Silenzio della PA. Richiesta concessione
edilizia in sanatoria - diffida - silenzio - illegittimità
- acquiescenza - insussistenza - natura "formale" del
giudizio in materia di silenzio della P.A .
Nella sentenza
Il Tribunale non può esprimersi circa il merito dell'istanza
proposta dal privato, ma deve soltanto limitarsi a statuire l'obbligo,
della P. A., di concludere il procedimento, iniziato ad istanza
di parte, con l'adozione di un provvedimento espresso. Il Tribunale
ordina al Comune di Xxxx di provvedere definitivamente, senza indugio,
circa l'istanza d'autorizzazione edilizia in sanatoria presentata
dalla ricorrente in data 1.03.1995, pronunciandosi espressamente,
in particolare, circa la permanenza, o meno, del vincolo a verde
pubblico, gravante sull'area in questione, ed assegnando, all'uopo,
al predetto ente, il termine di giorni trenta. [T.A.R. Campania
-Napoli, Sez. II, sentenza del 18 marzo 2004]
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTARTIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
SECONDA SEZIONE
Composto dai Magistrati:
dr. ANTONIO ONORATO Presidente
dr. FRANCESCO GUERRIERO Consigliere
dr. PAOLO SEVERINI Referendario, Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1418/2004 R.G., proposto da:
-TIZIA M. R., rappresentata e difesa dall'Avv. (
), ed, agli
effetti del presente giudizio, domiciliata in Napoli, alla Piazza
Municipio, presso la Segreteria del TAR adito;
contro
- il Comune di Xxxx, in persona del Sindaco - legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. (
), ed agli effetti
del presente giudizio, domiciliato in Napoli, alla via (
),
per l'annullamento o la declaratoria dell'illegittimità
- 1) del silenzio - rifiuto formatosi sull'atto di diffida e messa
in mora presentato dall'istante e notificato il 12.11.2003, relativo
al rilascio della concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 l.
724/94 per la ristrutturazione del fabbricato sito in Xxxx alla
via Yyy n. 65;
- 2) di qualsiasi atto che sia o possa considerarsi presupposto,
preparatorio, connesso e conseguente al comportamento omissivo dell'Amministrazione
Comunale, oggetto di impugnazione;
- 3) per la declaratoria dell'obbligo del Comune di Xxxx ad emanare
i provvedimenti favorevoli in relazione all'istanza sopra specificata;
VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione;
VISTI gli atti tutti della causa;
UDITO, alla Camera di Consiglio del 18 febbraio 2004, il relatore,
Referendario dr. Paolo Severini;
UDITI, altresì, i difensori delle parti, come da verbale
d'udienza;
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, TIZIA M. Rosa, proprietaria del fabbricato
per civile abitazione sito in Xxxx alla via Yyy n. 65, oggetto di
ristrutturazione senza aumento di volume, per la quale, in data
1.03.1995, il coniuge della stessa ricorrente, in seguito deceduto,
aveva presentato, al Comune, domanda di sanatoria per abusi edilizi,
ex art. 39 l. 724/94, segnalava che - all'esito della relativa istruttoria
- l'U.T.C., valutando l'opera condonabile, al fine della definizione
della pratica aveva richiesto l'integrazione dell'oblazione già
liquidata e il pagamento degli oneri concessori, versamenti ai quali
la ricorrente aveva ottemperato in data 3.06.02; che - il successivo
13.06.02 - il Dirigente dell' U. T. C., previa verifica del versamento
delle somme richieste, aveva certificato che il fabbricato de quo
era "condonabile previa rimozione del vincolo di verde pubblico
da parte dell'Amministrazione Comunale"; la ricorrente aveva
quindi richiesto, in data 4.02.2003, al Comune, il rilascio della
concessione edilizia in sanatoria, eccependo la decadenza del vincolo
di verde pubblico, imposto dal piano di recupero sull'area, ove
era sito il fabbricato; ma il Comune di Xxxx non aveva riscontrato
tale richiesta, sì da costringere la ricorrente alla notifica,
in data 12.11.2003, di un atto di diffida e di messa in mora, contenente
la richiesta al Sindaco e al Dirigente dell' U.T.C. di dichiarare
decaduto il vincolo a verde pubblico e di rilasciare la concessione
edilizia in sanatoria, di cui alla richiesta dell'1.03.1995; neanche
su detta diffida, tuttavia, il Comune s'era pronunziato; avverso
il silenzio, mantenuto dall'Amministrazione, la ricorrente articolava
le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione di
legge ( art. 2 e 20 della l. 241/90 ); violazione del giusto procedimento:
era invocata la necessità, per l'Amministrazione, di concludere
il procedimento con un provvedimento espresso;
2) Eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione di
legge ( art. 39 l. 724/94 ): era stato lo stesso Comune a certificare
che l'opera edilizia in questione era condonabile, previa rimozione
del vincolo a verde pubblico; poiché la ricorrente aveva
eccepito la decadenza di tale vincolo, ne conseguiva la necessità,
per il Comune, di pronunciarsi espressamente circa il rilascio della
concessione in sanatoria;
3) Eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione di
legge ( art. 39 l. 724/94 ): il Comune, a prescindere dal valore
che la legge assegna al comportamento silente, in sede d' esame
dell'istanza di concessione in sanatoria, aveva comunque l'obbligo
di provvedere circa le richieste concernenti l'esplicazione dello
jus aedificandi del privato;
4) Violazione di legge; Eccesso di potere; Manifesta ingiustizia;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della l. 1150/1942
: il fabbricato, di proprietà della ricorrente, era situato
in zona individuata come B1 (ristrutturazione di 1° grado) nel
P. R. G., per la quale il P. di R. prevedeva in parte interventi
di ristrutturazione edilizia e in parte verde pubblico; detto P.
