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SUSSISTE il "difetto di motivazione
dei provvedimenti" "in relazione all'omessa formulazione
di qualsivoglia giudizio, sia pure sintetico, che dia certezza delle
valutazioni numeriche attribuite negli elaborati dal candidato."
SUSSISTE, quindi "l'obbligo delle commissioni per gli esami
di idoneità alla professione di avvocato di motivare il voto
negativo delle prove di esame."
Ad avviso della Sezione, (
), "non par dubbio che il punteggio
numerico costituisca esternazione del risultato e non già
della motivazione (o giustificazione che dir si voglia) del giudizio
valutativo: chi consegue un voto negativo espresso con un punteggio
non è messo in condizioni, infatti, di conoscere i motivi
del voto negativo. Ma, se così è, non è dato
di comprendere come l'attribuzione di un punteggio numerico possa
costituire adempimento dell'onere (rectius, dell'obbligo) della
motivazione."
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la sentenza -in versione integrale- vai >>>
http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/VE_200602307_SE.doc
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Per
approfondimenti sull'argomento , vedi anche:
20.09.06 - Tar Sicilia
Sezione quarta sentenza 13-14 settembre 2006, n. 1446...
(Link
www.oua.it)
20.09.06 - Esami
di avvocato: Tar e Consiglio di Stato prendono strade diverse
(Link
www.oua.it)
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