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A cura di  Avv. Pietro D'Antò
ENTI LOCALI - AMMINISTRATIVO
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 GIURISPRUDENZA TAR
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Condono edilizio e parere di compatibilità paesistica

- Istanza di titolo abilitativo edilizio in sanatoria ( ex L.306/03 ) , rapporto di continenza con il parere di compatibilità paesistica art 32 L.47/85 ( ora art 32 co. 43 D.L 269/03 ) : sussistenza .
-Richiesta parere ex art 32 L.47/85 (come novellato da L.326/03), decorso del termine di 180 giorni, formazione silenzio-rifiuto : insussistenza.
-Inerzia dell'Amministrazione, natura: silenzio comportamentale e non provvedimentale ; impugnabilità in sede giurisdizionale, presupposto : sforamento del termine massimo per la definizione della pratica di condono . [Tribunale Amministrativo Regionale della Campania , Sez. VI - sent. 16047/05 del 26/06/2005 - pubblicata in data 5/10/2005]
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-Per ragioni di economicità e speditezza procedimentale , nonché per la ineludibile necessità di comparazione dei valori paesaggisitici con la sanatoria edilizia e altresì per evitare all'interessato la necessità di presentare alla stessa autorità due distinte domande, si ritiene che la istanza di condono contenga in sé implicitamente anche l'istanza di parere paesisitico.
-L'infruttuoso decorso del termine di 180 giorni, fissato dalla legge (art 32L.47/85 come novellato dalla L.326/03) affinché l'Autorità preposta renda il prescritto parere, non abilita il richiedente alla impugnazione del silenzio- rifiuto.
-Il rilascio del parere paesaggistico costituisce l'atto conclusivo di un sub-procedimento che si inserisce nel procedimento principale- relativo alla definizione della istanza di condono- per il quale la legge statale ( L.326/03 come modif. dalla L. 304/04 ) e la legge regionale ( L.r. 10/04) hanno fissato un termine complessivo di 24 mesi dalla domanda . Il delineato quadro normativo postula che anche il sub-procedimento per il rilascio del parere paesaggistico debba esaurirsi nell'arco dei 24 mesi. Prima della scadenza di tale termine non è configurabile alcun silenzio giuridicamente significativo. Trascorso detto termine non matura silenzio-rifiuto (occorrendo il motivato dissenso dell'Autorità preposta alla tutela paesistico-ambientale , da rendersi secondo forme tipizzate e attraverso il modulo organizzativo della conferenza di servizi), bensì un mero silenzio comportamentale . Ciò comunque non preclude al privato la possibilità di dolersi della inattività amministrativa sempre che si sia "sforato" il termine massimo previsto dalla legge per la definizione del condono ; prima del decorso di tale termine , infatti, non si forma alcun silenzio impugnabile .

[www.iussit.it - Nota a cura di Avv. Filippo Cifarelli ]
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli - Sezione VI
Alessandro Pagano Presidente rel. est.
Ida Raiola -Referendario
Sergio Zeuli -Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 13635/2004 proposto da: TIZIO Ax
rappresentato e difeso dall'avv.to … con cui domicilia in … (xxx) e pertanto da intendersi elettivamente domiciliato presso la segreteria generale di questo Tar, p.zza Municipio, Napoli ex art. 35, co. II°, R.D. 26.6.1024, n. 1054;
contro
il Comune di (xxx), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv.to …, con cui domicilia in (xxx), e pertanto da intendersi elettivamente domiciliato presso la segreteria generale di questo Tar, p.zza Municipio, Napoli ex art. 35, co. II°, R.D. 26.6.1024, n. 1054;

per l'annullamento
a) del silenzio-rifiuto, formatosi a seguito dell'inutile decorso del termine di 180 giorni, previsto dall'art. 32 della L. 28.2.1985 n. 47 come sostituito dall'art. 32 c. 43 del D.L. 30.9.2003 n. 269, conv. nella L. 24.11.2003 nr. 326, per l'esame della richiesta di parere di compatibilità paesistica, ex art. 32 L. n. 47/1985, ove implicitamente formulata con l'istanza di titolo abilitativo edilizio in sanatoria (recte: domanda di condono edilizio) presentata al Comune di (xxx) in data 26.03.2004, prot. 7817, per opere edili realizzate nel medesimo Comune alla località Zzz, in epoca antecedente al 31.3.2003;
b) di ogni altro atto connesso,
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all'udienza del 20.06.2005 -rel. il cons. A. Pagano- gli avv.ti: come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto

