Richiesta
pagamento di somme per rimborso di quote dichiarate << inesigibili
>> dagli esattori che hanno cessato la gestione -
Giurisdizione Corte dei conti - Sussistenza - Onere della prova
della inesigibilità a carico dell'esattore - Sussistenza
- Non ammissibilità dell'inversione dell'onere della prova
- Mancato adempimento degli obblighi di legge nella procedura di
riscossione - Perdita del diritto al rimborso - Mancata impugnazione
del silenzio rifiuto - Improcedibilità del ricorso per pagamento
di somme per rimborso di quote dichiarate inesigibili. (
art. 17 legge 30 dicembre 1991 n. 413 - dPR 28 gennaio 1988 n. 43
e successive modificazioni e integrazioni)
_______________________________________________________________________________________
Non è sufficiente
dichiarare la << la inesigibilità >> dei tributi
in un elenco numerico di somme ( "informe elenco riepilogativo")
per aver diritto al rimborso.
L'Esattore deve corredare
le domande di rimborso della documentazione giustificativa prevista
dalla normativa vigente in materia di riscossione a dimostrazione
degli adempimenti svolti e della effettiva inesigibilità
delle quote.
Il Collegio giudicante
della Corte dei conti ha ritenuto " ..che l'art.17 della legge
n. 413 del 1991 non stabilisce alcun obbligo automatico da parte
degli enti impositori di pagare le somme riportate nelle domande
di rimborso sulla base della sola dichiarazione di inesigibilità
dei cessati esattori, .. ". "...le somme potevano essere
rimborsate solo se dovute, con un implicito rinvio alle norme di
legge che stabilivano le condizioni per il rimborso. Tali norme
non risultano abrogate nè dalla suddetta disposizione nè
dall'art.24, comma 13, della legge n.449 del 1997"
Non è affermazione
offensiva dire che l'altra parte del giudizio "ha dichiarato
il falso", se la parte deducente lo ha fatto "nella mera
prospettazione di fatti inerenti alla vicenda, comprovati dai necessari
riscontri, ..., direttamente finalizzati a contrastare le pretese
di parte avversa".
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Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Tullio SIMONETTI Presidente
Dott. Antonio VETRO Consigliere relatore
Dott. Maria Teresa ARGANELLI Consigliere
Dott. Rocco DI PASSIO Consigliere
Dott. Piera MAGGI Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sull'appello iscritto al n. 20306 del registro di segreteria, proposto
dal Comune di XXXX, rappresentato e difeso dall'avv. FFFF
e sull'appello incidentale iscritto al n. 20742, proposto dalla
YYYY, **** tributari °°°° S.p.a., rappresentata
e difesa dall'avv. KKKK, avverso la sentenza 7.7.2003 n. 1429/03
della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione
Campania.
Visti gli atti e documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 21.2.2006, il consigliere relatore,
l'avv. KKKK ed il V.P.G. dott. Zx.
FATTO
Con sentenza 7.7.2003 n. 1429/03 della Sezione giurisdizionale per
la regione Campania è stato statuito quanto segue:
"
L'avv. KKKK ha chiesto che venga accertato, in favore
della " YYYY **** tributari °°°° s.p.a.",
già esattore delle imposte del Comune di XXXX fino al 31
dicembre 1989, il credito di £. 780.345.031 relativo a somme
dovute ai sensi dell'art. 17 legge 30 dicembre 1991 n. 413 e successive
modificazioni e circolari applicative. Il legale ha chiesto altresì
la condanna dell'ente locale al pagamento della somma stessa, oltre
agli accessori (interessi anche anatocistici; maggior danno ex art.
1224 c.c., anche da svalutazione monetaria) e alle spese di lite.
Il Collegio reputa opportuno premettere alcune considerazioni
in ordine all'art. 17 legge 30 dicembre 1991 n. 413. Tale norma
si inserisce in un quadro di mutamento dei sistemi di riscossione
avviato con il dPR 28 gennaio 1988 n. 43 (sostitutivo della figura
del concessionario a quella dell'esattore), con conseguente stimolo
per i contribuenti ad estinguere con facilitazioni le pendenze per
i tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, pagando un
importo ridotto e sanzioni minime. In tale contesto, per effetto
del citato art. 17, sembrano anche ridisegnate le procedure per
il rimborso e il discarico di quote inesigibili a carico dei cessati
esattori, con disposizioni che rivestono indubbio carattere innovativo
e derogatorio. In tal senso deporrebbe anche il testo del settimo
comma dello stesso art. 17, ove si prevede che la liquidazione dei
rimborsi avvenga per effetto della trasmissione delle domande di
rimborso e di discarico previste dal secondo comma, precisandosi
poi che il relativo decreto costituisce titolo per le compensazioni
da effettuarsi tra i cessati esattori e i subentranti concessionari.
Tale procedura, ispirata a maggiore snellezza, trova anche conforto
normativo nell'art. 24, punto 13, legge 27 dicembre 1997 n. 449,
in virtù del quale, ai fini della liquidazione, gli enti
impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo,
l'esistenza di talune condizioni che appresso meglio si specificheranno.
