GIURISPRUDENZA
TAR
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DIVIETO
DI FUMO
nei locali aperti al pubblico - obblighi del gestore del bar -
valore della Circolare del Ministero della Salute
[ TAR Lazio, Sezione
Terza Ter, sentenza del 07.07.2005 ]
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Circolare
del Ministero della Salute del 17/12/2004 -
recante "indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti
all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16/1/2003, n. 3, sulla
tutela della salute dei non fumatori ..."-
Una circolare ministeriale (pur se non mera circolare interpretativa,
che è atto interno all'Amministrazione, finalizzato essenzialmente
ad indirizzare uniformemente l'azione dei vari uffici od organi) in
presenza di una riserva di legge non è atto idoneo a imporre
doveri di vigilanza a fini pubblici nei confronti di soggetti che
esercitano la propria libertà di iniziativa economica privata
nell'ambito di locali aperti al pubblico, e che vengono, per effetto
delle contestate prescrizioni (
) , ad essere in qualche misura
trasformati in incaricati di una pubblica funzione, o, quanto meno,
di un pubblico servizio.
[TAR Lazio, Sezione Terza Ter, sentenza del 07.07.2005]
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza
Ter
Composto dai Magistrati:
Francesco CORSARO Presidente
Angelica DELL'UTRI Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1717 del 2005 Reg. Gen. proposto da TIZIO , rappresentato
e difeso dall'Avv. Antonio CAIO, presso il quale è elettivamente
domiciliato in Roma,
;CONTRO
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore,
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante
pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati
in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;e con l'intervento ad adiuvandumdella
Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.), in persona del
legale rappresentante pro tempore dr. Mevio, rappresentata e difesa
dall'Avv. Antonio CAIO, presso il quale è elettivamente domiciliata
in Roma,
;per l'annullamento
- della circolare del Ministro della Salute 17/12/2004 recante "indicazioni
interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in
vigore dell'art. 51 della legge 16/1/2003, n. 3, sulla tutela della
salute dei non fumatori", pubblicata nella G.U. n. 300 del 23/12/2004,
limitatamente ai nn. 2 - 6, nella parte in cui, al n. 3, impone al
responsabile della struttura, ovvero ad un dipendente o collaboratore
da lui incaricato, di "curare l'osservanza del divieto"
di fumo nei locali privati aperti a utenti o al pubblico, nonché,
in caso di inottemperanza dei clienti, a) di "richiamare formalmente
i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare", b) "di
segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento
del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono
la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione
del verbale di contravvenzione"; nella parte in cui, al n. 5,
prevede, in caso di inosservanza dei predetti obblighi, che a carico
dei soggetti sopra indicati si applicano le sanzioni stabilite dall'art.
7, II comma, della legge 11/11/1975, n. 584, anche in relazione a
quanto disposto dall'art. 2 della medesima legge n. 584/1975; nella
parte in cui imporrebbe di indicare nel cartello segnalante il "divieto
di fumare" il nominativo del o dei soggetti responsabili del
locale o dei loro delegati incaricati di vigilare sul divieto di fumare;
- dell'accordo tra il Ministero della Salute, di concerto con i Ministri
dell'Interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non
fumatori, in attuazione dell'art. 51, VII comma, della legge 16/1/2003,
n. 3, del 16/12/2004;
- ove occorra, e per quanto di ragione, dell'atto presupposto, costituito
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995,
n. 37000, nella parte in cui prevede che "per i locali condotti
da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente
o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori
all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano
segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art.
13 della legge 24/11/1981, n. 686;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l'atto di intervento ad adiuvandum della F.I.P.E.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 7.7.2005, il Primo Ref. Stefano
Fantini;
Udito l'Avv. CAIO per il ricorrente e per la Federazione interveniente,
nonchè l'Avv. dello Stato Gallo per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con atto notificato in data 11/2/2005 e depositato il successivo 24/2
il ricorrente, preposto alla società gestrice del bar "Lo
Sempronio" nei pressi del porto di Xxx, premette di essere stato
sanzionato, in data 14/1/05, dalla Polizia Municipale di Xxx, quale
coobbligato solidale, per la violazione dell'art. 51, V comma, della
legge n. 3/03, al pagamento di euro 420,00 per avere omesso di "far
rispettare la norma di cui sopra", relativa al divieto di fumare
in tutti i locali privati aperti al pubblico.
