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ENTI LOCALI - AMMINISTRATIVO
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 ENTI   LOCALI
a cura di

Dott.ssa Teresa  Di Palma         Dott. Raffaele Quindici
segretario comunale                           segretario comunale
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  • 16.09.2010 - Nuovo processo amministrativo, da oggi (16/09/2010). Decreto legislativo 104/2010 - Le novità immediatamente operative. La pronuncia sulle spese nella fase iniziale (da: oua.it)
  • 05.01.09 - Durata e rinnovo Carta d'Identità - Legge 6 agosto 2008, n. 133 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" - Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196 >> (…) Art. 31. Durata e rinnovo della carta d'identità:
    1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.".
    2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
  • 03.01.08 - Indennità di espropriazione di area edificabile. "Maggiore dignità per l'area espropriata - La somma riparatrice è determinata in funzione del valore venale del bene - Finanziaria 2008 (articolo 2, commi 89-90)" - (Link www.fiscooggi.it)
  • 28.11.07 - Inesigibilità, gli esami non finiscono ora - Per le domande di discarico presentate entro giugno 2006, controlli da concludere al 1° luglio 2009 - Risoluzione n. 344/E del 28.11.07 (Link www.fiscooggi.it)
  • 04.11.07 - Lo spoil system ? meglio abolirlo ! (Dott. Raffaele Quindici)

 

  • Crediti verso Enti Locali e ASL.     La Corte Costituzionale, con sentenza n.211 del 4-18/6/2003, ristabilisce la parità di trattamento. «E' illegittimo l'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità ...».

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1)-Sull'espropriazione per pubblica utilità, DPR 327/2001 (Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale ) -16 settembre 2002-

2)-Servizi pubblici locali (Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale)

3)-La relazione previsionale e programmatica (RPP) . Monitoraggio sullo stato di realizzazione dei suoi programmi. (Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale)

4)-Carta d'identità elettronica (Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale)

5)-Statuto del contribuente (Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale)

6)-Addio certificati, benvenuta autocertificazione (Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale)

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1) SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA', DPR 327/2001

