fonda
sulla circostanza che nel processo la parte elegge domicilio presso
il proprio difensore (articolo 84 c.p.c.). Per il caso, poi, del tutto
marginale, in cui la parte stia in giudizio personalmente (perché
autorizzata ex articolo 82 c.p.c.) e non ha eletto domicilio, il legislatore
ha esteso il meccanismo del deposito in cancelleria, già previsto
dall'articolo 58 disp. att. c.p.c.
Per ciò che concerne la notifica dell'invito di pagamento deve
ritenersi che essa rientri tra le notifiche a richiesta d'ufficio e
che, quindi, debba essere effettuata mediante l'ufficiale giudiziario,
ai sensi dell'art. 137 c.p.c.
L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione
ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.
La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all'invito
di pagamento, consiste nella formazione del ruolo e, nel caso di decorso
del termine per l'adempimento computato dall'avvenuta notifica, nella
trasmissione del medesimo al concessionario per la riscossione. Nell'importo
iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti
dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione
del contributo.
Si rammenta che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.
237/97 e succ. mod., il ruolo deve essere formato dall'ufficio giudiziario
e trasmesso al concessionario per la riscossione.
Relativamente alla formazione, al contenuto ed alla consegna del ruolo
al concessionario, si applicano l'articolo 12 e l'articolo 24 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 e succ. mod.
- Il comma 7 dell'art. 9 legge cit. stabilisce che "i soggetti
ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono
esentati dal pagamento del contributo".
Appare evidente che il legislatore con il termine "esenzione"
abbia inteso escludere un "passaggio di denaro". Invero, il
contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà
solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese della parte
diversa da quella ammessa e dall'amministrazione) e a tal fine la voce
è prenotata a debito.
Il comma 8 dell'art. 9 della legge citata individua i procedimenti
esenti, cioè non soggetti al pagamento del contributo unificato.
A norma di tale articolo, così come modificato dal decreto legge
e dalla legge di conversione, non sono soggetti al pagamento del contributo
i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore
dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato
civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari
attivati in corso di causa, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore
inferiore ad euro 2.500 ed i procedimenti di regolamento di competenza
e di giurisdizione.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione al comma 8 sono volte
ad ampliare le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato.
In particolare, oltre che per i procedimenti esecutivi mobiliari di
valore inferiore ad euro 2.500 - già menzionati - sono stati
esentati dal pagamento del contributo unificato i procedimenti, anche
esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il
mantenimento per i minori e, in generale, quelli riguardanti la prole.
Tale ultima esenzione è individuata per materia indipendentemente
dal diverso giudice competente.
Sono stati, altresì, esentati i procedimenti di interdizione
e di inabilitazione, i procedimenti di dichiarazione di assenza e morte
presunta, i procedimenti attinenti alle disposizioni relativi ai minori,
agli interdetti e agli inabilitati e i procedimenti relativi ai rapporti
patrimoniali tra i coniugi.
Infine, dall'esenzione è espressamente escluso il Capo VI dello
stesso Titolo II, che detta disposizioni comuni in materia di procedimenti
in camera di consiglio, i quali non sono esenti, ma assoggettati, unitamente
ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ad una disciplina diversa
e prevista dal comma 4 bis della Tabella 1 della legge in esame e, in
particolare, per essi è dovuto il contributo unificato in misura
fissa pari a euro 62.
- La modifica del comma 11, operata dalla legge di conversione, è
volta ad eliminare la norma, introdotta dal decreto legge n. 28/2002,
che prevedeva l'obbligatorietà del pagamento del contributo anche
per le cause pendenti.
Si ritorna, pertanto, al regime della facoltatività previsto
dalla norma originaria della legge n. 488/99 (art. 9, comma 11) con
la possibilità, per i procedimenti iscritti a ruolo o per i quali
è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002,
di optare tra il precedente regime o il pagamento del contributo unificato
nella misura del 50%.
La nuova norma chiarisce poi che la parte - e per essa il difensore
- una volta scelto di avvalersi della facoltà del pagamento del
contributo unificato nella misura ridotta prevista dall'articolo in
esame, deve effettuare apposita dichiarazione sul valore del procedimento.
Non sono previsti particolari termini per l'esercizio dell'opzione che,
quindi, potrà essere esercitata sino al termine del procedimento.
La norma stabilisce, inoltre, che non si fa luogo al rimborso, o alla
ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa
di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata
di causa e di tassa fissa.
Il riferimento ai ricorsi, introdotto dalla legge di conversione, chiarisce
che la disciplina del contributo unificato è intesa in senso
ampio e cioè non solo per i procedimenti introdotti con atto
di citazione, ma anche per quelli introdotti con il solo ricorso.
Qualora la parte non intenda avvalersi della facoltà di cui sopra
(pagamento del contributo in ragione del 50%), valgono le disposizioni
vigenti relative all'imposta di bollo. Per i diritti di cancelleria
si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900,
come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984,
n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 e dalla legge
10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n.
5, n. 6 e n. 7 e n. 8.
Per il regime transitorio si veda più avanti l'apposito paragrafo.