Il suddetto art. 51 ha stabilito un generale divieto di fumare in
tutti i locali chiusi, salvo che si tratti di locali "privati
non aperti ad utenti o al pubblico", ovvero "riservati ai
fumatori e come tali contrassegnati", prevedendo un apparato
sanzionatorio.
In attuazione del settimo comma dello stesso art. 51 è stato
adottato, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo
per definire "le procedure per l'accertamento delle infrazioni,
la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché
l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi
verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni
accertate ai sensi dell'art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689, e
di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni"; tale accordo
prevede l'obbligo dei conduttori dei predetti locali, o loro delegati,
ad operare una generale vigilanza ed a segnalare la trasgressione
ai soggetti pubblici indicati nello stesso accordo.
In particolare, sono enucleati obblighi "positivi" di ammonimento
(a non fumare) e di segnalazione a pubblico ufficiale, oltre che obblighi
strumentali (ad esempio, iscrizione dei nomi dei responsabili sul
cartello contenente il divieto di fumare) in capo a soggetti privati
(i conduttori di locali privati aperti al pubblico) che esercitano
una libertà costituzionalmente tutelata (la libertà
di iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 della Costituzione).
L'illegittimità di tali obblighi, ed in particolare di quelli
prescritti dai punti nn. 4, 2.5 e 3 dell'Accordo impugnato, diviene
ancora più manifesta e conclamata nell'interpretazione che
degli stessi viene fornita dalla circolare emanata dal Ministero della
Salute in data 17/12/2004, pure oggetto di gravame, la quale stabilisce
che il richiamo al trasgressore deve essere "formale".
Deduce a fondamento del ricorso i seguenti motivi di diritto :
1) Illegittimità degli atti impugnati per violazione del principio
di legalità (artt. 23, 25 e 41 Cost.; art. 51, VII comma, della
legge n. 3/2003) e per falsa applicazione delle disposizioni citate.
Il punto 4 dell'Accordo impugnato prevede che i conduttori dei locali
od i loro collaboratori formalmente delegati, cui spetta la vigilanza
sul rispetto del divieto di fumo, "richiamano i trasgressori
all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente
segnalate ai soggetti pubblici incaricati a norma dei punti 2.5 e
3".
Analoghe disposizioni sono formulate dalla circolare egualmente impugnata.
In sintesi, vengono addossati ai conduttori di locali privati tre
obblighi distinti, anche se coordinati : a) dovere di vigilanza generale
sul rispetto del divieto di fumo all'interno del locale privato da
essi gestito; b) dovere di richiamare i trasgressori all'osservanza
del divieto attraverso interventi attivi e formali di dissuasione
e di ammonizione; c) obbligo di curare che le eventuali infrazioni
siano immediatamente segnalate agli agenti o ai funzionari di polizia,
ovvero ai soggetti pubblici incaricati di accertare e di contestare
la violazione di legge, oltre che di applicare la relativa sanzione.
Viene dunque imposto un preciso dovere di vigilanza a fini pubblici
a soggetti privati, del tutto sfornito di base legale, e che dunque
è illegittimo anzitutto per violazione del principio di legalità.
Il predetto "dovere di vigilanza" rileva come "prestazione
personale" ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, il quale
enuclea una riserva relativa di legge.
Ad analoga conclusione si perviene nella prospettiva dei limiti imposti
alla libertà di iniziativa economica privata, atteso che anche
questi sono apponibili soltanto nel rispetto della riserva relativa
di legge prevista dall'art. 41 della Costituzione.
Esiti ancora più rigorosi derivano dalla riconducibilità
anche delle "pene amministrative" all'art. 25 della Costituzione,
che enuclea una riserva di legge assoluta.
L'unica disposizione di legge astrattamente invocabile è quella
dell'art. 51, V e VII comma, della legge n. 3/2003; il comma VII rinvia
ad un accordo della Conferenza Stato - Regioni la specificazione delle
operazioni relative all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni
al divieto di fumo; in tale norma non si fa alcun riferimento al predetto
dovere di vigilanza in capo agli esercenti privati, concernendo la
stessa solamente le attività (di accertamento delle infrazioni
e relativa modulistica) che, in materia di infrazioni, spettano a
soggetti pubblici (agenti ed ufficiali di polizia).
2) Illegittimità degli atti impugnati per violazione del principio
di legalità (artt. 23, 25, 41 della Costituzione; art. 51,
V comma, della legge n. 3/2003 e artt. 7 e 21 della legge n. 584/1975),
nonché falsa applicazione delle disposizioni medesime.