      Il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità", approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - del 16 agosto 2001 n. 189, costituisce
con i suoi 59 articoli un ulteriore risultato nell'ambito del processo di
semplificazione della normativa avviato con la legge n.59 del 1997 e con la legge n.50 del 1999.
       L'obiettivo principale del testo unico è stato quello di semplificare la procedura di esproprio creando un unico sistema normativo in materia di espropriazione per pubblica utilità.
      Il testo unico sostituisce tutte le disposizioni esistenti in materia, sia di natura legislativa sia di natura regolamentare, in attuazione della legge 59/1997 ed in applicazione di quanto prescritto dall' art.7, comma 2, della legge 50/1999.
      Il DPR 327/2001 disciplina l'espropriazione anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità , precisando che si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.
     Un esempio in questo senso può essere quello dell'espropriazione di aree da
destinare a verde pubblico.
     Fra i beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari, il testo unico
individua : i beni appartenenti al demanio pubblico (fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione); i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici (salvo che per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione); i beni riservati alla piena proprietà della Chiesa cattolica , salvo i casi in cui ci sia il preventivo accordo della Santa Sede.
     Il suddetto disposto normativo stabilisce altresì, che l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario.
     Stabilisce pure che le amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'Ufficio per le espropriazioni.
     Il Comune, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, e per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione, può espropriare le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio.
     In tal senso, al fine di sanare le situazioni contrastanti con le zonizzazioni previste nel piano regolatore, i comuni possono pervenire anche all'esproprio di immobili.
     Il procedimento risulta articolato nelle seguenti tre fasi:
a) la prima, concernente la previsione dell'opera da realizzare nell'ambito dello
strumento urbanistico generale o in un atto di natura ed efficacia equivalente,
e l'apposizione sul bene da espropriare del vincolo preordinato all'esproprio;
b) la seconda, relativa alla dichiarazione di pubblica utilità;
c) la terza, concernente la determinazione, anche se in via provvisoria,
dell'indennità di esproprio.
     A chiusura di questa terza fase può essere emanato il decreto di esproprio, che consente il passaggio del bene all'ente espropriante.
     In caso di accordo con cessione volontaria del bene, l'adozione del decreto di esproprio non è necessaria.
     Il testo unico precisa che un bene si può considerare sottoposto al vincolo
preordinato all'esproprio, solo quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità.
     La dichiarazione di pubblica utilità può stabilire il termine entro il quale va
eseguito il decreto di esproprio; in sua assenza il decreto può essere eseguito entro cinque anni dalla data in cui è divenuto efficace l'atto da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
     La scadenza del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio, determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
     Il testo unico precisa, inoltre, che restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli indicati precedentemente ;
     La determinazione dell'indennità di espropriazione rappresenta la terza fase del procedimento espropriativo, che si conclude con l'emanazione del decreto di
esproprio.
     Una volta divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, l'autorità
competente dell'ente pubblico che deve realizzare l'opera, notifica a ciascun proprietario, i beni da espropriare e le somme che offre.
      A partire da questo momento, ciascun proprietario può presentare le proprie
osservazioni entro i successivi trenta giorni. Il testo unico precisa che il decreto di esproprio deve essere emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e deve indicare gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera.
     Il decreto deve indicare, inoltre, quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisare se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti.
     Il decreto deve riportare, inoltre, l'eventuale sussistenza dei presupposti per la determinazione urgente della indennità provvisoria.
     Il decreto viene notificato al proprietario e viene eseguito, mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio e la redazione del verbale di immissione in possesso, entro il termine di due anni. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, deve indicare la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmettere copia del relativo verbale alla conservatoria dei registri immobiliari, per la relativa annotazione.
     Il testo unico stabilisce che l'indennità di espropriazione è determinata sulla
base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio.
     L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore.
     Ai fini della determinazione dell'entità dell'indennità di esproprio, il testo unico individua tre casistiche principali:
a) la prima, relativa alla realizzazione di opere private di pubblica utilità che
non consistano in abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
b) la seconda, relativa alla realizzazione di opere pubbliche su aree edificabili
o legittimamente edificate;
c) la terza, relativa alla realizzazione di opere pubbliche su aree non
edificabili.
     L'entrata in vigore del DPR 327/2001, inizialmente stabilita a decorrere dal primo gennaio 2002, poi al trenta giugno 2002, poi al 30/12/2002 e con Legge 1 agosto 2002, n. 185 al 30 giuno 2003 ,=="Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti (al 30/6/03), di edilizia (al 30/6/03) e di espropriazione (al 30/6/03)"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2002==
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16 settembre 2002

(Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale)

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2) SERVIZI PUBBLICI LOCALI

I servizi pubblici locali hanno per oggetto la produzione di " beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono:
· la gestione in economia;
· la concessione a terzi;
· l'istituzione;
· le aziende speciali;
· le società di capitali a prevalente capitale pubblico locale;
· le società per azioni con partecipazione minoritaria.