Da quanto sopra esposto deriva, peraltro, che proprio una procedura
più agile nella liquidazione dei rimborsi non autorizza a
ritenere superflui i controlli intesi a verificare l'esistenza dei
presupposti di legge ed a impedire liquidazioni scorrette, rendendoli
anzi ancor più necessari. A tal fine è illuminante
la circolare del Ministero delle finanze 10 agosto 1992 n. 9 prot.
l/8571
Gli accertamenti demandati agli enti impositori sono
stati quindi precisati dall'art. 24, punto 13, legge 27 dicembre
1997 n. 449
Venendo alla vicenda che ne occupa, non evidenziandosi
agli atti di causa riscontro documentale dell'esecuzione degli accertamenti,
con l'ordinanza 11 luglio 2002 n. 032/02 il Collegio ha demandato
all'ente locale l'acquisizione di ogni utile notizia in merito e,
nel contempo, ha disposto ulteriori adempimenti istruttori, finalizzati
sostanzialmente a verificare, laddove carenti, le prove che le parti
in causa hanno posto a sostegno delle affermazioni e censure rispettivamente
avanzate riguardo allo svolgersi dell'iter amministrativo in questione.
Orbene, l'Amministrazione comunale di XXXX non ha fornito elementi
dai quale possa inconfutabilmente desumersi: che le domande esibite
dall'ex esattore senza gli estremi di protocollazione non siano
state in realtà mai presentate (per meglio chiarire, gli
elementi richiesti all'ente locale, pur in presenza della generica
denuncia di falsità delle firme apposte per ricevuta, avrebbero
dovuto riguardare l'inidoneità, a tal fine, delle prove fornite
dalla ricorrente con riguardo alle incombenze richiamate dalla normativa
- cfr. art. 84, ultimo comma, d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, che
così recita: "Uno degli esemplari della domanda munito
del bollo d'ufficio e con l'indicazione della data di presentazione
è restituito all'esattore in segno di ricevuta", ovvero
l'art. 77, comma 9, d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, che così
recita: "Uno degli esemplari della domanda, con l'indicazione
da parte dell'ufficio finanziario o dell'ente della data di presentazione,
è restituito al concessionario in segno di ricevuta.");
che tutte le domande in discussione siano in contrasto con i criteri
di riscontro esattamente individuati nell'art. 24, punto 13, legge
27 dicembre 1997 n. 449; che tutte le domande in discussione presentassero
carenze documentali tali da precluderne l'accoglimento. In ordine
poi alla decadenza e alla prescrizione in cui, a parere della amministrazione
locale, sarebbe incorso l'ex esattore, va detto che le relative
eccezioni non possono trovare accoglimento, sia perché, in
via generale, risultano formulate in maniera generica e quindi tale
da non consentirne un compiuto esame (cfr. Cass., Sez. 2, 16 aprile
1999 n. 3798, in tema di prescrizione); sia perché, per quanto
in particolare attiene alla decadenza, non sono stati forniti concreti
dati idonei a contestare le date di presentazione indicate dalla
ricorrente, sia perché, in tema di prescrizione, appare fondata
la tesi espressa dall'Avvocatura generale dello Stato (cfr. nota
27 ottobre 1982 n. 3286/82, richiamata anche da parte attrice) secondo
la quale, nelle more della definizione del procedimento amministrativo,
la decorrenza del termine estintivo è preclusa ex art. 2935
c.c. In conclusione, valutato il comportamento di parte resistente
alla luce del disposto dell'art. 116, comma 2, c.p.c. e tenuto conto
che la richiesta di escussione testimoniale, pure avanzata ex adverso,
non può trovare ingresso, in quanto relativa ad aspetti non
compresi nell'ambito dei criteri di riscontro di cui sopra, non
può che accogliersi la pretesa attorea, fatta però
eccezione le domande di rimborso concernenti i ruoli 1974/4, 1975/1
e 1978/2, in quanto la ricorrente non ha adempiuto alle incombenze
demandatele in merito. Quanto all'istanza di riconoscimento del
diritto ai benefici accessori, argomentando sulla base dell'avviso
espresso dalle Sezioni riunite (sia pure in relazione a diversa
fattispecie riguardante l'indennità annuale sostitutiva dell'integrazione
d'aggio: 3 aprile 1991 n. 705/A,), va precisato: che, potendosi
ravvisare la prova del maggior danno in relazione alla natura imprenditoriale
dell'attività esercitata dall'esattore (tuttora desumibile
dalla stessa ragione sociale della Società ricorrente), per
il periodo intercorrente tra la data di cessazione della gestione
de qua e quella di deposito della sentenza del giudice contabile,
deve riconoscersi il diritto a conseguire la rivalutazione monetaria
sul credito principale in base agli indici Istat ex art. 150 disp.