Il dovere di vigilanza a fini pubblici, con i correlativi obblighi
imposti ai gestori di locali privati, viene giustificato dalla circolare
invocando come base legale l'art. 51, V comma, della legge n. 3/03,
il quale rinvia all'art. 7 della legge n. 584/1975, che, a sua volta,
rinvia all'art. 2 della medesima legge.
Quest'ultima norma si limita a stabilire che i gestori dei locali
"curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile,
cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata
ai trasgressori".
L'interpretazione seguita dalla circolare appare palesemente erronea
in quanto desume dall'art. 2 della legge n. 584/75 (di cui è
dubbia la stessa sopravvivenza dopo l'entrata in vigore della legge
n. 3/03) elementi precettivi insussistenti.
A ben vedere, degli obblighi positivi imposti ai gestori privati dalla
circolare non v'è traccia in alcuna disposizione di legge;
l'art. 2, III comma, della legge n. 584/75 costituisce fondamento
legislativo soltanto dell'obbligo di esporre i cartelli riproducenti
il divieto di fumo.
3) Illegittimità del punto n. 4 dell'Accordo e, in parte qua,
della circolare del Ministro della Salute del 17/12/2004, per eccesso
di potere, disparità di trattamento, sproporzionatezza, contraddittorietà,
incoerenza, sviamento del potere, erroneità dei presupposti,
falsa rappresentazione dei fatti, falsa applicazione di legge).
Gli atti impugnati impongono ai gestori di un locale privato obblighi
positivi ricollegabili ad una posizione di vigilanza o di sorveglianza
a fini pubblici (tutela della salute pubblica).
Peraltro collegare alla posizione di un soggetto privato, considerato
nell'esercizio della sua libertà di iniziativa economica privata,
e perciò nel suo rapporto paritario (contrattuale) con gli
utenti e gli altri soggetti privati con i quali entra in relazione
(collaboratori, fornitori, etc.), una posizione, come quella di vigilanza
a fini pubblici, che comporta un rapporto di autorità e di
sovraordinazione (asimmetrico), evidenzia la arbitrarietà e
contraddittorietà degli atti impugnati; ed infatti il rapporto
paritario tra gestore e clienti non tollera, se non a pena di contraddizione
ed irrazionalità, che sia innestato su di esso una posizione
di autorità di un soggetto su di un altro.
L'irrazionalità dell'imposizione a privati degli obblighi in
questione evidenzia poi anche la contraddittorietà tra le finalità
pubbliche dei doveri conferiti ai gestori privati e la totale mancanza
in capo agli stessi soggetti dei corrispondenti poteri pubblici.
Va inoltre rilevato come, per effetto degli atti gravati, si determina
la surrettizia trasfigurazione giuridica di un soggetto privato (gestore)
in una figura pubblica, ovvero in un incaricato di pubblica funzione
o di pubblico servizio; il che è di per sé sintomo di
sviamento di potere.
4) Prospettazione, in via subordinata, della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 51 della legge n. 3/2003 e dell'art. 7 della
legge n. 584/1975, come sostituito dall'art. 52, XX comma, della legge
n. 448/2001, per violazione degli artt. 2, 3, 23, 25, 41 e 43 della
Costituzione.
Ove si assuma che gli atti amministrativi impugnati, da cui derivano
gli obblighi dei gestori privati di vigilanza e segnalazione qui contestati,
rappresentino una coerente applicazione dell'art. 51 della legge n.
3/2003 e delle altre norme nello stesso richiamate, deve allora essere
prospettata, per la sua rilevanza, la q.l.c. delle stesse disposizioni,
in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 25, 41 e 43 della Costituzione.
Con atto ritualmente notificato è intervenuta ad adiuvandum
la FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, rassegnando le medesime
conclusioni del ricorrente.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate eccependo
l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione
attiva e di interesse del deducente, anche in considerazione della
natura degli atti impugnati, nonchè per difetto di giurisdizione
dell'adito giudice amministrativo, e comunque la sua infondatezza
nel merito.
All'udienza del 7/7/2005 la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità
del ricorso svolte dalle Amministrazioni resistenti.
Deve essere anzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione
attiva, desumendosi dalle allegazioni di parte ricorrente e dal verbale
di accertamento della Polizia Municipale di Xxx che il sig. TIZIO
è socio della società che gestisce il bar "Lo Sempronio",
e risulta coobbligato in via solidale con l'altro socio, sig. Fabrizio
Lucullo, al pagamento della sanzione amministrativa irrogata per la
violazione della normativa sul divieto di fumo.