A queste forme si aggiunge una particolare tipologia di società per azioni: si tratta delle società costituite con lo scopo di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici.
La decisione in merito all'assunzione di un servizio pubblico locale è oggetto di una deliberazione del Consiglio dell'ente locale.
La gestione in economia dei servizi pubblici locali è affidata ad un'articolazione interna dell'ente locale; i relativi organi di gestione non godono di una particolare autonomia dal momento che fanno parte dell'apparato burocratico ordinario dell'ente stesso.
La scelta di gestire un dato servizio in economia è subordinata alle ridotte dimensioni di quel servizio ed a determinate caratteristiche che non rendono conveniente ricorrere ad altri organismi costituiti ad hoc.
Al servizio gestito in economia si applicano tutte le norme relative alle competenze degli organi, alla contabilità ed ai controlli previsti per l'attività dell'ente locale: la contabilità non può essere organizzata in forma separata (se non per motivi conoscitivi interni ) e l'organico è composto dal personale dell'ente locale affidato a quel servizio.
Alcuni Statuti comunali dispongono un rinvio ad un regolamento con il quale fissare i criteri per la gestione in senso stretto, ma anche gli orari per la fruizione del servizio da parte dei cittadini, le modalità per il contenimento dei costi, il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, la determinazione dei corrispettivi degli utenti ed i costi sociali assunti dall'ente.
Qualora cambino le condizioni, l'ente locale può decidere di trasformare la gestione in economia in un'altra forma più evoluta di gestione; tale trasformazione dovrà essere oggetto di una deliberazione di Consiglio Comunale.
La concessione a terzi consiste nell'affidamento della gestione di un servizio ad un soggetto diverso dall'amministrazione titolare del servizio stesso.
La scelta del concessionario dovrebbe avvenire, di norma, previo svolgimento di gara pubblica, la cui regolamentazione spesso è indicata negli Statuti comunali.
La concessione a terzi è subordinata alla condizione che sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
Restano in capo all'ente locale le funzioni di controllo, monitoraggio, direzione e verifica che possono essere esercitate attraverso ad es. un contratto di servizio connesso all'atto di concessione.
In particolare, le ragioni tecniche attengono alla condizione per cui i privati dispongono delle strutture tecnologiche necessarie all'espletamento del servizio; la natura economica del rapporto deve garantire un minor costo della concessione rispetto alla gestione pubblica; infine, l'opportunità sociale deve essere valutata di volta in volta sulla base delle caratteristiche del servizio da erogare.
Le istituzioni sono organismi strumentali utilizzati dagli enti locali per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
Ad esse non è attribuita una distinta personalità giuridica, ma solo autonomia gestionale, in quanto soggetti riconducibili direttamente alla potestà normativa e gerarchica dell'ente locale dal quale dipendono.

Gli organi amministrativi dell'istituzione sono:
· il Consiglio di Amministrazione
· il Presidente
· il Direttore.

La gestione deve avvenire nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e con l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Le funzioni svolte dall'ente locale nei confronti delle istituzioni consistono :
· nel conferimento del capitale di dotazione;
· nella determinazione delle finalità e degli indizi gestionali;
· nell'esercizio dell'attività di vigilanza;
· nella verifica dei risultati della gestione ;
· nella copertura degli eventuali costi sociali.

L'ente locale provvede anche all'approvazione degli atti fondamentali:
· il piano programma
· i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale,
· il conto consuntivo;
· il bilancio di esercizio.

A differenza delle aziende speciali, il funzionamento delle istituzioni è regolato dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale di appartenenza; inoltre , il controllo sulla gestione è affidato ai revisori dei conti dell'ente.
Le aziende speciali possono essere costituite per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
Esse godono di una distinta personalità giuridica, di una autonomia imprenditoriale e si configurano come un soggetto "terzo" rispetto all'ente locale di riferimento.

Così come l'istituzione, l'azienda speciale ha per organi amministrativi:
· il Consglio di Amministrazione.
· il Presidente
· il Direttore.

L'azienda speciale informa la sua attività ai criteri di efficacia efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.
Sempre analoghe all'istituzione risultano le funzioni svolte dall'ente locale.
A differenza pero'dell'istituzione, l'azienda speciale possiede personalità giuridica distinta ed è definita un ente strumentale con un proprio statuto.
I servizi pubblici locali possono essere gestiti anche a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblica locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, nel caso in cui la partecipazione di più soggetti pubblici o privati sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.

Nella scelta della gestione del servizio pubblico locale attraverso la forma societaria è necessario considerare :
· i vantaggi derivanti dalla gestione del servizio con criteri imprenditoriali,
· i benefici derivanti dal contributo che i soggetti esterni sono in grado di apportare in termini di tecnologia, capacità, esperienza professionale ed imprenditorialità.

