ENTI
LOCALI
a cura di
Dott.ssa Teresa Di Palma
Dott.
Raffaele Quindici
segretario comunale segretario
comunale
_____________________________________________
- 05.01.09
- Durata e rinnovo Carta d'Identità -
Legge 6 agosto 2008, n. 133 - "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria" - Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196 >> (
) Art.
31. Durata e rinnovo della carta d'identità:
1. All'articolo 3,
secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "cinque
anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le carte di identità rilasciate a partire
dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte
digitali della persona a cui si riferiscono.". 2. La disposizione di cui
all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data
di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai fini del rinnovo, i Comuni
informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del
documento stesso tra il centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la
medesima data.
- 03.01.08
-
Indennità di espropriazione di area edificabile. "Maggiore dignità
per l'area espropriata - La somma riparatrice è determinata in funzione
del valore venale del bene - Finanziaria 2008 (articolo 2, commi 89-90)"
- (Link
www.fiscooggi.it)
- 28.11.07
- Inesigibilità, gli esami non finiscono ora - Per le domande di discarico
presentate entro giugno 2006, controlli da concludere al 1° luglio 2009 -
Risoluzione n. 344/E del 28.11.07 (Link
www.fiscooggi.it)
- 04.11.07
- Lo
spoil system ? meglio abolirlo ! (Dott. Raffaele Quindici)
- Crediti verso
Enti Locali e ASL. La Corte Costituzionale, con sentenza
n.211 del 4-18/6/2003, ristabilisce la parità di trattamento. «E'
illegittimo l'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte
in cui non prevede che la impignorabilità ...».
================================================================== ===================================
1)-Sull'espropriazione per pubblica utilità, DPR 327/2001 (Dott.
Teresa Di Palma, Segretario comunale ) -16 settembre 2002- 2)-Servizi
pubblici locali (Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale) 3)-La
relazione previsionale e programmatica (RPP) . Monitoraggio sullo stato di realizzazione
dei suoi programmi. (Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale) 4)-Carta
d'identità elettronica (Dott. Teresa Di Palma,
Segretario comunale) 5)-Statuto del contribuente
(Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale) 6)-Addio
certificati, benvenuta autocertificazione (Dott.
Teresa Di Palma, Segretario comunale) ________________________________________________________________________ 1)
SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA', DPR 327/2001 Il
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità", approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - del 16 agosto 2001 n. 189, costituisce
con i suoi 59 articoli un ulteriore risultato nell'ambito del processo di
semplificazione della normativa avviato con la legge n.59 del 1997 e con la legge
n.50 del 1999. L'obiettivo principale
del testo unico è stato quello di semplificare la procedura di esproprio
creando un unico sistema normativo in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Il testo unico sostituisce tutte le disposizioni
esistenti in materia, sia di natura legislativa sia di natura regolamentare, in
attuazione della legge 59/1997 ed in applicazione di quanto prescritto dall' art.7,
comma 2, della legge 50/1999. Il DPR 327/2001
disciplina l'espropriazione anche a favore di privati, dei beni immobili o di
diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità , precisando che si considera opera pubblica o di pubblica utilità
anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte
della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non
è prevista la materiale modificazione o trasformazione. Un
esempio in questo senso può essere quello dell'espropriazione di aree da
destinare a verde pubblico. Fra i beni non
espropriabili o espropriabili in casi particolari, il testo unico individua
: i beni appartenenti al demanio pubblico (fino a quando non ne viene pronunciata
la sdemanializzazione); i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello
Stato e degli altri enti pubblici (salvo che per perseguire un interesse pubblico
di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione); i beni
riservati alla piena proprietà della Chiesa cattolica , salvo i casi in
cui ci sia il preventivo accordo della Santa Sede. Il
suddetto disposto normativo stabilisce altresì, che l'autorità competente
alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è
anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che
si renda necessario. Stabilisce pure che le
amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e gli altri enti pubblici
individuano ed organizzano l'Ufficio per le espropriazioni. Il
Comune, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, e per consentirne
l'ordinata attuazione nelle zone di espansione, può espropriare le aree
inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione
di zona o abbiano carattere provvisorio. In
tal senso, al fine di sanare le situazioni contrastanti con le zonizzazioni previste
nel piano regolatore, i comuni possono pervenire anche all'esproprio di immobili.