att. c.p.c., beneficio nel quale deve ritenersi assorbita la domanda
relativa agli interessi legali; che dalla data del deposito della
sentenza del giudice contabile vanno riconosciuti gli interessi
legali sulla somma rivalutata. Tale conclusione di per sé
esclude che nella fattispecie possa trovare accoglimento la richiesta
avanzata dalla ricorrente in materia di anatocismo; comunque in
merito va ricordato che gli interessi sui crediti pecuniari certi
ma non liquidi -quali quelli di cui si è discusso in questa
sede - vengono a scadenza con la pronuncia giudiziale, per cui potrebbero
produrre ulteriori interessi solo dopo la sentenza stessa e per
effetto di una successiva convenzione ovvero di un'ulteriore domanda
giudiziale. Sussistono valide ragioni per compensare le spese, attesa
la particolarità della vicenda e la rilevanza delle questioni
trattate".
Avverso tale sentenza il Comune di XXXX ha proposto appello,
per i seguenti motivi:
"La sentenza va annullata e/o riformata in toto perché
la domanda della YYYY è priva di fondamento giuridico e completamente
sfornita di prova ovvero riformata nella parte e nella misura in
cui accoglie le istanze della ricorrente YYYY. La sentenza viene
impugnata anche nella parte in cui la Corte dei Conti rigetta parzialmente
le istanze della YYYY con la seguente motivazione: "per le
domande di rimborso concernenti i ruoli 1974/4, 1975/l e 1978/2
in quanto la ricorrente non aveva adempiuto alle incombenze istruttorie
demandatele", perché è errata la motivazione.
Andava dichiarata la decadenza della YYYY da ogni diritto al rimborso
concernente sia i ruoli 1974/4, 1975/1 e 1978/2 come degli altri
ruoli e non già deciso il rigetto in quanto la ricorrente
non aveva adempiuto alle incombenze istruttorie demandatele. La
YYYY ha perso ogni diritto al rimborso perché non ha adempiuto
a quanto previsto dalla normativa sulla riscossione ed ha dichiarato
il falso nelle c.d. istanze di rimborso relativamente a numerosi
contribuenti come è dimostrato dalla documentazione versata
in atti dal Comune di XXXX. E' pacifico nella giurisprudenza, in
particolare della stessa Sez. reg. Campania, 21 maggio 1998, n.44),
che "la possibilità di rimborso delle quote inesigibili
presuppone l'uso da parte dell'esattore della diligenza propria
del creditore nell'esperimento di ogni possibile indagine sulla
consistenza patrimoniale del contribuente anche se le indicazioni
fornitegli dall'ente impositore siano incomplete ed inoltre la dimostrazione
che abbia proceduto infruttuosamente ad espletare tutte le possibili
procedure espropriative, cosicché non sussiste il diritto
al rimborso in favore dell'esattore che, ancorché non obbligato
alla procedura immobiliare, non dimostri di aver tentato anche altre
procedure immobiliari o il pignoramento dei frutti pendenti".
La sentenza emessa dal giudice di prime cure è palesemente
ingiusta per errata valutazione delle circostanze di fatto e di
diritto, errata valutazione delle prove, errata valutazione e errata
applicazione delle norme di legge
Il giudice di prime cure
erra quando ritiene che l'art.17 della legge 30 dicembre 1991 n.413
abbia derogato all'impianto normativo esistente concedendo una facilitazione
alle procedure di liquidazione delle domande di rimborso e discarico
di quote inesigibili a carico dei cessati esattori che, seguendo
la tesi prospettata dalla YYYY, l'Ente era tenuto ad un controllo
solo formale senza badare ai presupposti di fatto e di diritto inerenti
all'attività dell'esattore, ad eventuali decadenze e/o prescrizioni
maturate. ... Alla fine non tiene minimamente conto che i controlli
il Comune di XXXX non li ha potuti effettuare per fatto addebitabile
alla YYYY che non aveva prodotto in allegato alle domande di rimborso
la documentazione prescritta dalla legge circa le attività
svolte per le quote inesigibili. Inoltre non ha tenuto conto del
silenzio rifiuto del Comune e delle procedure che in tale caso era
tenuta ad attivare la YYYY.
Dato che la procedura per l'ammissione
al rimborso è dettata dal complesso e coordinato normativo
vigente, T.U. 15 maggio 1963, n.858; dPR. 868/1963; dPR 29 settembre
1973, n.603; dPR 29 settembre 1973, n.602; dPR 43/1988 e modificazioni
e integrazioni collegate, in particolare dal dPR 28 gennaio n.43,
il quale regolamenta la fase dell'accertamento dell'inesigibilità,
che si ha a seguito dell'avvenuta dimostrazione da parte dell'esattore
di aver proceduto agli esperimenti esecutivi, e dato che la YYYY
non ha dato prova di aver esperito le procedure esecutive previste
dal dPR n. 43 del 1988, anzi dal Comune è stata data la prova
della negligenza, della falsità (anche se "a campione")
delle dichiarazioni di inesigibilità, nulla potrà
essere riconosciuto alla YYYY.