In tale veste è peraltro anche titolare di una posizione di
interesse qualificato ad impugnare gli atti che, in pretesa attuazione
dell'art. 51 della legge 16/1/2003, n. 3, hanno disciplinato il contenuto
degli obblighi dei soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del
divieto, la cui inosservanza schiude la strada all'irrogazione delle
sanzioni amministrative.
Non può infatti negarsi la configurabilità in capo ai
gestori di locali privati aperti al pubblico (ristoranti, bar, teatri,
cinematografi) di una situazione di interesse legittimo a fare verificare
la legittimità di una disciplina amministrativa direttamente
incidente sulla propria attività economica.
1.1.- Egualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnativa avverso la circolare del Ministero della Salute del
17/12/2004.
Ed invero, nel caso di specie, non si è in presenza di una
mera circolare interpretativa, che è atto interno all'Amministrazione,
finalizzato essenzialmente ad indirizzare uniformemente l'azione dei
vari uffici od organi, contenendo la stessa, al contrario, anche "indicazioni
attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art.
51 della legge 16/1/2003, n. 3
".
Né rileva la circostanza che gli obblighi imposti ai soggetti
responsabili della struttura od ai loro delegati siano per la gran
parte previsti dall'accordo del 16/12/04 intervenuto in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, od ancora della precedente direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 14/12/95, in quanto ciò
non esclude che, dal punto di vista contenutistico, la circolare,
per ragioni di opportunità e chiarezza, riproduca vincoli nei
confronti di soggetti terzi, e cioè estranei all'Amministrazione,
e dunque presenti caratteri di lesività, che la rendono autonomamente
impugnabile.
1.2. - Allo stesso modo non sembra meritevole di positiva valutazione
l'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa del (predetto)
accordo del 16/12/04, motivata con riguardo alla natura non amministrativa,
ma politica, di tale atto, intercorrente tra soggetti aventi rilevanza
costituzionale.
E' opportuno al riguardo sottolineare come il modulo consensuale nei
rapporti tra Stato e regioni è espressione di quel principio
di leale collaborazione che la giurisprudenza costituzionale ha elaborato
come strumento da utilizzare nel caso in cui si verifichino interferenze
sia per la competenza legislativa, che per quella amministrativa.
Il D.lgs. 28/8/1997, n. 281, rafforzando i compiti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, ha recepito il modulo patrizio, distinguendo
tra intese (art. 3) ed accordi (art. 4).
Questi ultimi, per quanto qui rileva, sembrano assumere collocazione
prevalente nel campo dell'attività amministrativa, come si
desume anche dalla littera legis, ove si fa riferimento ad accordi
conclusi in sede di Conferenza Stato - regioni, "nel perseguimento
di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia
dell'azione amministrativa", "al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse
comune".
La "dimensione amministrativa" che caratterizza tali accordi
induce ad escludere, già sul piano oggettivo, la natura di
atto politico.
Va aggiunto ancora che la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome non è organo dell'Esecutivo,
e non appartiene né all'apparato statale, né a quello
delle regioni, trattandosi di un'istituzione che opera nell'ambito
della comunità nazionale, quale strumento per l'attuazione
della coooperazione (in termini Corte cost., 31/3/1994, n. 116).
Anche il profilo soggettivo depone dunque nel senso di escludere la
natura di atto politico dell'accordo, in conformità della giurisprudenza
formatasi sull'art. 31 del T.U.C.S. (R.D. 26/6/1924, n. 1054), ritenuto
ipotesi eccezionale di sottrazione al sindacato giurisdizionale di
atti soggettivamente e formalmente amministrativi, nel presupposto
che costituiscano espressione della fondamentale funzione di direzione
ed indirizzo politico del Paese.
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ritiene che, per
integrare la nozione legislativa di atto politico, debbano concorrere
due requisiti, l'uno soggettivo e l'altro oggettivo : da un lato che
si tratti di atto o provvedimento emanato dal Governo, dall'altro
che si tratti di atto o provvedimento emanato nell'esercizio di potere
politico, anziché di attività meramente amministrativa
(Cons. Stato, Sez. IV, 29/2/1996, n. 217).
Nessuno di tali due requisiti dell'atto politico sembra caratterizzare
l'accordo in tale sede gravato.
Si intende peraltro che ove anche, per mera ipotesi, voglia sostenersi
la natura di atto politico dell'accordo in questione, risulterebbe
comunque utilmente impugnata in questa sede la circolare, che è,
per quanto qui rileva, riproduttiva e specificativa del contenuto
del primo.