Il procedimento risulta articolato nelle seguenti
tre fasi: a) la prima, concernente la previsione dell'opera da realizzare
nell'ambito dello strumento urbanistico generale o in un atto di natura ed
efficacia equivalente, e l'apposizione sul bene da espropriare del vincolo
preordinato all'esproprio; b) la seconda, relativa alla dichiarazione di pubblica
utilità; c) la terza, concernente la determinazione, anche se in via
provvisoria, dell'indennità di esproprio. A
chiusura di questa terza fase può essere emanato il decreto di esproprio,
che consente il passaggio del bene all'ente espropriante. In
caso di accordo con cessione volontaria del bene, l'adozione del decreto di esproprio
non è necessaria. Il testo unico precisa
che un bene si può considerare sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio,
solo quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale,
ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di
pubblica utilità. La dichiarazione di
pubblica utilità può stabilire il termine entro il quale va
eseguito il decreto di esproprio; in sua assenza il decreto può essere
eseguito entro cinque anni dalla data in cui è divenuto efficace l'atto
da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. La
scadenza del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio,
determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Il
testo unico precisa, inoltre, che restano in vigore le disposizioni che consentono
l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore
o attuativi, entro termini maggiori di quelli indicati precedentemente ;
La determinazione dell'indennità di espropriazione
rappresenta la terza fase del procedimento espropriativo, che si conclude
con l'emanazione del decreto di esproprio. Una
volta divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, l'autorità
competente dell'ente pubblico che deve realizzare l'opera, notifica a ciascun
proprietario, i beni da espropriare e le somme che offre. A
partire da questo momento, ciascun proprietario può presentare le proprie
osservazioni entro i successivi trenta giorni. Il testo unico precisa che il decreto
di esproprio deve essere emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della
dichiarazione di pubblica utilità e deve indicare gli estremi degli atti
da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento
che ha approvato il progetto dell'opera. Il
decreto deve indicare, inoltre, quale sia l'indennità determinata in via
provvisoria o urgente e precisare se essa sia stata accettata dal proprietario
o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa
depositi e prestiti. Il decreto deve riportare,
inoltre, l'eventuale sussistenza dei presupposti per la determinazione urgente
della indennità provvisoria. Il decreto
viene notificato al proprietario e viene eseguito, mediante l'immissione in possesso
del beneficiario dell'esproprio e la redazione del verbale di immissione in possesso,
entro il termine di due anni. L'autorità espropriante, in calce al decreto
di esproprio, deve indicare la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso
e trasmettere copia del relativo verbale alla conservatoria dei registri immobiliari,
per la relativa annotazione. Il testo unico
stabilisce che l'indennità di espropriazione è determinata sulla
base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla
data dell'emanazione del decreto di esproprio. L'indennità
di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta,
se ne sia anche possessore. Ai fini della determinazione
dell'entità dell'indennità di esproprio, il testo unico individua
tre casistiche principali: a) la prima, relativa alla realizzazione di opere
private di pubblica utilità che non consistano in abitazioni di edilizia
residenziale pubblica; b) la seconda, relativa alla realizzazione di opere
pubbliche su aree edificabili o legittimamente edificate; c) la terza,
relativa alla realizzazione di opere pubbliche su aree non edificabili.
L'entrata in vigore del DPR 327/2001, inizialmente
stabilita a decorrere dal primo gennaio 2002, poi al trenta giugno 2002, poi al
30/12/2002 e con
Legge 1 agosto 2002, n. 185 al 30 giuno
2003 ,=="Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante
disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti
(al 30/6/03), di edilizia (al
30/6/03) e di espropriazione
(al 30/6/03)"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
193 del 19 agosto 2002== . 16 settembre 2002 (Dott.