La scelta di costituire una società per azioni rappresenta dunque per le amministrazioni locali un'opportunità per un maggior coinvolgimento di altri soci sia pubblici che privati.
Le società a prevalente capitale pubblico locale possono assumere la forma di società per azioni o quella di società a responsabilità limitata .
La competenza a deliberare la costituzione della società o la partecipazione dell'ente locale ad un a società è del Consiglio Comunale.

Si configurano due possibili casi:
1. costituzione di una nuova società
la deliberazione di costituzione dovrà essere adeguatamente motivata, con la rappresentazione dei motivi che rendono opportuna la scelta del modello societario per la gestione del servizio , la congruità di tale scelta rispetto agli obiettivi di economicità, efficienza ed al perseguimento degli interessi pubblici.
2. partecipazione ad una società già costituita
l'ipotesi di partecipazione ad una società già esistente implica un necessario adattamento della società al mutato contesto normativo dovendosi prevedere la necessaria acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte dell'ente locale eventuale modificazione dello statuto sociale.
La società gestisce il servizio in ragione del provvedimento che ne ha deliberato l'istituzione, nonché del successivo atto di affidamento; la regolamentazione dei rapporti tra ente locale e società passa attraverso i strumenti negoziali predisposti ( convenzione o contratto di servizio).
La società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria costituisce l'unica opportunità offerta da quadro normativo vigente di gestire attività di pubblico interesse mediante società miste non controllate direttamente dall'ente locale.
E' prevista la possibilità di costituire società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria, ovvero del prevalente capitale pubblico locale, finalizzate all'esercizio dei servizi pubblici , ma anche alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi stessi ed alla realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico.

Gli elementi che caratterizzano una società mista minoritaria sono:
· la scelta dei soci privati e collocazione dei titoli sul mercato con procedura di evidenza pubblica;
· il potere di nomina da parte dell'ente locale di uno o piu' amministratori e sindaci;
· la possibilità di destinare una quota delle azioni all'azionariato diffuso;
· il capitale sociale non puo' essere inferiore ad un miliardo di lire;
· l'atto costitutivo e lo statuto devono riservare all'ente locale promotore una partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale;
· la partecipazione azionaria di maggioranza non puo' essere inferiore al 51% ( e puo' essere assunta da imprenditori individuali o da società).

Di tali società possono essere soci le Regioni,altre Amministrazioni pubbliche, anche statali e società a partecipazione pubblica.

4 gennaio 2002

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(Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale)


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3) LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA (RPP).
MONITORAGGIO SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SUOI PROGRAMMI.