di R., adottato nel 1987, non aveva tuttavia trovato attuazione,
nell'area ove era sito il fabbricato; pertanto il vincolo decennale
a verde pubblico era ormai decaduto;
5) Violazione di legge; Eccesso di potere; Manifesta ingiustizia;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della l. 47/85
e dell'art. 33 della l. 724/94: la decadenza del vincolo a verde
pubblico ne determinava l'inefficacia, e quindi non poteva - detto
vincolo - essere ostativo, di per sé, al rilascio della sanatoria
richiesta;
6) Violazione dell'art. 97 Cost.
In conformità a tali motivi, la ricorrente chiedeva che il
T.A.R. dichiarasse l'obbligo del Comune di concludere, con un provvedimento
favorevole ed espresso, il procedimento, iniziato con la richiesta
di concessione edilizia in sanatoria dell'1.03.1995.
In data 17.03.04 si costituiva il Comune di Xxxx, producendo memoria
difensiva, nella quale rilevava come la ricorrente avesse fatto
acquiescenza al provvedimento (certificazione del 13 giugno 2002),
che condizionava il rilascio della concessione in sanatoria alla
"rimozione del vincolo a verde pubblico", con conseguente
inammissibilità del ricorso per silenzio - rifiuto, oltre
tutto tardivo; nel merito, si sosteneva che il Comune non aveva
"affatto serbato un comportamento silente ed omissivo",
bensì aveva motivatamente rappresentato all'interessata che
la pratica era in corso di definizione, attendendosi il parere dell'Autorità
preposta alla tutela del vincolo (il Consiglio Comunale) in ordine
alla reimposizione eventuale del vincolo stesso ovvero alla sua
eliminazione: per il che era stata anche adottata delibera di Giunta
del 29.05.03, che era "in corso d'attuazione con la identificazione
delle varie situazioni da parte dell'U.T.C."; sicché
alla ricorrente non restava che "pazientare che l'iter si concluda".
All'udienza pubblica del 18.03.2004, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, volto alla declaratoria dell'illegittimità del
silenzio, serbato da parte dell'Amministrazione Comunale di Xxxx,
circa l'istanza della ricorrente del 4.02.2003, e la successiva
diffida stragiudiziale, fatta notificare dalla medesima il 12.11.2003,
deve essere accolto, nei sensi e limiti, di seguito precisati.
Al riguardo, s'osserva che con l'istanza predetta, diretta al Sindaco
del Comune di Xxxx, la ricorrente, sul presupposto dell'avvenuto
versamento, da parte sua, delle somme dovute per oblazione ed oneri
concessori, richiamata la certificazione del 13.06.02, a firma del
dirigente dell'U.T.C., secondo la quale l'immobile, sito in Xxxx
alla via Yyy n. 42, è condonabile, previa rimozione del vincolo
a verde pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale, nonché
rilevata, a suo parere, la decadenza di tale vincolo, imposto attraverso
il Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente, adottato
dal Comune di Xxxx nel 1987, chiedeva all'ente: a) di dichiarare
decaduto il vincolo in questione; b) di rilasciare la concessione
edilizia in sanatoria, di cui alla richiesta dell'1.03.1995.
Analogo contenuto aveva l'atto di diffida e messa in mora stragiudiziale,
notificato il 12.11.2003 al Sindaco e al Dirigente dell'U.T.C. del
Comune di Xxxx.
L'Amministrazione Comunale, rispetto sia all'istanza, sia alla diffida
di cui sopra, è rimasta sostanzialmente inerte, non fornendo
alcuna risposta alla ricorrente e non concludendo, con un provvedimento
esplicito, la pratica di sanatoria edilizia, concernente il fabbricato
in questione.