Teresa Di Palma, Segretario comunale) ________________________________________________________________________ 2)
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
I servizi pubblici locali hanno per oggetto la produzione di " beni
ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali". Le
forme di gestione dei servizi pubblici locali sono: · la gestione
in economia; · la concessione a terzi; · l'istituzione;
· le aziende speciali; · le società di capitali a prevalente
capitale pubblico locale; · le società per azioni con partecipazione
minoritaria. A queste forme si aggiunge una particolare
tipologia di società per azioni: si tratta delle società costituite
con lo scopo di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in
attuazione degli strumenti urbanistici. La decisione in merito all'assunzione
di un servizio pubblico locale è oggetto di una deliberazione del Consiglio
dell'ente locale. La gestione in economia dei servizi pubblici
locali è affidata ad un'articolazione interna dell'ente locale; i relativi
organi di gestione non godono di una particolare autonomia dal momento che fanno
parte dell'apparato burocratico ordinario dell'ente stesso. La scelta di gestire
un dato servizio in economia è subordinata alle ridotte dimensioni di quel
servizio ed a determinate caratteristiche che non rendono conveniente ricorrere
ad altri organismi costituiti ad hoc. Al servizio gestito in economia si applicano
tutte le norme relative alle competenze degli organi, alla contabilità
ed ai controlli previsti per l'attività dell'ente locale: la contabilità
non può essere organizzata in forma separata (se non per motivi conoscitivi
interni ) e l'organico è composto dal personale dell'ente locale affidato
a quel servizio. Alcuni Statuti comunali dispongono un rinvio ad un regolamento
con il quale fissare i criteri per la gestione in senso stretto, ma anche gli
orari per la fruizione del servizio da parte dei cittadini, le modalità
per il contenimento dei costi, il conseguimento di livelli qualitativamente elevati
di prestazioni, la determinazione dei corrispettivi degli utenti ed i costi sociali
assunti dall'ente. Qualora cambino le condizioni, l'ente locale può
decidere di trasformare la gestione in economia in un'altra forma più evoluta
di gestione; tale trasformazione dovrà essere oggetto di una deliberazione
di Consiglio Comunale. La concessione a terzi consiste nell'affidamento
della gestione di un servizio ad un soggetto diverso dall'amministrazione titolare
del servizio stesso. La scelta del concessionario dovrebbe avvenire, di norma,
previo svolgimento di gara pubblica, la cui regolamentazione spesso è indicata
negli Statuti comunali. La concessione a terzi è subordinata alla condizione
che sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
Restano in capo all'ente locale le funzioni di controllo, monitoraggio, direzione
e verifica che possono essere esercitate attraverso ad es. un contratto di servizio
connesso all'atto di concessione. In particolare, le ragioni tecniche attengono
alla condizione per cui i privati dispongono delle strutture tecnologiche necessarie
all'espletamento del servizio; la natura economica del rapporto deve garantire
un minor costo della concessione rispetto alla gestione pubblica; infine, l'opportunità
sociale deve essere valutata di volta in volta sulla base delle caratteristiche
del servizio da erogare. Le istituzioni sono organismi strumentali
utilizzati dagli enti locali per la gestione di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale. Ad esse non è attribuita una distinta personalità
giuridica, ma solo autonomia gestionale, in quanto soggetti riconducibili direttamente
alla potestà normativa e gerarchica dell'ente locale dal quale dipendono.
Gli organi amministrativi dell'istituzione sono: · il Consiglio
di Amministrazione · il Presidente · il Direttore. La
gestione deve avvenire nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità
e con l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio
dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Le funzioni
svolte dall'ente locale nei confronti delle istituzioni consistono : ·
nel conferimento del capitale di dotazione; · nella determinazione
delle finalità e degli indizi gestionali; · nell'esercizio dell'attività
di vigilanza; · nella verifica dei risultati della gestione ; ·
nella copertura degli eventuali costi sociali. L'ente locale provvede anche
all'approvazione degli atti fondamentali: · il piano programma
· i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, ·
il conto consuntivo; · il bilancio di esercizio. A differenza
delle aziende speciali, il funzionamento delle istituzioni è regolato dallo
statuto e dai regolamenti dell'ente locale di appartenenza; inoltre , il controllo
sulla gestione è affidato ai revisori dei conti dell'ente. Le aziende
speciali possono essere costituite per la gestione di servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale. Esse godono di una distinta personalità
giuridica, di una autonomia imprenditoriale e si configurano come un soggetto
"terzo" rispetto all'ente locale di riferimento. Così come
l'istituzione, l'azienda speciale ha per organi amministrativi: · il
Consglio di Amministrazione. · il Presidente · il Direttore. L'azienda
speciale informa la sua attività ai criteri di efficacia efficienza ed
economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti. Sempre analoghe
all'istituzione risultano le funzioni svolte dall'ente locale. A differenza
pero'dell'istituzione, l'azienda speciale possiede personalità giuridica
distinta ed è definita un ente strumentale con un proprio statuto.