1.- Con il presente gravame la parte ricorrente impugna il silenzio rifiuto formatosi a seguito dell'inutile decorso del termine di 180 giorni, previsto dall'art. 32 della L. 28.2.1985 n. 47 come sostituito dall'art. 32 c. 43, del DL 30.9.2003 n. 269, conv. nella L. 24.11.2003 n. 326, per l'esame della richiesta di parere di compatibilità paesistica, ex art. 32 L. n. 47/1985, ove implicitamente formulata con l'istanza di titolo abilitativo a sanatoria presentata al Comune di (xxx) in data 26.03.2004, prot. 7817, per opere edili realizzate nel medesimo Comune alla località Zzz, in epoca antecedente al 31.3.2003.
Articola pertanto i seguenti motivi:
I.-. Violazione degli artt. 2 e 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 - violazione dell'art. 97 della Costituzione - violazione dell'art. 32 comma 43 n. 4 del d.l. 30.9.2003 n. 269, conv. nella L. 24.11.2003 n. 236 - eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.
2.- L'amministrazione ha provveduto a costituirsi.
3.- All'udienza indicata, la causa é stata trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
4.- L'istante impugna il silenzio-rifiuto che assume formatosi a seguito dell'inutile decorso del termine di 180 giorni previsto dall'art. 32 della L. 47/1985, come sostituito dall'art. 32, comma 43 del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003 per l'esame della richiesta di parere di compatibilità paesistica, ove "implicitamente" formulata con l'istanza di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, presentata al Comune di (xxx) in data 26.03.2004, prot. 7817, per opere edili realizzate nel medesimo Comune alla località Zzz, in epoca antecedente al 31.3.2003.
In effetti, con argomentate asserzioni, la difesa della parte istante pone al Tribunale una serie di problematiche così riassumibili.
Innanzitutto, se la presentazione della istanza del titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della L. 326/2003 comporti (o meno) anche la implicita presentazione della domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 32 della L. 47/1985.
In caso di risposta affermativa, se il decorso dei 180 giorni previsti dal novellato art. 32 della predetta legge 47/1985 determini la formazione di un diniego silente provvedimentale e, conseguentemente, in che tempi e modalità, si debba esplicare la tutela giurisdizionale del privato.
A tali composite questioni, il Tribunale osserva quanto segue.
Innanzitutto, si deve dare per acquisito che la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica ex art. 32 L. 47/1985 (come novellato dalla L. 326/2003) risulti implicitamente formulata con l'istanza principale di sanatoria edilizia.
Tanto, per ragioni complessive di economicità e speditezza procedimentale nonché per la ineludibile necessità di comparazione dei valori paesaggistici con la sanatoria edilizia; altresì, come ha già rilevato questo TAR, per evitare all'interessato di presentare alla stessa autorità due distinte domande tendenti ad ottenere il titolo che lo abilita alla realizzazione di una stessa opera, corredate dai necessari profili progettuali, di cui una diretta ad ottenere il nulla osta paesaggistico e l'altra alla concessione o all'autorizzazione necessaria agli interventi.
Affermato che la istanza di titolo abilitativo edilizio in sanatoria contenga in sé implicitamente anche l'istanza di parere paesaggistico, occorre rispondere all'altro quesito posto dal presente gravame, circa i tempi procedimentali e i rimedi processuali.
Il novellato articolo 32 della L. 47/1985 prevede che il silenzio sulla richiesta del predetto parere, entro 180 giorni, abiliti il richiedente alla impugnazione del silenzio-rifiuto.
Tale proposizione normativa, ad avviso del Tribunale, deve però essere inscritta nel complessivo procedimento amministrativo, volto primariamente alla definizione della istanza di concessione edilizia in sanatoria.
Da questo punto di vista, va rilevato che la legge statale n. 326 del 2003 (come integrata dalla L. 27.12.2004 n. 304, di conv. del D.L. 282/04) e la legge regionale della Campania n. 10 del 18.11.2004 hanno scandito con precisione i tempi del procedimento principale; tempi che influiscono, all'evidenza, anche sulla attivazione e definizione del sub-procedimento del parere di compatibilità paesaggistica.
In particolare, il legislatore nazionale ed il legislatore regionale, nel rispetto del riparto di competenze delineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 196 del 28.6.2004, hanno previsto, per l'esame complessivo della domanda di sanatoria ex lege nr. 326 del 2003 (come modificata dalla L. 27.12.2004 n. 304, di conv. del D.L. nr. 282/04), un termine ultimo per la presentazione della domanda (10.12.2004), un termine per il versamento dei residui oneri concessori (24 mesi dall'istanza), uno per il pagamento della seconda rata dell'oblazione (31 maggio 2005), altro per il pagamento della terza rata dell'oblazione (30 settembre 2005), altro, ancora, per il deposito degli ulteriori documenti richiesti (31 ottobre 2005): da tale ultima data, maturano, infine, ulteriori effetti ai sensi del comma 36 dell'art. 32 L. 326/2003.
