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A cura di  Avv. Pietro D'Antò
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 GIURISPRUDENZA
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PROCURA ALLE LITI
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza N. 6811 depositata il 10 ottobre 2006

La procura rilasciata su foglio separato è nulla
Va annullata la sentenza di primo grado resa dal TAR
e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio

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www.giustizia-amministrativa.it , v. Link >>
http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200606011_SE_6.doc

 


Nella sentenza

(…) Al riguardo va precisato che è pur vero che l'art.83, comma 3, c.p.c., nell'attuale formulazione, stabilisce che " la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però materialmente allegato all'atto cui si riferisce", ma tale modalità eccezionale, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione (VI, 26 luglio 2004, n.5266), è ammissibile solo sul presupposto che non vi sia spazio sufficiente nelle pagine che costituiscono il corpo dell'atto giudiziale in senso proprio.
(…)
Infine, per completezza, va rilevato che la facciata del distinto foglio contenente la procura, nel caso in esame, come risulta dall'originale del ricorso notificato presente nel fascicolo di primo grado, risulta bensì spillata al ricorso, ma non reca alcun "timbro di ricongiunzione a tale pagina precedente", (...)

(…)
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando la sentenza impugnata e dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo originariamente proposto davanti al Tar.

 

 

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