I servizi pubblici locali possono essere gestiti anche a mezzo di società
per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblica locale
costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, nel
caso in cui la partecipazione di più soggetti pubblici o privati sia opportuna
in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio. Nella scelta
della gestione del servizio pubblico locale attraverso la forma societaria è
necessario considerare : · i vantaggi derivanti dalla gestione del
servizio con criteri imprenditoriali, · i benefici derivanti dal contributo
che i soggetti esterni sono in grado di apportare in termini di tecnologia, capacità,
esperienza professionale ed imprenditorialità. La scelta
di costituire una società per azioni rappresenta dunque per le amministrazioni
locali un'opportunità per un maggior coinvolgimento di altri soci sia pubblici
che privati. Le società a prevalente capitale pubblico locale possono
assumere la forma di società per azioni o quella di società a responsabilità
limitata . La competenza a deliberare la costituzione della società
o la partecipazione dell'ente locale ad un a società è del Consiglio
Comunale. Si configurano due possibili casi: 1.
costituzione di una nuova società la deliberazione di costituzione
dovrà essere adeguatamente motivata, con la rappresentazione dei motivi
che rendono opportuna la scelta del modello societario per la gestione del servizio
, la congruità di tale scelta rispetto agli obiettivi di economicità,
efficienza ed al perseguimento degli interessi pubblici. 2. partecipazione
ad una società già costituita l'ipotesi di partecipazione ad
una società già esistente implica un necessario adattamento della
società al mutato contesto normativo dovendosi prevedere la necessaria
acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte dell'ente locale eventuale
modificazione dello statuto sociale. La società gestisce il servizio
in ragione del provvedimento che ne ha deliberato l'istituzione, nonché
del successivo atto di affidamento; la regolamentazione dei rapporti tra ente
locale e società passa attraverso i strumenti negoziali predisposti ( convenzione
o contratto di servizio). La società per azioni senza il vincolo
della proprietà pubblica maggioritaria costituisce l'unica opportunità
offerta da quadro normativo vigente di gestire attività di pubblico interesse
mediante società miste non controllate direttamente dall'ente locale.
E' prevista la possibilità di costituire società per azioni senza
il vincolo della proprietà maggioritaria, ovvero del prevalente capitale
pubblico locale, finalizzate all'esercizio dei servizi pubblici , ma anche alla
realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi stessi
ed alla realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico. Gli
elementi che caratterizzano una società mista minoritaria sono: ·
la scelta dei soci privati e collocazione dei titoli sul mercato con procedura
di evidenza pubblica; · il potere di nomina da parte dell'ente locale
di uno o piu' amministratori e sindaci; · la possibilità di
destinare una quota delle azioni all'azionariato diffuso; · il capitale
sociale non puo' essere inferiore ad un miliardo di lire; · l'atto
costitutivo e lo statuto devono riservare all'ente locale promotore una partecipazione
non inferiore al quinto del capitale sociale; · la partecipazione azionaria
di maggioranza non puo' essere inferiore al 51% ( e puo' essere assunta da imprenditori
individuali o da società). Di tali società possono
essere soci le Regioni,altre Amministrazioni pubbliche, anche statali e società
a partecipazione pubblica. 4 gennaio 2002 . (Dott.
Teresa Di Palma, Segretario comunale) _____________________________________________________________________________
3) LA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA (RPP). MONITORAGGIO SULLO STATO DI REALIZZAZIONE
DEI SUOI PROGRAMMI. Il legislatore ha previsto
una serie di tappe e strumenti che delineano in modo organico il processo di pianificazione
e programmazione dell'ente locale. Tale processo parte dal programma amministrativo
del Sindaco, dal quale si estrapolano le linee programmatiche che l'amministrazione
intraprenderà nel corso del mandato, e si sostanzia nei programmi e progetti
della Relazione Previsionale e Programmatica. La Relazione Previsionale e
Programmatica (RPP) è un documento di pianificazione pluriennale,
di carattere generale, attraverso il quale si definiscono sia a livello descrittivo
che finanziario i programmi e gli eventuali progetti. Il legislatore definisce
il programma come un "complesso coordinato di attività, anche normative,
relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente
solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più
vasto piano generale di sviluppo dell'ente," Dal punto di vista gestionale,
il programma rappresenta l'elemento di pianificazione pluriennale (almeno triennale)
attraverso il quale si specificano le finalità politiche che si vogliono
perseguire e le risorse umane, strumentali e finanziari che vengono destinate
alla sua realizzazione. I programmi possono essere articolati in progetti
che dettagliano in modo più concreto ed operativo le attività da
porre in essere e le risorse strumentali ed umane da impiegare. Con la definizione
dei programmi e degli eventuali progetti si conclude la fase di pianificazione
pluriennale e strategica, intesa come definizione di linea guida e di indirizzi
di carattere generale riferiti a macro aree organizzative o dell'ente nel suo
complesso. L'approvazione della RPP è di competenza dell'organo
consigliare, quindi i programmi e i progetti rappresentano lo strumento attraverso
il quale si manifesta formalmente la volontà politica di questo organo.