L'inerzia dell'Amministrazione, presupposto indefettibile per l'attivazione
della procedura della declaratoria d'illegittimità del silenzio,
merita, peraltro, nella specie, d'essere precisata; la ricorrenza
di detto presupposto, infatti, è stata negata dalla difesa
dell'Ente, previa produzione in giudizio di una deliberazione di
Giunta Comunale, n. 163 del 29.05.2003, concernente la "presa
d'atto" della relazione del dirigente del Servizio Urbanistica
Comunale, concernente l'impossibilità di rilasciare concessioni
edilizie in sanatoria, a causa della sussistenza di vincoli di vario
genere, fissati dai piani di recupero delle zone A e B e dai piani
particolareggiati della zona C del Comune di Xxxx.
In realtà, osserva il Tribunale, non può ritenersi
che detta deliberazione sia idonea a far venir meno, nella specie,
l'inerzia - da parte dell'Amministrazione Comunale - relativamente
all'istanza della ricorrente, posto che la stessa delibera è
chiaramente interlocutoria, concernendo per l'appunto la "presa
d'atto" dell'esistenza del problema, rappresentato dalla sussistenza
dei vincoli de quibus, e contestualmente prevedendo l'ordine, al
Dirigente del Settore Urbanistico, di provvedere all'elencazione
della natura dei singoli vincoli, "in relazione alla possibilità
della loro eliminazione per l'eventuale rilascio delle concessioni
in sanatoria".
Non può certo ritenersi, allora, stante il chiaro tenore
dell'atto deliberativo in questione, che lo stesso possa dirsi conclusivo
del procedimento, iniziato ad istanza di parte ricorrente, volto
all'esame dell'istanza di sanatoria edilizia; né può
fondatamente sostenersi - come fa invece il Comune - che la ricorrente
non possa far altro, al riguardo, che "pazientare" perché
l'iter si concluda.
Occorre poi, sempre preliminarmente, sgombrare il campo dall'eccezione
di inammissibilità del presente ricorso sul silenzio della
P.A., eccezione formulata dalla difesa del Comune in relazione alla
circostanza della mancata impugnativa, da parte della TIZIA, della
certificazione del 13 giugno 2002, a firma del dirigente dell'U.T.C.,
secondo la quale il fabbricato, oggetto della domanda di sanatoria,
è condonabile previa rimozione del vincolo di verde pubblico
da parte dell'Amministrazione Comunale.
Secondo l'Amministrazione Comunale, la mancata impugnativa di tale
certificato comporterebbe che la ricorrente abbia prestato acquiescenza
alle statuizioni in esso contenute, sicché non potrebbe,
ora, far altro che attendere che si concluda, autonomamente e secondo
i tempi suoi propri, la procedura seguita dall'Amministrazione,
per l'eventuale rimozione del vincolo.
Al riguardo, deve invece osservarsi che nella specie non viene in
rilievo alcun fenomeno d'acquiescenza, posto che la ricorrente non
aveva alcuna esigenza di impugnare un provvedimento a lei favorevole,
che dichiarava condonabile il fabbricato de quo, non essendo utilmente
esperibile un'impugnativa, per la sola parte in cui detto certificato
rinviava il rilascio dell'atto conclusivo del procedimento, a dopo
che era stato eliminato il,predetto vincolo a verde pubblico.
Poiché, com'è noto, il fenomeno dell'acquiescenza
richiede un'esplicita accettazione delle conseguenze di un determinato
comportamento, rilevante ai fini processuali - nella misura in cui
detto comportamento si presenta incompatibile con la volontà
di impugnare - non può certo ritenersi che la ricorrente
abbia potuto prestare acquiescenza, rispetto ad una condizione apposta
ad un provvedimento (dichiarazione di condonabilità dell'opera)
di segno sostanzialmente favorevole.
Del resto, un'impugnativa di tale condizione sarebbe stata senz'altro
inammissibile, nella misura in cui l'Amministrazione non affermava
che la domanda di sanatoria era inaccoglibile, causa la persistenza
del vincolo (il che avrebbe evidentemente sostanziato un interesse
a ricorrere), bensì che l'opera era condonabile, previa rimozione
del vincolo.
Sicché alla ricorrente altro non restava che mettere in mora
il Comune, perché, previa eliminazione del vincolo in questione,
rilasciasse la concessione in sanatoria.
Il che è appunto quello che la TIZIA ha fatto; e la mancata
risposta dell'ente ha dato origine al presente ricorso.