Il legislatore ha previsto una serie di tappe e strumenti che delineano in modo organico il processo di pianificazione e programmazione dell'ente locale.
Tale processo parte dal programma amministrativo del Sindaco, dal quale si estrapolano le linee programmatiche che l'amministrazione intraprenderà nel corso del mandato, e si sostanzia nei programmi e progetti della Relazione Previsionale e Programmatica.
La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) è un documento di pianificazione pluriennale, di carattere generale, attraverso il quale si definiscono sia a livello descrittivo che finanziario i programmi e gli eventuali progetti.
Il legislatore definisce il programma come un "complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente,"
Dal punto di vista gestionale, il programma rappresenta l'elemento di pianificazione pluriennale (almeno triennale) attraverso il quale si specificano le finalità politiche che si vogliono perseguire e le risorse umane, strumentali e finanziari che vengono destinate alla sua realizzazione.
I programmi possono essere articolati in progetti che dettagliano in modo più concreto ed operativo le attività da porre in essere e le risorse strumentali ed umane da impiegare.
Con la definizione dei programmi e degli eventuali progetti si conclude la fase di pianificazione pluriennale e strategica, intesa come definizione di linea guida e di indirizzi di carattere generale riferiti a macro aree organizzative o dell'ente nel suo complesso.
L'approvazione della RPP è di competenza dell'organo consigliare, quindi i programmi e i progetti rappresentano lo strumento attraverso il quale si manifesta formalmente la volontà politica di questo organo. E' importante, quindi, che la definizione dei programmi e progetti sia puntuale e collegata ad alcuni paramenti utili per verificare lo stato di attuazione.
Far coincidere contabilmente il programma ad una funzione di bilancio, come purtroppo accade sovente per comodità contabile, limita notevolmente la funzione programmatoria della RPP e di conseguenza la funzione di impulso e di indirizzo dell'organo consiliare.
Al fine di non ridurre tale funzione, il legislatore ha previsto che il regolamento di contabilità preveda i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le delibere che non sono coerenti con le previsioni della Relazione Previsionale e Programmatica.
In teoria, la delibera di approvazione di un Piano Esecutivo di Gestione (PEG) che contenga obiettivi non coerenti con i programmi e progetti della RPP dovrebbe essere inammissibile. Tale verifica dovrebbe essere svolta dall'organo competente al controllo strategico.
Attraverso la definizione degli obiettivi di PEG, i programmi e gli eventuali progetti vengono dettagliati in piani annuali e calati sulla struttura organizzativa (affidati ai singoli responsabili di servizio).
Il PEG è, quindi, lo strumento attraverso il quale, l'organo esecutivo traduce in piani operativi e annuali i programmi e i progetti e li assegna, in relazione alla competenze specifiche, alle varie unità organizzative dell'ente.
E' importante prevedere, nella scheda di definizione e di dettaglio dell'obiettivo, uno specifico collegamento tra obiettivo e programma o progetto.
Il DPR 3 agosto 1998n. 326 prevede lo schema per la redazione delle RPP.
Per i programmi e i relativi progetti, le informazioni minime da specificare sono:

· Descrizione del programma: circoscrizione dell'ambito operativo del programma (settori organizzativi coinvolti, popolazione di riferimento ecc.) e specificazione del collegamento con il programma amministrativo del Sindaco;
· Motivazioni delle scelte: analisi delle alternative e individuazione delle macro-azioni che si svolgeranno nel triennio;
· Finalità da conseguire: specificazione degli effetti sociali, culturali ed economici sulla popolazione e sul territorio che si vogliano perseguire;
· Risorse umane da impiegare;
· Risorse strumentali da utilizzare;
· Coerenza con altri strumenti di pianificazione regionale e di settore: indicazione del collegamento del programma con gli altri strumenti di pianificazione interni(PRG, ecc.) e esterni (piani regionali, provinciali, ecc.) all'ente locale.
Il programma e gli eventuali progetti sono riferiti ad un periodo pluriennale, di conseguenza la loro descrizione deve essere scorrevole come è previsto per la quantificazione delle risorse a loro attribuite.
Ogni anno, quindi, la descrizione del programma e le finalità da conseguire devono essere modificate nel modo seguente:

· Eliminazione delle indicazioni relative all'anno in corso di svolgimento;
· Aggiornamento ed integrazione delle indicazioni relative al nuovo triennio di riferimento, anche in relazione allo stato di avanzamento degli obiettivi gestionali.