E' importante, quindi, che la definizione dei programmi e progetti sia puntuale
e collegata ad alcuni paramenti utili per verificare lo stato di attuazione.
Far coincidere contabilmente il programma ad una funzione di bilancio, come purtroppo
accade sovente per comodità contabile, limita notevolmente la funzione
programmatoria della RPP e di conseguenza la funzione di impulso e di indirizzo
dell'organo consiliare. Al fine di non ridurre tale funzione, il legislatore
ha previsto che il regolamento di contabilità preveda i casi di inammissibilità
e di improcedibilità per le delibere che non sono coerenti con le previsioni
della Relazione Previsionale e Programmatica. In teoria, la delibera di approvazione
di un Piano Esecutivo di Gestione (PEG) che contenga obiettivi non coerenti
con i programmi e progetti della RPP dovrebbe essere inammissibile. Tale
verifica dovrebbe essere svolta dall'organo competente al controllo strategico.
Attraverso la definizione degli obiettivi di PEG, i programmi e gli eventuali
progetti vengono dettagliati in piani annuali e calati sulla struttura organizzativa
(affidati ai singoli responsabili di servizio). Il PEG è, quindi,
lo strumento attraverso il quale, l'organo esecutivo traduce in piani operativi
e annuali i programmi e i progetti e li assegna, in relazione alla competenze
specifiche, alle varie unità organizzative dell'ente. E' importante
prevedere, nella scheda di definizione e di dettaglio dell'obiettivo, uno specifico
collegamento tra obiettivo e programma o progetto. Il DPR 3 agosto 1998n.
326 prevede lo schema per la redazione delle RPP. Per i programmi e i relativi
progetti, le informazioni minime da specificare sono: ·
Descrizione del programma: circoscrizione dell'ambito operativo del programma
(settori organizzativi coinvolti, popolazione di riferimento ecc.) e specificazione
del collegamento con il programma amministrativo del Sindaco; · Motivazioni
delle scelte: analisi delle alternative e individuazione delle macro-azioni che
si svolgeranno nel triennio; · Finalità da conseguire: specificazione
degli effetti sociali, culturali ed economici sulla popolazione e sul territorio
che si vogliano perseguire; · Risorse umane da impiegare; ·
Risorse strumentali da utilizzare; · Coerenza con altri strumenti di
pianificazione regionale e di settore: indicazione del collegamento del programma
con gli altri strumenti di pianificazione interni(PRG, ecc.) e esterni (piani
regionali, provinciali, ecc.) all'ente locale. Il programma e gli eventuali
progetti sono riferiti ad un periodo pluriennale, di conseguenza la loro descrizione
deve essere scorrevole come è previsto per la quantificazione delle risorse
a loro attribuite. Ogni anno, quindi, la descrizione del programma e le finalità
da conseguire devono essere modificate nel modo seguente: · Eliminazione
delle indicazioni relative all'anno in corso di svolgimento; · Aggiornamento
ed integrazione delle indicazioni relative al nuovo triennio di riferimento, anche
in relazione allo stato di avanzamento degli obiettivi gestionali. Può
succedere che in relazione a cambiamenti strutturali interni o ambientali esterni
un programma non sia più attuale rendendo, quindi, necessaria la sua eliminazione
o la sua riformulazione. Il programma, dopo essere stato definito in tutti
i suoi elementi, viene suddiviso in obiettivi gestionali di PEG che vengono assegnati
alle unità organizzative che partecipano nell'anno di riferimento alla
realizzazione del programma. In generale, per motivi di carattere organizzativo,
il programma viene suddiviso almeno in tanti obiettivi quante sono le unità
organizzative coinvolte nel suo raggiungimento. In tal modo, si riesce a responsabilizzare
direttamente le unità organizzative al raggiungimento degli indirizzi definiti
dall'organo consiliare. In sostanza fra i programmi e gli obiettivi sussiste un
rapporto gerarchico di tipo top-down, in cui da un piano pluriennale e generale
si passa ad un piano operativo, annuale e dettagliato (azioni da compiere, risorse
specifiche, indicatori di risultato, ecc.). Per ogni obiettivo viene assegnato
un peso che esprime la rilevanza o il valore dell'obiettivo rispetto agli altri
obiettivi collegati al programma. In sostanza il peso quantifica lo stato di attuazione
dei programmi in relazione al raggiungimento dell'obiettivo. Lo stato di attuazione
del programma, limitatamente all'anno di riferimento, è dato dalla sommatoria
del grado di raggiungimento degli obiettivi collegati per il relativo peso.