Stabilito, quindi, che l'azione, volta alla declaratoria dell'illegittimità
del silenzio, serbato dall'Amministrazione Comunale di Xxxx, in
merito all'istanza e alla diffida in oggetto, è pienamente
ammissibile, quel che occorre chiedersi è se la stessa sia
anche fondata, e se, di conseguenza, il Tribunale sia tenuto a pronunciare,
come richiesto dalla ricorrente, a) la decadenza del vincolo e b)
il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Osserva, a tale riguardo, il Tribunale che la legge n. 241/90 impone,
all'Amministrazione, l'obbligo di fornire riscontro esplicito e
motivato, riguardo ad ogni istanza proposta dal cittadino; e che,
nella specie, il Comune è invece rimasto inerte, in violazione
delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo,
non fornendo alcun riscontro all'istanza ed alla successiva diffida
della ricorrente.
Al riguardo, rileva tuttavia il Collegio che insuperabile appare
anche la constatazione della natura "formale" dello speciale
giudizio in materia di silenzio della P.A., onde il Tribunale non
può esprimersi circa il merito dell'istanza proposta dal
privato, ma deve soltanto limitarsi a statuire l'obbligo, della
P. A., di concludere il procedimento, iniziato ad istanza di parte,
con l'adozione di un provvedimento espresso.
Si legga, in termini, la seguente massima di questo T.A.R. (T.A.R.
Campania, Napoli, n. 4026 del 6 settembre 2001) : "Sul ricorso
giurisdizionale contro il silenzio mantenuto dall'Amministrazione
comunale su istanza di concessione edilizia in sanatoria, la pronuncia
del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità
del silenzio (da cui discende l'obbligo di esprimersi tempestivamente
sulla richiesta) e non estendersi anche all'accertamento della legittimità
della pretesa ad ottenere la concessione, in quanto asseritamene
fondata su una piena conformità delle opere rispetto alle
previsioni della strumentazione urbanistica vigente, atteso che
il detto accertamento richiede una valutazione che va in primo luogo
rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti
di ordine tecnico".
Applicando tali principi al caso di specie, il silenzio serbato
dall'Amministrazione comunale di Xxxx, in ordine all'istanza e alla
diffida della ricorrente, è illegittimo, nella misura in
cui lascia indefinitamente sospesa la questione - preliminare al
rilascio della concessione edilizia in sanatoria - della permanenza
o meno del vincolo a verde pubblico, gravante sull'area in oggetto.
Con questo, naturalmente, non si vuole affermare alcunché
circa l'eventuale permanenza, o meno, di tale vincolo, ma si vuole
porre in risalto la necessità che il Comune di Xxxx - riscontrando
la diffida della ricorrente - esprima definitivamente la sua volontà,
in merito a) alla permanenza o meno del vincolo; b) al rilascio
della concessione in sanatoria.
Che anzi, a ben vedere, circa la seconda delle due questioni, in
realtà, il Comune s'è già sostanzialmente espresso,
atteso che - come si legge nel citato certificato del 13.06.02 -
l'opera è sicuramente condonabile, sol che avvenga la rimozione
del cennato vincolo (detto certificato rappresenta, in pratica,
una sorta di autolimitazione che l'Amministrazione ha posto, nella
specie, alla sua discrezionalità).
Il ricorso va dunque accolto, ai sensi dell'art 21 bis della legge
n. 1034 del 1971, come novellato dall'art. 2 della legge n. 205
del 2000, nei limiti sopra precisati.
Il Collegio ritiene, dunque, necessario ordinare al Comune di Xxxx
di provvedere definitivamente, senza indugio, circa l'istanza d'autorizzazione
edilizia in sanatoria presentata dalla ricorrente in data 1.03.1995,
pronunciandosi espressamente, in particolare, circa la permanenza,
o meno, del vincolo a verde pubblico, gravante sull'area in questione,
ed assegnando, all'uopo, al predetto ente, il termine di giorni
trenta.
Il Tribunale si riserva, a fronte dell'eventuale ulteriore inadempienza
da parte del Comune di Xxxx, di nominare - con successivo provvedimento
- un commissario ad acta.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno poste a carico del
Comune di Xxxx, in base alle regola della soccombenza, e vanno liquidate
in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.,
come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione
di Napoli, definitivamente pronunziando circa il ricorso n. 1418/2004,
l'accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ordina
al Comune di Xxxx di provvedere, circa l'istanza di concessione
edilizia in sanatoria presentata dalla ricorrente e in particolare
circa la permanenza, o meno, del vincolo a verde pubblico, gravante
sull'area in questione, con provvedimento espresso e motivato, nel
termine di giorni trenta, a decorrere dalla data di notificazione
o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Comune di Xxxx al rimborso, in favore della ricorrente,
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18
marzo 2004.
Presidente
Dott. ANTONIO ONORATO
Referendario, Estensore
Dott. PAOLO SEVERINI
-------------------------- lancio
30.09.2005--------------------------
Avvertenze legali