Può succedere che in relazione a cambiamenti strutturali interni o ambientali esterni un programma non sia più attuale rendendo, quindi, necessaria la sua eliminazione o la sua riformulazione.
Il programma, dopo essere stato definito in tutti i suoi elementi, viene suddiviso in obiettivi gestionali di PEG che vengono assegnati alle unità organizzative che partecipano nell'anno di riferimento alla realizzazione del programma.
In generale, per motivi di carattere organizzativo, il programma viene suddiviso almeno in tanti obiettivi quante sono le unità organizzative coinvolte nel suo raggiungimento.
In tal modo, si riesce a responsabilizzare direttamente le unità organizzative al raggiungimento degli indirizzi definiti dall'organo consiliare. In sostanza fra i programmi e gli obiettivi sussiste un rapporto gerarchico di tipo top-down, in cui da un piano pluriennale e generale si passa ad un piano operativo, annuale e dettagliato (azioni da compiere, risorse specifiche, indicatori di risultato, ecc.).
Per ogni obiettivo viene assegnato un peso che esprime la rilevanza o il valore dell'obiettivo rispetto agli altri obiettivi collegati al programma. In sostanza il peso quantifica lo stato di attuazione dei programmi in relazione al raggiungimento dell'obiettivo.
Lo stato di attuazione del programma, limitatamente all'anno di riferimento, è dato dalla sommatoria del grado di raggiungimento degli obiettivi collegati per il relativo peso.
Il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi di PEG incide quindi non solo sulla valutazione dell'operato del responsabile gestionale, ma anche sulla determinazione dello stato di attuazione del programma della RPP

4 gennaio 2002

(Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale)

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4)-LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

La tradizionale carta d'identità su supporto cartaceo è destinata ad essere nel tempo, sostituita, dalla CIE (carta d'identità elettronica), ovvero una tessera di plastica, molto simile ad una normale carta di credito, contenente una banda ottica che riesce a memorizzare molteplici dati ed un microprocessore, riuscendo ad assicurare un ottimo livello di sicurezza.
Essa verrà rilasciata a seguito della denuncia di nascita, ma potrà rilasciarsi anche prima del compimento del quindicesimo anno d'età ed in tal caso, verrà definita "documento d'identità" e, conterrà la fotografia solo nel caso di validità per l'espatrio.
La CIE, ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, deve contenere:
a) i dati identificativi;
b) il codice fiscale (di conseguenza, la CIE, sostituirà anche il tesserino fiscale che non sarà più emesso).
La CIE può contenere:
a) il gruppo sanguigno;
b) i dati sanitari di carattere amministrativo;
c) i dati biometrici , con esclusione del DNA;
d) altri dati in grado di razionalizzare e semplificare il rapporto tra amministrazione e cittadini nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) procedure informatiche e tutte le informazioni occorrenti per la firma digitale.
La CIE, inoltre potrà essere utilizzata come tessera elettorale e carta di pagamento.
Il meccanismo di utilizzo della Carta d'identità elettronica è simile a quella utilizzata per il bancomat o per la carta di credito ed infatti, per motivi di sicurezza è prevista la digitazione di un PIN, cioè di un codice personale che verrà consegnato al cittadino al momento dell'emissione della carta.
. In caso di furto, il cittadino dovrà effettuare la relativa denuncia ed in seguito potrà chiedere ed ottenere una nuova carta d'identità.
Quest'ultima potrà essere utilizzata per svolgere molteplici attività, quali la prenotazione e/o il pagamento delle prestazioni sanitarie, pagamento tributi, multe ecc, semplicemente restando seduti dinanzi al proprio computer di casa oppure andando allo sportello pubblico più vicino. (Dott. Teresa Di Palma, 22 giugno 2001)