Il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi di PEG incide quindi non solo
sulla valutazione dell'operato del responsabile gestionale, ma anche sulla determinazione
dello stato di attuazione del programma della RPP 4 gennaio 2002
(Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale) ________________________________________________________
4)-LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA La
tradizionale carta d'identità su supporto cartaceo è destinata ad
essere nel tempo, sostituita, dalla CIE (carta d'identità elettronica),
ovvero una tessera di plastica, molto simile ad una normale carta di credito,
contenente una banda ottica che riesce a memorizzare molteplici dati ed un microprocessore,
riuscendo ad assicurare un ottimo livello di sicurezza. Essa verrà
rilasciata a seguito della denuncia di nascita, ma potrà rilasciarsi anche
prima del compimento del quindicesimo anno d'età ed in tal caso, verrà
definita "documento d'identità" e, conterrà la fotografia
solo nel caso di validità per l'espatrio. La CIE, ai sensi dell'art.
36 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, deve contenere: a) i dati identificativi;
b) il codice fiscale (di conseguenza, la CIE, sostituirà anche il tesserino
fiscale che non sarà più emesso). La CIE può contenere:
a) il gruppo sanguigno; b) i dati sanitari di carattere amministrativo;
c) i dati biometrici , con esclusione del DNA; d) altri dati in grado di razionalizzare
e semplificare il rapporto tra amministrazione e cittadini nel rispetto della
normativa in materia di riservatezza; e) procedure informatiche e tutte le
informazioni occorrenti per la firma digitale. La CIE, inoltre potrà
essere utilizzata come tessera elettorale e carta di pagamento. Il meccanismo
di utilizzo della Carta d'identità elettronica è simile a quella
utilizzata per il bancomat o per la carta di credito ed infatti, per motivi di
sicurezza è prevista la digitazione di un PIN, cioè di un codice
personale che verrà consegnato al cittadino al momento dell'emissione della
carta. . In caso di furto, il cittadino dovrà effettuare la relativa
denuncia ed in seguito potrà chiedere ed ottenere una nuova carta d'identità.
Quest'ultima potrà essere utilizzata per svolgere molteplici attività,
quali la prenotazione e/o il pagamento delle prestazioni sanitarie, pagamento
tributi, multe ecc, semplicemente restando seduti dinanzi al proprio computer
di casa oppure andando allo sportello pubblico più vicino. (Dott. Teresa
Di Palma, 22 giugno 2001)
_______________________________________________________
5)-STATUTO
DEL CONTRIBUENTE Con
l'entrata in vigore della L. 212/2000 avente ad oggetto "Disposizioni in
materia di Statuto dei diritti del contribuente" si è compiuto un
passo decisivo verso un sistema moderno e garantista tra fisco e contribuenti.