Non si può condividere
la tesi sostenuta dalla YYYY, a cui pare abbia aderito il Collegio
giudicante, che le regole speciali contenute nella legge n. 413
del 1991, affermerebbero un incondizionato diritto dei cessati esattori
alla liquidazione dei loro crediti.
La YYYY aveva l'obbligo
di impugnare il silenzio rifiuto nei modi e forme di legge, non
lo ha fatto, pertanto il suo ricorso (afferente alla questione che
ci occupa) non poteva ritenersi procedibile. Dagli atti di causa
emergono in maniera di tutta chiarezza le gravi inadempienze della
YYYY
con un "informe elenco riepilogativo ... per la
sua estrema genericità" che non merita la qualificazione
di "documento" , come definito dal Tribunale di Napoli.
La responsabilità della YYYY emerge con maggior chiarezza
nei comportamenti tenuti dall'esattore durante il periodo della
disciplina transitoria stabilita dal dPR 43/1988, entrato in vigore
nel gennaio 1988, che prevedeva la cessazione dell'attività
dell'esattore (YYYY) al 31/12/1989. Quindi, dalla norma era stata
offerto all'esattore un congruo tempo per predisporre gli strumenti
necessari e idonei per consentire al Comune e al nuovo esattore
il recupero delle somme dichiarate inesigibili e/o comunque non
riscosse.
La YYYY era tenuta a conservare la documentazione
cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere e conservate
fino al discarico delle relative quote. L'esattore per poter pretendere
il rimborso delle quote inesigibili deve dare la prova dell'attività
svolta con la documentazione da allegare. Tale prova non può
essere posta a carico dell'Ente impositore. In mancanza di prova
decade dal diritto al rimborso.
ll giudice di prime cure
ha disatteso ingiustamente le richieste istruttorie formulate dal
Comune rivolte a dare sostegno alle eccezioni formulate.
Si osserva che, nella fattispecie che ci occupa, i verbali degli
Ufficiali di riscossione non esprimono la pubblica fede ed il principio
relativo alla forza degli atti pubblici non ha ragione di operare
e quindi non è necessaria la querela di falso, così
come affermato da consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti.
Il giudice di prime cure ha errato quando ha ritenuto che poteva
darsi accoglimento alla pretesa attorea, tenuto conto del comportamento
di parte resistente disposto dell'art. 116 c.p.c., perché
il Comune di XXXX ha risposto in modo preciso e puntuale a quanto
era nelle sue possibilità ed ha partecipato a tutta l'attività
processuale senza disinteressarsene. La sentenza è altresì
censurabile anche nella parte in cui, apoditticamente, ravvisa "la
prova del maggior danno in relazione alla natura imprenditoriale
dell'attività esercitata dall'esattore", e riconosce
" il diritto a conseguire la rivalutazione monetaria sul credito
principale" e riconosce gli interessi legali sulla somma rivalutata,
in quanto il danno non è stato provato e poi si tratta di
debito di valuta. In ogni caso, ove persistessero ancora dubbi circa
l'annullamento e/o riforma della sentenza, parte appellante insiste
per un ulteriore corredo istruttorio e, per il caso di eventuale
necessità, si riserva comunque di intraprendere l'azione
di querela di falso.
Conclude di voler accogliere l'appello
proposto con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese
del doppio grado di giudizio con la conseguente condanna della YYYY
alle spese, diritti e onorari del giudizio con rimborso delle spese
generali, ex art. 15 della tariffa professionale, nella misura del
10% di diritti e onorari, oltre cpa e IVA come per legge".
La YYYY ha presentato "memoria di costituzione con appello
incidentale":
"In primo luogo si chiede la cancellazione delle affermazioni
offensive dove è scritto "la YYYY ha dichiarato il falso
nelle cd. istanze di rimborso relativamente a numerosi contribuenti".
Si vuole, in premessa, fare riferimento ad una recente decisione
della Corte dei Conti, la n. 63/2003/A del 6.2.2003 che, a conforto
della corretta interpretazione dei rapporti tra Amministrazione
comunale ed ex esattore ha chiarito che in presenza della sopravvenuta
impossibilità di proseguire nel rapporto gestorio, diventa
irrilevante la mancata prova di aver provveduto alle "cure
di legge".
Spettava, dunque, al Comune (e al nuovo concessionario)
curare, con diligenza, gli adempimenti che la riforma ex lege n.
43/88 e n. 413/91 gli imponeva.
La domanda della YYYY attiene
alla liquidazione, in via agevolata e senza esame nel merito, delle
domande di rimborso delle quote inesigibili ai sensi dell'art. 17
della legge n. 413/91. La norma prevede per i rimborsi in oggetto,
ai commi 6 e 7, un procedimento semplificato, che deroga alla normale
procedura prevista dalla normativa sulla riscossione.
