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Scuola. Non ammissione alla classe successiva – Motivazione – Comunicazione – Debito formativo. “Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo fortemente negativo esclude l’applicabilità della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla classe successiva con il debito formativo” ”L’affissione all’albo dell’Istituto, prima della comunicazione alla famiglia dei medesimi non può inficiare i risultati degli scrutini medesimi”, [T.A.R. Campania - Napoli Sez.VI , sentenza n.12353 del 29.08.2005]
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Sentenza n.12353/2005
emessa dal TAR CAMPANIA -NAPOLI Sez. VI
sul ricorso n. 6019 del 2005 proposto da (Xxx Yyy)
nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore (Xxx Www), rappresentato e difeso dall’avv. (…)
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR)
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso di questa ope legis domiciliato in Napoli alla via Diaz n.11.
Liceo Ginnasio Statale (…)
non costituito in giudizio
per l’annullamento
del giudizio finale di non ammissione del giovane (Xxx Www) alla classe III Sez. (…) del corso (…) tenuto presso il Liceo Ginnasio Statale (…); del verbale del Consiglio di classe n. 5 del 9/6/2005 avente ad oggetto lo scrutinio finale relativo alla classe II Sez. (…) del corso (…) tenuto presso il Liceo Ginnasio Statale(…);
(omissis)
FATTO E DIRITTO
- Il ricorso è manifestamente infondato, e può pertanto essere deciso con sentenza in forma semplificata, anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare;
- il ricorrente ha censurato la decisione del Consiglio di Classe, di non ammettere il figlio alla classe successiva, deducendo vizi di eccesso di potere e di violazione di legge; in particolare, ha sostanzialmente lamentato la mancata applicazione nei confronti del figlio, che aveva conseguito cinque insufficienze con voti quattro o cinque, dell’istituto del debito formativo, e il correlato difetto di motivazione, sul punto, del verbale del Consiglio di classe; l’avvenuta comunicazione dei risultati degli scrutini alla famiglia, solo dopo l’affissione dei medesimi all’albo dell’Istituto in contrasto con la previsione di cui all’art.16, comma 4, o.m. 21 maggio 2004 n.90, nonché la violazione del D.Lgs. 297 del 1994 e dell’art. 13 dell’ O.M. 23.05.2002 n. 56, in relazione all’incompletezza del giudizio espresso dal Consiglio di Classe ed alla insufficienza e erronea applicazione dei criteri di valutazione espressi dal Collegio dei Docenti;
- ritiene, invece, il Collegio che il censurato giudizio del Consiglio di Classe sia immune dal vizio di difetto di motivazione, atteso che, a proposito del figlio dei ricorrenti, in esso s’afferma: “ha presentato carenze molto gravi in latino, in cui ha evidenziato un progressivo calo di rendimento e superficialità nell’attenzione, in greco, materia per cui non ha mai mostrato interesse, bensì una preparazione lacunosa e frammentaria, in storia,dove è stato approssimativo ed a volte rinunciatario. Inoltre anche in filosofia la sua preparazione è molto lacunosa. A ciò si aggiunge che il debito formativo in latino dell’ano precedente non è stato colmato, e che il suo comportamento scorretto, irrequieto e spesso provocatorio ha ostacolato un regolare processo cognitivo”;
- secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, le valutazioni compiute dal Consiglio di classe in sede di scrutinio sono espressione di discrezionalità tecnico-didattica, come tali insindacabili nel merito da parte del giudice amministrativo a meno che non risultino affette da evidenti e macroscopici vizi logici: vizi che, nel caso di specie, non appaiono sussistenti, stante l’articolata motivazione del giudizio finale e dei giudizi analitici nelle cinque materie in questione (che i ricorrenti non contestano sul piano sostanziale, quindi implicitamente ammettendone l’esattezza).
- conseguentemente, nella fattispecie in esame (caratterizzata da due insufficienze gravi), non si sarebbe mai potuto fare ricorso (indipendentemente da qualsiasi altra valutazione concernente la preparazione complessiva) all’istituto del debito formativo, il quale postula, a mente della richiamata O.M. n. 90/2001, un’insufficienza non grave in una o più materie.
- la lettura di detto giudizio, infatti, unita alla considerazione dell’impugnata decisione di non ammettere il figlio dei ricorrenti alla classe successiva, rende palese che le insufficienze gravi fatte registrare dal medesimo in ben cinque materie, quasi tutte caratterizzanti, sono state considerate, dai docenti della classe, tali da non poter essere colmate mercè l’istituto del debito formativo;
- d’altra parte deve ritenersi condivisibile, l’orientamento espresso da questo Tribunale al riguardo, secondo cui “il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo fortemente negativo esclude l’applicabilità della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla classe successiva con il debito formativo, prevista dalla legge solo per colmare qualche insufficienza non grave” (T.A.R. Napoli, II Sezione, n. 4563/01, nonchè T.A.R. Napoli, VI Sezione, n. 13373/04);
- a ciò si aggiunga che la circostanza, peraltro negata dall’Amministrazione resistente, dell’affissione dei risultati degli scrutini all’albo dell’Istituto, prima della comunicazione alla famiglia dei medesimi non può evidentemente inficiare i risultati degli scrutini medesimi;
- infine, è appena il caso di rilevare che l’asserita analoga situazione di fatto in cui verserebbero altri alunni ai quali sarebbe stato concesso il beneficio del debito formativo non autorizza a dare ingresso ad alcun profilo di disparità di trattamento essendo, per pacifico principio giurisprudenziale, inconfigurabile il vizio di eccesso di potere a fronte di atti illegittimi;
- tale ultima considerazione rende superflua la richiesta incidentale ed istruttoria di accesso agli atti del Consiglio di classe in ordine alla valutazione degli altri alunni, la quale deve pertanto essere respinta per difetto di interesse;
- il Tribunale ritiene, in conclusione, che il giudizio di cui sopra esprima adeguatamente le ragioni della non ammissione alla classe successiva, e che pertanto il ricorso vada respinto;
- in conformità alla regola della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate in € 800 (ottocento).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta di Napoli, pronunciando sul ricorso n. 6019/2005, meglio in epigrafe specificato, proposto da (Xxx Yyy), lo respinge;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800 (ottocento).
-Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 agosto 2005, con l’intervento dei Sigg. Magistrati:
Dr.ssa Maria Abruzzese Presidente
Dr.ssa Ida Raiola Componente
Dr. Michele Buonauro Relatore – est.
-------------------------- lancio del 29.09.05------------------------