Le disposizioni di questa legge costituiscono i principi generali dell'ordinamento
tributario, in attuazione dell'art. 3 (principio di uguaglianza), art. 23 ( riserva
di legge per prestazioni personali o patrimoniali), art. 53 (capacità contributive)
ed art. 97 (organizzazione della pubblica amministrazione per assicurare il buon
andamento e l'imparzialità) della Corte Costituzionale. Il legislatore
ha affermato una serie di regole generali a cui tutte le pubbliche amministrazioni,
impositrici di tributi (enti locali compresi) devono informare la propria attività
e che dovranno essere improntate ai principi di collaborazione, semplificazione,
efficienza ed assistenza con il contribuente. Tra le altre cose, la suddetta
legge si occupa di disciplinare regole per l'informazione del contribuente sui
fatti che lo riguardano. Infatti, l'amministrazione ha l'obbligo di assumere iniziative
idonee ad agevolare la completa conoscenza delle disposizioni anche con testi
a disposizione dei contribuenti, si prevede, altresì, l'obbligo di assicurare
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati comunicandoli
nel luogo di effettivo domicilio. L'amministrazione deve, altresi, mettere a disposizione
del contribuente, modelli, istruzioni ed ogni altra propria comunicazione che
gli permetta, in tempi utili, di adempire le obbligazioni tributarie nelle forme
meno costose e più agevoli. Bisogna ancora evidenziare che l'art. 7
della succitata legge identifica l'esigenza di motivazione degli atti dell'amministrazione
finanziaria e quelli, proprio come tutti i provvedimenti amministrativi, devono
contenere sia le ragioni giuridiche che i presupposti di fatto su cui si fonda
la decisione dell'amministrazione. Altre novità della L. 212/2000 è
rappresentata dal rafforzamento del principio di tutela dell'affidamento e della
buona fede del contribuente, infatti è prevista una disciplina di favore
di fronte ad errori commessi da un Ente impositore negligente o contraddittorio.
Di fronte all'incertezza sulla giusta interpretazione delle norme, è stato
previsto il diritto di interpello del contribuente che si manifesta con la possibilità
che questi ha di inoltrare richieste motivate e specifiche all'Amministrazione
finanziaria circa proprio l'applicazione delle disposizioni tributarie. L'Amministrazione
deve rispondere entro 120 giorni, altrimenti s'intenderà che concorda con
il contribuente. La L. 212/2000 per assicurare la concreta operatività
dei principi da essa enunciati e per individuare i casi e/o i comportamenti dell'amministrazione
che determinano pregiudizi ai contribuenti e per eventuale avvio del provvedimento
disciplinare, ha istituito il Garante del contribuente a cui sono stati attribuiti
poteri molto forti di censura e stimolo verso le amministrazioni finanziarie.
Il suddetto Garante è presente presso ogni direzione regionale delle entrate
ed è un organo collegiale costituito da tre componenti. In ultimo,
bisogna evidenziare la fondamentale rilevanza rivisitata in materia dal D.Lgs.
32/2001 recante disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'art.
16 della L. 212/2000. Questo dato rappresenta il primo serio e concreto passo
verso il coordinamento normativo, volto a garantire i principi sanciti nello Statuto
del contribuente, infatti esso introduce varie novità, quali la modifica
del DPR 600/73 concernente l'accertamento delle imposte sui redditi, la modifica
del DPR 633/72 in materia di IVA, la modifica del D.Lgs 462/97 concernente l'unificazione
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione ed
accertamento, ecc. Il decreto si fonda sugli stessi principi delle Statuto
del contribuente quali la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie,
effettive conoscenze degli articoli, termini idonei per la produzione di istanze
o chiarimenti, motivazione degli atti e cooperazione tra i contribuenti e gli
Enti impositori. (Dott. Teresa Di Palma, 22 giugno 2001)
______________________________________________________________ 6)-ADDIO
CERTIFICATI - BENVENUTA
AUTOCERTIFICAZIONE Con l'entrata in vigore
il sette marzo scorso del D.P.R. 445/2000 contenente il T.U. sulla documentazione
amministrativa e sulla disciplina del documento informatico è stata data
una svolta fondamentale alla semplificazione nei rapporti cittadino - uffici pubblici;
il suddetto T.U. è, infatti, il risultato finale di un enorme lavoro nell'ambito
del settore dell'autocertificazione. La P.A. non
potrà più richiedere ai cittadini la maggior parte dei certificati,
ma dovrà accettare l'autocertificazione firmata dal richiedente o nei casi
previsti dalla legge è obbligata all'acquisizione dei certificati d'Ufficio.