Il
Comune di XXXX avrebbe dovuto, secondo la normativa di cui alla
legge 413/91, operare nel seguente modo: a) una volta in possesso
delle quote da rimborsare, ritenute a dire del Comune prive di legittimità
e valore, l'Ente, avrebbe dovuto, tempestivamente, contestare le
stesse mediante rinvio all'Intendenza di Finanza per verificarne
le eventuali imprecisioni ed inesattezze;
b) alla data di
entrata in vigore della legge sulla riscossione 1/1/90 (agli esattori
succedono i concessionari) tutte le domande prodotte dall'ex esattore
dovevano essere trasmesse dal Comune al concessionario della riscossione
per il rinnovo degli atti in danno dei contribuenti risultati, all'epoca,
morosi al cessato esattore. Neanche tale adempimento è stato
curato dal Comune.
L'Amministrazione resistente non ha provato
di aver interessato, all'epoca, in forza dell'art. 90 del d.P.R.
n. 858/63, la competente Intendenza di Finanza circa le presunte
irregolarità della documentazione posta a base delle domande
di rimborso prodotte dalla YYYY, nonché di aver trasmesso
al concessionario subentrato all'ex esattore l'1/1/90, ai sensi
del citato art. 17, gli elenchi delle domande di rimborso prodotte
dall'ex esattore in tempi diversi e mai liquidati dall'ente al 31/12/89
(anche per consentire il recupero dei crediti attraverso l'azione
esecutiva da parte del Concessionario - unico legittimato - spogliato
ormai l'ex esattore di tale potere/dovere). Pertanto, tutte le eccezioni
sollevate dal Comune di XXXX in ordine ad una presunta mancanza
di prove finalizzate all'espletamento delle procedure di inesigibilità,
non possono in nessun modo essere proposte oggi perché tardive
e prive di efficacia, come dettato dall'art.17 L. 413/91, comma
7.
Sterili ed apodittiche si rivelano poi i riferimenti alla "decadenza
e/o prescrizione". Dall'elenco delle domande di rimborso si
evince che quest'ultime sono state proposte tempestivamente nei
vari esercizi di gestione (e mai liquidate dal Comune di XXXX).
Con riferimento alla prescrizione si deve escludere che la
detta decorra nelle more del procedimento amministrativo attivato
con la domanda di rimborso dal momento che la stessa domanda determina
un effetto interruttivo permanente ai sensi dell'art. 2945 co. 20,
c.c. In ogni caso, con gli stessi atti introduttivi del giudizio
(anche di quello dinanzi al giudice ordinario) si è impedito
l'evento prescrittivo. Peraltro, l'omesso avvio dei controlli dovuti
del Comune resistente ha provocato l'arrestarsi del procedimento
a favore della YYYY.
Appello incidentale. La sentenza n.
1429/03 della Sezione giurisdizionale della Campania va riformata
nella parte in cui, sui benefici accessori, riconosce il solo diritto
a conseguire la rivalutazione monetaria sul debito principale e
ritiene assorbita in tale beneficio la domanda relativa agli interessi
legali, pur essendo stata ravvisata dal giudicante la totale prova
del maggior danno in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività
esercitata dall'esattore, ancora oggi desumibile dalla stessa ragione
sociale della società ricorrente. L'obbligazione del Comune
é essenzialmente una obbligazione pecuniaria e, tenuto conto
della particolare natura strumentale del danaro rispetto allo specifico
carattere imprenditoriale dell'attività svolta dall'esattore
nel campo finanziario, il problema dell'integrale risarcimento per
il pregiudizio da questo subito in conseguenza del mancato pagamento
si pone in termini di contemporaneo riconoscimento della rivalutazione
della somma dovuta e degli interessi compensativi nella misura legale,
a far tempo dalla cessazione del servizio. Il danaro, in quanto
bene tipico dell'attività esattoriale, deve essere riguardato
anche sotto il profilo della capacità di produrre frutti
per cui gli interessi legali devono essere riconosciuti aggiuntivamente
in quanto se la società fosse stata in possesso delle somme
dovute sin dalla richiesta, ne avrebbe goduto come prodotto naturale
accessorio dello stesso bene (Sez. II 5 ottobre 1987 n. 143). Il
ripristino globale del pregiudizio subito dall'ex esattore YYYY
dovrà portare al riconoscimento in suo favore di entrambe
le obbligazioni accessorie in quanto la rivalutazione monetaria
e gli interessi finiscono per concorrere a reintegrare in misura
completa il pregiudizio lamentato dall'attore (Sez. Il, 9.12.91
n. 378 e Sez. 113.3.2003 62/03/A). La decisione di I grado, pertanto,
va parzialmente riformata, affermando il riconoscimento, in favore
della YYYY, oltre che della rivalutazione monetaria, anche degli
interessi legali a decorrere dalla data di cessazione della gestione
esattoriale o comunque dal momento della domanda di rimborso".