2. - Può dunque procedersi all'esame del merito del ricorso.
Non prima, peraltro, di avere chiarito come oggetto del medesimo non
sia il divieto di fumo, inteso quale limite posto ai privati a tutela
del diritto alla salute, bene primario che assurge a diritto fondamentale
della persona, ed impone piena ed esaustiva tutela (Corte cost., 20/12/1996,
n. 399), ma solamente gli "obblighi positivi" (di ammonimento
e di segnalazione a pubblico ufficiale) che gli atti impugnati prevedono
in capo ai conduttori di locali privati aperti al pubblico.
Ciò precisato, giova ricordare che con il ricorso, le cui censure
possono essere esaminate congiuntamente, in quanto intimamente connesse,
scansione articolata di una medesima prospettazione giuridica, viene
dedotta la violazione del principio di legalità, e, più
pregnantemente, della riserva di legge contenuta negli artt. 23, 25
e 41 della Costituzione, nella considerazione che i doveri di vigilanza,
di ammonizione e di segnalazione agli agenti di polizia, prescritti
dagli atti impugnati ai conduttori dei locali privati (od ai collaboratori
da essi formalmente delegati), sono privi di base legislativa.
Il ricorso è fondato, e meritevole dunque di positiva valutazione.
Per chiarezza espositiva è opportuno ricordare, ancora una
volta, che gli obblighi ricadenti sui soggetti responsabili della
struttura o sui loro delegati sono essenzialmente quelli : a) di richiamare
formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare; b)
di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento
del o dei trasgressori ai pubblici ufficiali od agenti ai quali competono
la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione
del verbale di contravvenzione.
Viene dunque ad essere imposta una specifica prestazione personale
che non ha peraltro fondamento legislativo.
Ed invero, l'art. 51, VII comma, della legge n. 3/2003 si limta stabilire
che "entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge nella G.U., con accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, di concerto
con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, sono ridefinite le
procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica
per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti
legittimati ad elevare i processi verbali, di quelli competenti a
ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'art.
17 della legge 24/11/1981, n. 689, e di quelli deputati ad irrogare
le relative sanzioni".
Neppure il quinto comma dell'art. 51, che fa riferimento alle sanzioni
applicabili in caso di infrazioni al divieto di fumo, mediante rinvio
all'art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584, contiene una disciplina
del contenuto degli obblighi gravanti sui soggetti preposti alla vigilanza.
Infatti l'art. 7 della legge n. 584/75, al secondo comma, stabilisce
solamente l'importo della sanzione pecuniaria; l'art. 2 della legge
n. 584/75, cui rimanda l'art. 7 dello stesso testo legislativo, pur
essendo l'unica norma "sostanziale", che cioè disciplina
il contenuto dell'obbligo dei conduttori dei locali, si limita stabilire
che costoro "curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione
visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione
comminata ai trasgressori".
Appare dunque evidente in primo luogo la violazione della riserva
relativa di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione, alla
stregua del quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge".
Ciò significa che prestazioni personali possono essere imposte
per la soddisfazione di interessi pubblici, ma solamente ope legis,
cui compete di indicare il soggetto pubblico abilitato ad imporre
la prestazione, nonché a fissare i limiti dell'imposizione
(rispettivamente, soggetto ed oggetto della prestazione imposta).
E', del resto, proprio questo il quid proprium della riserva di legge,
esprimente la necessità che la legge disciplini effettivamente
la materia; la distinzione tra riserva assoluta e relativa si fonda
poi sull'intensità della disciplina legislativa, nel senso
che nella prima ipotesi la fonte primaria deve regolare compiutamente
la materia, mentre nel secondo caso detta la disciplina fondamentale,
rimettendone il dettaglio ad altre fonti del diritto, gerarchicamente
subordinate, anche formalmente amministrative.
In tale modo, la riserva di legge si sovrappone al principio di legalità
sostanziale, imponendo al legislatore l'individuazione dei limiti
contenutistici dell'azione amministrativa (in termini, Corte cost.,
5/2/1986, n. 34).
Ne discende che la riserva (anche relativa) pone uno specifico vincolo
di contenuto a carico della legge, che nel caso di specie non risulta
essere stato rispettato, neppure nel suo limite negativo, volto a
circoscrivere la discrezionalità dell'Amministrazione.
Ciò sia nella prospettiva dell'art. 23 della Costituzione,
sia in quella dell'art. 41, che sancisce la libertà di iniziativa
economica privata, rispetto alla quale limiti sono configurabili solamente
nel rispetto della riserva relativa di legge.