Il T.U. sull'autocertificazione ha confermato la distinzione tra la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva di certificazione. L'autocertificazione
(dichiarazione sostitutiva di certificazione) è una semplice dichiarazione
firmata dal cittadino, senza firma autenticata, senza bollo e senza necessità
di allegare la copia del documento di identità. Essa sostituisce i
certificati ed i documenti richiesti dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori
dei servizi pubblici. Con l'autocertificazione, l'interessato attesta il
contenuto di informazioni risultanti da registri, albi o elenchi tenuti da una
pubblica amministrazione. Con una semplice dichiarazione
sostitutiva di certificazione si possono autocertificare: - dati anagrafici
e di stato civile (nascita, residenza, cittadinanza, godimento diritti civili,
stato civile, esistenza in vita, nascita figli, morte del coniuge, del genitore,
dei nonni, dei figli, dei nipoti, maternità, paternità, separazione
o comunione dei beni, stato di famiglia e tutte le altre annotazioni contenute
nei registri di stato civile); - titoli di studio e qualifiche personali;
- situazione economico - fiscale e reddituale (reddito, situazione economica,
assolvimento obblighi contributivi, possesso e n° di codice fiscale e partita
IVA e tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria); - posizione giuridica
( eventuale tutela, curatela, legale rappresentanza e non aver riportato condanne
penali); - iscrizioni in albi o elenchi della Pubblica Amministrazione,
posizione in merito agli obblighi militari, stato di disoccupato, di pensionato
ecc. Non possono essere oggetto di autocertificare:
- certificati sanitari e veterinari; - certificati di conformità
CE; - certificati marchi e brevetti. L'autocertificazione
va presentata in carta semplice, senza autentica di firma e senza bollo, firmata
dall'interessato e potrà essere presentata da un'altra persona o addirittura
inviata per posta o via FAX. Possono autocertificare:
- i cittadini Italiani; - i cittadini della Comunità Europea
(i cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo
dati e fatti verificabili presso soggetti pubblici e/o privati Italiani). La
dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione con la
quale l'interessato attesta che corrispondono a verità i fatti da egli
stesso dichiarati; quindi, tutte le qualità personali, le situazioni ed
i fatti a conoscenza dell'interessato che non sono soggetti ad una possibile certificazione
da parte di un ufficio pubblico possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva
di atto notorio. Quest'ultima non deve essere autenticata, va firmata dinanzi
al dipendente addetto a ricevere la documentazione o inviata per posta o FAX insieme
alla fotocopia del documento di identità di colui che firma. L'autentica
della firma è ancora necessaria in due casi: 1) per le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà da presentare a privati (quale ad
esempio banche o Assicurazioni); 2) per le domande di riscossione di benefici
economici (quali ad esempio le pensioni) effettuata da un terzo incaricato
dal beneficiario. Possono fare la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà: - i cittadini Italiani;
- i cittadini della Comunità Europea (i cittadini extracomunitari residenti
in Italia possono autocertificare solo dati e fatti verificabili presso soggetti
pubblici e/o privati Italiani). Sono tenuti ad
accettare l'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
le amministrazioni e gli Enti Pubblici (quali i Ministeri, i Comuni ecc.) ed i
gestori di servizi pubblici (quali L'ENEL, TELECOM, ecc.). La mancata accettazione
dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri di uffici, sanzionabili
sul piano disciplinare. La legge 340/2000 estende
anche ai rapporti tra i privati le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Infatti l'art. 2 della suddetta Legge prevede che le dichiarazioni sostitutive
possono essere utilizzate anche nei rapporti privatistici, solo se venga rispettata
la regola del consenso. Altra rilevante novità è data
dalla circostanza che la presentazione di un documento di identità,
in corso di validità, contenente i dati personali quali cognome, nome,
luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, sostituisce la
presentazione dei corrispondenti certificati. Agli effetti delle regole sull'autocertificazione
si considera documento di identità, la carta d'identità ed ogni
altro documento equivalente. E' tale ogni documento con fotografia rilasciato,
anche da uno stato estero al cittadino ivi residente, con la finalità prevalente
di dimostrare l'identità personale del suo titolare; possono essere considerati
tali: passaporto, patente di giuda, patente nautica, libretto di pensione, patentino
per la conduzione di impianti termici, porto d'arma, tessere di riconoscimento
rilasciate da una amministrazione dello Stato munite di fotografia e timbro. Le
autentiche di copia di un documento che deve essere presentata ad una Pubblica
Amministrazione possono essere fatte dal pubblico ufficiale presso il quale è
depositato l'originale, dal notaio, dal cancelliere, dal Segretario Comunale,
dal funzionario incaricato dal Sindaco e dal responsabile del procedimento o dal
dipendente competente a ricevere la documentazione.
(Dott. Teresa Di Palma, Segretario comunale ) . |