Con memoria depositata il 25.10.2004, l'Agenzia delle entrate, "in
qualità di terza chiamata in causa nel giudizio di I grado,
si costituisce nel presente giudizio al fine di dedurre la propria
carenza di legittimazione passiva, trattandosi di pretese riguardanti
tributi di competenza del Comune. Neppure potrebbe giustificare
la partecipazione dell'intestata Agenzia al giudizio in questione,
la circostanza che l'Amministrazione è competente ad emettere
il provvedimento di liquidazione dei rimborsi dovuti ai sensi dell'art.
17 della L. n. 413/91. Nel caso di specie, infatti, come già
rappresentato nel pregresso grado di giudizio, l'Agenzia non ha
potuto esercitare tale potere per il mancato invio della necessaria
documentazione da parte del Comune. Non essendovi in contestazione
comportamenti e/o provvedimenti della Amministrazione finanziaria
si chiede l'estromissione dell'Agenzia delle Entrate dal presente
giudizio".
Nelle conclusioni scritte, la Procura generale ha fatto presente
che "il collegio di I grado ha basato la decisione di accoglimento
parziale del ricorso su di una inversione dell'onere della prova,
in violazione dell'art. 2967 del c.c.
Diversamente da quanto
sostenuto dal primo giudice, era la società ricorrente che
avrebbe dovuto dimostrare che tutte le domande di rimborso erano
state regolarmente presentate, corredate della documentazione richiesta
dalla legge a giustificazione dell'inesigibilità (cartelle
con la relata di notifica, atti delle procedure esecutive, verbali
di mancata consegna per irreperibilità), non potendo essere
sufficienti solo delle dichiarazioni unilaterali in merito.
In definitiva, a fronte della mancata presentazione di domande ovvero
della documentazione giustificativa dell'inesigibilità, cioè
di un'omissione della ricorrente, riguardante un'attività
che solo quest'ultima doveva porre in essere, un onere del Comune
di dimostrare tale circostanza, oltre che preteso in violazione
del suddetto principio, sembra costituire una vera probatio diabolica.
L'ulteriore presunto onere non adempiuto dal Comune, sul quale si
è basato l'accoglimento parziale del ricorso, cioè
la circostanza che quest'ultimo non avrebbe dimostrato che tutte
le domande erano in contrasto con i criteri di cui all'art. 24 della
legge n. 449/97 (oltre, come detto, ad essere non dovuto), dovrebbe
considerarsi ininfluente ai fini della sussistenza del diritto preteso
dall'esattore, in quanto le verifiche previste da tale legge presuppongono
la presentazione di domande corredate della documentazione giustificativa,
circostanza non avvenuta nel caso di specie, né la ricorrente
ha prodotto la documentazione nel corso del giudizio di primo grado.
Allo stesso modo, costitutiva un onere di cui l'ente locale
non poteva essere gravato, la dimostrazione che le domande non protocollate
non erano in realtà mai state presentate, dal momento che,
in assenza di regolare protocollazione, deve presumersi (salvo prova
contraria, da parte, pero, dell'esattore) che le stesse non siano
state presentate. Infine, è da aggiungere che il secondo
comma dell'art. 116 del codice di rito non potrebbe essere utilizzato
per invertire l'onere della prova, ma presuppone che l'attore abbia
fornito degli elementi concreti a dimostrazione del proprio diritto,
circostanza non avvenuta nel caso in esame.
In ogni caso,
è da dire che il Comune di XXXX ha partecipato diligentemente
al processo, fornendo tutti i dati in suo possesso richiesti dal
Collegio. Anzi, il suddetto Comune, a fronte del mancato deposito
della documentazione giustificativa delle domande di rimborso, pur
potendosi limitare a contestare la conseguente inesistenza del diritto
dell'attore, per l'assoluta mancanza del presupposto costitutivo,
ha, altresì, dimostrato, a campione, l'inattendibilità
di molte dichiarazioni unilaterali di inesigibilità (espresse
nelle domande mediante le abbreviazioni "I" riferite ai
contribuenti irreperibili e "Neg." a quelli insolvibili,
ciò, senza allegare alcuna documentazione giustificativa
a supporto di tali affermazioni), riguardanti contribuenti dichiarati
irreperibili che, dalla documentazione anagrafica, risultavano non
avere mai cambiato residenza ed ancora iscritti ai ruoli, ovvero
dichiarati insolvibili o irreperibili, pur essendo, ad es., amministrazioni
pubbliche
Mancando qualunque tipo di documentazione (quali
ad es. i verbali degli ufficiali della riscossione attestanti l'irreperibilità
di contribuenti) non si pone nemmeno un problema di eventuale efficacia
probatoria privilegiata di atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700
c.c..
La YYYY, si è, ripetutamente, richiamata al
disposto dell'art. 17 della legge n. 413 del 1991 che, a suo avviso,
renderebbe sufficiente, al fine del rimborso delle quote in discorso,
la sola tempestività nella presentazione delle domande, essendo
gli enti impositori esonerati da qualsiasi esame nel merito della
documentazione allegata alle stesse, a dimostrazione della dichiarata
inesigibilità, dal momento che sussisterebbe una inesigibilità
ex lege.