Più precisamente, secondo l'insegnamento della giurisprudenza
costituzionale, l'art. 41 della Costituzione, nell'affermare la libertà
dell'iniziativa economica privata, consente l'apposizione di limiti
al suo esercizio subordinandola ad una duplice condizione, e cioè
richiedendo, sotto l'aspetto sostanziale, che essi corrispondano all'utilità
sociale, e, sotto quello formale, che ne sia effettuata la disciplina
per opera della legge (in termini Corte cost., 6/2/1962, n. 4; 8/2/1962,
n. 5).
Ne deriva che occorreva una previsione legislativa per imporre i descritti
doveri di vigilanza a fini pubblici nei confronti di soggetti che
esercitano la propria libertà di iniziativa economica privata
nell'ambito di locali aperti al pubblico, e che vengono, per effetto
delle contestate prescrizioni, ad essere in qualche misura trasformati
in incaricati di una pubblica funzione, o, quanto meno, di un pubblico
servizio; anche sotto tale profilo appare dunque del tutto inidoneo
il ricorso, nel caso di specie, agli impugnati atti amministrativi,
che vengono a svolgere non già una funzione integrativa della
disciplina sul divieto di fumo, ma, in violazione della norma costituzionale
attributiva della competenza normativa, a regolamentare ex novo i
doveri dei gestori privati, al cospetto di un avventore (sia questo
un utente, un collaboratore, ovvero un fornitore), che trasgredisca
all'osservanza del divieto.
La violazione della riserva relativa di legge non descrive peraltro
un'ipotesi di atto adottato in carenza di potere, con conseguente
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, secondo la prospettazione
dell'Amministrazione resistente.
Ed infatti si è al di fuori dell'ambito nozionale del difetto
assoluto di attribuzione (c.d. carenza in astratto), manifestandosi
piuttosto un cattivo uso del potere amministrativo, nei cui riguardi
il privato vanta una posizione giuridica di interesse legittimo, tutelabile
dinanzi al giudice amministrativo.
Non può inoltre essere condiviso l'assunto motivazionale contenuto
nel punto 5) della circolare del 17/12/04, secondo cui il rinvio (indiretto)
all'art. 2 della legge n. 584/75, nell'assetto prefigurato dalla legge
n. 3/03, preclude un'interpretazione restrittiva, tale da limitare
l'obbligo dei gestori soltanto alla materiale apposizione del cartello
recante il divieto di fumo, in quanto risulterebbe altrimenti irragionevole
l'applicazione delle severe misure sanzionatorie previste dall'art.
7, II comma, della legge n. 584/75 (nel testo sostituito dall'art.
52 della legge 28/12/2001, n. 448).
E' evidente che in tale modo la circolare viene impropriamente a fornire
un'interpretazione "adeguatrice" della norma che contrasta
peraltro insanabilmente con la littera legis.
Seguendo il canone ermeneutico, sancito dall'art. 12 delle preleggi,
del significato grammaticale delle parole secondo la loro connessione,
anche a prescindere da varie altre questioni concernenti perfino l'ambito
soggettivo della prescrizione, non può sicuramente revocarsi
in dubbio che il contenuto dell'obbligo imposto ai conduttori dei
locali dall'art. 2, III comma, della legge n. 584/75 sia solamente
quello di esporre, in posizione visibile, cartelli riproducenti il
divieto di fumo, con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori,
atteso che l'uso del gerundio sta sintatticamente proprio a specificare
il contenuto dell'obbligo enunciato nella proposizione principale.
La norma ora indicata costituisce dunque fondamento legislativo solamente
dell'obbligo di esporre i cartelli riproducenti il divieto di fumo,
e non anche degli ulteriori "obblighi positivi" illegittimamente
previsti dagli atti oggetto di gravame (in specie al punto n. 4 dell'Accordo,
ed ai punti nn. 4 - 5 della circolare).
3. - In conclusione, dall'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento
degli atti impugnati, nella parte in cui impongono ai soggetti responsabili
di locali privati aperti al pubblico, o loro delegati, l'obbligo di
richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di
fumare, e di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il
comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali competenti a
contestare la violazione e ad elevare il conseguente verbale di contravvenzione.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e, per l'effetto,
annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui alla motivazione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.7.2005.
Francesco Corsaro - Presidente
Stefano Fantini - Componente, Est.
-------------------------- lancio
17.03.2006--------------------------
Avvertenze legali
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