- Istanza di titolo abilitativo
edilizio in sanatoria ( ex L.306/03 ) , rapporto di continenza con
il parere di compatibilità paesistica art 32 L.47/85 ( ora
art 32 co. 43 D.L 269/03 ) : sussistenza .
-Richiesta parere ex art 32 L.47/85 (come novellato da L.326/03),
decorso del termine di 180 giorni, formazione silenzio-rifiuto :
insussistenza.
-Inerzia dell'Amministrazione, natura: silenzio comportamentale
e non provvedimentale ; impugnabilità in sede giurisdizionale,
presupposto : sforamento del termine massimo per la definizione
della pratica di condono . [Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania , Sez. VI - sent. 16047/05 del 26/06/2005 - pubblicata
in data 5/10/2005]
____________
-Per ragioni di economicità e speditezza procedimentale
, nonché per la ineludibile necessità di comparazione
dei valori paesaggisitici con la sanatoria edilizia e altresì
per evitare all'interessato la necessità di presentare alla
stessa autorità due distinte domande, si ritiene che la istanza
di condono contenga in sé implicitamente anche l'istanza
di parere paesisitico.
-L'infruttuoso decorso del termine di 180 giorni, fissato dalla
legge (art 32L.47/85 come novellato dalla L.326/03) affinché
l'Autorità preposta renda il prescritto parere, non abilita
il richiedente alla impugnazione del silenzio- rifiuto.
-Il rilascio del parere paesaggistico costituisce l'atto conclusivo
di un sub-procedimento che si inserisce nel procedimento principale-
relativo alla definizione della istanza di condono- per il quale
la legge statale ( L.326/03 come modif. dalla L. 304/04 ) e la legge
regionale ( L.r. 10/04) hanno fissato un termine complessivo di
24 mesi dalla domanda . Il delineato quadro normativo postula che
anche il sub-procedimento per il rilascio del parere paesaggistico
debba esaurirsi nell'arco dei 24 mesi. Prima della scadenza di tale
termine non è configurabile alcun silenzio giuridicamente
significativo. Trascorso detto termine non matura silenzio-rifiuto
(occorrendo il motivato dissenso dell'Autorità preposta alla
tutela paesistico-ambientale , da rendersi secondo forme tipizzate
e attraverso il modulo organizzativo della conferenza di servizi),
bensì un mero silenzio comportamentale . Ciò comunque
non preclude al privato la possibilità di dolersi della inattività
amministrativa sempre che si sia "sforato" il termine
massimo previsto dalla legge per la definizione del condono ; prima
del decorso di tale termine , infatti, non si forma alcun silenzio
impugnabile .
[www.iussit.it - Nota a cura
di Avv. Filippo Cifarelli
]
_________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli -
Sezione VI
Alessandro Pagano Presidente rel. est.
Ida Raiola -Referendario
Sergio Zeuli -Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 13635/2004 proposto da: TIZIO Ax
rappresentato e difeso dall'avv.to
con cui domicilia in
(xxx) e pertanto da intendersi elettivamente domiciliato presso
la segreteria generale di questo Tar, p.zza Municipio, Napoli ex
art. 35, co. II°, R.D. 26.6.1024, n. 1054;
contro
il Comune di (xxx), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv.to
, con cui domicilia in
(xxx), e pertanto da intendersi elettivamente domiciliato presso
la segreteria generale di questo Tar, p.zza Municipio, Napoli ex
art. 35, co. II°, R.D. 26.6.1024, n. 1054;
per l'annullamento
a) del silenzio-rifiuto, formatosi a seguito dell'inutile decorso
del termine di 180 giorni, previsto dall'art. 32 della L. 28.2.1985
n. 47 come sostituito dall'art. 32 c. 43 del D.L. 30.9.2003 n. 269,
conv. nella L. 24.11.2003 nr. 326, per l'esame della richiesta di
parere di compatibilità paesistica, ex art. 32 L. n. 47/1985,
ove implicitamente formulata con l'istanza di titolo abilitativo
edilizio in sanatoria (recte: domanda di condono edilizio) presentata
al Comune di (xxx) in data 26.03.2004, prot. 7817, per opere edili
realizzate nel medesimo Comune alla località Zzz, in epoca
antecedente al 31.3.2003;
b) di ogni altro atto connesso,
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all'udienza del 20.06.2005 -rel. il cons. A. Pagano- gli avv.ti:
come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto
1.- Con il presente gravame la parte ricorrente impugna il silenzio
rifiuto formatosi a seguito dell'inutile decorso del termine di
180 giorni, previsto dall'art. 32 della L. 28.2.1985 n. 47 come
sostituito dall'art. 32 c. 43, del DL 30.9.2003 n. 269, conv. nella
L. 24.11.2003 n. 326, per l'esame della richiesta di parere di compatibilità
paesistica, ex art. 32 L. n. 47/1985, ove implicitamente formulata
con l'istanza di titolo abilitativo a sanatoria presentata al Comune
di (xxx) in data 26.03.2004, prot. 7817, per opere edili realizzate
nel medesimo Comune alla località Zzz, in epoca antecedente
al 31.3.2003.