Quest'Ufficio ritiene che l'art. 17 della legge
n. 413 del 1991 non stabilisce alcun obbligo automatico da parte
degli enti impositori di pagare le somme riportate nelle domande
di rimborso sulla base della sola dichiarazione di inesigibilità
dei cessati esattori, come ritenuto dalla YYYY, ma parla di liquidazione
delle somme "dovute" a titolo di rimborso per inesigibilità.
Perciò, le somme potevano essere rimborsate solo se dovute,
con un implicito rinvio alle norme di legge che stabilivano le condizioni
per il rimborso. Tali norme non risultano abrogate né dalla
suddetta disposizione né dall'art. 24, comma 13, della legge
n. 449 del 1997".
Nella pubblica udienza del 21.2.2006, assente l'avv. FFFF, l'avv.
KKKK per la YYYY ha premesso che, trattandosi di vertenza inerente
pretese patrimoniali e non l'illegittimità di atti amministrativi,
non si poneva alcuna questione in ordine all'effettiva presenza
di un provvedimento impugnabile, anche attraverso la formazione
del silenzio rifiuto.
Ha, inoltre, sostenuto che l'art. 17 della legge n. 413/91 esclude
qualsiasi potere di verifica della P.A. sulle domande di rimborso
di quote inesigibili che debbono essere liquidate per effetto della
mera presentazione ai competenti uffici. Comunque le domande erano
sufficientemente documentate, al contrario di quanto affermato dall'appellante.
Il P.M. ha chiesto l'accoglimento dell'appello del Comune di XXXX,
richiamando le diffuse argomentazioni contenute nelle conclusioni
scritte.
DIRITTO
1)La YYYY ha chiesto "la cancellazione delle affermazioni offensive
dove è scritto che la YYYY ha dichiarato il falso nelle c.d.
istanze di rimborso relativamente a numerosi contribuenti".
La richiesta non può essere accolta.
Infatti non è ravvisabile alcun intento offensivo nella mera
prospettazione di fatti strettamente inerenti alla vicenda, comprovati
dai necessari riscontri, secondo la tesi dell'appellante, direttamente
finalizzati a contrastare le pretese di parte avversa.
2)La sentenza di primo grado, in relazione alla normativa di cui
all'art. 17 della legge n. 413/91, ha affermato che "proprio
una procedura più agile nella liquidazione dei rimborsi non
autorizza a ritenere superflui i controlli intesi a verificare l'esistenza
dei presupposti di legge ed a impedire liquidazioni scorrette, rendendoli
anzi ancor più necessari".
La Procura generale ha ritenuto che "l'art. 17 della legge
n. 413 deI 1991 non stabilisce alcun obbligo automatico da parte
degli enti impositori di pagare le somme riportate nelle domande
di rimborso sulla base della sola dichiarazione di inesigibilità
dei cessati esattori, come ritenuto dalla YYYY, ma parla di liquidazione
delle somme "dovute" a titolo di rimborso per inesigibilità.
Perciò, le somme potevano essere rimborsate solo se dovute,
con un implicito rinvio alle norme di legge che stabilivano le condizioni
per il rimborso. Tali norme non risultano abrogate né dalla
suddetta disposizione né dall'art. 24, comma 13, della legge
n. 449 del 1997".
Questa Sezione condivide pienamente le tesi esposte sulla inderogabile
necessità che la legittimità delle domande di rimborso
sia debitamente comprovata.
3)Occorre pertanto esaminare se le domande presentate al Comune
di XXXX dalla YYYY rispondessero a tali requisiti.
La risposta, sulla base degli atti allegati, non può che
essere recisamente negativa, senza ombra di dubbio.
Come già precisato dal Tribunale di Napoli con sentenza in
data 14.5.1997, sulla stessa richiesta risarcitoria nei confronti
del Comune di XXXX presentata dalla YYYY al giudice ordinario (dichiarato
poi carente di giurisdizione dalla competente Corte d'appello),
"deve ritenersi che la documentazione prodotta dalla YYYY a
sostegno della propria domanda è da ritenersi insufficiente
per l'accoglimento della domanda. L'informe elenco riepilogativo
depositato in atti, per la sua estrema genericità e neppure
qualificabile come documento, mancando di ogni indicazione circa
la sua provenienza, non rappresenta valida prova a sostegno della
domanda proposta e non legittima, perciò, l'accoglimento
della stessa".
Giustamente la Procura generale ha osservato che "la società
ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che tutte le domande di rimborso
erano state regolarmente presentate, corredate della documentazione
richiesta dalla legge a giustificazione dell'inesigibilità
(cartelle con la relata di notifica, atti delle procedure esecutive,
verbali di mancata consegna per irreperibilità), non potendo
essere sufficienti solo delle dichiarazioni unilaterali in merito".
In carenza di prova sulla fondatezza della pretesa, la Sezione territoriale
avrebbe dovuto respingere il ricorso, per gli stessi motivi indicati
dal Tribunale di Napoli.
