Nella sentenza
(
) Al riguardo va precisato che è pur vero che l'art.83,
comma 3, c.p.c., nell'attuale formulazione, stabilisce che "
la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su
foglio separato che sia però materialmente allegato all'atto
cui si riferisce", ma tale modalità eccezionale, come
già affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione (VI,
26 luglio 2004, n.5266), è ammissibile solo sul presupposto
che non vi sia spazio sufficiente nelle pagine che costituiscono
il corpo dell'atto giudiziale in senso proprio.
(
)
Infine, per completezza, va rilevato che la facciata del distinto
foglio contenente la procura, nel caso in esame, come risulta dall'originale
del ricorso notificato presente nel fascicolo di primo grado, risulta
bensì spillata al ricorso, ma non reca alcun "timbro
di ricongiunzione a tale pagina precedente", (...)
(
)
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie
il ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando la sentenza
impugnata e dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo
originariamente proposto davanti al Tar.