Articola pertanto i seguenti motivi:
I.-. Violazione degli artt. 2 e 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241
- violazione dell'art. 97 della Costituzione - violazione dell'art.
32 comma 43 n. 4 del d.l. 30.9.2003 n. 269, conv. nella L. 24.11.2003
n. 236 - eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.
2.- L'amministrazione ha provveduto a costituirsi.
3.- All'udienza indicata, la causa é stata trattenuta in
decisione.
Considerato in diritto
4.- L'istante impugna il silenzio-rifiuto che assume formatosi a
seguito dell'inutile decorso del termine di 180 giorni previsto
dall'art. 32 della L. 47/1985, come sostituito dall'art. 32, comma
43 del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003 per l'esame della
richiesta di parere di compatibilità paesistica, ove "implicitamente"
formulata con l'istanza di titolo abilitativo edilizio in sanatoria,
presentata al Comune di (xxx) in data 26.03.2004, prot. 7817, per
opere edili realizzate nel medesimo Comune alla località
Zzz, in epoca antecedente al 31.3.2003.
In effetti, con argomentate asserzioni, la difesa della parte istante
pone al Tribunale una serie di problematiche così riassumibili.
Innanzitutto, se la presentazione della istanza del titolo abilitativo
in sanatoria ai sensi della L. 326/2003 comporti (o meno) anche
la implicita presentazione della domanda di compatibilità
paesaggistica ex art. 32 della L. 47/1985.
In caso di risposta affermativa, se il decorso dei 180 giorni previsti
dal novellato art. 32 della predetta legge 47/1985 determini la
formazione di un diniego silente provvedimentale e, conseguentemente,
in che tempi e modalità, si debba esplicare la tutela giurisdizionale
del privato.
A tali composite questioni, il Tribunale osserva quanto segue.
Innanzitutto, si deve dare per acquisito che la richiesta di parere
di compatibilità paesaggistica ex art. 32 L. 47/1985 (come
novellato dalla L. 326/2003) risulti implicitamente formulata con
l'istanza principale di sanatoria edilizia.
Tanto, per ragioni complessive di economicità e speditezza
procedimentale nonché per la ineludibile necessità
di comparazione dei valori paesaggistici con la sanatoria edilizia;
altresì, come ha già rilevato questo TAR, per evitare
all'interessato di presentare alla stessa autorità due distinte
domande tendenti ad ottenere il titolo che lo abilita alla realizzazione
di una stessa opera, corredate dai necessari profili progettuali,
di cui una diretta ad ottenere il nulla osta paesaggistico e l'altra
alla concessione o all'autorizzazione necessaria agli interventi.
Affermato che la istanza di titolo abilitativo edilizio in sanatoria
contenga in sé implicitamente anche l'istanza di parere paesaggistico,
occorre rispondere all'altro quesito posto dal presente gravame,
circa i tempi procedimentali e i rimedi processuali.
Il novellato articolo 32 della L. 47/1985 prevede che il silenzio
sulla richiesta del predetto parere, entro 180 giorni, abiliti il
richiedente alla impugnazione del silenzio-rifiuto.
Tale proposizione normativa, ad avviso del Tribunale, deve però
essere inscritta nel complessivo procedimento amministrativo, volto
primariamente alla definizione della istanza di concessione edilizia
in sanatoria.
Da questo punto di vista, va rilevato che la legge statale n. 326
del 2003 (come integrata dalla L. 27.12.2004 n. 304, di conv. del
D.L. 282/04) e la legge regionale della Campania n. 10 del 18.11.2004
hanno scandito con precisione i tempi del procedimento principale;
tempi che influiscono, all'evidenza, anche sulla attivazione e definizione
del sub-procedimento del parere di compatibilità paesaggistica.
In particolare, il legislatore nazionale ed il legislatore regionale,
nel rispetto del riparto di competenze delineato dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 196 del 28.6.2004, hanno previsto, per l'esame
complessivo della domanda di sanatoria ex lege nr. 326 del 2003
(come modificata dalla L. 27.12.2004 n. 304, di conv. del D.L. nr.
282/04), un termine ultimo per la presentazione della domanda (10.12.2004),
un termine per il versamento dei residui oneri concessori (24 mesi
dall'istanza), uno per il pagamento della seconda rata dell'oblazione
(31 maggio 2005), altro per il pagamento della terza rata dell'oblazione
(30 settembre 2005), altro, ancora, per il deposito degli ulteriori
documenti richiesti (31 ottobre 2005): da tale ultima data, maturano,
infine, ulteriori effetti ai sensi del comma 36 dell'art. 32 L.
326/2003.