In conclusione è fondato il motivo d'appello nel quale si
sostiene che "la domanda della YYYY è completamente
sfornita di prova".
4)Al contrario, la Sezione ha accolto il ricorso della YYYY attraverso
una motivazione, giustamente censurata dal Comune appellante e dalla
Procura generale, in quanto del tutto carente sotto il profilo logico-giuridico.
Nella sentenza impugnata è scritto che "il Collegio
ha demandato all'ente locale l'acquisizione di ogni utile notizia
in merito. Orbene, l'Amministrazione comunale di XXXX non ha fornito
elementi dai quali possa inconfutabilmente desumersi: che le domande
esibite dall'ex esattore senza gli estremi di protocollazione non
siano state in realtà mai presentate; che tutte le domande
in discussione siano in contrasto con i criteri di riscontro esattamente
individuati nell'art. 24, punto 13, legge 27 dicembre 1997 n. 449;
che tutte le domande in discussione presentassero carenze documentali
tali da precluderne l'accoglimento".
Sul punto, contestato dall'appellante secondo cui "tale prova
non può essere posta a carico dell'Ente impositore",
si è soffermata la Procura generale che, con puntuali notazioni,
ha dimostrato la totale erroneità della sentenza:
"Il collegio di I grado ha basato la decisione di accoglimento
parziale del ricorso su di una inversione dell'onere della prova,
in violazione dell'art. 2967 del c.c."; "costitutiva un
onere, di cui l'ente locale non poteva essere gravato, la dimostrazione
che le domande non protocollate non erano in realtà mai state
presentate, dal momento che, in assenza di regolare protocollazione,
deve presumersi (salvo prova contraria, da parte, però, dell'esattore)
che le stesse non siano state presentate"; "il secondo
comma dell'art. 116 del codice di rito non potrebbe essere utilizzato
per invertire l'onere della prova".
5)Secondo l'appellante, "la YYYY aveva l'obbligo di impugnare
il silenzio rifiuto nei modi e forme di legge, non lo ha fatto,
pertanto il suo ricorso non poteva ritenersi procedibile".
Il rilievo è fondato.
Questa Sezione, con sentenza n. 335/2004, ribadita con sentenza
n. 373/2004, ha precisato che "l'art. 17, comma settimo, della
legge n. 413/1991 nonché l'art. 24, comma tredicesimo, della
legge n. 449/1997 contengono norme che attengono alle modalità
del controllo delle domande di rimborso da parte degli enti impositori,
semplificando drasticamente la procedura di accertamento del diritto
dell'esattore ad ottenere il rimborso. Indipendentemente dalla valutazione
degli effetti di dette norme sulla obbligazione di dare ed avere,
le disposizioni invocate dalla ricorrente società prevedono
la effettuazione di controlli e non contengono alcuna previsione
in ordine al contenzioso derogativi della normale procedura. Va
di conseguenza affermato che anche la presente controversia rientra
nei giudizi ad istanza di parte previsti e regolati dagli artt.
56 del r.d. n. 1214/1934 ed 85 del d.P.R. n. 43/1988 avendo per
oggetto un rapporto giuridico di natura patrimoniale riguardante
la definizione della ragione del dare e avere tra le parti circa
il rimborso di quote inesigibili. In questi tipi di giudizio l'ordinamento
prevede che costituisca presupposto necessario del giudizio, che
investe il rapporto giuridico di dare e avere, un provvedimento
amministrativo. Questo definisce in sede amministrativa le posizioni
soggettive che vengono poi fatte valere in sede giudiziaria, in
attuazione di norme che concedono alla P.A. poteri di accertamento
in ordine ai presupposti ed ai contenuti del rapporto patrimoniale.
Nel caso oggetto del giudizio la società ricorrente non ha
introdotto il procedimento amministrativo che, come si è
detto, è presupposto necessario per adire questo giudice.
Di conseguenza era inammissibile l'originario atto introduttivo
del giudizio".
In conclusione va accolto l'appello principale del Comune di XXXX,
conseguentemente va respinto l'appello incidentale della YYYY, mentre
rimangono assorbite le ulteriori richieste.
Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle
spese legali mentre le spese giudiziarie seguono la soccombenza
per ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Sezione, definitivamente pronunziando, in totale riforma della
sentenza impugnata, accoglie l'appello principale del Comune di
XXXX, conseguentemente respinge l'appello incidentale della YYYY,
mentre rimangono assorbite le ulteriori richieste.
Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle
spese legali mentre le spese giudiziarie seguono la soccombenza
e quindi, per ambedue i gradi di giudizio, vanno poste a carico
della YYYY, **** tributari °°°° S.p.a. e liquidate
in euro 1270,82 (Mileduecentosettanta/82).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.2.2006.
IL RELATORE
F.to Antonio VETRO
IL PRESIDENTE
F.to Tullio SIMONETTI
Depositata in Segreteria il 9/5/2006
IL DIRIGENTE
F.to Maria FIORAMONTI
Per leggere
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www.cortedeiconti.it