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5)-STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Con l'entrata in vigore della L. 212/2000 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente" si è compiuto un passo decisivo verso un sistema moderno e garantista tra fisco e contribuenti.
Le disposizioni di questa legge costituiscono i principi generali dell'ordinamento tributario, in attuazione dell'art. 3 (principio di uguaglianza), art. 23 ( riserva di legge per prestazioni personali o patrimoniali), art. 53 (capacità contributive) ed art. 97 (organizzazione della pubblica amministrazione per assicurare il buon andamento e l'imparzialità) della Corte Costituzionale.
Il legislatore ha affermato una serie di regole generali a cui tutte le pubbliche amministrazioni, impositrici di tributi (enti locali compresi) devono informare la propria attività e che dovranno essere improntate ai principi di collaborazione, semplificazione, efficienza ed assistenza con il contribuente.
Tra le altre cose, la suddetta legge si occupa di disciplinare regole per l'informazione del contribuente sui fatti che lo riguardano. Infatti, l'amministrazione ha l'obbligo di assumere iniziative idonee ad agevolare la completa conoscenza delle disposizioni anche con testi a disposizione dei contribuenti, si prevede, altresì, l'obbligo di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati comunicandoli nel luogo di effettivo domicilio. L'amministrazione deve, altresi, mettere a disposizione del contribuente, modelli, istruzioni ed ogni altra propria comunicazione che gli permetta, in tempi utili, di adempire le obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli.
Bisogna ancora evidenziare che l'art. 7 della succitata legge identifica l'esigenza di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e quelli, proprio come tutti i provvedimenti amministrativi, devono contenere sia le ragioni giuridiche che i presupposti di fatto su cui si fonda la decisione dell'amministrazione.
Altre novità della L. 212/2000 è rappresentata dal rafforzamento del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente, infatti è prevista una disciplina di favore di fronte ad errori commessi da un Ente impositore negligente o contraddittorio. Di fronte all'incertezza sulla giusta interpretazione delle norme, è stato previsto il diritto di interpello del contribuente che si manifesta con la possibilità che questi ha di inoltrare richieste motivate e specifiche all'Amministrazione finanziaria circa proprio l'applicazione delle disposizioni tributarie. L'Amministrazione deve rispondere entro 120 giorni, altrimenti s'intenderà che concorda con il contribuente.
La L. 212/2000 per assicurare la concreta operatività dei principi da essa enunciati e per individuare i casi e/o i comportamenti dell'amministrazione che determinano pregiudizi ai contribuenti e per eventuale avvio del provvedimento disciplinare, ha istituito il Garante del contribuente a cui sono stati attribuiti poteri molto forti di censura e stimolo verso le amministrazioni finanziarie.
Il suddetto Garante è presente presso ogni direzione regionale delle entrate ed è un organo collegiale costituito da tre componenti.
In ultimo, bisogna evidenziare la fondamentale rilevanza rivisitata in materia dal D.Lgs. 32/2001 recante disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'art. 16 della L. 212/2000. Questo dato rappresenta il primo serio e concreto passo verso il coordinamento normativo, volto a garantire i principi sanciti nello Statuto del contribuente, infatti esso introduce varie novità, quali la modifica del DPR 600/73 concernente l'accertamento delle imposte sui redditi, la modifica del DPR 633/72 in materia di IVA, la modifica del D.Lgs 462/97 concernente l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione ed accertamento, ecc.
Il decreto si fonda sugli stessi principi delle Statuto del contribuente quali la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie, effettive conoscenze degli articoli, termini idonei per la produzione di istanze o chiarimenti, motivazione degli atti e cooperazione tra i contribuenti e gli Enti impositori. (Dott. Teresa Di Palma, 22 giugno 2001)


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6)-ADDIO CERTIFICATI   -   BENVENUTA AUTOCERTIFICAZIONE

Con l'entrata in vigore il sette marzo scorso del D.P.R. 445/2000 contenente il T.U. sulla documentazione amministrativa e sulla disciplina del documento informatico è stata data una svolta fondamentale alla semplificazione nei rapporti cittadino - uffici pubblici; il suddetto T.U. è, infatti, il risultato finale di un enorme lavoro nell'ambito del settore dell'autocertificazione.

La P.A. non potrà più richiedere ai cittadini la maggior parte dei certificati, ma dovrà accettare l'autocertificazione firmata dal richiedente o nei casi previsti dalla legge è obbligata all'acquisizione dei certificati d'Ufficio.
Il T.U. sull'autocertificazione ha confermato la distinzione tra la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) è una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata, senza bollo e senza necessità di allegare la copia del documento di identità.
Essa sostituisce i certificati ed i documenti richiesti dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori dei servizi pubblici.
Con l'autocertificazione, l'interessato attesta il contenuto di informazioni risultanti da registri, albi o elenchi tenuti da una pubblica amministrazione.

Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:
- dati anagrafici e di stato civile (nascita, residenza, cittadinanza, godimento diritti civili, stato civile, esistenza in vita, nascita figli, morte del coniuge, del genitore, dei nonni, dei figli, dei nipoti, maternità, paternità, separazione o comunione dei beni, stato di famiglia e tutte le altre annotazioni contenute nei registri di stato civile);
- titoli di studio e qualifiche personali;
- situazione economico - fiscale e reddituale (reddito, situazione economica, assolvimento obblighi contributivi, possesso e n° di codice fiscale e partita IVA e tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria);
- posizione giuridica ( eventuale tutela, curatela, legale rappresentanza e non aver riportato condanne penali);
- iscrizioni in albi o elenchi della Pubblica Amministrazione, posizione in merito agli obblighi militari, stato di disoccupato, di pensionato ecc.

Non possono essere oggetto di autocertificare:
- certificati sanitari e veterinari;
- certificati di conformità CE;
- certificati marchi e brevetti.

L'autocertificazione va presentata in carta semplice, senza autentica di firma e senza bollo, firmata dall'interessato e potrà essere presentata da un'altra persona o addirittura inviata per posta o via FAX.

Possono autocertificare:
- i cittadini Italiani;
- i cittadini della Comunità Europea (i cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo dati e fatti verificabili presso soggetti pubblici e/o privati Italiani).

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione con la quale l'interessato attesta che corrispondono a verità i fatti da egli stesso dichiarati; quindi, tutte le qualità personali, le situazioni ed i fatti a conoscenza dell'interessato che non sono soggetti ad una possibile certificazione da parte di un ufficio pubblico possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Quest'ultima non deve essere autenticata, va firmata dinanzi al dipendente addetto a ricevere la documentazione o inviata per posta o FAX insieme alla fotocopia del documento di identità di colui che firma.

L'autentica della firma è ancora necessaria in due casi:
1) per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare a privati (quale ad esempio banche o Assicurazioni);
2) per le domande di riscossione di benefici economici (quali ad esempio le pensioni) effettuata da un terzo incaricato dal beneficiario.

Possono fare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- i cittadini Italiani;
- i cittadini della Comunità Europea
(i cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo dati e fatti verificabili presso soggetti pubblici e/o privati Italiani).

Sono tenuti ad accettare l'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le amministrazioni e gli Enti Pubblici (quali i Ministeri, i Comuni ecc.) ed i gestori di servizi pubblici (quali L'ENEL, TELECOM, ecc.). La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri di uffici, sanzionabili sul piano disciplinare.

La legge 340/2000 estende anche ai rapporti tra i privati le dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Infatti l'art. 2 della suddetta Legge prevede che le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate anche nei rapporti privatistici, solo se venga rispettata la regola del consenso.
Altra rilevante novità è data dalla circostanza che la presentazione di un documento di identità, in corso di validità, contenente i dati personali quali cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, sostituisce la presentazione dei corrispondenti certificati.
Agli effetti delle regole sull'autocertificazione si considera documento di identità, la carta d'identità ed ogni altro documento equivalente. E' tale ogni documento con fotografia rilasciato, anche da uno stato estero al cittadino ivi residente, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare; possono essere considerati tali: passaporto, patente di giuda, patente nautica, libretto di pensione, patentino per la conduzione di impianti termici, porto d'arma, tessere di riconoscimento rilasciate da una amministrazione dello Stato munite di fotografia e timbro.

Le autentiche di copia di un documento che deve essere presentata ad una Pubblica Amministrazione possono essere fatte dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale, dal notaio, dal cancelliere, dal Segretario Comunale, dal funzionario incaricato dal Sindaco e dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione.

(Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale )

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