Ma ciò che conta maggiormente è che il termine complessivo
per la definizione del procedimento principale è stato stabilito
-dall'art. 7 della legge regionale nr. 16/2004- in ventiquattro
mesi dalla presentazione della domanda (salvo l'interruzione per
richieste integrative): decorso il lasso temporale in questione,
scatta l'intervento sostitutivo dell'amministrazione provinciale
secondo la procedura fissata dall'art. 4 della legge regionale della
Campania n. 19 del 2001.
È evidente che il termine risponde ad una esigenza di efficienza
e funzionalità degli uffici, avendo il legislatore previsto
(è intuitivo supporre) l'inoltro di un numero rilevante di
domande ed avendo la stessa legge stabilita la priorità delle
domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi delle legislazioni
condonistiche precedenti (cfr. art. 9 l. reg. 16/2004).
In questo quadro normativo, non può dubitarsi che anche il
sub-procedimento per il rilascio del parere paesaggistico debba
esaurirsi nell'arco dei ventiquattro mesi previsti per il procedimento
principale, dovendosi ritenere che il termine specifico di 180 giorni
decorra, in ogni caso, dal momento in cui l'istanza perviene al
vaglio dell'ufficio competente alla tutela del vincolo stesso, secondo
lo schema procedimentale di cui alla L. n. 47/1985, art. 32.
Prima di tale momento, dunque, non è configurabile alcun
silenzio giuridicamente significativo, avendo l'amministrazione
comunale un termine complessivo, ripetesi, di ventiquattro mesi
per concludere il procedimento principale, con piena facoltà
di attivare in qualsiasi momento il sub-procedimento in oggetto,
purchè nel rispetto dell'arco di tempo massimo.
La previsione inserita nel novellato articolo 32 della L. 47/1985
avrebbe, pertanto, solo la finalità di prevedere comunque
un rimedio per l'inerzia dell'amministrazione, senza però
che tale inerzia equivalga ad un provvedimento esplicito.
In questo ambito, la novella dell'art. 32 della L. 47/1985 è
particolarmente significativa.
Non solo, infatti, il legislatore ha abbandonato il criterio della
provvedimentalità del silenzio, quale rigetto ovvero quale
accoglimento, ma ha riscritto la norma valorizzando nettamente il
momento di cogestione degli interessi, rappresentato dal modulo
organizzativo della conferenza di servizi.
Centrale è la riflessione sul comma IV° dell'art. 32
della L. 47/1985 nel nuovo testo: l'acquisizione del parere è
obbligatoriamente effettuata tramite la indizione di una conferenza;
al suo interno, solo il motivato dissenso espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale (con
la partecipazione necessaria della soprintendenza competente, secondo
il chiaro disposto della norma) o alla tutela della salute (quindi
anche per il parere negativo della ASL denegante i presupposti di
agibilità o di abitabilità), preclude il rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Ne consegue quindi che il parere paesaggistico è tutto inscritto,
quale segmento sub-procedimentale, nell'ambito del procedimento
principale di sanatoria; si tratta di parere da acquisire con modalità
esplicitate ed in forma espressa, avendo valore preclusivo solo
ove in forma manifesta e motivata l'autorità competente al
vincolo escluda la sanabilità dell'opera.
Gli esiti di tale subprocedimento sono costituiti o dal rilascio
del titolo abilitativo in sanatoria sulla base della espressa compatibilità
paesistica, ovvero, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990
(come inserito dalla L. 15/2005), dalla comunicazione del parere
negativo della autorità competente alla protezione del vincolo
paesaggistico.
In termini conclusivi:
- l'amministrazione deve provvedere nel termine massimo fissato
dalla legge alla definizione della pratica di condono edilizio,
rilasciando o negando il titolo abilitativo;
- nell'ambito del termine massimo predetto, dovrà richiedere,
alla competente p.A., il parere paesaggistico, tramite una conferenza
di servizi: il legislatore, infatti, ha richiamato le modalità
tipizzate per il rilascio del titolo abilitativo (art. 20 T.U. 380/2001)
nel procedimento ex art. 32 L. 47/1985;
- ove, comunque, vi sia una inerzia della pronuncia del parere è
prevista la possibilità per il privato di dolersi della inattività
amministrativa, nelle modalità della impugnazione di un silenzio
non significativo ma meramente comportamentale, sempre che sia "sforato"
il termine massimo previsto dalla legge per la definizione della
pratica di condono.
Ne consegue, in termini definitivi, che prima del decorso del complessivo
termine previsto per la definizione della pratica di condono, non
si forma alcun silenzio impugnabile, né, specularmente, sussiste
alcuna lesione per il cittadino-istante.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolarità
della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sesta Sezione - sede di Napoli, definitivamente pronunziando,
respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli, 20.06.2005, nella camera di consiglio
del TAR.
Alessandro Pagano rel. est.
-------------------------- lancio
09.10.2005--------------------------
Avvertenze legali