La legge di conversione aggiunge, inoltre, all'art. 1 il comma 11 bis,
che realizza un importante semplificazione per il pagamento degli importi
previsti dal contributo: quella della eliminazione delle marche speciali
per diritti di cancelleria, con conseguente ricorso alle marche da bollo
ordinarie che esistono in commercio anche per tagli minimi.
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Per ciò che concerne le novità apportate dalla legge
di conversione alla tabella 1 allegata alla legge n. 488/99 e succ.
mod., si sottolinea quanto segue.
- Viene sostituito il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge n.
488/99, con altra di contenuto identico, ma con gli importi arrotondati
al fine di eliminare i decimali.
- Dopo il comma 3 della tabella, viene aggiunto il comma 3 bis, il
quale precisa che "per le procedure fallimentari, dalla sentenza
dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo
di cui alla lettera f) del comma 1".
Con tale modifica è stato, dunque, eliminato ogni dubbio interpretativo
derivante dal fatto che il decreto legge n. 28/2002 faceva riferimento
alla sola ipotesi di cui all'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. Viene, poi contestualmente aumentato lo scaglione relativo a
tali procedure portandolo così ad euro 672.
Per tutti i procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare
opererà lo scaglione di contributo indicato alla lett. b) del
comma 1 della Tabella 1, ai sensi del comma 4 bis della medesima Tabella,
che ha richiamato i procedimenti del Libro IV, Titolo II, Capo VI del
codice di procedura civile (contributo unificato pari a euro 62).
Per ciò che concerne le procedure fallimentari è opportuno
precisare il diverso trattamento, ai fini del pagamento del contributo
unificato, delle insinuazioni tempestive e delle insinuazioni tardive.
In particolare le insinuazioni tempestive, non dovendo essere iscritte
a ruolo, non esigono il pagamento del contributo unificato.
A diverso trattamento sono invece soggette le istanze tardive. Invero,
il complesso delle norme che regolano l'accertamento del passivo in
sede fallimentare, ed in particolare quelle che attengono alla procedura
per l'insinuazione tardiva del credito (artt. 51, 52, 93 e 101 R.D.
16 marzo 1942, n. 267), conducono ad un particolare processo di verificazione,
inteso ad assicurare un esame rapido dell'accertamento di tutte le pretese
dei creditori.
Tali norme pongono bene in evidenza la circostanza che l'accertamento
in questione è di natura giurisdizionale-contenziosa ed inderogabile
e che, quindi, come ha ritenuto la Suprema Corte, con costante giurisprudenza,
il giudizio conseguente alla dichiarazione tardiva del credito, in considerazione
della sua autonomia rispetto alla fase di verificazione e accertamento,
è soggetto alla forma ed ai principi del rito ordinario.
La domanda di ammissione al passivo ed il ricorso per insinuazione tardiva
del credito, dunque, costituiscono l'unico mezzo processuale per proporre
la domanda giudiziale, al fine di far valere il proprio credito nei
confronti del debitore fallito (cfr., fra tutte Cass., Sez. 3°,
29 maggio 1972, n. 1709; Cass., sez. 1°, 18 giugno 1997, n. 5459).
Sulla base della configurazione di tale giurisprudenza di legittimità,
si deve, quindi, ritenere che il ricorso per insinuazione tradiva, abbia
natura di domanda giudiziale, diretta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale
che accerta il diritto di partecipare al concorso.
Appare evidente, quindi, che il ricorso per insinuazione tardiva sia
soggetto al pagamento del contributo unificato in base al valore del
credito per cui si procede.
- Le modifiche apportate al comma 4 della tabella chiariscono come
si determina il valore dei procedimenti per sfratto ai fini del pagamento
del contributo: nei casi di morosità, il parametro cui riferirsi
è l'importo dei canoni non pagati alla data di notifica della
citazione, mentre, nella finita locazione, il valore è costituita
dal canone di un anno. Per tutti e due i casi (morosità, finita
locazione) il contributo è stato comunque dimezzato.
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Pagamento del contributo unificato
In merito alle modalità di pagamento del contributo unificato,
si rinvia al d.P.R. n. 126/2001, come modificato dal d.P.R. 466/2001.
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- Il decreto legge n. 28/2002, così come convertito, modifica
inoltre, la legge 24 marzo 2001, n. 89 prevedendo che i procedimenti
in materia di equa riparazione connessi alla salvaguardia dei diritti
garantiti dalla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, sono esenti dal pagamento del contributo
unificato. Si stabilisce, inoltre, a meri fini chiarificatori, che i
procedimenti iscritti prima del 13 marzo 2002 sono esenti dal pagamento
dell'imposta di bollo, dei diritti di cancelleria e dei diritti di chiamata
di causa dell'ufficiale giudiziario.
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Il decreto legge n. 28/2002, così come convertito, modifica,
altresì, l'art. 71 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 (norme
di attuazione del codice di procedura civile) prevedendo che la nota
di iscrizione della causa al ruolo generale deve contenere l'indicazione
delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale,
ove attribuito, della parte che iscrive la causa al ruolo.
