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A cura di  Avv. Pietro D'Antò
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 GIURISPRUDENZA
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Impiego pubblico, mansioni superiori e riconoscimento economico

- Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria 24 marzo 2006, n. 3 -

dal sito : http://www.giustizia-amministrativa.it/Mie.html

 

"Decisione n. 3 del 24 marzo 2006. Presidente De Roberto, Est. Volpe: Azienda Consortile Servizi Etnei (A.CO.S.E.T.) / Cultraro Carmelo.

In materia di intervenuto svolgimento di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente, va confermata la costante giurisprudenza amministrativa (pur di recente sconfessata dalla Corte di Cassazione) secondo cui - per effetto della modifica apportata sul punto dall'art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 - il diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 387/1998 (e, dunque, dal 22 novembre 1998), detto riconoscimento legislativo palesando un evidente carattere innovativo e non riverberando in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse.
La norma di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 non può assumersi avere carattere interpretativo; essa, pertanto, non può che disporre per il futuro. Il carattere di norma di interpretazione autentica (come tale, retroattiva) va infatti riconosciuto soltanto alle norme dirette a chiarire il senso di quelle preesistenti, ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate, circostanza non riscontrabile nel caso di specie.
Né la disposizione in parola, siccome interpretata nel senso della sua innovatività (e non già della sua retroattività) appare incostituzionale, non essendo - sotto l'aspetto dello svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente - il rapporto di pubblico impiego assimilabile al rapporto di lavoro privato.; nel primo, a differenza che nel secondo, concorrono con l'art. 36 della cost. (il quale afferma il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato) altri principi di pari rilevanza costituzionale quali quelli previsti, rispettivamente,
- dall'art. 98 della cost. (il quale, nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio);
- e dall'art. 97 della cost. (contrastando l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei funzionari).
Va, quindi, ribadito che prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998, nel settore del pubblico impiego, salva diversa disposizione di legge, le mansioni svolte da un pubblico dipendente erano da assumersi del tutto irrilevanti; affermazione che trova peraltro la sua ratio nell'organica disciplina delle mansioni introdotta dall'art. 25 del d.lgs. n. 80/1998 il quale ultimo (nel sostituire ed abrogare le disposizioni apportate in materia, rispettivamente, dagli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29/1993), una volta delineata la completa disciplina della materia in parola in un quadro di armonico rispetto dei principi costituzionali ricavabili dagli artt. 51, 97 e 98 della Cost., ha consentito di recepire nell'ordinamento del pubblico impiego il pur primario valore di cui all'art. 36 della Carta fondamentale disponendo che, per il periodo di effettiva prestazione delle mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica. Detta circostanza non fa peraltro dubitare della costituzionalità della pregressa disciplina, tendendo quest'ultima ragionevolmente (ed in assenza di un compiuto quadro di regolamentazione dell'istituto, oltre che in vista dell'equo contemperamento dei principi costituzionali sopra enunciati) soltanto a scongiurare che l'attribuzione di mansioni superiori (col correlativo trattamento economico) potesse, nel pubblico impiego, essere oggetto di libere determinazioni da parte dei funzionari.

(Massima a cura di Giulio Bacosi) "

Testo della Decisione (link alla fonte)

Massima e Testo (http://www.giustizia-amministrativa.it/adunanza_plenaria/LibroCDS/2006.htm)

-------------------------- lancio 06.04.06--------------------------
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