Ma ciò che conta maggiormente è che il termine complessivo per la definizione del procedimento principale è stato stabilito -dall'art. 7 della legge regionale nr. 16/2004- in ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda (salvo l'interruzione per richieste integrative): decorso il lasso temporale in questione, scatta l'intervento sostitutivo dell'amministrazione provinciale secondo la procedura fissata dall'art. 4 della legge regionale della Campania n. 19 del 2001.
È evidente che il termine risponde ad una esigenza di efficienza e funzionalità degli uffici, avendo il legislatore previsto (è intuitivo supporre) l'inoltro di un numero rilevante di domande ed avendo la stessa legge stabilita la priorità delle domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi delle legislazioni condonistiche precedenti (cfr. art. 9 l. reg. 16/2004).
In questo quadro normativo, non può dubitarsi che anche il sub-procedimento per il rilascio del parere paesaggistico debba esaurirsi nell'arco dei ventiquattro mesi previsti per il procedimento principale, dovendosi ritenere che il termine specifico di 180 giorni decorra, in ogni caso, dal momento in cui l'istanza perviene al vaglio dell'ufficio competente alla tutela del vincolo stesso, secondo lo schema procedimentale di cui alla L. n. 47/1985, art. 32.
Prima di tale momento, dunque, non è configurabile alcun silenzio giuridicamente significativo, avendo l'amministrazione comunale un termine complessivo, ripetesi, di ventiquattro mesi per concludere il procedimento principale, con piena facoltà di attivare in qualsiasi momento il sub-procedimento in oggetto, purchè nel rispetto dell'arco di tempo massimo.
La previsione inserita nel novellato articolo 32 della L. 47/1985 avrebbe, pertanto, solo la finalità di prevedere comunque un rimedio per l'inerzia dell'amministrazione, senza però che tale inerzia equivalga ad un provvedimento esplicito.
In questo ambito, la novella dell'art. 32 della L. 47/1985 è particolarmente significativa.
Non solo, infatti, il legislatore ha abbandonato il criterio della provvedimentalità del silenzio, quale rigetto ovvero quale accoglimento, ma ha riscritto la norma valorizzando nettamente il momento di cogestione degli interessi, rappresentato dal modulo organizzativo della conferenza di servizi.
Centrale è la riflessione sul comma IV° dell'art. 32 della L. 47/1985 nel nuovo testo: l'acquisizione del parere è obbligatoriamente effettuata tramite la indizione di una conferenza; al suo interno, solo il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale (con la partecipazione necessaria della soprintendenza competente, secondo il chiaro disposto della norma) o alla tutela della salute (quindi anche per il parere negativo della ASL denegante i presupposti di agibilità o di abitabilità), preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Ne consegue quindi che il parere paesaggistico è tutto inscritto, quale segmento sub-procedimentale, nell'ambito del procedimento principale di sanatoria; si tratta di parere da acquisire con modalità esplicitate ed in forma espressa, avendo valore preclusivo solo ove in forma manifesta e motivata l'autorità competente al vincolo escluda la sanabilità dell'opera.
Gli esiti di tale subprocedimento sono costituiti o dal rilascio del titolo abilitativo in sanatoria sulla base della espressa compatibilità paesistica, ovvero, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 (come inserito dalla L. 15/2005), dalla comunicazione del parere negativo della autorità competente alla protezione del vincolo paesaggistico.
In termini conclusivi:
- l'amministrazione deve provvedere nel termine massimo fissato dalla legge alla definizione della pratica di condono edilizio, rilasciando o negando il titolo abilitativo;
- nell'ambito del termine massimo predetto, dovrà richiedere, alla competente p.A., il parere paesaggistico, tramite una conferenza di servizi: il legislatore, infatti, ha richiamato le modalità tipizzate per il rilascio del titolo abilitativo (art. 20 T.U. 380/2001) nel procedimento ex art. 32 L. 47/1985;
- ove, comunque, vi sia una inerzia della pronuncia del parere è prevista la possibilità per il privato di dolersi della inattività amministrativa, nelle modalità della impugnazione di un silenzio non significativo ma meramente comportamentale, sempre che sia "sforato" il termine massimo previsto dalla legge per la definizione della pratica di condono.
Ne consegue, in termini definitivi, che prima del decorso del complessivo termine previsto per la definizione della pratica di condono, non si forma alcun silenzio impugnabile, né, specularmente, sussiste alcuna lesione per il cittadino-istante.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sesta Sezione - sede di Napoli, definitivamente pronunziando, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, 20.06.2005, nella camera di consiglio del TAR.
Alessandro Pagano rel. est.

 

-------------------------- lancio 09.10.2005--------------------------
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