La norma chiarisce che il codice fiscale richiesto è quello della
parte che iscrive la causa a ruolo.
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Disciplina transitoria
La legge di conversione modifica l'art. 4 del decreto legge n. 28/2002,
recante la disciplina transitoria, stabilendo che per i procedimenti
iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione sono fatti salvi gli
atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizione, o a integrazione
di quanto pagato.
L'intento cui risponde l'articolo in esame è quello di non rendere
applicabili le modifiche apportate dalla legge di conversione ad atti
compiuti nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore
del decreto legge e il giorno antecedente quello dell'entrata in vigore
della legge di conversione per i quali, espressamente la norma dispone
che non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto
pagato.
Si precisa che per atto compiuto deve intendersi l'avvenuto pagamento
del contributo unificato. Così, ad esempio, se la parte si è
avvalsa del decreto legge n. 28/2002 e ha versato il 20% del contributo
per una causa iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l'atto è compiuto
e non può essere chiesta l'integrazione rispetto al 50% previsto
per tutti i processi dalla legge di conversione. Se è stato inviato
l'invito al pagamento per una delle percentuali previste e vi è
stato pagamento, non possono essere chiesti né rimborsi, né
integrazioni sulla base della disciplina emanata in sede di conversione.
Se, invece, all'invito non è stato dato adempimento - indipendentemente
dalla circostanza della decorrenza o meno del termine per l'adempimento
- si applica il nuovo regime previsto dalla legge di conversione.
Per i procedimenti dichiarati esenti dalla legge di conversione (procedimenti
esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500, di opposizione
e cautelari in materia di assegni per il mantenimento per la prole,
nonché quelli comunque riguardante la stessa e i procedimenti
di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro IV del codice
di procedura civile) non è previsto alcun regime transitorio.
Il nuovo regime di esenzione, pertanto, si applicherà,
in conformità all'art. 11 delle disposizioni della legge in generale
al codice civile, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire,
solamente ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla legge
di conversione. Così, ad esempio, il processo esecutivo
mobiliare di valore inferiore a euro 2500 è esente solo se iniziato
dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre se è
iniziato prima si applica il regime precedente: contributo unificato
se dal 1° marzo in poi, bolli, diritti, etc
se antecedente
al 1° marzo.
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Procedimenti penali
L'art. 9 della legge n. 488 del 1999 e succ. mod. incide anche sulla
disciplina delle spese dei procedimenti penali.
Infatti, è previsto che anche per tali procedimenti non possono
più applicarsi le imposte di bollo, i diritti di cancelleria,
nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
Ne deriva che dalla tabella allegata al d.m. 11 ottobre 1989, n. 347,
recante la disciplina relativa al recupero in misura fissa delle spese
dei procedimenti penali, dovranno essere scorporate le somme relative
alle voci suindicate (Diritti cancelleria di copia; Bollo; Precetto
diritti cancelleria).
Rimane la voce dei diritti e trasferte degli ufficiali giudiziari, quantificata
unitariamente con la chiamata di causa sino all'emanazione di un nuovo
regolamento.
In mancanza di una norma transitoria occorre fare riferimento, anche
in tal caso, ai principi generali ed in particolare al già richiamato
art. 11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile.
Per i procedimenti penali, difatti, le voci soppresse rilevano solo
ai fini del recupero forfettizzato ai sensi del D.M. n. 374/89; conseguentemente
è nel momento in cui nasce il debito nei confronti dello Stato
che occorre fare riferimento per individuare la linea di demarcazione
tra il vecchio ed il nuovo regime.
Tale momento è certamente collegato al passaggio in giudicato
della sentenza di condanna.
Pertanto:
- per le sentenze divenute definitive entro il 28 febbraio c.a., si
applica l'intero D.M. n. 347/89;
- per le sentenze divenute definitive dal 1° marzo c.a. il nuovo
regime.
Si segnala che è in fase di adozione un nuovo regolamento sostitutivo
del D.M. n. 347/1989 ove non saranno più comprese tutte le voci
abrogate e saranno individuate le somme da riscuotere in misura fissa
per tutti i procedimenti penali.
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Infine, si reputa opportuno avvisare che il 14 marzo c.a. è
stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, redatto dal Nucleo per la Semplificazione delle Norme
e delle Procedure, di concerto con questo Ministero.
Il Testo Unico riunisce e coordina tutte le disposizioni legislative
e regolamentari che hanno disciplinato la materia relative alle spese
sul processo e verosimilmente entrerà in vigore il prossimo
1° luglio.
Il testo è disponibile in internet sul sito del Ministero della
Giustizia: www giustizia.it.
13-05-2002
- IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO Gianfranco TATOZZI
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>>>Sullo
stesso argomento consulta le pagine alla sezione "Normativa
novità"
e alla sezione "Occhio alle NEWS".
Vedi anche
TESTO UNICO in materia di spese di giustizia (decreto
legislativo n.113 del 30/5/02 - G.U. n.139 del 16/6/02) e successive
Circ. Ministero delle Finanze